Cass. pen., sez. II, sentenza 15/11/2011, n. 43328
CASS
Sentenza 15 novembre 2011

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Per la configurabilità del delitto di commercio di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive (cosiddette anabolizzanti), previsto dall'art. 9, comma settimo, della l. 14 dicembre 2000, n. 376, in materia di lotta contro il "doping", non è richiesto il dolo specifico, in quanto il commercio clandestino di tali sostanze viene punito indipendentemente dal fine specifico perseguito dal soggetto agente e configura un reato di pericolo, diretto a prevenire il rischio derivante dalla messa in circolazione di tali farmaci, al di fuori delle prescrizioni imposte dalla legge, per la tutela sanitaria delle attività sportive.

Integra il reato di esercizio abusivo della professione lo svolgimento dell'attività di psicoterapeuta in assenza dei necessari titoli, essendo lo stesso subordinato ad una specifica formazione professionale e all'inserimento negli albi degli psicologi o dei medici.

L'esercizio abusivo della professione è un reato solo eventualmente abituale, in quanto lo stesso può essere integrato dal compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione. Ne consegue che per tale tipo di reati - i quali, per la loro stessa configurazione giuridica, postulano una ripetizione di condotte analoghe, distinte tra loro, ma sorrette da un unico elemento soggettivo ed unitariamente lesive del bene giuridico tutelato - è possibile operare una scissione della condotta del soggetto in singoli episodi delittuosi, i quali ben possono rientrare fra i reati scopo di un'associazione per delinquere.

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  • 1Avvocati: esercizio abusivo della professione
    https://www.filodiritto.com/ · 1 gennaio 2022

    L'art. 348, che punisce il reato di abusivo esercizio di una professione, ha natura di norma penale in bianco, in quanto presuppone l'esistenza di altre disposizioni, integrative del precetto penale, che definiscono l'area oltre la quale non è consentito l'esercizio di determinate professioni: l'errore su tali norme, costituendo errore parificabile a quello ricadente sulla norma penale, non ha valore scriminante in base all'art. 47 (Sez. 6, 6129/2019). Esercizio abusivo della professione la norma: L'articolo 348 codice penale “esercizio abusivo della professione” prevede: “Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è …

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 ottobre 2018
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 15/11/2011, n. 43328
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43328
Data del deposito : 15 novembre 2011

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