TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 6821/2020 del R.G. Previdenza
T R A
, rappresentata e difesa dagli avv. ti Giuseppe Cundari e Marco Parte_1
Ippolito Matano e con la stessa elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
C O N T R O contro
in persona del Controparte_1 CP_2 [...]
Controparte_3
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso ai sensi dell'art.
[...]
417 bis dalla dott.ssa Monica MATANO e dei propri funzionari , CP_4 CP_5
,
[...] Controparte_6
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 30.12.2020, il ricorrente in epigrafe indicato, premettendo di essere dipendente del resistente, con mansioni di collaboratore scolastico in CP_1 servizio presso l'IC Galilei di Arienzo, assunto a tempo indeterminato dal 01/09/2017, deduceva di aver precedentemente, in data dicembre 2011, adito l'intestato Tribunale perché venisse accertato il suo diritto ad ottenere la stessa progressione stipendiale riconosciuta ai colleghi di ruolo, previa disapplicazione della normativa nazionale che disciplina la progressione stipendiale del personale ATA con contratti a tempo determinato, perché contrastante con il principio di non discriminazione di cui alla Clausola 4 dell'Accordo Quadro recepito nella Direttiva 1990/70/CE, in quanto prevedeva un'illegittima disparità di trattamento tra il personale di ruolo e quello assunto a tempo determinato. Deduceva, dunque, che in accoglimento del ricorso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, con sentenza n. 2373/2018, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal ricorrente, dichiarava il suo diritto a: “…al trattamento stipendiale che avrebbero percepito qualora fossero stati inquadrati a tempo indeterminato, tenuto conto delle fasce stipendiali previste dalla normativa contrattuale di comparto, e per l'effetto condanna il convenuto al CP_1 pagamento delle differenze retributive, da determinarsi sulla base di una anzianità di servizio calcolata a partire dalla prima assunzione e cumulando tra loro i diversi periodi lavorati, oltre interessi legali dalla debenza al soddisfo …”, precisando che, nonostante i ripetuti solleciti il resistente non aveva provveduto alla corresponsione di quanto dovuto sulla base CP_1
dell'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio pre ruolo e del progressivo aumento delle fasce stipendiali. Concludeva pertanto, chiedendo di “accertare e dichiarare che in virtù della sentenza n. 2373/2018 del Tribunale di S. Maria C.V., il avrebbe dovuto corrispondere CP_7 alla ricorrente le somme risultanti dai conteggi analitici allegati, elaborati in funzione dell'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio pre ruolo e del progressivo aumento delle fasce stipendiali, per l'importo di € 10.162,48, oltre interessi legali e rivalutazione e, per l'effetto; 2) Condannare le
Amministrazione resistente a pagare in favore del ricorrente l'importo di € 10.162,48 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione in applicazione della sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. n. 2373/2018…”, vinte le spese.
Si costituiva il resistendo alla domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Nel merito, d'uopo è la qualificazione giuridica della domanda.
Occorre evidenziare che le sentenze poste a fondamento dell'azione hanno natura di pronunzia d'accertamento, limitandosi a dichiarare il diritto alla corresponsione di quanto dovuto sulla base dell'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio pre ruolo e del progressivo aumento delle fasce stipendiali;
viceversa, non contengono altresì, una statuizione di condanna del alla corresponsione delle differenze stipendiali, CP_1 neppure in termini di condanna generica.
La questione sottoposta all'esame del giudicante, quindi, concernendo esclusivamente la condanna al pagamento di una somma di denaro, non può esser ricondotta ad un giudizio diretto ad ottenere una condanna specifica, mediante la quantificazione del credito spettante al lavoratore, già riconosciuto da una pregressa sentenza di accertamento e condanna generica.
Conseguenza della premessa testè sviluppata è la riconduzione - nell'esercizio del potere del giudice di qualificazione della domanda - dell'odierna azione nell'alveo delle azioni risarcitorie da inadempimento contrattuale, essendo volta alla soddisfazione per equivalente del diritto riconosciuto nelle sentenze invocate dagli istanti, con le conseguenze che ne discendono in tema di oneri probatori.
Orbene, secondo l'insegnamento della Suprema Corte a far data dalle SS.UU n. 13533 del
2001, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”( ex cetetris Cass 3373/2010).
Esaminando il caso di specie, in atti risulta depositata la richiamata pronunzia del Tribunale di S.M.C.V. rispetto alle quali non è stata eccepita l'intervenuta impugnazione, sì da poter ritenere avvenuto il passaggio in giudicato.
Alcuna contestazione, inoltre, è stata mossa in ordine alla sussistenza di fatti impeditivi o estintivi del diritto al pagamento delle richieste differenze retributive.
Riguardo alla quantificazione del credito, il ricorrente ha provato che le somme richieste risultano pienamente corrispondenti a quanto disposto dalla richiamata sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2373/2018.
Ne consegue che il resistente deve esser condannato al pagamento di euro CP_1
10.162,48, in favore di a titolo di differenze retributive in esecuzione della Parte_1 sentenza indicata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza al soddisfo.
Spese secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede, in accoglimento parziale della domanda:
- Condanna il , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di Controparte_1
euro 10.162,48, in favore di a titolo di differenze retributive in esecuzione Parte_1
della sentenza indicata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza al soddisfo;
- condanna il al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.725,00, CP_1 oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge.
S.M.C.V., il 8.01.2025
IL GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 6821/2020 del R.G. Previdenza
T R A
, rappresentata e difesa dagli avv. ti Giuseppe Cundari e Marco Parte_1
Ippolito Matano e con la stessa elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
C O N T R O contro
in persona del Controparte_1 CP_2 [...]
Controparte_3
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso ai sensi dell'art.
[...]
417 bis dalla dott.ssa Monica MATANO e dei propri funzionari , CP_4 CP_5
,
[...] Controparte_6
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 30.12.2020, il ricorrente in epigrafe indicato, premettendo di essere dipendente del resistente, con mansioni di collaboratore scolastico in CP_1 servizio presso l'IC Galilei di Arienzo, assunto a tempo indeterminato dal 01/09/2017, deduceva di aver precedentemente, in data dicembre 2011, adito l'intestato Tribunale perché venisse accertato il suo diritto ad ottenere la stessa progressione stipendiale riconosciuta ai colleghi di ruolo, previa disapplicazione della normativa nazionale che disciplina la progressione stipendiale del personale ATA con contratti a tempo determinato, perché contrastante con il principio di non discriminazione di cui alla Clausola 4 dell'Accordo Quadro recepito nella Direttiva 1990/70/CE, in quanto prevedeva un'illegittima disparità di trattamento tra il personale di ruolo e quello assunto a tempo determinato. Deduceva, dunque, che in accoglimento del ricorso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, con sentenza n. 2373/2018, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal ricorrente, dichiarava il suo diritto a: “…al trattamento stipendiale che avrebbero percepito qualora fossero stati inquadrati a tempo indeterminato, tenuto conto delle fasce stipendiali previste dalla normativa contrattuale di comparto, e per l'effetto condanna il convenuto al CP_1 pagamento delle differenze retributive, da determinarsi sulla base di una anzianità di servizio calcolata a partire dalla prima assunzione e cumulando tra loro i diversi periodi lavorati, oltre interessi legali dalla debenza al soddisfo …”, precisando che, nonostante i ripetuti solleciti il resistente non aveva provveduto alla corresponsione di quanto dovuto sulla base CP_1
dell'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio pre ruolo e del progressivo aumento delle fasce stipendiali. Concludeva pertanto, chiedendo di “accertare e dichiarare che in virtù della sentenza n. 2373/2018 del Tribunale di S. Maria C.V., il avrebbe dovuto corrispondere CP_7 alla ricorrente le somme risultanti dai conteggi analitici allegati, elaborati in funzione dell'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio pre ruolo e del progressivo aumento delle fasce stipendiali, per l'importo di € 10.162,48, oltre interessi legali e rivalutazione e, per l'effetto; 2) Condannare le
Amministrazione resistente a pagare in favore del ricorrente l'importo di € 10.162,48 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione in applicazione della sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. n. 2373/2018…”, vinte le spese.
Si costituiva il resistendo alla domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Nel merito, d'uopo è la qualificazione giuridica della domanda.
Occorre evidenziare che le sentenze poste a fondamento dell'azione hanno natura di pronunzia d'accertamento, limitandosi a dichiarare il diritto alla corresponsione di quanto dovuto sulla base dell'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio pre ruolo e del progressivo aumento delle fasce stipendiali;
viceversa, non contengono altresì, una statuizione di condanna del alla corresponsione delle differenze stipendiali, CP_1 neppure in termini di condanna generica.
La questione sottoposta all'esame del giudicante, quindi, concernendo esclusivamente la condanna al pagamento di una somma di denaro, non può esser ricondotta ad un giudizio diretto ad ottenere una condanna specifica, mediante la quantificazione del credito spettante al lavoratore, già riconosciuto da una pregressa sentenza di accertamento e condanna generica.
Conseguenza della premessa testè sviluppata è la riconduzione - nell'esercizio del potere del giudice di qualificazione della domanda - dell'odierna azione nell'alveo delle azioni risarcitorie da inadempimento contrattuale, essendo volta alla soddisfazione per equivalente del diritto riconosciuto nelle sentenze invocate dagli istanti, con le conseguenze che ne discendono in tema di oneri probatori.
Orbene, secondo l'insegnamento della Suprema Corte a far data dalle SS.UU n. 13533 del
2001, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”( ex cetetris Cass 3373/2010).
Esaminando il caso di specie, in atti risulta depositata la richiamata pronunzia del Tribunale di S.M.C.V. rispetto alle quali non è stata eccepita l'intervenuta impugnazione, sì da poter ritenere avvenuto il passaggio in giudicato.
Alcuna contestazione, inoltre, è stata mossa in ordine alla sussistenza di fatti impeditivi o estintivi del diritto al pagamento delle richieste differenze retributive.
Riguardo alla quantificazione del credito, il ricorrente ha provato che le somme richieste risultano pienamente corrispondenti a quanto disposto dalla richiamata sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2373/2018.
Ne consegue che il resistente deve esser condannato al pagamento di euro CP_1
10.162,48, in favore di a titolo di differenze retributive in esecuzione della Parte_1 sentenza indicata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza al soddisfo.
Spese secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede, in accoglimento parziale della domanda:
- Condanna il , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di Controparte_1
euro 10.162,48, in favore di a titolo di differenze retributive in esecuzione Parte_1
della sentenza indicata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza al soddisfo;
- condanna il al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.725,00, CP_1 oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge.
S.M.C.V., il 8.01.2025
IL GIUDICE