Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/05/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
1441/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata I sezione civile in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1441/2021 R.G.A.C. avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 659/2021 depositata in data 22.02.2021, notificata in data
24.02.2021, in materia di risarcimento danni, vertente
TRA
, nata il [...] a [...] (C.F. ) ed ivi residente Parte_1 C.F._1 alla via Nicola Onorati n. 23, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv.
Rosario Maglio e dall' avv. p. Raffaella Nappo, giusta procura in atti, e presso il cui studio sito in San
Gennaro Vesuviano (NA) alla via Felicioni n. 83 è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
(P. IVA ) in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Sergio Campanile, giusta procura in atti, domiciliato presso la Casa Municipale in
Piazza Pace n.1 CP_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 05.02.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi al Giudice Parte_1 di Pace di Torre Annunziata, il al fine di sentire condannare l'ente convenuto, Controparte_1 ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., al risarcimento del danno per le lesioni personali riportate dall'attrice in occasione del sinistro occorso in data 05.02.2017 alle ore 13:00 circa nel comune di
CP_1
L'attrice deduceva che, mentre camminava all'interno del cimitero comunale cadeva a causa del dissesto del viale di accesso al cimitero, finendo in una buca ricolma d'acqua e di sostanza melmosa,
1
A causa della caduta, riportava lesioni personali, per cui, trasportata presso il pronto Parte_1 soccorso dell'Ospedale di Sarno, le veniva diagnosticata: “Contusione della regione della spalla dx”, come da referto n. 20170004309; che nonostante la richiesta e contestuale invito alla stipula di una negoziazione assistita inoltrate al a mezzo pec in data 09.03.2017, i danni non Controparte_1 venivano risarciti.
L'attrice, quindi, iscriveva la causa al ruolo al n. di r.g. 3287/2019 presso il Giudice di Pace di Torre
Annunziata chiedendo il risarcimento del danno per le lesioni personali riportate a causa del fatto illecito de quo, quantificate nella misura del 4% a titolo di danno biologico, 20 gg di ITT e 30 gg di
ITP, oltre danno morale, con vittoria di spese di lite con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si costituiva in giudizio il in persona del Sindaco p.t., deducendo la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164 cpc, per non avere l'attrice indicato chiaramente il luogo del presunto sinistro;
nel merito contestava l'an della domanda poiché non fondata, e il quantum della pretesa.
Ammessa e non espletata la prova testimoniale, con sentenza n. 659/2021 depositata in data
22.02.2021, il giudice di pace dichiarava “l'improponibilità della domanda non potendo questo
Giudicante verificare, stante la mancanza del fascicolo di parte attorea, se lo stesso abbia adempiuto alle formalità di cui all'art. 22 L.990/69” e che, non essendovi in atti prova della titolarità del diritto azionato, rigettava la domanda con condanna al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza, proponeva impugnazione deducendo la illogicità della Parte_1 motivazione, la errata applicazione della normativa di riferimento e la violazione del principio del contradditorio di cui all'art. 101 cpc e 111 Cost.
Secondo l'appellante il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie la normativa di cui alla L.990/69, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, non pertinente nel caso di specie, vertente in materia di responsabilità ex art. 2043 e/o 2051 cc.; errato era altresì il riferimento al diritto di proprietà del veicolo attoreo, anche questo non afferente all'oggetto della controversia, atteso che l'attrice cadeva a causa di una buca, non segnalata né prevedibile, presente all'interno dell'area cimiteriale del convenuto. Lamentava, poi, di aver subito un pregiudizio al diritto di difesa CP_1 stante l'omessa comunicazione dell'udienza di rinvio, in particolare deduceva che l'udienza del
15.05.2020, fissata per l'escussione dei testi ammessi, non veniva trattata a causa dell'emergenza
Covid-19, e nonostante i controlli effettuati presso la cancelleria e i solleciti telefonici alla
2 controparte, l'odierna appellante non riceveva alcuna comunicazione del rinvio dell'udienza, venendo a conoscenza dell'avvenuta trattazione del giudizio solo con la notifica della sentenza impugnata.
Su tali premesse, parte appellante chiedeva, in riforma della impugnata sentenza, accertata la responsabilità esclusiva dell'ente ai sensi dell'art. 2043 e 2051 cc., di condannare dell'ente appellato al pagamento della somma di euro 5.000,00, o di quella somma maggiore o minore, a titolo di risarcimento per le lesioni subite da oltre interessi come per legge, con vittoria delle Parte_1 spese del doppio grado di giudizio;
in subordine e nella ipotesi di accoglimento solo parziale dell'appello, di compensare le spese di lite del primo e del secondo grado;
in via istruttoria, chiedeva disporsi l'audizione dei testi indicati in primo grado e CTU medico-legale.
Si costituiva in giudizio il in persona del sindaco p.t., riportandosi ai motivi Controparte_1
e alle argomentazioni già esposte nel primo giudizio e insistendo per il loro accoglimento.
In particolare, parte appellata rappresentava che l'attrice non aveva fornito alcuna prova in ordine alla domanda proposta, inoltre non avendo depositato l'intimazione dei testi per l'udienza del 20.12.2019, era incorsa nella relativa decadenza. In ordine, invece, alla doglianza mossa dall'appellante relativa alla mancata comunicazione dell'udienza di rinvio, l'appellato rilevava che era compito del difensore rendersi parte diligente non potendosi configurare alcun obbligo di informazione della controparte circa il prosieguo del giudizio.
Parte appellata concludeva, quindi, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari del grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, disposta la riassegnazione del procedimento allo scrivente magistrato in attuazione del decreto presidenziale n. 301 del 16.09.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e con ordinanza del 06.02.2015 ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 05.02.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
In via del tutto preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (12.03.2021) rispetto alla notifica della sentenza di primo grado
(22.02.2021) e la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni
(16.03.2021).
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha dedotto l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione del giudice di pace, per aver dichiarato l'improponibilità della domanda sul presupposto di non poter verificare, a causa della mancanza del fascicolo di parte attorea, se la stessa avesse adempiuto alle formalità di cui all'art. 22 L.990/69, nonché per aver rigettato la domanda per omessa prova della titolarità del veicolo attoreo.
3 È evidente che quanto argomentato dal giudice di pace a sostegno del rigetto della domanda è del tutto inconferente, dal momento che la fattispecie in esame ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, dunque, la domanda di risarcimento danni per lesioni asseritamente riportate dall'attrice in seguito ad una caduta verificatasi a causa della presenza di una buca sul manto stradale. Dunque, alcuna verifica delle formalità di cui all'art. 22 l. 990/69 è richiesta ai fini della ammissibilità della domanda, né tantomeno occorreva verificare la titolarità del veicolo attoreo, essendo pacifico che mai alcuno scontro tra veicoli si è venuto a realizzare nella fattispecie in esame.
Tanto premesso, la domanda va allora analizzata nel merito e va disattesa, non essendo stata fornita la prova del fatto e del nesso causale.
Al riguardo si osserva che la prova testimoniale ammessa in primo grado non è stata espletata in quanto all'udienza del 20.12.2019, a tal fine fissata dal giudice di pace, i testi non comparivano e il giudice di pace rinviava la causa in prosieguo prova, onerando parte attrice di depositare la prova dell'avvenuta intimazione. Alla successiva udienza del 9.10.2020, poi, nessuno compariva nell'interesse di parte attrice e la causa veniva rinviata per discussione e decisione.
Non rileva la circostanza - comunque non provata - che l'appellante non era a conoscenza della data della successiva udienza, all'esito della quale il giudice di pace tratteneva la causa in decisione, dal momento che, comunque, nel presente grado di giudizio la non ha dimostrato di aver intimato Pt_1
i testimoni per l'udienza del 20.12.2019 innanzi al giudice di pace, anche a fronte dell'eccezione sollevata dalla controparte.
Va chiarito che la necessità della intimazione ai testi discende dal disposto dell'art. 104 disp. att. cpc secondo cui “se la parte non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi lo dichiara, anche
d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione. Se il giudice riconosce giustificata l'omissione, fissa una nuova udienza per l'assunzione della prova”. La norma in commento, nel testo novellato dalla riforma del 2009, ratione temporis applicabile nella fattispecie, esclude infatti ogni discrezionalità da parte del giudice nel rilievo della maturata decadenza, fatta salva una positiva valutazione della giustificazione dell'omissione addotta dalla parte ai fini della fissazione di altra udienza per l'assunzione della prova.
Tanto premesso, emerge dagli atti che all'udienza del 20.12.2019 il legale dell'attrice chiedeva rinvio in prosieguo prova, senza tuttavia esibire l'intimazione dei testi e a tanto veniva onerata per l'udienza successiva;
nel presente grado di giudizio, poi, non ha dimostrato di aver provveduto all'intimazione, né ha allegato elementi per ritenere giustificata l'eventuale omissione.
È il caso di rilevare che la decadenza dalla prova per “mancata intimazione” al teste ex art. 104 disp. att. c.p.c. al pari della “decadenza dall'assunzione della prova ammessa” ex art. 208, comma 1, c.p.c.,
4 come affermato dalla S.C., sono sottratte al regime delle nullità relative e ricondotte al regime delle
“nullità assolute” rilevabili ex officio anche oltre l'udienza in cui la decadenza si è verificata, e ciò in ragione della natura indisponibile dell'interesse (di ordine pubblico processuale) sotteso alla norma violata (cfr. Cass. sent. 10.3.2021 n. 6762; nel senso della insussistenza di un onere di eccepire la decadenza nella medesima udienza in cui si è verificata anche nella vigenza della precedente disciplina v. Cass. Sez. Lavoro n. 17766/2004).
Per tale ragione, non si è proceduto all'espletamento della prova testimoniale, disattendendo l'istanza avanzata dall'appellante nel presente grado di giudizio. Ne consegue che la domanda attorea è rimasta del tutto sfornita di prova;
infatti, per poter ritenere provato il fatto storico e il nesso causale, sono insufficienti tanto i rilievi fotografici quanto il verbale di pronto soccorso allegati nella produzione di primo grado. In definitiva, seppur con diversa motivazione, la domanda va ugualmente rigettata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/14 come modificato dal D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della controversia, con la precisazione che si applicano i valori minimi in ragione della non particolare complessità dell'attività processuale e tenuto conto dell'attività concretamente espletata nelle fasi effettivamente celebrate.
Il rigetto dell'appello, inoltre, alla luce del disposto di cui all'art. 13 del d.pr. 115/2002, importa l'obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Parte_1
Annunziata n. 659/2021 depositata in data 22.02.2021, notificata in data 24.02.2021;
2) condanna al pagamento, in favore del in persona del Parte_1 Controparte_1 sindaco p.t., delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 852,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 d.pr. 115/2002.
Torre Annunziata, 11.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
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