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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/03/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 4459/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4459/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Renato Parte_1 C.F._1
Montanari, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Brescia (BS) alla via Creta n. 72,
RICORRENTE
contro
C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Milano (20121), Via Bagutta n. 13, contumace,
RESISTENTE
Oggetto: contratto di fornitura.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice: IN VIA PRINCIPALE: previe tutte le necessarie declaratorie del caso, accertato
l'esecuzione non a regola d'arte dei lavori appaltati alla all'interno dell'immobile Controparte_1
di proprietà del signor nonché la presenza di vizi e difetti nel materiale dalla stessa Parte_1 convenuta fornito, dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra le stesse parti per grave
inadempimento da parte della società convenuta. SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: previe tutte le
necessarie declaratorie del caso, accertati e quantificati i danni originati da quanto posto in essere
dalla società nella fornitura dei materiali e nell'esecuzione dei lavori posti in essere Controparte_1
presso l'immobile di proprietà del signor condannare la stessa convenuta al Parte_1
risarcimento dei danni indicati nella narrativa del presente atto, ovvero a quelli – maggiori o minori
– che verranno accertati a seguito della esperenda istruttoria, tenendo conto anche – quali voci di
danno - delle ulteriori spese quantificate dopo l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo
richiesto dal ricorrente, consistenti nelle spese tecniche (onorari e spese per il C.T.U., il C.T.P. e per
l'assistenza legale). IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compenso professionale della presente
procedura.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 696 bis cpc notificato in data 20.3.2023 premesso di aver, in data Parte_1
2.5.2022, sottoscritto con società controllante di un contratto per la CP_2 CP_1
fornitura e posa in opera di “vetrata impacchettabile e scorrevole”, chiedeva al Tribunale di Brescia
che, compiuti gli incombenti di rito, fosse disposto accertamento tecnico preventivo sulla predetta vetrata, stipulato al fine di accertare i vizi e i difetti che la stessa presentava, le cause che li avevano determinati e di valutare i costi di ripristino e/o sostituzione, assicurando il rispetto degli standard di qualità richiamati nel contratto e garantendo le condizioni di sicurezza per l'incolumità degli utilizzatori.
A tal fine deduceva che:
- in data 2 maggio 2022 il ricorrente sottoscriveva con la società un contratto Controparte_2
per la fornitura e la posa in opera di una vetrata impacchettabile e scorrevole da installare presso la propria residenza secondo le caratteristiche e le misure indicate in contratto, al prezzo complessivo di € 8.500,00 (doc. 1);
- - in data 4 maggio 2022 il ricorrente, su espressa indicazione della effettuava Controparte_2
il saldo totale del compenso pattuito effettuando un bonifico alla società Controparte_1
società controllata dalla prima, come meglio descritto nei documenti 2 e 3 prodotti;
- i serramenti montati dai posatori incaricati dalle società convenute, nella prima decade di agosto 2022, presentavano sin da subito molteplici vizi e difetti ed in particolare: 1) vetrate non “a piombo”, 2) presenza di profonde crepe su n. 3 vetri;
3) mancata fornitura e montaggio una parte di vetrata a chiusura del lato destro (spalletta fissa); 4) mancanza della profilatura della parte alta delle vetrate, con la conseguenza che nella zone laterali della vetrata le ante non scorrono;
5) i profili di chiusura si presentano rotti in più zone, oltre alla presenza di molteplici “buchi” non sigillati;
6) curvatura di alcune vetrate le quali si presentano non allineate con il limite di ingombro dell'immobile; 7) vetrata del tutto instabile e a rischio crollo, come da perizia del geom. prodotta al doc. 4; Persona_1
- il ricorrente, sin dal momento in cui i posatori lasciavano l'immobile, denunciava ripetutamente i predetti difetti ad e a senza sortire effetto Controparte_2 CP_1
alcuno;
- in data 2.11.2022 il ricorrente diffidava le resistenti a mezzo di proprio legale a provvedere a porre rimedio ai lamentati vizi e difetti, senza sortire effetto alcuno (doc. 5)
- il serramento risultava pertanto pericolante e necessitava di ulteriori lavori al fine di essere ultimato e messo in sicurezza.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Brescia di disporre accertamento tecnico preventivo sulla vetrata suddetta.
Si costituivano in giudizio e a con comparsa di costituzione e Controparte_2 Controparte_1
risposta contestando tutto quanto ex adverso dedotto sia in punto di fatto che in diritto e chiedendo il rigetto del ricorso.
A tal fine deducevano che: - in data 02 maggio 2022 sottoscriveva regolare contratto con la Parte_1 CP_1
ma per mero errore materiale del venditore, veniva utilizzato un contratto della
[...] [...]
che detiene la totalità del marchio;
CP_2 CP_1
- in data 05 maggio 2022 effettuava un unico bonifico parlante di euro 8.500,00 Parte_1
a saldo, in favore della e non alla (doc.1); Controparte_1 Controparte_2
- i serramenti utilizzati dai montatori, i vetri installati ed i profili di chiusura, al momento dell'istallazione, effettuata a regola d'arte, erano nuovi e senza alcun difetto come foto di chiusura lavoro (doc. 2);
- dette lavorazioni venivano eseguite sotto la vigilanza giornaliera del ricorrente e dei tecnici da lui incaricati;
- il ricorrente solo dopo 4 mesi con PEC del 02 novembre 2022 lamentava vizi e difetti, non imputabili alla ma alla negligenza nell'utilizzo, come specificato dalla Controparte_1
stessa società;
- mai eseguiva lavori e/o riceveva pagamenti dal ricorrente;
Controparte_2
- il ricorrente mai lamentava vizi e difetto all'atto della chiusura lavori avvenuta nella prima decade di agosto 2022;
- nessuna responsabilità poteva essere ascritta in capo alle resistenti.
Il procedimento si concludeva con la nomina del CTU geom. , il quale, in risposta al Persona_2
quesito formulatogli, concludeva come di seguito: “Alla luce di quanto sopra esposto, visto e descritto
lo stato dei luoghi, è stato determinato che nell'immobile oggetto sono presenti i vizi e/o difetti
costruttivi lamentati da parte Ricorrente causati dall'istallazione, senza una progettazione esecutiva,
della “vetrata scorrevole” da parte delle due soc. Resistenti in modo frettoloso ed approssimativo,
da personale non prettamente qualificato e/o senza le opportune qualifiche ed idonee attrezzature,
sanabili con la completa sostituzione dell'opera al costo stimato in €. 18.000,00 + iva al 10% e con
durata delle opere stesse pari a 5 gg lavorativi per due persone specializzate.”. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., depositato in data 10 4.2024, Parte_1
chiedeva al Tribunale di Brescia, in via principale di accertare l'esecuzione non a regola d'arte dei lavori eseguiti dalla all'interno dell'immobile di sua proprietà, nonché la presenza Controparte_1
di vizi e difetti della fornitura, dichiarare la risoluzione del contratto inter partes datato 2.5.2022 per grave inadempimento della Sempre in via principale, chiedeva la condanna della Controparte_1
al risarcimento dei danni, oltre a spese di ATP, CTU e CTP. Con il favore di spese e CP_1
competenze di lite.
A sostegno di tali pretese, parte ricorrente, richiamato quanto già esposto in sede di procedimento per
ATP, deduceva che il C.T.U. incaricato dal Tribunale di Brescia, a seguito dei sopralluoghi e delle opportune verifiche, rilevava la piena responsabilità della resistente nella causazione dei vizi e difetti lamentati.
Tutto ciò premesso, il ricorrente rassegnava le proprie conclusioni come meglio trascritte in epigrafe.
Parte resistente, seppur regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.
Alla prima udienza, il giudice constatata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di
[...]
disponeva l'acquisizione fascicolo d'ufficio relativo al procedimento di ATP (n. RG CP_1
3509/2023. Alla medesima udienza, il Giudice fissa nuova udienza di discussione ex artt. 281
duodecies e sexies c.p.c.
MOTIVI
Qualificazione del contratto
Preliminare ad ogni valutazione di merito è l'interpretazione della volontà delle parti versata nel contratto in oggetto e la sua qualificazione.
Va premesso che è da ritenersi pacifico in causa che i rapporti negoziali oggetto di causa siano intercorsi tra e non anche con la società (peraltro Parte_1 CP_1 CP_2
società controllante dell'odierna resistente), seppur il contratto azionato in giudizio presenti la carta intestata di CP_2 Trattasi, invero, di mero errore materiale, come sostenuto dalla stessa in sede di ATP e CP_2
non specificamente contestato dall'odierno ricorrente e come altresì confermato dalla proposizione del presente ricorso da parte di nei soli confronti di . Pt_2 CP_1
Tanto premesso, il contratto in oggetto deve essere qualificato come contratto di fornitura e/o compravendita disciplinato dagli artt. 1490 e ss. c.c.
L'accordo negoziale risulta documentato dal contratto di fornitura del 2.5.2022 prodotto al doc. 1,
avente ad oggetto la fornitura di “vetrata impacchettabile scorrevole”, compressivo di servizi di
“misurazioni, trasporto, scarico automezzi, smistamento, posa in opera” per complessivi € 18.000,00,
di cui € 8.500,00 da versarsi quale “acconto all'ordine 50% ed € 8.500 da versarsi “ad avviso merce pronte 50%”.
Invero, alla luce della prestazione oggetto di commessa (fornitura) e che l'attività di posa viene specificamente annoverata tra i “servizi” accessori (misurazioni, trasporto, scarico automezzi,
smistamento, posa in opera) deve ritenersi che già solo gli elementi testuali denotano la volontà
prevalente del trasferimento del bene vetrata e non della sua realizzazione, con la conseguenza che la prestazione di dare risulta prevalente su quella di facere.
Allo stesso modo, la natura del bene oggetto del contratto “vetrata impacchettabile scorrevole”,
trattandosi di bene prodotto in serie, consente di ritenere che l'elemento della personalizzazione è
secondario e dipendente dalle caratteristiche dell'immobile presso cui potrebbe essere potenzialmente installato, con la conseguenza che risulta prevalente la causa di scambio e, quindi, la disciplina dettata dagli artt. 1490 e ss. c.c.
Così riscostruita la volontà dele parti, devono ora esaminarsi le singole domande proposte.
Domanda di risoluzione del contratto
Il ricorrente chiede la pronuncia della risoluzione del contratto inter partes per inadempimento della società resistente al contratto di fornitura e posa in opera della vetrata impacchettabile scorrevole, per aver la resistente eseguito l'opera commissionata dal ricorrente non a regola d'arte, stante la sussistenza esistenza di vizi e per l'effetto il risarcimento del danno patito. La domanda è fondata e va accolta.
La disciplina ex art. 1490 c.c. prevede che “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.
Parte ricorrente ha lamentato i seguenti vizi: 1) vetrate non “a piombo”, 2) presenza di profonde crepe su n. 3 vetri;
3) mancata fornitura e montaggio una parte di vetrata a chiusura del lato destro (spalletta fissa); 4) mancanza della profilatura della parte alta delle vetrate, con la conseguenza che nella zone laterali della vetrata le ante non scorrono;
5) i profili di chiusura si presentano rotti in più zone, oltre alla presenza di molteplici “buchi” non sigillati;
6) curvatura di alcune vetrate le quali si presentano non allineate con il limite di ingombro dell'immobile; 7) vetrata del tutto instabile e a rischio crollo.
Deve pertanto accertarsi se i vizi lamentati dalla parte ricorrente rientrino tra quelli per cui opera la garanzia ex art. 1490 cc.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che all'esito della consulenza disposta in sede di ATP è emersa la prova che i vizi e le difformità rilevate abbiano inciso in misura determinante sulla struttura e sulla funzionalità della vetrata/serramento per cui è causa, tanto da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione.
In proposito, deve richiamarsi quanto accertato dal CTU, e in particolare che: “Attualmente i pannelli
in cristallo della “vetrata scorrevole” non scorrono lungo le proprie guide, sono in parte bloccati
(incastrati l'uno sull'atro) e/o di difficile scorrimento in quanto serve una insolita forza manuale per poterli far scorrere e/o impacchettare l'uno sull'altro. Le vetrate scorrevoli devono adattarsi alla struttura di destinazione ed essere perfettamente “su misura” per garantire un risultato soddisfacente,
mentre questa in oggetto, per un probabile errore di rilevazione iniziale, è stata “adattata” in corso d'opera, rilevati i problemi di allineamento con la struttura muraria esistente. Si presenta infatti con i profili in alluminio sia a pavimento, ma soprattutto quelli a soffitto, fissati alla muratura e spessorati con “impropri” distanziali di legno a vista e solo sulle viti di fissaggio, privi di testate di chiusura fermavetro negli angoli esterni, siliconature grossolane in prossimità dei giunti, privi di coprifili di finitura laterali. Si rileva quindi l'errata opera di fissaggio e/o errore di rilievo nella misurazione
[…] I cristalli si presentano con vistose e numerose rotture del vetro stratificato sugli angoli
contro i fermi di battuta, molto probabilmente causate dagli urti provocati da difficile scorrimento dei pannelli (pannelli incastrati). In prossimità della muratura (lato corto della vetrata) non è stata installata una necessaria testata di chiusura verticale in alluminio a tamponamento con la muratura laterale;
i pannelli scorrono senza bloccaggio verso l'esterno con il rischio di caduta/rottura e
compromettendo l'incolumità di persone e/o cose che possono passare accanto alla vetrata. Tra un pannello e l'altro è stata montata lateralmente in verticale una “grossolana” guarnizione trasparente in materiale plastico morbido che si toglie facilmente e non garantisce la chiusura ermetica tra i pannelli stessi. Ritengo quindi che un accurato rilievo iniziale della muratura esistente, per la stesura di un progetto particolareggiato dell'opera, un ancor più accurato montaggio delle vetrate scorrevoli e con adeguati strumenti di lavoro, sono gli elementi che dovevano garantire il rispetto degli standards di qualità contrattualmente previsti e disattesi dalle due società coinvolte nella fornitura in oggetto,
determinato l'esito dell'opera resa al committente “non a perfetta regola dell'arte”.
Sulla scorta di tali emergenze il CTU ha ritenuto “che la “vetrata scorrevole” in oggetto così come
rilevata debba essere completamente rimossa e smaltita alle PP.DD. e sostituita da una avente le
medesime caratteristiche, in quanto opera incompleta, priva di progettazione preventiva, istallata in
modo “frettoloso” ed approssimativo, da personale non prettamente formato e/o senza le opportune
qualifiche ed idonee attrezzature. Per ragioni di sicurezza ed incolumità di persone e/o cose, che
abitano stabilmente nella villetta in oggetto ritengo che la vetrata scorrevole sia da rimuovere con
estrema urgenza.”
Il medesimo CTU, nelle proprie conclusioni ha altresì affermato che: “Alla luce di quanto sopra
esposto, visto e descritto lo stato dei luoghi, è stato determinato che nell'immobile oggetto sono
presenti i vizi e/o difetti costruttivi lamentati da parte Ricorrente causati dall'istallazione, senza una
progettazione esecutiva, della “vetrata scorrevole” da parte delle due soc. Resistenti in modo
frettoloso ed approssimativo, da personale non prettamente qualificato e/o senza le opportune qualifiche ed idonee attrezzature, sanabili con la completa sostituzione dell'opera al costo stimato in
€. 18.000,00 + iva al 10% e con durata delle opere stesse pari a 5 gg lavorativi per due persone
specializzate.”.
Trattasi di conclusioni che questo giudice interamente condivide e fa proprie, tenuto conto della competenza tecnica specifica del CTU e del contraddittorio esperito in tutte le fasi di indagine con i
CTP delle parti.
E' sufficiente richiamare le espressioni “i pannelli in cristallo della “vetrata scorrevole” non scorrono lungo le proprie guide, sono in parte bloccati (incastrati l'uno sull'atro) e/o di difficile scorrimento,
errore di rilevazione iniziale, problemi di allineamento, numerose rotture del vetro stratificato”, per ritenere che i vizi e le difformità rilevati sulla vetrata fornita abbiano inciso in misura determinante sulla struttura e sulla funzionalità della vetrata/serramento per cui è causa, tanto da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione.
Del resto, la stessa parte resistente, non costituendosi in giudizio, nulla ha dedotto e provato in senso contrario.
Deve pertanto ritenersi operante nel caso in esame la garanzia ex art. 1490 c.c. azionata dalla ricorrente, con la conseguenza che la parte resistente è tenuta a garantire il ricorrente dai vizi del bene fornito.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, atteso che è emersa la prova che i vizi e le difformità
rilevate abbiano inciso sulla struttura e funzionalità della medesima vetrata in misura tale da rendere il bene del tutto inadatto alla sua destinazione, al punto che viene ritenuta necessaria la completa rimozione e sostituzione, deve essere pronunciata la risoluzione del contratto di fornitura del
2.5.2022, come richiesta dalla parte ricorrente.
Con la dichiarazione di risoluzione del contratto inter partes viene meno il titolo contrattuale azionato.
Venendo all'esame della domanda di risarcimento del danno si osserva quanto segue. Il CTU ha quantificato in € 2.500,00 oltre iva “il costo dello smontaggio, carico, trasporto e smaltimento alle PP.DD. del materiale di risulta – materiale speciale”, stimando la durata di tali opere in circa 5 giorni lavoratici con l'impiego di due operai specializzati;
ed € 15.500,00 oltre iva “il costo della nuova vetrata scorrevole, come da importo dell'opera commissionata” per un totale pari a €
18.000,00 + iva 10% (€. 19.800,00).
Osserva il Tribunale che deve essere certamente riconosciuta al ricorrente la somma di € 2.500,00
oltre iva al 10%, trattandosi di danno emergente certamente conseguente ai vizi rilevati.
La valutazione operata dal CTU è da ritenersi congrua, trattandosi di costi direttamente attribuibili ai vizi e difetti dell'opera fornita dalla resistente e, pertanto riconducibili al canone giuridico di conseguenza immediata e diretta (del danno).
Pertanto, va riconosciuto il risarcimento del danno nella somma di € 2.500,00 oltre iva, così come prospettata nella relazione peritale.
Quanto al residuo danno va preliminarmente rilevato che il ctu quantifica in € 15.500,00 oltre iva “il costo della nuova vetrata scorrevole”.
Osserva il Tribunale che tale costo non può essere riconosciuto in toto a titolo di risarcimento del danno per le ragioni che si vanno ad esporre.
La somma quantificata dal CTU deve essere meglio identificata e divisa in due diverse componenti.
Per una parte, deve essere riconosciuto la somma di € 8.500,00 iva al 10% inclusa a titolo di restituzione del prezzo pagato in esecuzione del contratto di compravendita de quo, come da fattura e contabile di bonifico prodotte ai docc. 2 e 3.
Ciò in quanto non osta alla pronuncia restitutoria la mancanza di specifica domanda da parte del ricorrente, trattandosi di un effetto automatico della risoluzione, come pure specificamente previsto ex art. 1493 c.c.
Per il residuo importo di € 8.550,00 iva al 10% inclusa (portato da: € 15.500,00+ iva al 10%, meno l'importo di € 8.500,00 incluso iva, uguale a 17.050,00, meno 8,500,00= 8.550,00) deve essere riconosciuto in favore del ricorrente a titolo di risarcimento del danno (emergente) derivante dai maggiori costi da sostenere per l'acquisto di una vetrata nuova, avente le medesime qualità di quella ab origine commissionata alla resistente.
Conseguentemente, richiamando gli importi determinati dal CTU, il danno viene così liquidato:
- € 2.500,00 oltre iva al 10% per costi di smontaggio, carico, trasporto e smaltimento alle
PP.DD. del materiale di risulta – materiale speciale;
- € 8.550,00 iva al 10% inclusa per maggiori costi da sostenere per l'acquisto di una vetrata nuova.
In definitiva, la parte resistente deve essere condannata al pagamento della somma di € 8.500,00 iva
al 10% inclusa in favore della parte ricorrente, a titolo di restituzione del prezzo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
La parte resistente deve essere altresì condannata al pagamento della somma complessiva di €
11.300,00 iva al 10% inclusa a titolo di risarcimento del danno oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In merito al regolamento delle spese di lite si osserva quanto di seguito.
Ai fini della liquidazione delle spese del procedimento di ATP atteso l'esito della consulenza che ha ravvisato l'esistenza di difetti e vizi riconducibili in via esclusiva all'operato della convenuta, non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza.
Pertanto, parte resistente deve essere condannata a rifondere in favore del ricorrente le spese di lite del procedimento di ATP, ivi comprese quelle di CTP, che si liquidano con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi.
Le spese di CTP devono essere quantificate nella somma pari a € 704,55 come documentate dalla fattura elettronica prodotta dal ricorrente al doc. 11.
Quanto alle spese di lite relative al presente giudizio di merito non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza. Pertanto, parte resistente deve essere condannata a rifondere in favore del ricorrente le spese di lite del presente giudizio, con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi, esclusa l'istruttoria,
attesa la contumacia e il rito prescelto.
Quanto alle spese di CTU, atteso l'esito della relazione peritale, va disposto in via definitiva l'onere a carico integrale della resistente soccombente, nella misura già liquidata nel procedimento di ATP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
in accoglimento della domanda,
accertata l'inidoneità all'uso della vetrata oggetto del contratto del 2.5. 2022 inter partes,
dichiara la risoluzione del contratto del 2.5.2022 e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 8.500,00, IVA al 10% inclusa, a titolo di restituzione del prezzo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna la resistente al pagamento in favore di della somma di € 11.300,00, a titolo Parte_1
di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna a rifondere a le spese del procedimento di ATP che liquida CP_1 Parte_1
in € 118,50 per anticipazioni, € 704,55 per spese di CTP, € 2.337,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge;
condanna a rifondere a le spese del presente giudizio che liquida in CP_1 Parte_1
€ 237,00 per anticipazioni ed € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge;
pone definitivamente a carico della parte resistente le spese della CTU disposta in sede di ATP, come liquidate in quel procedimento.
Brescia, 25 marzo 2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio “Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma
1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4459/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Renato Parte_1 C.F._1
Montanari, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Brescia (BS) alla via Creta n. 72,
RICORRENTE
contro
C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Milano (20121), Via Bagutta n. 13, contumace,
RESISTENTE
Oggetto: contratto di fornitura.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice: IN VIA PRINCIPALE: previe tutte le necessarie declaratorie del caso, accertato
l'esecuzione non a regola d'arte dei lavori appaltati alla all'interno dell'immobile Controparte_1
di proprietà del signor nonché la presenza di vizi e difetti nel materiale dalla stessa Parte_1 convenuta fornito, dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra le stesse parti per grave
inadempimento da parte della società convenuta. SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: previe tutte le
necessarie declaratorie del caso, accertati e quantificati i danni originati da quanto posto in essere
dalla società nella fornitura dei materiali e nell'esecuzione dei lavori posti in essere Controparte_1
presso l'immobile di proprietà del signor condannare la stessa convenuta al Parte_1
risarcimento dei danni indicati nella narrativa del presente atto, ovvero a quelli – maggiori o minori
– che verranno accertati a seguito della esperenda istruttoria, tenendo conto anche – quali voci di
danno - delle ulteriori spese quantificate dopo l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo
richiesto dal ricorrente, consistenti nelle spese tecniche (onorari e spese per il C.T.U., il C.T.P. e per
l'assistenza legale). IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compenso professionale della presente
procedura.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 696 bis cpc notificato in data 20.3.2023 premesso di aver, in data Parte_1
2.5.2022, sottoscritto con società controllante di un contratto per la CP_2 CP_1
fornitura e posa in opera di “vetrata impacchettabile e scorrevole”, chiedeva al Tribunale di Brescia
che, compiuti gli incombenti di rito, fosse disposto accertamento tecnico preventivo sulla predetta vetrata, stipulato al fine di accertare i vizi e i difetti che la stessa presentava, le cause che li avevano determinati e di valutare i costi di ripristino e/o sostituzione, assicurando il rispetto degli standard di qualità richiamati nel contratto e garantendo le condizioni di sicurezza per l'incolumità degli utilizzatori.
A tal fine deduceva che:
- in data 2 maggio 2022 il ricorrente sottoscriveva con la società un contratto Controparte_2
per la fornitura e la posa in opera di una vetrata impacchettabile e scorrevole da installare presso la propria residenza secondo le caratteristiche e le misure indicate in contratto, al prezzo complessivo di € 8.500,00 (doc. 1);
- - in data 4 maggio 2022 il ricorrente, su espressa indicazione della effettuava Controparte_2
il saldo totale del compenso pattuito effettuando un bonifico alla società Controparte_1
società controllata dalla prima, come meglio descritto nei documenti 2 e 3 prodotti;
- i serramenti montati dai posatori incaricati dalle società convenute, nella prima decade di agosto 2022, presentavano sin da subito molteplici vizi e difetti ed in particolare: 1) vetrate non “a piombo”, 2) presenza di profonde crepe su n. 3 vetri;
3) mancata fornitura e montaggio una parte di vetrata a chiusura del lato destro (spalletta fissa); 4) mancanza della profilatura della parte alta delle vetrate, con la conseguenza che nella zone laterali della vetrata le ante non scorrono;
5) i profili di chiusura si presentano rotti in più zone, oltre alla presenza di molteplici “buchi” non sigillati;
6) curvatura di alcune vetrate le quali si presentano non allineate con il limite di ingombro dell'immobile; 7) vetrata del tutto instabile e a rischio crollo, come da perizia del geom. prodotta al doc. 4; Persona_1
- il ricorrente, sin dal momento in cui i posatori lasciavano l'immobile, denunciava ripetutamente i predetti difetti ad e a senza sortire effetto Controparte_2 CP_1
alcuno;
- in data 2.11.2022 il ricorrente diffidava le resistenti a mezzo di proprio legale a provvedere a porre rimedio ai lamentati vizi e difetti, senza sortire effetto alcuno (doc. 5)
- il serramento risultava pertanto pericolante e necessitava di ulteriori lavori al fine di essere ultimato e messo in sicurezza.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Brescia di disporre accertamento tecnico preventivo sulla vetrata suddetta.
Si costituivano in giudizio e a con comparsa di costituzione e Controparte_2 Controparte_1
risposta contestando tutto quanto ex adverso dedotto sia in punto di fatto che in diritto e chiedendo il rigetto del ricorso.
A tal fine deducevano che: - in data 02 maggio 2022 sottoscriveva regolare contratto con la Parte_1 CP_1
ma per mero errore materiale del venditore, veniva utilizzato un contratto della
[...] [...]
che detiene la totalità del marchio;
CP_2 CP_1
- in data 05 maggio 2022 effettuava un unico bonifico parlante di euro 8.500,00 Parte_1
a saldo, in favore della e non alla (doc.1); Controparte_1 Controparte_2
- i serramenti utilizzati dai montatori, i vetri installati ed i profili di chiusura, al momento dell'istallazione, effettuata a regola d'arte, erano nuovi e senza alcun difetto come foto di chiusura lavoro (doc. 2);
- dette lavorazioni venivano eseguite sotto la vigilanza giornaliera del ricorrente e dei tecnici da lui incaricati;
- il ricorrente solo dopo 4 mesi con PEC del 02 novembre 2022 lamentava vizi e difetti, non imputabili alla ma alla negligenza nell'utilizzo, come specificato dalla Controparte_1
stessa società;
- mai eseguiva lavori e/o riceveva pagamenti dal ricorrente;
Controparte_2
- il ricorrente mai lamentava vizi e difetto all'atto della chiusura lavori avvenuta nella prima decade di agosto 2022;
- nessuna responsabilità poteva essere ascritta in capo alle resistenti.
Il procedimento si concludeva con la nomina del CTU geom. , il quale, in risposta al Persona_2
quesito formulatogli, concludeva come di seguito: “Alla luce di quanto sopra esposto, visto e descritto
lo stato dei luoghi, è stato determinato che nell'immobile oggetto sono presenti i vizi e/o difetti
costruttivi lamentati da parte Ricorrente causati dall'istallazione, senza una progettazione esecutiva,
della “vetrata scorrevole” da parte delle due soc. Resistenti in modo frettoloso ed approssimativo,
da personale non prettamente qualificato e/o senza le opportune qualifiche ed idonee attrezzature,
sanabili con la completa sostituzione dell'opera al costo stimato in €. 18.000,00 + iva al 10% e con
durata delle opere stesse pari a 5 gg lavorativi per due persone specializzate.”. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., depositato in data 10 4.2024, Parte_1
chiedeva al Tribunale di Brescia, in via principale di accertare l'esecuzione non a regola d'arte dei lavori eseguiti dalla all'interno dell'immobile di sua proprietà, nonché la presenza Controparte_1
di vizi e difetti della fornitura, dichiarare la risoluzione del contratto inter partes datato 2.5.2022 per grave inadempimento della Sempre in via principale, chiedeva la condanna della Controparte_1
al risarcimento dei danni, oltre a spese di ATP, CTU e CTP. Con il favore di spese e CP_1
competenze di lite.
A sostegno di tali pretese, parte ricorrente, richiamato quanto già esposto in sede di procedimento per
ATP, deduceva che il C.T.U. incaricato dal Tribunale di Brescia, a seguito dei sopralluoghi e delle opportune verifiche, rilevava la piena responsabilità della resistente nella causazione dei vizi e difetti lamentati.
Tutto ciò premesso, il ricorrente rassegnava le proprie conclusioni come meglio trascritte in epigrafe.
Parte resistente, seppur regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.
Alla prima udienza, il giudice constatata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di
[...]
disponeva l'acquisizione fascicolo d'ufficio relativo al procedimento di ATP (n. RG CP_1
3509/2023. Alla medesima udienza, il Giudice fissa nuova udienza di discussione ex artt. 281
duodecies e sexies c.p.c.
MOTIVI
Qualificazione del contratto
Preliminare ad ogni valutazione di merito è l'interpretazione della volontà delle parti versata nel contratto in oggetto e la sua qualificazione.
Va premesso che è da ritenersi pacifico in causa che i rapporti negoziali oggetto di causa siano intercorsi tra e non anche con la società (peraltro Parte_1 CP_1 CP_2
società controllante dell'odierna resistente), seppur il contratto azionato in giudizio presenti la carta intestata di CP_2 Trattasi, invero, di mero errore materiale, come sostenuto dalla stessa in sede di ATP e CP_2
non specificamente contestato dall'odierno ricorrente e come altresì confermato dalla proposizione del presente ricorso da parte di nei soli confronti di . Pt_2 CP_1
Tanto premesso, il contratto in oggetto deve essere qualificato come contratto di fornitura e/o compravendita disciplinato dagli artt. 1490 e ss. c.c.
L'accordo negoziale risulta documentato dal contratto di fornitura del 2.5.2022 prodotto al doc. 1,
avente ad oggetto la fornitura di “vetrata impacchettabile scorrevole”, compressivo di servizi di
“misurazioni, trasporto, scarico automezzi, smistamento, posa in opera” per complessivi € 18.000,00,
di cui € 8.500,00 da versarsi quale “acconto all'ordine 50% ed € 8.500 da versarsi “ad avviso merce pronte 50%”.
Invero, alla luce della prestazione oggetto di commessa (fornitura) e che l'attività di posa viene specificamente annoverata tra i “servizi” accessori (misurazioni, trasporto, scarico automezzi,
smistamento, posa in opera) deve ritenersi che già solo gli elementi testuali denotano la volontà
prevalente del trasferimento del bene vetrata e non della sua realizzazione, con la conseguenza che la prestazione di dare risulta prevalente su quella di facere.
Allo stesso modo, la natura del bene oggetto del contratto “vetrata impacchettabile scorrevole”,
trattandosi di bene prodotto in serie, consente di ritenere che l'elemento della personalizzazione è
secondario e dipendente dalle caratteristiche dell'immobile presso cui potrebbe essere potenzialmente installato, con la conseguenza che risulta prevalente la causa di scambio e, quindi, la disciplina dettata dagli artt. 1490 e ss. c.c.
Così riscostruita la volontà dele parti, devono ora esaminarsi le singole domande proposte.
Domanda di risoluzione del contratto
Il ricorrente chiede la pronuncia della risoluzione del contratto inter partes per inadempimento della società resistente al contratto di fornitura e posa in opera della vetrata impacchettabile scorrevole, per aver la resistente eseguito l'opera commissionata dal ricorrente non a regola d'arte, stante la sussistenza esistenza di vizi e per l'effetto il risarcimento del danno patito. La domanda è fondata e va accolta.
La disciplina ex art. 1490 c.c. prevede che “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.
Parte ricorrente ha lamentato i seguenti vizi: 1) vetrate non “a piombo”, 2) presenza di profonde crepe su n. 3 vetri;
3) mancata fornitura e montaggio una parte di vetrata a chiusura del lato destro (spalletta fissa); 4) mancanza della profilatura della parte alta delle vetrate, con la conseguenza che nella zone laterali della vetrata le ante non scorrono;
5) i profili di chiusura si presentano rotti in più zone, oltre alla presenza di molteplici “buchi” non sigillati;
6) curvatura di alcune vetrate le quali si presentano non allineate con il limite di ingombro dell'immobile; 7) vetrata del tutto instabile e a rischio crollo.
Deve pertanto accertarsi se i vizi lamentati dalla parte ricorrente rientrino tra quelli per cui opera la garanzia ex art. 1490 cc.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che all'esito della consulenza disposta in sede di ATP è emersa la prova che i vizi e le difformità rilevate abbiano inciso in misura determinante sulla struttura e sulla funzionalità della vetrata/serramento per cui è causa, tanto da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione.
In proposito, deve richiamarsi quanto accertato dal CTU, e in particolare che: “Attualmente i pannelli
in cristallo della “vetrata scorrevole” non scorrono lungo le proprie guide, sono in parte bloccati
(incastrati l'uno sull'atro) e/o di difficile scorrimento in quanto serve una insolita forza manuale per poterli far scorrere e/o impacchettare l'uno sull'altro. Le vetrate scorrevoli devono adattarsi alla struttura di destinazione ed essere perfettamente “su misura” per garantire un risultato soddisfacente,
mentre questa in oggetto, per un probabile errore di rilevazione iniziale, è stata “adattata” in corso d'opera, rilevati i problemi di allineamento con la struttura muraria esistente. Si presenta infatti con i profili in alluminio sia a pavimento, ma soprattutto quelli a soffitto, fissati alla muratura e spessorati con “impropri” distanziali di legno a vista e solo sulle viti di fissaggio, privi di testate di chiusura fermavetro negli angoli esterni, siliconature grossolane in prossimità dei giunti, privi di coprifili di finitura laterali. Si rileva quindi l'errata opera di fissaggio e/o errore di rilievo nella misurazione
[…] I cristalli si presentano con vistose e numerose rotture del vetro stratificato sugli angoli
contro i fermi di battuta, molto probabilmente causate dagli urti provocati da difficile scorrimento dei pannelli (pannelli incastrati). In prossimità della muratura (lato corto della vetrata) non è stata installata una necessaria testata di chiusura verticale in alluminio a tamponamento con la muratura laterale;
i pannelli scorrono senza bloccaggio verso l'esterno con il rischio di caduta/rottura e
compromettendo l'incolumità di persone e/o cose che possono passare accanto alla vetrata. Tra un pannello e l'altro è stata montata lateralmente in verticale una “grossolana” guarnizione trasparente in materiale plastico morbido che si toglie facilmente e non garantisce la chiusura ermetica tra i pannelli stessi. Ritengo quindi che un accurato rilievo iniziale della muratura esistente, per la stesura di un progetto particolareggiato dell'opera, un ancor più accurato montaggio delle vetrate scorrevoli e con adeguati strumenti di lavoro, sono gli elementi che dovevano garantire il rispetto degli standards di qualità contrattualmente previsti e disattesi dalle due società coinvolte nella fornitura in oggetto,
determinato l'esito dell'opera resa al committente “non a perfetta regola dell'arte”.
Sulla scorta di tali emergenze il CTU ha ritenuto “che la “vetrata scorrevole” in oggetto così come
rilevata debba essere completamente rimossa e smaltita alle PP.DD. e sostituita da una avente le
medesime caratteristiche, in quanto opera incompleta, priva di progettazione preventiva, istallata in
modo “frettoloso” ed approssimativo, da personale non prettamente formato e/o senza le opportune
qualifiche ed idonee attrezzature. Per ragioni di sicurezza ed incolumità di persone e/o cose, che
abitano stabilmente nella villetta in oggetto ritengo che la vetrata scorrevole sia da rimuovere con
estrema urgenza.”
Il medesimo CTU, nelle proprie conclusioni ha altresì affermato che: “Alla luce di quanto sopra
esposto, visto e descritto lo stato dei luoghi, è stato determinato che nell'immobile oggetto sono
presenti i vizi e/o difetti costruttivi lamentati da parte Ricorrente causati dall'istallazione, senza una
progettazione esecutiva, della “vetrata scorrevole” da parte delle due soc. Resistenti in modo
frettoloso ed approssimativo, da personale non prettamente qualificato e/o senza le opportune qualifiche ed idonee attrezzature, sanabili con la completa sostituzione dell'opera al costo stimato in
€. 18.000,00 + iva al 10% e con durata delle opere stesse pari a 5 gg lavorativi per due persone
specializzate.”.
Trattasi di conclusioni che questo giudice interamente condivide e fa proprie, tenuto conto della competenza tecnica specifica del CTU e del contraddittorio esperito in tutte le fasi di indagine con i
CTP delle parti.
E' sufficiente richiamare le espressioni “i pannelli in cristallo della “vetrata scorrevole” non scorrono lungo le proprie guide, sono in parte bloccati (incastrati l'uno sull'atro) e/o di difficile scorrimento,
errore di rilevazione iniziale, problemi di allineamento, numerose rotture del vetro stratificato”, per ritenere che i vizi e le difformità rilevati sulla vetrata fornita abbiano inciso in misura determinante sulla struttura e sulla funzionalità della vetrata/serramento per cui è causa, tanto da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione.
Del resto, la stessa parte resistente, non costituendosi in giudizio, nulla ha dedotto e provato in senso contrario.
Deve pertanto ritenersi operante nel caso in esame la garanzia ex art. 1490 c.c. azionata dalla ricorrente, con la conseguenza che la parte resistente è tenuta a garantire il ricorrente dai vizi del bene fornito.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, atteso che è emersa la prova che i vizi e le difformità
rilevate abbiano inciso sulla struttura e funzionalità della medesima vetrata in misura tale da rendere il bene del tutto inadatto alla sua destinazione, al punto che viene ritenuta necessaria la completa rimozione e sostituzione, deve essere pronunciata la risoluzione del contratto di fornitura del
2.5.2022, come richiesta dalla parte ricorrente.
Con la dichiarazione di risoluzione del contratto inter partes viene meno il titolo contrattuale azionato.
Venendo all'esame della domanda di risarcimento del danno si osserva quanto segue. Il CTU ha quantificato in € 2.500,00 oltre iva “il costo dello smontaggio, carico, trasporto e smaltimento alle PP.DD. del materiale di risulta – materiale speciale”, stimando la durata di tali opere in circa 5 giorni lavoratici con l'impiego di due operai specializzati;
ed € 15.500,00 oltre iva “il costo della nuova vetrata scorrevole, come da importo dell'opera commissionata” per un totale pari a €
18.000,00 + iva 10% (€. 19.800,00).
Osserva il Tribunale che deve essere certamente riconosciuta al ricorrente la somma di € 2.500,00
oltre iva al 10%, trattandosi di danno emergente certamente conseguente ai vizi rilevati.
La valutazione operata dal CTU è da ritenersi congrua, trattandosi di costi direttamente attribuibili ai vizi e difetti dell'opera fornita dalla resistente e, pertanto riconducibili al canone giuridico di conseguenza immediata e diretta (del danno).
Pertanto, va riconosciuto il risarcimento del danno nella somma di € 2.500,00 oltre iva, così come prospettata nella relazione peritale.
Quanto al residuo danno va preliminarmente rilevato che il ctu quantifica in € 15.500,00 oltre iva “il costo della nuova vetrata scorrevole”.
Osserva il Tribunale che tale costo non può essere riconosciuto in toto a titolo di risarcimento del danno per le ragioni che si vanno ad esporre.
La somma quantificata dal CTU deve essere meglio identificata e divisa in due diverse componenti.
Per una parte, deve essere riconosciuto la somma di € 8.500,00 iva al 10% inclusa a titolo di restituzione del prezzo pagato in esecuzione del contratto di compravendita de quo, come da fattura e contabile di bonifico prodotte ai docc. 2 e 3.
Ciò in quanto non osta alla pronuncia restitutoria la mancanza di specifica domanda da parte del ricorrente, trattandosi di un effetto automatico della risoluzione, come pure specificamente previsto ex art. 1493 c.c.
Per il residuo importo di € 8.550,00 iva al 10% inclusa (portato da: € 15.500,00+ iva al 10%, meno l'importo di € 8.500,00 incluso iva, uguale a 17.050,00, meno 8,500,00= 8.550,00) deve essere riconosciuto in favore del ricorrente a titolo di risarcimento del danno (emergente) derivante dai maggiori costi da sostenere per l'acquisto di una vetrata nuova, avente le medesime qualità di quella ab origine commissionata alla resistente.
Conseguentemente, richiamando gli importi determinati dal CTU, il danno viene così liquidato:
- € 2.500,00 oltre iva al 10% per costi di smontaggio, carico, trasporto e smaltimento alle
PP.DD. del materiale di risulta – materiale speciale;
- € 8.550,00 iva al 10% inclusa per maggiori costi da sostenere per l'acquisto di una vetrata nuova.
In definitiva, la parte resistente deve essere condannata al pagamento della somma di € 8.500,00 iva
al 10% inclusa in favore della parte ricorrente, a titolo di restituzione del prezzo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
La parte resistente deve essere altresì condannata al pagamento della somma complessiva di €
11.300,00 iva al 10% inclusa a titolo di risarcimento del danno oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In merito al regolamento delle spese di lite si osserva quanto di seguito.
Ai fini della liquidazione delle spese del procedimento di ATP atteso l'esito della consulenza che ha ravvisato l'esistenza di difetti e vizi riconducibili in via esclusiva all'operato della convenuta, non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza.
Pertanto, parte resistente deve essere condannata a rifondere in favore del ricorrente le spese di lite del procedimento di ATP, ivi comprese quelle di CTP, che si liquidano con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi.
Le spese di CTP devono essere quantificate nella somma pari a € 704,55 come documentate dalla fattura elettronica prodotta dal ricorrente al doc. 11.
Quanto alle spese di lite relative al presente giudizio di merito non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza. Pertanto, parte resistente deve essere condannata a rifondere in favore del ricorrente le spese di lite del presente giudizio, con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi, esclusa l'istruttoria,
attesa la contumacia e il rito prescelto.
Quanto alle spese di CTU, atteso l'esito della relazione peritale, va disposto in via definitiva l'onere a carico integrale della resistente soccombente, nella misura già liquidata nel procedimento di ATP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
in accoglimento della domanda,
accertata l'inidoneità all'uso della vetrata oggetto del contratto del 2.5. 2022 inter partes,
dichiara la risoluzione del contratto del 2.5.2022 e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 8.500,00, IVA al 10% inclusa, a titolo di restituzione del prezzo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna la resistente al pagamento in favore di della somma di € 11.300,00, a titolo Parte_1
di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna a rifondere a le spese del procedimento di ATP che liquida CP_1 Parte_1
in € 118,50 per anticipazioni, € 704,55 per spese di CTP, € 2.337,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge;
condanna a rifondere a le spese del presente giudizio che liquida in CP_1 Parte_1
€ 237,00 per anticipazioni ed € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge;
pone definitivamente a carico della parte resistente le spese della CTU disposta in sede di ATP, come liquidate in quel procedimento.
Brescia, 25 marzo 2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio “Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma
1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”