Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 05/06/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1100/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 21/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 6/3/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato CHIARA BARSOCCHINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Piazza San Romano n. 14, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«3) Condizioni della separazione personale dei coniugi
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, omologare con sentenza la separazione consensuale, autorizzando i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto. I coniugi saranno liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, stante comunque il dovere di comunicare la nuova residenza all'altro coniuge.
La casa coniugale, sita ad Altopascio (LU), loc. Badia Pozzeveri, Via IV Novembre, 22, continuerà ad essere abitata dalla sig.ra mentre il sig. trasferirà altrove la sua residenza. Pt_1 Parte_2
Le tre figlie della coppia, tutte maggiorenni, decideranno in autonomia i tempi e le modalità di visita con entrambi i genitori.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con
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si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie.
A mezzo del presente atto il sig. cede alla moglie sig.ra la piena Parte_2 Parte_1 proprietà dell'immobile sito ad Altopascio (LU), località Badia Pozzeveri, Via IV Novembre, 22, a totale tacitazione di ogni pretesa economica della moglie a titolo di risarcimento e/o di mantenimento il tutto come meglio indicato nel successivo capitolo 4: “Condizioni economiche della separazione personale dei coniugi: Trasferimento immobiliare” al quale integralmente si rinvia.
4) Condizioni della separazione personale attinenti al trasferimento immobiliare
Le parti danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Presidente del
Tribunale si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà e/o della costituzione di diritti reali immobiliari senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto del trasferimento, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere e alla regolarità urbanistica ed impiantistica. Le parti danno altresì atto di essere a conoscenza che restano fermi i poteri e le funzioni attribuite in materia di trascrizione all'Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare.
Le parti, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, convengono di far rientrare nelle condizioni di separazione personale, le attribuzioni patrimoniali con relativo riconoscimento alla coniuge della proprietà esclusiva del bene così come descritto nei successivi articoli.
Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presento atto, le parti convengono e dichiarano quanto segue:
Art. 1 – CONSENSO ED OGGETTO
Il sig. , nato a [...] il [...], residente ad Altopascio (LU) Parte_2 frazione Badia Pozzeveri, Via IV Novembre, 22, C.F. cede e trasferisce alla CodiceFiscale_3 sig.ra , nata ad [...] nel Polesine (RO), il 26 marzo 1969, residente ad Altopascio Parte_1
(LU) frazione Badia Pozzeveri, Via IV Novembre, 22, C.F. , che accetta ed CodiceFiscale_4 acquista con ogni garanzia di legge, la piena proprietà del seguente immobile: appartamento posto al primo piano, facente parte di un più ampio complesso immobiliare, al quale si accede da scala esterna comune con altra unità immobiliare;
internamente è composto da cucina – pranzo, soggiorno, disimpegno, tre camere da letto di cui una con accesso ad ampio balcone, due servizi igienici;
è corredata da terrazzo di arrivo e porzione della scala esterna di accesso e da un vano tecnico. È inoltre corredato al piano seminterrato da un secondo vano tecnico e da un locale di sgombero in proprietà esclusiva oltre a diritti di comunanza sulla soffitta al piano secondo, la scala esterna di accesso e alle resedi a Sud e a Nord, il tutto posto nel Comune di Altopascio (LU), frazione
Badia Pozzeveri, Via IV Novembre n. 22.
L'immobile, oggetto del presente contratto, confina nel complesso con beni , beni , Parte_2 Per_1 beni e , beni salvo se altri o meglio di fatto. Per_2 Per_3 Per_4
Art. 2 – PRECISAZIONI IMMOBILIARI
L'immobile in oggetto è ceduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
Il cedente, intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'art. 19, 14°comma, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30
2 luglio 2010 n. 122, dichiara che: - l'appartamento, comprensivo dei locali di sgombero e dei locali tecnici è rappresentato al NCEU del Comune di Altopascio (LU) nel foglio 16 dal mappale 649 sub.
500, categoria A/2, classe 4° di vani 8, superficie catastale totale mq. 141, totale escluse le aree scoperte, mq. 136, rendita catastale di € 619,75, in forza dell'atto di Costituzione del 16/05/1984 in atti dal 30/06/1987; successiva variazione d'ufficio del 16/05/1984 in atti dal 28/05/1999 di cui alla pratica n. 992.1/1984 per inserimento classamento;
successiva variazione del 28/09/1987 in atti dal
28/05/1999 di cui alla pratica n. 12080.1/1987 per trasformazione di finestra in porta;
successiva variazione del 01/01/1992 per variazione del quadro tariffario;
successiva variazione del 09/11/2015 con inserimento in visura dei dati di superficie;
successiva variazione toponomastica d'ufficio del
23/08/2021 pratica LU0054804 in atti dal 23/08/2021; ultima variazione toponomastica del
02/04/2024 pratica LU0030673 in atti dal 02/04/2024. Le parti comuni non risultano rappresentate in quanto l'elaborato planimetrico è mancante ma sono inserite nella planimetria catastale suddetta. Si precisa che tra l'unità oggetto di trasferimento e la Via IV Novembre esiste una striscia di terreno lastricata sulla quale è stato esercitato dalla parte venditrice un diritto di passaggio con ogni mezzo continuativo ed indisturbato per oltre un ventennio;
tale striscia è rappresentata al NCT nel foglio
16, mappale 652 di mq. 170, seminativo arborato di classe 3°, reddito dominicale di € 0,61 e reddito agrario di € 0,31; - dichiara inoltre che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistano difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
- dichiara inoltre che vi è conformità soggettiva degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
Art. 3 – ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, la parte cessionaria dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) redatto in data 15.01.2025 dal tecnico Geom. , inviato tramite portale della Persona_5
Regione Toscana con Cod. Id. 0000833580 e valido fino al 15/01/2035 e che si allega, in originale, al presente atto, formandone parte integrante.
La parte cessionaria dichiara, altresì, di essere edotta che il suddetto attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto.
La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla
3 situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
Art. 4 – GARANZIE E PROVENIENZA
La parte cedente dichiara e garantisce che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, vincoli ed oneri diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni, che ne possano diminuire il pregio o la disponibilità ad eccezione di quelli derivanti dalla proprietà frazionata e dalla situazione dell'immobile in oggetto in rapporto al complesso edilizio di cui fa parte e ad eccezione dell'ipoteca volontaria iscritta a Lucca l'11 giugno 2010 al n. 1980 del registro particolare a garanzia di un mutuo a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa ben noto alla parte cessionaria che ne è coobbligata, il cui debito è in corso di regolare ammortamento a breve scadenza e che persisterà sull'immobile.
La parte cedente inoltre dichiara e garantisce che quanto oggetto del presente atto è a lui pervenuto in forza dell'atto di compravendita ai rogiti del notaio Dott. di Altopascio (LU) Persona_6 del 27 giugno 1984 repertorio n. 96451, registrato a Lucca il 12 luglio 1984 al n. 4484 Vol. 1 ed ivi trascritto in data 19/07/1984 al n° 7043 del registro particolare.
Art. 5 – CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Le parti convengono che, in considerazione dei complessivi rapporti economici e patrimoniali tra loro intercorrenti, il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro.
Art. 6 – RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto occorrer possa per eventuali obblighi reciprochi connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano sin da ora ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del
Conservatore dei Registri Immobiliari e da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Art. 7 – DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, la parte cedente dichiara che il fabbricato di cui fanno parte i beni oggetto della presente vendita è stato edificato in forza della CE.
N. 27/77 del 25/06/1977.
In seguito, per modifiche apportate all'unità oggetto della presente vendita, è stata presentata
Domanda di Condono Edilizio ai sensi della Legge 47/85 in data 29/03/1986 prot. N. 4562 con conseguente rilascio di C.E. in sanatoria n. 640 del 20.11.2006; successivamente l'unità immobiliare
è stata oggetto di DIA prot. N. 883 del 26/02/2000 relativa alla realizzazione di una centrale termica e DIA prot. N. 1562 del 18/07/2002 per l'istallazione di condizionatori d'aria.
Art. 8 – DICHIARAZIONI FISCALI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento
è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, che il trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
Art. 9 – EFFETTI PUBBLICITARI
Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
21761 del 29.07.2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt.
4 2643 e 2657 c.c., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare entro trenta giorni la copia della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la
Cancelleria del Tribunale, esonerando l'Ausiliario dalle responsabilità connesse a tale incombente. Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Altopascio (LU) il 14/5/1989, dal quale sono nate le tre figlie (nata Per_7 il 16/2/1990), (nata l'[...]) e (nata il [...]), tutte maggiorenni ed Per_8 Per_9 economicamente autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico
Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
All'udienza del 21/5/2025 le parti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso e dalla volontà manifestata dalle parti la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e delle figlie, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, uniti in matrimonio in Altopascio (LU) in data 14/5/1989, debitamente trascritto
[...] nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Altopascio (LU) all'Atto Numero 7, Parte
II, Serie A, dell'Anno 1989, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PRENDE ATTO del trasferimento immobiliare già avvenuto con il verbale di udienza del
21/5/2025;
d) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Altopascio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
5 Così deciso in Lucca, il 21/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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