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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 06/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 268/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F.: rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dagli Avv.ti, Walter Miceli, Fabio Ganci, Giovanni Rinaldi e Irene Lo
Bue ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in
Parma (PR), Borgo A. Ronchino n. 9, come da procura in atti.
- RICORRENTE -
contro
(c.f. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del tempore, CP_2 Controparte_3
Sede di rappresentati e difesi ex
[...] CP_3 art. 417 bis co. 1 c.p.c. dal Dirigente dott. Grossi Andrea e dalla delegata
Fabrizi Mariangela e domiciliati presso l
[...]
, sede di Controparte_4
, sito in , C.so G. Garibaldi 50. CP_3 CP_3
- RESISTENTI -
Oggetto: Altre ipotesi
All' udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 29.04.2024 la ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il
[...]
premettendo di aver svolto plurimi Controparte_1 incarichi di docenza a tempo determinato e di aver maturato i relativi diritti alle ferie, secondo il seguente elenco:
- durante l'anno scolastico 2014/2015 ha lavorato 229 giorni, maturando il diritto a fruire di 19,08 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 21,08 di ferie;
- durante l'anno scolastico 2015/2016 ha lavorato 213 giorni, maturando il diritto a fruire di 17,75 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 19,75 di ferie;
- durante l'anno scolastico 2016/2017 ha lavorato 271 giorni, maturando il diritto a fruire di 22,58 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 25,58 di ferie;
- durante l'anno scolastico 2017/18 ha lavorato 282 giorni, maturando il diritto a fruire di 23,50 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 26,50 di ferie.
Al contempo ha riferito che nel periodo intercorrente tra la data iniziale di ciascun incarico di supplenza e la data fissata dal calendario scolastico regionale ha fruito dei seguenti giorni di ferie:
- 13 giorni nell'anno scolastico 2014/2015;
- 13 giorni nell'anno scolastico 2015/2016;
- 16 giorni nell'anno scolastico 2016/2017;
- 14 giorni nell'anno scolastico 2017/18.
Deducendo che la mancata fruizione delle ferie residue non era riconducibile a una propria scelta consapevole, chiedeva dunque il ristoro monetario delle giornate non godute, domandando il pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti, come da seguente elenco:
- 8,08 giorni per l'anno scolastico 2014/2015 (19,08 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse meno 13 giorni di ferie effettivamente fruite);
- 6,75 giorni per l'anno scolastico 2014/2016 (17,75 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse meno 13 giorni di ferie effettivamente fruite);
2 - 9,58 giorni per l'anno scolastico 2016/2017 (22,58 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 16 giorni di ferie effettivamente fruite);
- 12,50 giorni per l'anno scolastico 2017/18 (23,50 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 14 giorni di ferie effettivamente fruite); rassegnando le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 2.519,91 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 e, conseguentemente, condannare il al pagamento della Controparte_1 suddetta somma o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.”
Il si costituiva in giudizio domandando il rigetto del Controparte_1 ricorso;
in particolare rilevava che la pretesa della ricorrente doveva ritenersi priva di fondamento dal momento che la stessa aveva fruito di tutti i giorni di ferie durante il periodo di svolgimento dell'attività didattica, come da calendario regionale di anno in anno vigente e/o comunque nei giorni di sospensione delle stesse nel mese di giugno e successivi al termine delle lezioni (fino al 30.06). In subordine, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa per i peridi anteriori al quinquennio antecedente alla proposizione del ricorso.
Concesso termine per deposito di note conclusive – in cui parte ricorrente, aderiva ai criteri di calcolo adottati dal MIM e insisteva per il riconoscimento della somma euro 2.199,67, la causa veniva decisa all'udienza del 6.02.2025 all'esito della camera di consiglio con lettura della presente sentenza mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Per chiarezza espositiva giova ripercorrere la disciplina e le posizioni assunte dalla giurisprudenza di legittimità.
L'articolo 19 del CCNL comparto scuola 2006/2009, relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato, dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, poneva alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma due,
3 qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato fosse tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse dovevano essere liquidate al termine dell'anno scolastico (e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
Il CCNL stabiliva, inoltre, che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. La disposizione prevedeva quindi che il personale docente a tempo determinato non era obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola, come fissati dal calendario regionale: nel senso suddetto va interpretata la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico».
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non era obbligato a chiedere le ferie né poteva essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgevano le lezioni e le ferie non godute venivano liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego il legislatore è intervenuto in un primo momento con il DL 6 luglio 2012 n. 95 come modificato, in sede di conversione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 5 comma 8 che ha così disposto: “ Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.., sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
La disposizione citata è stata vagliata dalla sentenza della Corte costituzionale del 6 maggio 2016, n.95 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli
4 artt. 3, 36, primo e terzo comma, e 117, primo comma, della OS
(in relazione all'art. 7 della direttiva 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto da cui muoveva il giudice remittente.
Il Giudice delle leggi ha infatti precisato come il legislatore correlasse il divieto contestato a fattispecie “in cui la cessazione del rapporto di lavoro
è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore
(dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentono di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito ai periodi di riposo”. Ha poi precisato come la finalità della norma fosse quella di reprimere il ricorso incontrollato alla "monetizzazione" delle ferie non godute, così pagina5 di
11 contrastandone gli abusi, e riaffermando la preminenza del godimento effettivo delle ferie, “al fine di incentivarne una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole”.
Nella sostanza, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato qualora la cessazione dal servizio avesse vanificato, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie a causa della malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore. In un secondo momento, legislatore è intervenuto nuovamente sulle ferie del personale docente con la legge 24.12.2012 n. 228. In particolare, l'art. 1, co. 54-56 della legge n. 228/2012 cit., in vigore dall'1° gennaio 2013, ha previsto: “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55.
All'art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. 56.
5 Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Con l'entrata in vigore della l. n. 128/2012 è stata quindi introdotta una disciplina speciale delle ferie del personale docente della scuola, rispetto a quella prevista per il pubblico impiego estesa anche al personale a termine “modellata” sulla previsione dell'art. 13 del CCNL 2006/2019 che prevedeva il divieto di monetizzazione delle ferie ( comma 8), con esclusione di quelle maturate e non fruite per esigenze di servizio, da corrispondersi alla cessazione del rapporto di lavoro (comma 15) (v. Cass.
n. 14268/2022).
La questione oggetto del giudizio è stata recentemente esaminata dalla
Suprema Corte, evidenziando che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n.
95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012
- deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n.
14268 del 05/05/2022).
Quanto statuito è stato altresì confermato in una successiva sentenza, che ha così motivato: “24. Deve parimenti richiamarsi l'ordinanza di Cass. sez. lav. 5 maggio 2022 nr. 14268; ivi, nell'esaminare la disciplina di legge e di contratto collettivo delle ferie dei docenti a termine della scuola, si è affermato che in nessun caso il docente potrebbe perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. 25. Si è aggiunto che siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, D.L. nr. 95/2012, in quanto esse
6 costituiscono il presupposto della pagina 3 di 4 imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie;
la Corte Costituzionale (sentenza Corte
Cost. 06 maggio 2016, nr.95) ha già ritenuto che tale imputabilità è sottesa alla norma di legge. 26. In definitiva, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, deriva che: A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, nr.15652; C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 21780 del 08/07/2022).
Ancora più di recente l'orientamento è stato confermato da Cass Sez. L -
, Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024 secondo cui ”Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma
55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla
Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in
7 ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche”.
Nel caso di specie, la lavoratrice ricorrente ha dato prova dello svolgimento di plurimi incarichi a tempo determinato con relativa maturazione dei giorni di ferie, ha poi calcolato per sottrazione i giorni di ferie non goduti applicando la normativa di legge e la disciplina recata dalla contrattazione collettiva, ovvero sottraendo, per ciascun anno scolastico, al numero di giorni di ferie complessivamente maturati – in ragione del servizio effettivamente prestato, i giorni in cui l'attività didattica era sospesa sulla base del calendario scolastico e i giorni di ferie effettivamente fruiti. Ha quindi proceduto al calcolo matematico dell'importo dovuto (cfr. doc. 10).
Facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sopra riportati, a fronte dell'allegazione di non aver fruito di alcuni giorni di ferie maturati negli anni scolastici di riferimento, gravava dunque sull'amministrazione l'onere di provare, alternativamente, o che la docente avesse fruito delle ferie, ovvero che in ogni caso il avesse posto la propria dipendente CP_1 nell'occasione di goderne, avvertendola debitamente che in caso di mancata fruizione delle stesse, queste ultime sarebbero andate irrimediabilmente perdute senza alcun diritto alla compensazione indennitaria.
Nel caso di specie alcuna prova contraria è stata resa dal CP_1 convenuto, con la conseguenza che alla ricorrente deve riconoscersi l'importo complessivo di euro 2.199,67, oltre interessi legali da ogni singola scadenza al saldo.
In ultimo, l'eccezione di prescrizione formulata, in termini estremamente generici, da parte del resistente non appare fondata, anche solo CP_1 in ragione del termine di prescrizione decennale individuato dalla giurisprudenza di legittimità (sul punto cfr. Cass. 3021/2020 secondo cui
”L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione”.
8 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della sua serialità e dell'attività difensiva concretamente svolta, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'importo di euro
2.199,67, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici di cui in parte motiva, oltre interessi legali da ogni singola scadenza al saldo e per l'effetto condanna il al Controparte_1 pagamento della suddetta somma in favore della parte ricorrente;
condanna il al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore della ricorrente che liquida in euro 1.030,00 oltre Iva e c.p.a. e rimborso forfettario spese, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratesi antistatari.
Piacenza, 06 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Camilla Milani
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F.: rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dagli Avv.ti, Walter Miceli, Fabio Ganci, Giovanni Rinaldi e Irene Lo
Bue ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in
Parma (PR), Borgo A. Ronchino n. 9, come da procura in atti.
- RICORRENTE -
contro
(c.f. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del tempore, CP_2 Controparte_3
Sede di rappresentati e difesi ex
[...] CP_3 art. 417 bis co. 1 c.p.c. dal Dirigente dott. Grossi Andrea e dalla delegata
Fabrizi Mariangela e domiciliati presso l
[...]
, sede di Controparte_4
, sito in , C.so G. Garibaldi 50. CP_3 CP_3
- RESISTENTI -
Oggetto: Altre ipotesi
All' udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 29.04.2024 la ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il
[...]
premettendo di aver svolto plurimi Controparte_1 incarichi di docenza a tempo determinato e di aver maturato i relativi diritti alle ferie, secondo il seguente elenco:
- durante l'anno scolastico 2014/2015 ha lavorato 229 giorni, maturando il diritto a fruire di 19,08 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 21,08 di ferie;
- durante l'anno scolastico 2015/2016 ha lavorato 213 giorni, maturando il diritto a fruire di 17,75 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 19,75 di ferie;
- durante l'anno scolastico 2016/2017 ha lavorato 271 giorni, maturando il diritto a fruire di 22,58 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 25,58 di ferie;
- durante l'anno scolastico 2017/18 ha lavorato 282 giorni, maturando il diritto a fruire di 23,50 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 26,50 di ferie.
Al contempo ha riferito che nel periodo intercorrente tra la data iniziale di ciascun incarico di supplenza e la data fissata dal calendario scolastico regionale ha fruito dei seguenti giorni di ferie:
- 13 giorni nell'anno scolastico 2014/2015;
- 13 giorni nell'anno scolastico 2015/2016;
- 16 giorni nell'anno scolastico 2016/2017;
- 14 giorni nell'anno scolastico 2017/18.
Deducendo che la mancata fruizione delle ferie residue non era riconducibile a una propria scelta consapevole, chiedeva dunque il ristoro monetario delle giornate non godute, domandando il pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti, come da seguente elenco:
- 8,08 giorni per l'anno scolastico 2014/2015 (19,08 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse meno 13 giorni di ferie effettivamente fruite);
- 6,75 giorni per l'anno scolastico 2014/2016 (17,75 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse meno 13 giorni di ferie effettivamente fruite);
2 - 9,58 giorni per l'anno scolastico 2016/2017 (22,58 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 16 giorni di ferie effettivamente fruite);
- 12,50 giorni per l'anno scolastico 2017/18 (23,50 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 14 giorni di ferie effettivamente fruite); rassegnando le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 2.519,91 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 e, conseguentemente, condannare il al pagamento della Controparte_1 suddetta somma o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.”
Il si costituiva in giudizio domandando il rigetto del Controparte_1 ricorso;
in particolare rilevava che la pretesa della ricorrente doveva ritenersi priva di fondamento dal momento che la stessa aveva fruito di tutti i giorni di ferie durante il periodo di svolgimento dell'attività didattica, come da calendario regionale di anno in anno vigente e/o comunque nei giorni di sospensione delle stesse nel mese di giugno e successivi al termine delle lezioni (fino al 30.06). In subordine, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa per i peridi anteriori al quinquennio antecedente alla proposizione del ricorso.
Concesso termine per deposito di note conclusive – in cui parte ricorrente, aderiva ai criteri di calcolo adottati dal MIM e insisteva per il riconoscimento della somma euro 2.199,67, la causa veniva decisa all'udienza del 6.02.2025 all'esito della camera di consiglio con lettura della presente sentenza mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Per chiarezza espositiva giova ripercorrere la disciplina e le posizioni assunte dalla giurisprudenza di legittimità.
L'articolo 19 del CCNL comparto scuola 2006/2009, relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato, dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, poneva alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma due,
3 qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato fosse tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse dovevano essere liquidate al termine dell'anno scolastico (e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
Il CCNL stabiliva, inoltre, che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. La disposizione prevedeva quindi che il personale docente a tempo determinato non era obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola, come fissati dal calendario regionale: nel senso suddetto va interpretata la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico».
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non era obbligato a chiedere le ferie né poteva essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgevano le lezioni e le ferie non godute venivano liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego il legislatore è intervenuto in un primo momento con il DL 6 luglio 2012 n. 95 come modificato, in sede di conversione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 5 comma 8 che ha così disposto: “ Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.., sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
La disposizione citata è stata vagliata dalla sentenza della Corte costituzionale del 6 maggio 2016, n.95 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli
4 artt. 3, 36, primo e terzo comma, e 117, primo comma, della OS
(in relazione all'art. 7 della direttiva 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto da cui muoveva il giudice remittente.
Il Giudice delle leggi ha infatti precisato come il legislatore correlasse il divieto contestato a fattispecie “in cui la cessazione del rapporto di lavoro
è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore
(dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentono di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito ai periodi di riposo”. Ha poi precisato come la finalità della norma fosse quella di reprimere il ricorso incontrollato alla "monetizzazione" delle ferie non godute, così pagina5 di
11 contrastandone gli abusi, e riaffermando la preminenza del godimento effettivo delle ferie, “al fine di incentivarne una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole”.
Nella sostanza, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato qualora la cessazione dal servizio avesse vanificato, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie a causa della malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore. In un secondo momento, legislatore è intervenuto nuovamente sulle ferie del personale docente con la legge 24.12.2012 n. 228. In particolare, l'art. 1, co. 54-56 della legge n. 228/2012 cit., in vigore dall'1° gennaio 2013, ha previsto: “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55.
All'art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. 56.
5 Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Con l'entrata in vigore della l. n. 128/2012 è stata quindi introdotta una disciplina speciale delle ferie del personale docente della scuola, rispetto a quella prevista per il pubblico impiego estesa anche al personale a termine “modellata” sulla previsione dell'art. 13 del CCNL 2006/2019 che prevedeva il divieto di monetizzazione delle ferie ( comma 8), con esclusione di quelle maturate e non fruite per esigenze di servizio, da corrispondersi alla cessazione del rapporto di lavoro (comma 15) (v. Cass.
n. 14268/2022).
La questione oggetto del giudizio è stata recentemente esaminata dalla
Suprema Corte, evidenziando che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n.
95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012
- deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n.
14268 del 05/05/2022).
Quanto statuito è stato altresì confermato in una successiva sentenza, che ha così motivato: “24. Deve parimenti richiamarsi l'ordinanza di Cass. sez. lav. 5 maggio 2022 nr. 14268; ivi, nell'esaminare la disciplina di legge e di contratto collettivo delle ferie dei docenti a termine della scuola, si è affermato che in nessun caso il docente potrebbe perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. 25. Si è aggiunto che siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, D.L. nr. 95/2012, in quanto esse
6 costituiscono il presupposto della pagina 3 di 4 imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie;
la Corte Costituzionale (sentenza Corte
Cost. 06 maggio 2016, nr.95) ha già ritenuto che tale imputabilità è sottesa alla norma di legge. 26. In definitiva, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, deriva che: A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, nr.15652; C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 21780 del 08/07/2022).
Ancora più di recente l'orientamento è stato confermato da Cass Sez. L -
, Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024 secondo cui ”Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma
55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla
Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in
7 ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche”.
Nel caso di specie, la lavoratrice ricorrente ha dato prova dello svolgimento di plurimi incarichi a tempo determinato con relativa maturazione dei giorni di ferie, ha poi calcolato per sottrazione i giorni di ferie non goduti applicando la normativa di legge e la disciplina recata dalla contrattazione collettiva, ovvero sottraendo, per ciascun anno scolastico, al numero di giorni di ferie complessivamente maturati – in ragione del servizio effettivamente prestato, i giorni in cui l'attività didattica era sospesa sulla base del calendario scolastico e i giorni di ferie effettivamente fruiti. Ha quindi proceduto al calcolo matematico dell'importo dovuto (cfr. doc. 10).
Facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sopra riportati, a fronte dell'allegazione di non aver fruito di alcuni giorni di ferie maturati negli anni scolastici di riferimento, gravava dunque sull'amministrazione l'onere di provare, alternativamente, o che la docente avesse fruito delle ferie, ovvero che in ogni caso il avesse posto la propria dipendente CP_1 nell'occasione di goderne, avvertendola debitamente che in caso di mancata fruizione delle stesse, queste ultime sarebbero andate irrimediabilmente perdute senza alcun diritto alla compensazione indennitaria.
Nel caso di specie alcuna prova contraria è stata resa dal CP_1 convenuto, con la conseguenza che alla ricorrente deve riconoscersi l'importo complessivo di euro 2.199,67, oltre interessi legali da ogni singola scadenza al saldo.
In ultimo, l'eccezione di prescrizione formulata, in termini estremamente generici, da parte del resistente non appare fondata, anche solo CP_1 in ragione del termine di prescrizione decennale individuato dalla giurisprudenza di legittimità (sul punto cfr. Cass. 3021/2020 secondo cui
”L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione”.
8 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della sua serialità e dell'attività difensiva concretamente svolta, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'importo di euro
2.199,67, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici di cui in parte motiva, oltre interessi legali da ogni singola scadenza al saldo e per l'effetto condanna il al Controparte_1 pagamento della suddetta somma in favore della parte ricorrente;
condanna il al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore della ricorrente che liquida in euro 1.030,00 oltre Iva e c.p.a. e rimborso forfettario spese, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratesi antistatari.
Piacenza, 06 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Camilla Milani
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