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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 6423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6423 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Efisia Gaviano Presidente dott. Silvana Sica Consigliere rel. dott. Ornella Minucci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 1715 /2025 avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio”
TRA
, nata a [...] il [...], , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. CICALE LUCIO ), studio in LARGO S. M. C.F._2
DELLE GRAZIE, 5 80078 POZZUOLI, come da procura in atti;
appellante
E
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. MARINO VINCENZO ), studio in VIA E. C.F._4
DE NICOLA 9 80010 QUARTO, come da mandato in atti;
appellato
CONCLUSIONI
Appellante: si è riportato all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellato: si è riportato alla comparsa di costituzione, contenente richiesta di rigetto dell'appello.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 9 febbraio 2021, chiese pronunziarsi la cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto il 24 luglio 1986, in Pozzuoli, con , Parte_1 dal quale erano nati due figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e chiese, altresì, che venisse revocato l'assegno di mantenimento in favore della moglie, posto a suo carico con sentenza del tribunale di Napoli del 21 novembre 2014. Dedusse, in particolare, che, da circa diciotto anni, il coniuge intratteneva una stabile relazione sentimentale, mentre egli, in quiescenza dal mese di aprile dell'anno
2015, percepiva redditi inferiori rispetto alla data della separazione e versava il canone di € 300 per l'immobile ove dimorava.
Costituitasi in giudizio, la aderì alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e Pt_1 resistette nel merito. Rilevò che le condizioni economiche del marito avevano subito un incremento dalla data della separazione, mentre ella, attesa l'età avanzata e le patologie dalle quali era affetta, non era in grado di rinvenire un'occupazione lavorativa.
Chiese, quindi, in via riconvenzionale, che le fosse riconosciuto un assegno di mantenimento non inferiore a € 700.
All'esito dell'udienza di comparizione, il presidente del tribunale confermò l'assegno di mantenimento in favore della resistente.
Precisate le conclusioni, la causa venne riservata per la decisione con la concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civile.
Provvedendo con sentenza del 17 maggio, depositata il 20 ottobre 2024, il Tribunale di Napoli pronunziò la cessazione degli effetti civili del matrimonio e obbligò il ricorrente al versamento in favore della della somma di € 150 quale assegno divorzile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Pt_1
Istat, rigettò l'ulteriore domanda e dichiarò interamente compensate le spese processuali.
Nel motivare questa decisione, per quel che interessa la presente impugnazione, osservò quanto segue.
1.Ricorrevano i presupposti per il riconoscimento, in favore della , di un assegno divorzile in Pt_1 funzione meramente assistenziale. Invero, la resistente, ormai cinquantottenne, non aveva mai lavorato nel corso della lunga unione matrimoniale, ben ventisei anni, durante la quale erano nati due figli,
, il 24 ottobre 1991, e il 5 febbraio 1994. Né era stata dimostrata la stabile convivenza Per_1 Per_2 con un uomo. Discendeva da tali rilievi che, attesa la carenza di redditi e di professionalità idonea a consentirle di rinvenire un'occupazione, il beneficio richiesto in suo favore poteva essere determinato nella somma di € 150, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
2.La parziale reciproca soccombenza e la non opposizione alla domanda di divorzio giustificava l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
Per la riforma di questa sentenza ha proposto appello con ricorso del 9 Parte_1 febbraio 2021, la quale, per i motivi che di seguito si illustreranno, ha concluso perché la Corte voglia porre a carico dell'ex coniuge l'assegno divorzile, in suo favore, di importo non inferiore a € 700; in subordine, non inferiore a € 500, con vittoria di spese ed attribuzione al difensore anticipatario.
Notificato il ricorso con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, il costituitosi in CP_1 giudizio con comparsa del 16 ottobre 2025, ha resistito chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese;
in via istruttoria, ha chiesto l'ammissione di prova testimoniale.
Depositate le note di trattazione scritta, la Corte ha riservato la decisione. Il ha denunciato l'inammissibilità dell'appello, ritenuto in contrasto con le tassative CP_1 prescrizioni del novellato art. 342 cod. proc. civile.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto della specificità non è fondata. Rileva infatti la
Corte che l'appellante ha chiaramente indicato le “parti della sentenza” oggetto di impugnazione (quelle concernenti il riconoscimento dell'assegno divorzile), le ragioni delle critiche mosse alle statuizioni del primo giudice e la loro rilevanza ai fini della diversa decisione auspicata dalla . Pt_1
Osserva, poi, la Corte che, secondo insegnamento giurisprudenziale pacifico, trattandosi di appello avverso sentenza di divorzio, soggetto al rito camerale caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme del rito ordinario, con conseguente ammissibilità di una produzione documentale fino al momento delle conclusioni purché sia garantito il contraddittorio e quindi il diritto dell'altra parte ad interloquire sulla tardiva produzione documentale (Cass. 27234/2020, Cass. 35706/2021).
Con l'unico motivo di gravame la censura l'impugnata sentenza in relazione alla quantificazione Pt_1 dell'assegno divorzile in suo favore.
Assume che:
a)Il non aveva contestato che, nel corso del matrimonio, durato ventisei anni, la avesse CP_1 Pt_1 fornito un contributo alla vita familiare, sacrificando le aspirazioni professionali per dedicarsi alla crescita della prole, considerato che, a causa dell'attività lavorativa svolta, l'appellato si era allontanato per lunghi periodi dal luogo di residenza del nucleo;
b)Tra gli ex coniugi sussisteva un evidente disparità reddituale. Invero, in sede di separazione l'appellato si era obbligato al versamento del contributo mensile di € 500 per il mantenimento della moglie nonostante avesse percepito l'indennità di disoccupazione di € 925 dal mese di maggio 2012 a quello di agosto del 2013, e di € 740 dal mese di settembre del 2013 a quello di agosto 2015. Invece, nell'anno di imposta 2019 aveva dichiarato redditi netti annui pari a circa € 23.000, mentre nell'anno 2023 di €
29.783. Peraltro, il aveva intrapreso una stabile convivenza con una donna, presso la cui CP_1 abitazione si era trasferito;
c)Ella non era stata mai occupata e, allo stato, attesa l'età avanzata e le precarie condizioni di salute, non era in grado di inserirsi nel mondo del lavoro. Peraltro, doveva sostenere ingenti esborsi e, in particolare, € 141,13 a titolo di canone di locazione, circa € 200 mensili per utenze, nonché per medicinali, tanto da dover ricorrere all'ausilio economico del figlio Per_2
Il motivo è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Osserva la Corte che la più recente ed autorevole giurisprudenza della S.C. (Cass., Sez. Un. 11 luglio
2018 n. 18287) ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma sei, della L. 898/70, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;
2) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Pertanto, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare, che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi, a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro, anche sotto forma di risparmio di spesa (Cass., 4328/2024).
Si tratta di un contributo, che, in quanto tale, non è l'unico concorso alla conduzione familiare e al patrimonio comune o dell'altro coniuge, poiché la condivisione di vita all'interno della famiglia è frutto di collaborazioni diversificate, per natura ed entità, di tutti i componenti.
Ad avviso della Corte, la ricostruzione, sia fattuale che giuridica, effettuata dal primo giudice non è scevra da censure in quanto si discosta, alla luce della realtà processuale concretamente valorizzata, dalla lettura dell'istituto dell'assegno divorzile operata dall'innovativa decisione delle Sezioni Unite.
Gioa anzitutto rilevare, quanto al preliminare accertamento delle condizioni reddituali dei coniugi, sussiste un indubbio divario economico tra le parti.
Invero, il in stato di quiescenza, ha dichiarato nell'anno di imposta 2024 (CUD 2025): € CP_1 33.093 lordi - € 6.356 imposta netta – € 1.151 addizionale regionale e comunale dovuta = € 25.586: 12
- € 2.132. La , al contrario, è inoccupata ed entrambi non sono proprietari di cespiti. Pt_1
Orbene, l'organizzazione familiare, che aveva visto il marito impegnato nell'attività lavorativa quale operaio specializzato trasfertista ed il coniuge occuparsi della crescita dei figli in misura, peraltro, assolutamente prevalente rispetto al padre, non è stata contestata dall'appellato.
Anzi è lo stesso a ribadire, nel costituirsi in giudizio, che egli <aveva un lavoro ben retribuito in CP_1 ragione dell'alta specializzazione delle mansioni svolte (e del rischio collegato) e in ragione delle numerose trasferte. Al contrario di quanto dedotto dal Tribunale in sentenza, tale circostanza è provata dalle buste paga versate in atti, che a distanza di molti anni non sono di facile reperibilità, ma che riportano chiaramente stipendi mensili di 5.000,00 euro
(cinquemila,00) (cfr. doc. 6 buste paga)>>.
Nella specie, quindi, il contributo dato dalla , sposatasi a 23 anni e rimasta casalinga alla Pt_1 formazione del patrimonio del marito e/o di quello comune è derivato, per quanto dedotto, proprio dall'assunzione su di sé del peso prevalente della cura della casa e dei figli così da consentire all'altro coniuge di svolgere a tempo pieno un'attività lavorativa, che comportava frequenti trasferte in Italia, e di ricevere una adeguata e crescente retribuzione, come dedotto dallo stesso appellato.
Invero, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale, l'assegno deve essere riconosciuto nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare, la quale esprime una scelta comune, anche se tacita, compiuta nei fatti dai coniugi, anche in assenza di una rinuncia espressa a opportunità professionali (Cass. 18693/2025).
Una simile definizione di ruoli all'interno della coppia necessita nella fase post coniugale che sia assicurato, in funzione perequativa, un adeguato riconoscimento del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla conduzione del ménage e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio, come espressamente stabilisce uno dei criteri pari ordinati previsti dall'art. 5, comma 6, L. 898/1970.
Pure in questo caso occorre riconoscere l'incremento di benessere, attuale o potenziale, in atto o spendibile (Cass. 35434/2023) concentratosi su uno solo dei due ex coniugi, grazie all'aiuto che egli abbia ricevuto dall'impegno familiare dell'altro (Cass. 4328/2024).
Ed è appena il caso di rilevare che alcun pregio assume la prova testimoniale richiesta, sia in quanto generica in ordine alla relazione sentimentale intrattenuta dalla con un altro uomo, che, Pt_1 comunque, se pure fosse stata adeguatamente articolata in ordine alla relativa stabilità, non avrebbe precluso il beneficio richiesto in ordine al profilo compensativo-perequativo, sia poiché l'eventuale attuale svolgimento di attività lavorativa da parte dell'appellante in maniera saltuaria, come dedotto dall'ex marito, non escluderebbe il diritto all'assegno di divorzio (Cass. 23583/2022).
Discende dalle anzidette considerazioni che sussiste il diritto della al riconoscimento di un Pt_1 assegno divorzile in funzione "perequativo-compensativa", come ampiamente specificato, ma anche assistenziale tenuto conto delle documentate patologie da cui è affetta la richiedente che unitamente all'età non consentono alla stessa di reperire le risorse necessarie per condurre una vita dignitosa.
In ordine al quantum, osserva la Corte che, tenuto conto dei redditi percepiti dalle parti, come sopra ricostruiti, dell'entità del sacrificio della donna, della durata del matrimonio, appare equo determinare l'assegno divorzile in euro quattrocento, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Le spese processuali del doppio grado del giudizio devono essere poste a carico del soccombente
CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 17 maggio, depositata il 23 Controparte_1 ottobre 2024, così provvede:
a) in accoglimento dell'impugnazione, pone a carico del l'assegno divorzile di € 400, da CP_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, in favore della;
Pt_1
b)Condanna al pagamento delle spese processuali che liquida per il primo grado del Controparte_1 giudizio in € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge, e per il presente grado in € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge.
Napoli, 19 novembre 2025
Il consigliere est. Il presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Efisia Gaviano Presidente dott. Silvana Sica Consigliere rel. dott. Ornella Minucci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 1715 /2025 avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio”
TRA
, nata a [...] il [...], , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. CICALE LUCIO ), studio in LARGO S. M. C.F._2
DELLE GRAZIE, 5 80078 POZZUOLI, come da procura in atti;
appellante
E
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. MARINO VINCENZO ), studio in VIA E. C.F._4
DE NICOLA 9 80010 QUARTO, come da mandato in atti;
appellato
CONCLUSIONI
Appellante: si è riportato all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellato: si è riportato alla comparsa di costituzione, contenente richiesta di rigetto dell'appello.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 9 febbraio 2021, chiese pronunziarsi la cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto il 24 luglio 1986, in Pozzuoli, con , Parte_1 dal quale erano nati due figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e chiese, altresì, che venisse revocato l'assegno di mantenimento in favore della moglie, posto a suo carico con sentenza del tribunale di Napoli del 21 novembre 2014. Dedusse, in particolare, che, da circa diciotto anni, il coniuge intratteneva una stabile relazione sentimentale, mentre egli, in quiescenza dal mese di aprile dell'anno
2015, percepiva redditi inferiori rispetto alla data della separazione e versava il canone di € 300 per l'immobile ove dimorava.
Costituitasi in giudizio, la aderì alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e Pt_1 resistette nel merito. Rilevò che le condizioni economiche del marito avevano subito un incremento dalla data della separazione, mentre ella, attesa l'età avanzata e le patologie dalle quali era affetta, non era in grado di rinvenire un'occupazione lavorativa.
Chiese, quindi, in via riconvenzionale, che le fosse riconosciuto un assegno di mantenimento non inferiore a € 700.
All'esito dell'udienza di comparizione, il presidente del tribunale confermò l'assegno di mantenimento in favore della resistente.
Precisate le conclusioni, la causa venne riservata per la decisione con la concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civile.
Provvedendo con sentenza del 17 maggio, depositata il 20 ottobre 2024, il Tribunale di Napoli pronunziò la cessazione degli effetti civili del matrimonio e obbligò il ricorrente al versamento in favore della della somma di € 150 quale assegno divorzile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Pt_1
Istat, rigettò l'ulteriore domanda e dichiarò interamente compensate le spese processuali.
Nel motivare questa decisione, per quel che interessa la presente impugnazione, osservò quanto segue.
1.Ricorrevano i presupposti per il riconoscimento, in favore della , di un assegno divorzile in Pt_1 funzione meramente assistenziale. Invero, la resistente, ormai cinquantottenne, non aveva mai lavorato nel corso della lunga unione matrimoniale, ben ventisei anni, durante la quale erano nati due figli,
, il 24 ottobre 1991, e il 5 febbraio 1994. Né era stata dimostrata la stabile convivenza Per_1 Per_2 con un uomo. Discendeva da tali rilievi che, attesa la carenza di redditi e di professionalità idonea a consentirle di rinvenire un'occupazione, il beneficio richiesto in suo favore poteva essere determinato nella somma di € 150, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
2.La parziale reciproca soccombenza e la non opposizione alla domanda di divorzio giustificava l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
Per la riforma di questa sentenza ha proposto appello con ricorso del 9 Parte_1 febbraio 2021, la quale, per i motivi che di seguito si illustreranno, ha concluso perché la Corte voglia porre a carico dell'ex coniuge l'assegno divorzile, in suo favore, di importo non inferiore a € 700; in subordine, non inferiore a € 500, con vittoria di spese ed attribuzione al difensore anticipatario.
Notificato il ricorso con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, il costituitosi in CP_1 giudizio con comparsa del 16 ottobre 2025, ha resistito chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese;
in via istruttoria, ha chiesto l'ammissione di prova testimoniale.
Depositate le note di trattazione scritta, la Corte ha riservato la decisione. Il ha denunciato l'inammissibilità dell'appello, ritenuto in contrasto con le tassative CP_1 prescrizioni del novellato art. 342 cod. proc. civile.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto della specificità non è fondata. Rileva infatti la
Corte che l'appellante ha chiaramente indicato le “parti della sentenza” oggetto di impugnazione (quelle concernenti il riconoscimento dell'assegno divorzile), le ragioni delle critiche mosse alle statuizioni del primo giudice e la loro rilevanza ai fini della diversa decisione auspicata dalla . Pt_1
Osserva, poi, la Corte che, secondo insegnamento giurisprudenziale pacifico, trattandosi di appello avverso sentenza di divorzio, soggetto al rito camerale caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme del rito ordinario, con conseguente ammissibilità di una produzione documentale fino al momento delle conclusioni purché sia garantito il contraddittorio e quindi il diritto dell'altra parte ad interloquire sulla tardiva produzione documentale (Cass. 27234/2020, Cass. 35706/2021).
Con l'unico motivo di gravame la censura l'impugnata sentenza in relazione alla quantificazione Pt_1 dell'assegno divorzile in suo favore.
Assume che:
a)Il non aveva contestato che, nel corso del matrimonio, durato ventisei anni, la avesse CP_1 Pt_1 fornito un contributo alla vita familiare, sacrificando le aspirazioni professionali per dedicarsi alla crescita della prole, considerato che, a causa dell'attività lavorativa svolta, l'appellato si era allontanato per lunghi periodi dal luogo di residenza del nucleo;
b)Tra gli ex coniugi sussisteva un evidente disparità reddituale. Invero, in sede di separazione l'appellato si era obbligato al versamento del contributo mensile di € 500 per il mantenimento della moglie nonostante avesse percepito l'indennità di disoccupazione di € 925 dal mese di maggio 2012 a quello di agosto del 2013, e di € 740 dal mese di settembre del 2013 a quello di agosto 2015. Invece, nell'anno di imposta 2019 aveva dichiarato redditi netti annui pari a circa € 23.000, mentre nell'anno 2023 di €
29.783. Peraltro, il aveva intrapreso una stabile convivenza con una donna, presso la cui CP_1 abitazione si era trasferito;
c)Ella non era stata mai occupata e, allo stato, attesa l'età avanzata e le precarie condizioni di salute, non era in grado di inserirsi nel mondo del lavoro. Peraltro, doveva sostenere ingenti esborsi e, in particolare, € 141,13 a titolo di canone di locazione, circa € 200 mensili per utenze, nonché per medicinali, tanto da dover ricorrere all'ausilio economico del figlio Per_2
Il motivo è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Osserva la Corte che la più recente ed autorevole giurisprudenza della S.C. (Cass., Sez. Un. 11 luglio
2018 n. 18287) ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma sei, della L. 898/70, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;
2) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Pertanto, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare, che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi, a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro, anche sotto forma di risparmio di spesa (Cass., 4328/2024).
Si tratta di un contributo, che, in quanto tale, non è l'unico concorso alla conduzione familiare e al patrimonio comune o dell'altro coniuge, poiché la condivisione di vita all'interno della famiglia è frutto di collaborazioni diversificate, per natura ed entità, di tutti i componenti.
Ad avviso della Corte, la ricostruzione, sia fattuale che giuridica, effettuata dal primo giudice non è scevra da censure in quanto si discosta, alla luce della realtà processuale concretamente valorizzata, dalla lettura dell'istituto dell'assegno divorzile operata dall'innovativa decisione delle Sezioni Unite.
Gioa anzitutto rilevare, quanto al preliminare accertamento delle condizioni reddituali dei coniugi, sussiste un indubbio divario economico tra le parti.
Invero, il in stato di quiescenza, ha dichiarato nell'anno di imposta 2024 (CUD 2025): € CP_1 33.093 lordi - € 6.356 imposta netta – € 1.151 addizionale regionale e comunale dovuta = € 25.586: 12
- € 2.132. La , al contrario, è inoccupata ed entrambi non sono proprietari di cespiti. Pt_1
Orbene, l'organizzazione familiare, che aveva visto il marito impegnato nell'attività lavorativa quale operaio specializzato trasfertista ed il coniuge occuparsi della crescita dei figli in misura, peraltro, assolutamente prevalente rispetto al padre, non è stata contestata dall'appellato.
Anzi è lo stesso a ribadire, nel costituirsi in giudizio, che egli <aveva un lavoro ben retribuito in CP_1 ragione dell'alta specializzazione delle mansioni svolte (e del rischio collegato) e in ragione delle numerose trasferte. Al contrario di quanto dedotto dal Tribunale in sentenza, tale circostanza è provata dalle buste paga versate in atti, che a distanza di molti anni non sono di facile reperibilità, ma che riportano chiaramente stipendi mensili di 5.000,00 euro
(cinquemila,00) (cfr. doc. 6 buste paga)>>.
Nella specie, quindi, il contributo dato dalla , sposatasi a 23 anni e rimasta casalinga alla Pt_1 formazione del patrimonio del marito e/o di quello comune è derivato, per quanto dedotto, proprio dall'assunzione su di sé del peso prevalente della cura della casa e dei figli così da consentire all'altro coniuge di svolgere a tempo pieno un'attività lavorativa, che comportava frequenti trasferte in Italia, e di ricevere una adeguata e crescente retribuzione, come dedotto dallo stesso appellato.
Invero, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale, l'assegno deve essere riconosciuto nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare, la quale esprime una scelta comune, anche se tacita, compiuta nei fatti dai coniugi, anche in assenza di una rinuncia espressa a opportunità professionali (Cass. 18693/2025).
Una simile definizione di ruoli all'interno della coppia necessita nella fase post coniugale che sia assicurato, in funzione perequativa, un adeguato riconoscimento del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla conduzione del ménage e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio, come espressamente stabilisce uno dei criteri pari ordinati previsti dall'art. 5, comma 6, L. 898/1970.
Pure in questo caso occorre riconoscere l'incremento di benessere, attuale o potenziale, in atto o spendibile (Cass. 35434/2023) concentratosi su uno solo dei due ex coniugi, grazie all'aiuto che egli abbia ricevuto dall'impegno familiare dell'altro (Cass. 4328/2024).
Ed è appena il caso di rilevare che alcun pregio assume la prova testimoniale richiesta, sia in quanto generica in ordine alla relazione sentimentale intrattenuta dalla con un altro uomo, che, Pt_1 comunque, se pure fosse stata adeguatamente articolata in ordine alla relativa stabilità, non avrebbe precluso il beneficio richiesto in ordine al profilo compensativo-perequativo, sia poiché l'eventuale attuale svolgimento di attività lavorativa da parte dell'appellante in maniera saltuaria, come dedotto dall'ex marito, non escluderebbe il diritto all'assegno di divorzio (Cass. 23583/2022).
Discende dalle anzidette considerazioni che sussiste il diritto della al riconoscimento di un Pt_1 assegno divorzile in funzione "perequativo-compensativa", come ampiamente specificato, ma anche assistenziale tenuto conto delle documentate patologie da cui è affetta la richiedente che unitamente all'età non consentono alla stessa di reperire le risorse necessarie per condurre una vita dignitosa.
In ordine al quantum, osserva la Corte che, tenuto conto dei redditi percepiti dalle parti, come sopra ricostruiti, dell'entità del sacrificio della donna, della durata del matrimonio, appare equo determinare l'assegno divorzile in euro quattrocento, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Le spese processuali del doppio grado del giudizio devono essere poste a carico del soccombente
CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 17 maggio, depositata il 23 Controparte_1 ottobre 2024, così provvede:
a) in accoglimento dell'impugnazione, pone a carico del l'assegno divorzile di € 400, da CP_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, in favore della;
Pt_1
b)Condanna al pagamento delle spese processuali che liquida per il primo grado del Controparte_1 giudizio in € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge, e per il presente grado in € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge.
Napoli, 19 novembre 2025
Il consigliere est. Il presidente