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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 238/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2044/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N. 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello N. 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 29120259001120471000 BOLLO 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29120259001120471000 BOLLO 2017
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29120259001120471000 BOLLO 2018
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29120259001120471000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente ore 10.05
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ha impugnato l'Intimazione di pagamento n. 29120259001120471000 notifica (il 10.03.2025) dall' Agenzia delle entrate e riscossione (importo € 2670,60) chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati - l'annullamento (cfr. ricorso in atti).
Si sono costituite l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate riscossione le quali hanno contro dedotto – ciascuno per quanto di propria competenza - concludendo per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
Si è costituita la Regione Siciliana la quale ha contestato la fondatezza dei motivi di ricorso, ha prodotto in atti documentazione attestante la notifica degli avvisi di accertamento (spedito a mezzo raccomandata) per i veicoli targati Targa_1,TO71012H “consegnato a casa del destinatario” (cfr. documentazione in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
1.- L'Intimazione impugnata fa riferimento al credito riportato dalle seguenti cartelle:
n. 29120200008380133000 (notificata il 27/09/2022) per Tasse auto anno 2017 (di € 900,24);
n. 29120210046775162000 (notificata il 06/06/2022) per Tasse auto relativa anno 2016 (di € 537,17);
n. 29120210054466868000 (notificata il 06/06/2022) per Tasse auto anno 2018 di € 735,09;
n. 29120220007455149000 (notificata il 19/07/2022) per Tasse Auto anno 2019 (di € 474,58).
2.- I motivi riferiti alla mancata notifica di una richiesta preventiva sono infondati:a mente di quanto previsto dalla l.r. n. 16 dell'11 agosto 2015 (istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale) la Regione
Siciliana è autorizzata a procedere direttamente all'iscrizione al ruolo dei relativi crediti tributari.
L'art. 19 l. r. n. 24/2016 ha introdotto il c.
2-bis all'art. 2 della l. r. n.16/2015 secondo il quale ".....in caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602/73 sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del Pubblico Registro Automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori”.
In breve, l ' iscrizione a ruolo costituisce “accertamento” per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica.
Pertanto, è la cartella stessa a costituire la prima intimazione di pagamento (Sentenza Corte Costituzionale
n.152/2018).
3.- I motivi riferiti alla prescrizione sono infondati.
La pretesa in contestazione fa riferimento a tasse auto anni 2016, 2017, 2018 e 2019.
Sul punto si richiama la “sospensione” dei termini di prescrizione conseguente al periodo emergenziale
COVID 19: dal 08.03.2020 fino al 31.08.2021 nonché e la proroga fino al 31.12.2023 dei termini di prescrizione (art. 68 DL 18/2020).
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato e va rigettato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere rinvenute nella specificità del giudizio, nella molteplicità delle questioni sottese ed esaminate e nella complessità delle disposizioni che disciplinano la materia in esame.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Agrigento, 26 giugno 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
IG NN
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2044/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N. 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello N. 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 29120259001120471000 BOLLO 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29120259001120471000 BOLLO 2017
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29120259001120471000 BOLLO 2018
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29120259001120471000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente ore 10.05
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ha impugnato l'Intimazione di pagamento n. 29120259001120471000 notifica (il 10.03.2025) dall' Agenzia delle entrate e riscossione (importo € 2670,60) chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati - l'annullamento (cfr. ricorso in atti).
Si sono costituite l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate riscossione le quali hanno contro dedotto – ciascuno per quanto di propria competenza - concludendo per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
Si è costituita la Regione Siciliana la quale ha contestato la fondatezza dei motivi di ricorso, ha prodotto in atti documentazione attestante la notifica degli avvisi di accertamento (spedito a mezzo raccomandata) per i veicoli targati Targa_1,TO71012H “consegnato a casa del destinatario” (cfr. documentazione in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
1.- L'Intimazione impugnata fa riferimento al credito riportato dalle seguenti cartelle:
n. 29120200008380133000 (notificata il 27/09/2022) per Tasse auto anno 2017 (di € 900,24);
n. 29120210046775162000 (notificata il 06/06/2022) per Tasse auto relativa anno 2016 (di € 537,17);
n. 29120210054466868000 (notificata il 06/06/2022) per Tasse auto anno 2018 di € 735,09;
n. 29120220007455149000 (notificata il 19/07/2022) per Tasse Auto anno 2019 (di € 474,58).
2.- I motivi riferiti alla mancata notifica di una richiesta preventiva sono infondati:a mente di quanto previsto dalla l.r. n. 16 dell'11 agosto 2015 (istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale) la Regione
Siciliana è autorizzata a procedere direttamente all'iscrizione al ruolo dei relativi crediti tributari.
L'art. 19 l. r. n. 24/2016 ha introdotto il c.
2-bis all'art. 2 della l. r. n.16/2015 secondo il quale ".....in caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602/73 sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del Pubblico Registro Automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori”.
In breve, l ' iscrizione a ruolo costituisce “accertamento” per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica.
Pertanto, è la cartella stessa a costituire la prima intimazione di pagamento (Sentenza Corte Costituzionale
n.152/2018).
3.- I motivi riferiti alla prescrizione sono infondati.
La pretesa in contestazione fa riferimento a tasse auto anni 2016, 2017, 2018 e 2019.
Sul punto si richiama la “sospensione” dei termini di prescrizione conseguente al periodo emergenziale
COVID 19: dal 08.03.2020 fino al 31.08.2021 nonché e la proroga fino al 31.12.2023 dei termini di prescrizione (art. 68 DL 18/2020).
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato e va rigettato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere rinvenute nella specificità del giudizio, nella molteplicità delle questioni sottese ed esaminate e nella complessità delle disposizioni che disciplinano la materia in esame.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Agrigento, 26 giugno 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
IG NN