Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/01/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10854/2019 R.G.A.C. avente ad oggetto “Altri istituti di diritto societario”
TRA
, C.F.: , rapp.to e difeso dagli avv.ti Giovanni Parte_1 C.F._1
D'Uonnolo, Alessandra D'Uonnolo e Nicola D'Uonnolo, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori sito in S. Prisco (CE) al Viale Trieste n. 101.
- Opponente -
E
C.F.: , rapp.ta e difesa dall'avv. Silvio Iodice, Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Napoli alla Via M.Cervantes, 64.
- Opposta –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con decreto ingiuntivo n. 1667/2019, rubricato al R.G. n. 5918/2019, pubblicato da codesto Tribunale il 17.07.2019, la sig.ra CP_1
ingiungeva al sig. il pagamento dell'importo euro 27.500,00 - quale
[...] Parte_1
somma residua inerente sia al trasferimento delle quote societarie della Service Company Italia Srl che al saldo per il bonus transattivo di tutti gli utili pregressi e maturati - scaturente dalla stipula della transazione del 12.02.2019 e del contratto di cessione quote del 13.02.2019, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponeva opposizione , Parte_1 il quale lamentava la nullità, l'infondatezza e l'inammissibilità del credito azionato in via monitoria, instando per la revoca dell'opposto provvedimento d'ingiunzione, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con regolare comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio l'ingiungente il quale insisteva per il rigetto dell'opposizione, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, il tutto con vittoria delle spese processuali.
Con provvedimento del 16.03.2021, veniva denegata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., con il deposito della prima memoria l'opponente emendava la propria domanda invocando la restituzione della somma di euro 23.520,00, indebitamente corrisposta in conto anticipo per il versamento del capitale sociale della Service
Company Italia Srl, come pure la nullità della sopraggiunta transazione per illiceità della causa.
All'udienza del 17.09.2024, la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
In limine litis, vanno disattese le censure mosse da parte opposta sull'inammissibilità delle domande, in quanto tardivamente sollevate tramite la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., afferenti alla ripetizione dell'indebito pagamento di euro 23.520,00 ed alla nullità della transazione per illiceità della causa.
In tal senso, va precisato che i limiti allo jus variandi delle parti e del termine ultimo entro il quale sono ammesse le modifiche alle domande formulate con gli atti introduttivi, in considerazione delle barriere preclusive tracciate dal codice di rito, sono stati oggetto del noto arresto del 2015 (Cass. civ.
Sezioni Unite, 15 giugno 2015, n. 12310) con il quale si è affermato che "la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero, l'allungamento dei tempi processuali.
In particolare, ferma in ogni caso l'impossibilità di compromettere le potenzialità difensive della controparte, è ammesso l'intervento modificativo finanche degli elementi identificativi della domanda
(petitum e causa petendi) purché la domanda "nuova" abbia ad oggetto la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio o una vicenda sostanziale ad essa connessa ponendosi, rispetto alla domanda originaria, in termini sostitutivi.
Nel caso in esame non può discorrersi di mutamento della domanda, bensì di emendatio libelli, dacché con la prima memoria istruttoria l'opponente ha proposto domande riferibili alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, intesa come unica vicenda in fatto che delinea un interesse sostanziale, nonché attinenti al medesimo bene della vita, tendenzialmente inquadrabile in una pretesa di contenuto patrimoniale.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Beninteso, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione “nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto”
(Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006; Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Ciò in ossequio ai consolidati criteri di ripartizione dell'onere probatorio in base ai quali il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. S.U. n. 13533/2001). Nella specie, parte opposta ha esibito in giudizio l'atto di transazione ed il contratto di cessione di quota sociale - sottoscritti, rispettivamente, il 12.02.2019 ed il 13.02.2019 – dai quali trae origine la propria pretesa creditoria.
Invero, dall'intesa conciliativa del 12.02.2019, all'art. 2 si evince l'impegno, da parte dell'opponente, all'acquisizione delle quote della società Service Company Italia Srl, appartenenti a parte opposta, pari al 44% del capitale sociale, per l'importo complessivo di euro 55.000,00, da versare secondo le seguenti modalità: euro 27.500,00 al momento della redazione del rogito notarile per la cessione delle quote;
il saldo, pari ad euro 27.500,00, da corrispondere a mezzo bonifico bancario entro e non oltre
120 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di cessione delle quote, da imputarsi per euro 21.120,00 a prezzo delle quote cedute ed euro 6.380,00 a titolo di saldo del bonus transattivo.
Parimenti, dal contratto del 13.02.2019 a firma Notaio di S. Maria C.V., registrato Persona_1 il 27.02.2019, emerge il perfezionamento dell'atto di cessione delle quote secondo i termini e le formalità previste dall'intercorsa transazione.
Ne deriva che parte opposta ha assolto al proprio onere probatorio, documentando adeguatamente sia l'ammontare del credito rivendicato mediante il procedimento per ingiunzione sia l'esistenza dell'obbligazione inter – partes che ne rappresenta la fonte.
L'opponente, peraltro, non contesta l'omesso pagamento del credito monitorio, limitandosi, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, a sostenere: l'insussistenza del diritto di credito, in virtù della partecipazione meramente nominale e fittizia dell'opposta alla gestione societaria;
l'inefficacia della transazione, per il verificarsi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 5; l'annullabilità della transazione, in quanto il consenso dell'opponente veniva carpito violentemente;
la nullità della transazione per illiceità della causa.
Tali doglianze non sono meritevoli di accoglimento.
Relativamente all'intestazione simulata delle quote societarie facenti capo all'opposta, atteso l'integrale conferimento del capitale sociale da parte dell'opponente, va ribadito che nel caso in cui due soggetti si accordino per creare una società di capitali, come nel caso concreto, l'intestazione ad uno di essi della partecipazione dell'altro non dà luogo né ad una fattispecie di interposizione fittizia di persona - che presuppone un accordo simulatorio trilaterale fra stipulante effettivo, stipulante apparente e terzo contraente – dacché in tale situazione, in cui la società ancora non esiste e viene creata proprio con quel contratto, manca il soggetto terzo, né alla simulazione assoluta del contratto costitutivo di società, posto che gli stipulanti intendono davvero realizzare l'effetto della creazione di una persona giuridica con una soggettività distinta e separata da quella dei singoli soci: ne consegue che l'unico strumento attraverso il quale far emergere la realtà dei rapporti non è quello dell'azione di simulazione, ma quello dell'accertamento (o della richiesta di adempimento) di un negozio fiduciario
(Cfr. Cass. 30 maggio 2014, n. 12138).
Nel contratto fiduciario concorrono due negozi, il patto di fiducia e il mandato senza rappresentanza,
l'uno dispositivo e l'altro, conseguente, di natura obbligatoria, distinti ma collegati funzionalmente, ognuno dei quali produce gli effetti suoi propri;
collegamento in forza del quale il primo, di carattere esterno, determina il trasferimento di diritti ovvero l'insorgenza di situazioni giuridiche in capo al fiduciario, mentre il secondo, di carattere interno, crea a carico di quest'ultimo l'obbligo di ritrasferire al fiduciante o al terzo il diritto.
Tali negozi integrano una fattispecie di interposizione reale, cui sono riconducibili contratti atipici di varia natura di intestazione fiduciaria di titoli azionari o di quote societarie, la quale consente all'interposto l'acquisto effettivo della titolarità, ma a un tempo lo obbliga, nei confronti dell'interponente, in virtù del mandato senza rappresentanza, alle condotte di natura gestoria, oltre che a quelle traslative della piena titolarità, in esecuzione dei patti assunti all'interno del rapporto in questione (Cfr. Cass. 8 maggio 2009, n. 10590).
A tal proposito, dall'espletata istruttoria risulta indimostrata la conclusione di un accordo che avesse ad oggetto la costituzione della società con intestazione fiduciaria delle quote a parte opposta, con obbligo per la stessa di trasferirle all'opponente o ad un terzo ad una scadenza concordata, ovvero al verificarsi di una situazione che determinasse il venir meno del rapporto fiduciario, come invece è richiesto dal pactum fiduciae.
Con riferimento all'avvenuta risoluzione dell'accordo transattivo, stante l'operatività della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 5, la quale statuiva la risoluzione di diritto del contratto in caso di inadempimento anche di uno solo delle dei patti contenuti, va osservato che l a clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) è una pattuizione che attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento di controparte, ovverosia al verificarsi di un fatto oggettivo contemplato dalle parti come fo ndamentale per la sorte del rapporto, senza doverne provare l'importanza.
Presupposto per l'applicazione della clausola risolutiva espressa è l'inadempimento della controparte di chi se ne avvale (Cfr. Cass. civ. n. 24532/2018): essa opera automaticamente al momento della dichiarazione fatta dal contraente deluso, ossia, trattandosi di dichiarazione unilaterale recettizia, che non deve rivestire particolari forme, al momento in cui questa perviene a conoscenza del destinatario. Ne discende che l'opponente, giacché inadempiente rispetto agli accordi contrattuali intrapresi, non è legittimato ad avvalersi della clausola risolutiva espressa indicata dal richiamato art. 5.
Per quel che concerne l'eccepita nullità della transazione, perché coeva rispetto al divorzio intervenuto tra le parti ed economicamente penalizzante per l'opponente, va affermato che, secondo recente indirizzo giurisprudenziale, “ in tema di divorzio gli accordi di natura negoziale tra coniugi non sono da ritenersi di per sé contrari all'ordine pubblico e come agli stessi siano sicuramente applicabili alcuni principi generali dell'ordinamento come quelli attinenti alla nullità dell'atto o alla capacità delle parti, ma pure alcuni più specifici, quali ad esempio quelli relativi ai vizi di volontà; è ragionevole…ritenere che tali accordi non producano effetti vincolanti tra le parti solo laddove contengano clausole chiaramente lesive degli interessi dei beneficiari dell'assegno di mantenimento oppure condizioni contrarie all'ordine pubblico;
in mancanza di tali circostanze,
l'accordo transattivo produce effetti obbligatori per le parti, e ciò anche se il suo contenuto non venga recepito in un provvedimento dell'autorità giudiziaria” (Cfr. Cass. Sezione Prima, Ordinanza n. 5065 del 24 febbraio 2021).
Altrettanto, “Le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio (che, rispetto alle pattuizioni relative alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa) ovvero dopo l'omologazione, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., presupponendo la validità dei trasferimenti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiamo prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n.
52 del 1985, mentre non produce la nullità del trasferimento il mancato compimento, da parte dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica soggettiva circa l'intestatario catastale dei beni e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
Alla stregua dei principi sopra esposti, va rilevata la validità e l'efficacia dell'impugnato accordo transattivo in quanto, ancorché trasfuso nella omologa del divorzio congiuntamente richiesto dalle parti, esso trova fondamento nel principio di autonomia negoziale di cui all'art. 1322 c.c., senza costituire una deroga ai diritti e ai doveri previsti dalla legge sul matrimonio, bensì una definizione amichevole dei contrasti patrimoniali insorti tra gli ex coniugi - culminati con la proposizione del ricorso ex artt. 700 c.p.c. e 2476 c.c., spiegato da parte opposta innanzi all'Intestato Tribunale in data 12.11.2018 – nonché una puntualizzazione e una ridefinizione in senso migliorativo di quanto stabilito in precedenza in sede di separazione.
Quanto alla predicata annullabilità della transazione, per essere stato il consenso dell'opponente estorto con violenza, va ravvisato che le prospettazioni esplicitate da esso opponente sul punto sono sfornite di qualsiasi riscontro probatorio.
Né, al riguardo, assurge a valore di prova la richiesta di rinvio a giudizio formulata a carico di parte opposta, quale imputata nel procedimento penale instaurato innanzi al Tribunale di Napoli recante
R.G.N.R. n. 413/2020, dei reati di cui agli artt. 110, 81 cpv, 56 e 629 c.p.
Orbene, i procedimenti penali pendenti, non ancora pervenuti neppure alla pronuncia di una sentenza di primo grado, non hanno carattere decisivo per la definizione delle medesime fattispecie scrutinate anche nei processi civili.
In argomento, va rammentato che la vigente disciplina che regola i dei rapporti tra processo civile e processo penale è improntata al principio di autonomia e separazione, il quale postula che, al di fuori delle ipotesi di sospensione necessaria e delle altre previste dagli artt. 651 c.p.p. e segg., aventi carattere derogatorio, il processo civile, anche se riguardante un diritto il cui riconoscimento dipenda dall'accertamento degli stessi fatti materiali che costituiscono oggetto di un giudizio penale, prosegua il suo corso senza essere influenzato da quest'ultimo, ed il giudice civile, pur potendo utilizzare gli elementi di prova acquisiti in sede penale, accerti autonomamente i fatti con pienezza di cognizione, sottoponendoli al proprio vaglio critico, senza essere vincolato dalle soluzioni e dalle qualificazioni adottate dal giudice penale (Cfr. Cass. Sez. I Civile, Ordinanza del
19 maggio 2020, n. 9143; Cass., Sez. VI, 03/07/2018).
Altresì, va reietta la domanda avanzata dall'opponente e tesa alla ripetizione, sull'asserito vincolo imposto a parte opposta, dell'importo di euro 23.520,00 anticipato per il versamento del capitale sociale della Service Company Italia Srl.
In effetti, l'opponente non ha fornito la prova, seppur verbale, dell'obbligo restitutorio, espressamente evidenziato nella lettera di messa in mora del 09.08.2019 di suo pugno, gravante su parte opposta.
In definitiva, l'opposizione va integralmente rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione spiegata dal sig. e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto, rubricato al R.G. n. 5918/2019, pubblicato dall'intestato Tribunale il 17.07.2019;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro
3.809,00, oltre spese vive per euro 286,00, spese generali, IVA e CPA, come per legge. Così deciso in S. Maria C.V., in data 27.01.025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente