Sentenza 18 settembre 2008
Massime • 1
In tema di confisca, per "cose che servirono a commettere il reato", ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen., devono intendersi quelle impiegate nella esplicazione dell'attività punibile, anche se a tale fine non indispensabili, purché vi sia tra di esse uno specifico e non occasionale nesso strumentale. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto confiscabile una palestra in cui avveniva la distribuzione illecita di sostanze anabolizzanti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/09/2008, n. 38650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38650 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 18/09/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 2331
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 0130639/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VE RC, N. IL 04/11/1967;
avverso ORDINANZA del 16/11/2007 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di UDINE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G., Dr. Monetti che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
con ordinanza in data 9/6/06 - emessa nell'ambito di procedimento penale pendente a carico di EN RC e altri, per reati connessi alla importazione e cessione di prodotti anabolizzanti, definito all'udienza preliminare con sentenza di applicazione di pena su richiesta - il GIP del Tribunale di Udine ha disposto il sequestro preventivo di una palestra sita in Cervignano del Friuli, gestita dalla società Holiday s.a.s. della quale il predetto EN è socio accomandatario, ritenendola mezzo per la commissione dei reati in quanto tra i suoi frequentatori, anche se ovviamente non tutti, avveniva la distribuzione illecita di dette sostanze. La richiesta avanzata dal EN onde ottenere la restituzione dell'immobile è stata respinta dal GUP, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 2/10/07 con la quale ne è stata disposta la confisca ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 1. L'opposizione proposta dall'interessato contro tale provvedimento è stata rigettata dal GUP con ordinanza in data 16/11/07. Contro quest'ultima pronuncia il difensore del EN ha proposto ricorso per cassazione, integrato da memoria di replica, con il quale contesta l'esistenza di nesso di strumentalità tra il bene confiscato e i reati.
La doglianza è priva di fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.. Il Tribunale invero ha correttamente applicato il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte e dal Collegio condiviso (cfr. in particolare Sez. 5^ 4/6/93, Raia, rv. 194.836; Sez. 5^ 7/3/06, Guadagno, rv. 234.591) secondo cui per "cose che servirono a commettere il reato", ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 1, devono intendersi quelle impiegate nell'esplicazione dell'attività punibile, anche se a tale fine non indispensabili, purché vi sia tra di esse uno specifico e non occasionale nesso strumentale che nel caso di specie è stato ravvisato sulla base di una ricostruzione fattuale sorretta da adeguata motivazione, e pertanto non sindacabile in questa sede di legittimità, che ha individuato nella palestra di cui si tratta l'ambito in cui avveniva lo smercio delle sostanze proibite costituendo il punto di riferimento per gli acquirenti reali e potenziali, persone interessate a un incremento della propria massa muscolare superiore rispetto alle capacità naturali malgrado i rischi per la salute.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2008