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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/05/2025, n. 11869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11869 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE N. R.G. 47743/2024 Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Francesco Crisafulli -Presidente dott. Francesco Frettoni - Giudice dott. Massimo Marasca - Giudice rel. ha pronunziato la seguente SENTENZA Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 47743 /2024 promossa da:
n. il 04/05/1996 in BANGLADESH, CUI C.F. , Parte_1 C.F._1
CUI rappresentata e difesa dall'Avv. TORSIELLO MARA ed elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 36 84020 LAVIANO come da procura in atti RICORRENTE/ATTORE contro
, C.F. con l'Avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
GENERALE DELLO STATO RESISTENTE/CONVENUTO MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 6 novembre 2024, il Sig. ha Parte_1 impugnato il decreto del Questore della Provincia di Latina del 24.5.2024, notificato in data 22 ottobre 2024, con cui è stato rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, del D.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 32, comma 3, del D.lgs. n. 25 del 2008. Il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento/revoca del suddetto decreto e l'accertamento del proprio diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, con conseguente ordine alla Questura competente. Ha altresì domandato, in via subordinata, l'accertamento del diritto all'asilo costituzionale ai sensi dell'art. 10, comma 3, Costituzione. Ha inoltre richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, anche inaudita altera parte, e il contestuale rilascio di un permesso provvisorio di soggiorno in attesa della definizione del merito, oltre all'ammissione all'interrogatorio libero e la vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3 marzo 2025, il e la di Latina, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2
Generale dello Stato, si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Le Amministrazioni resistenti hanno allegato alla comparsa una Relazione della Questura di Latina del 03.03.2025 con relativo allegato, nella quale viene richiamato il diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale richiesto dal Sig. il Parte_1
28.03.2023 e si fa riferimento al parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma in data 28.12.2023, motivato come riportato nel decreto impugnato.
In fatto, Il ricorrente, Sig. ha presentato domanda di protezione Parte_1 speciale in data 28 marzo 2023 presso la questura di Latina. Ha esposto di essere nato il [...] in [...], Bangladesh. È originario del villaggio di Rajshahi, nella provincia di Shiraj Ganj. Ha studiato nel suo Paese per otto anni. Successivamente, a causa del decesso della madre, ha dovuto interrompere gli studi per lavorare e provvedere al sostentamento del padre, gravemente malato e disoccupato, e delle due sorelle minori. Ha lavorato come operaio in un'azienda di abbigliamento, ma la sua retribuzione era modesta e insufficiente a garantire una vita dignitosa a lui e alla sua famiglia. La situazione era descritta come inumana e degradante anche a causa del contesto sociale in Bangladesh. A causa della povertà personale e familiare e a seguito di prestiti contratti con meccanismi usurari, il ricorrente è stato costretto a lasciare il Bangladesh all'inizio del 2015 per recarsi in Libia. Il viaggio si è rivelato un'esperienza traumatica. Giunto a Tripoli, è stato rapito dall'organizzatore del viaggio e tenuto prigioniero per tredici giorni. È stato liberato e i suoi documenti sono stati restituiti solo dopo il pagamento di un riscatto. Una volta pagato il riscatto, l'organizzatore del viaggio lo ha venduto a dei libici, che lo hanno ridotto in schiavitù. È riuscito a scappare e a rifugiarsi in Italia, precisamente in Sicilia, anche a causa della seconda guerra civile scoppiata in Libia. Nel 2015, per regolarizzare la sua posizione, il ricorrente ha presentato richiesta di protezione internazionale alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna - Sezione Forlì-Cesena. Tale richiesta non è stata riconosciuta. Il Sig. ha impugnato Pt_1 tale provvedimento dinanzi al Tribunale di Bologna. Nel corso di tale procedimento (R.G. 19385/2015), in data 6 maggio 2016, il ricorrente è stato ascoltato in udienza. Ha descritto dettagliatamente le sue condizioni di vita in Bangladesh, il lavoro in fabbrica e il guadagno. Ha spiegato di aver perso il lavoro e di aver contratto debiti con persone ricche del villaggio, che prestavano denaro con la condizione di pagare il doppio se non restituito entro pochi mesi. Ha fornito i documenti della casa come garanzia, temendo di essere picchiato o addirittura ucciso se non avesse restituito il denaro. Ha confermato che i soldi per il riscatto in Libia (ulteriori 200.000 Taka oltre ai 300.000 presi per il viaggio) sono stati dati dai suoi parenti in Bangladesh a una persona indicata dai sequestratori. Il Tribunale di Bologna ha valutato le sue dichiarazioni come dettagliate, coerenti e credibili, riscontrate anche con la situazione sociale ed economica del Bangladesh. Ha ritenuto che, sebbene non sussistessero i presupposti per la protezione sussidiaria, i fatti esposti evidenziassero seri motivi per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.Lgvo 286/1998, configurando un fondato timore che, in caso di rientro, proprio a causa della situazione familiare e della difficoltà a uscire dalla situazione debitoria, potesse essere nuovamente vittima di grave sfruttamento con violazione dei diritti umani. Il ricorso è stato accolto dal Tribunale di Bologna, e il Sig. ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari valido Parte_1 dal 13 maggio 2016 al 12 giugno 2018. Ha continuato a lavorare e risiedere in Italia.
Pag. 2 di 5 Tuttavia, per un periodo, non ha lavorato e non è riuscito a convertire il permesso di soggiorno. In data 28.3.2023, ha presentato istanza per il rilascio del permesso di soggiorno "Per Protezione Speciale ex art. 19 commi 1.1, D.lgs. n. 286 del 1998". Nelle more della decisione su tale istanza, il ricorrente, integrato in Italia, è stato assunto con la qualifica di bracciante agricolo dal 13.4.2023 al 13.3.2024.
Con decreto del 24.5.2024, prot. n. 379/2024, notificato in data 22 ottobre 2024, il Questore della Provincia di Latina ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per "Protezione Speciale". I motivi del rifiuto, basati sul parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma del 28.12.2023, sono che non si ravvisano fondati motivi per ritenere il richiedente oggetto di persecuzione (Art. 19, comma 1, D.lgs. n. 286 del 1998) né a rischio di tortura o trattamenti inumani/degradanti (Art. 19, comma 1.1, D.lgs. n. 286 del 1998). Inoltre, la Commissione non ha ravvisato fondati motivi per ritenere che l'allontanamento comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (Art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, D.lgs. n. 286 del 1998), poiché il ricorrente non avrebbe prodotto elementi utili a corroborare il percorso di integrazione intrapreso, avendo documentato unicamente la disponibilità di una soluzione abitativa. Il ricorrente ritiene tale decreto ingiusto e contrario ai principi di diritto, presentando l'odierno ricorso. I motivi principali del ricorso sono che la decisione non ha tenuto adeguatamente conto sia della grave situazione dei diritti umani e della diffusa povertà in Bangladesh, nonostante il recente inserimento del paese nell'elenco di quelli considerati sicuri, sia del suo significativo percorso di integrazione sociale e lavorativa in Italia. Il ricorrente sostiene che il rimpatrio lo esporrebbe nuovamente al rischio di grave sfruttamento dovuto a debiti pregressi, come già accaduto durante il viaggio verso l'Italia dove è stato rapito e ridotto in schiavitù per il pagamento di riscatti, e che ciò comprometterebbe seriamente il suo diritto al rispetto della vita privata e alla stabilità che ha costruito in Italia. A corredo del ricorso sono stati allegati documenti che attestano la sua identità, la sua precedente richiesta di protezione e l'accoglimento del ricorso che ha portato al permesso umanitario, il suo status lavorativo attuale in Italia e il provvedimento di diniego impugnato. A corredo del ricorso sono stati allegati i seguenti documenti:
1. Procura speciale alle liti;
2. Codice fiscale e passaporto del ricorrente;
3. Provvedimento di diniego della Commissione Territoriale di Bologna-Forlì Cesena del 30 ottobre 2014 e relativo verbale di audizione;
4. Decreto del Tribunale di Bologna (R.G. 19385/2015) di accoglimento del precedente ricorso;
5. Permesso di soggiorno per motivi umanitari (validità 13/05/2016 - 12/06/2018);
6. Contratto di lavoro a tempo determinato (13/04/2023 - 13/03/2024) e relativa comunicazione UNILAV;
7. Decreto di diniego della Questura di Latina del 24 maggio 2024, oggetto dell'impugnazione."
Pag. 3 di 5 Nella relazione, la Questura di Latina riferisce che, a seguito dell'istanza di protezione speciale presentata dal ricorrente in data 28/03/2023, è stato richiesto il parere, ritenuto vincolante, alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma,. La Commissione Territoriale, il 28/12/2023, ha emesso un parere negativo. Secondo quanto riportato nella relazione della Questura, la Commissione non ha ravvisato "fondati motivi" per ritenere che il richiedente potesse essere oggetto di persecuzione o rischiare di essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani o degradanti. Inoltre, la Commissione non ha ritenuto che l'allontanamento dal territorio italiano avrebbe comportato una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, in quanto l'istante non avrebbe prodotto elementi utili a corroborare il percorso di integrazione intrapreso, avendo documentato unicamente la disponibilità di una soluzione abitativa. La Questura ha valutato questo parere come obbligatorio e vincolante. Pertanto, ritenendo di dover emettere un decreto motivato in linea con tale parere, il Questore della Provincia di Latina ha emesso un decreto di rifiuto. La relazione della Questura dichiara di allegare a sé il "Decreto di rifiuto nr 349/2024 emesso dal Questore della Provincia di Latina avente data 27/05/2024". La difesa ha presentato note scritte in vista dell'udienza del 02-05-25, riportandosi al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
In diritto va riconosciuta la protezione speciale. Risulta che la domanda è stata presentata prima dell'entrata in vigore del decreto Cutro: non rientra, quindi. nell'ambito di applicazione del D.L. 20/2023, convertito in L. 5 maggio 2023, n. 50, ma nella disciplina previgente. In particolare, si applicano l'art. 19, comma 1 e 1.1, D. Lgs. 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020, e l'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008, i quali impediscono l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale quando possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti e quando sia una violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano tra cui quello che impone il rispetto del diritto alla vita individuale e familiare previsto dall'art. 8 CEDU. Ai fini del riconoscimento di questa forma di protezione la valutazione deve, pertanto, tener conto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), in particolare dell'art. 8, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è “ampio non suscettibile di una definizione esaustiva” ( c. Germania, Per_1
§ 29; Pretty c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno CP_3
Unito [GC]; e c. Italia [CG], ric. n. 25358/12, sent. 24/01/17, § CP_4 Per_2
159). Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto ad instaurare e sviluppare relazioni con altri essere umani ( c. Germania Persona_3
(n.2) [GC], § 95; c. Germania, § 29, c. Italia, § 32) e comprendere le Per_1 Tes_1 attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; c. Testimone_2 Per_4
Pag. 4 di 5 Romania [GC], § 71, e c. , § 42) o commerciali Per_5 Per_6 Per_7
(Satakunnan Markkinaporssi Oy e TA Oy c. ). Persona_8
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibile classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza, (iii) identità della persona (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf). Nel caso in esame il ricorrente, pur trovandosi sul territorio nazionale ormai da molti anni, non ha dimostrato di avere maturato un qualificato e sufficiente grado di
“inserimento sociale” e tantomeno di aver costituito un significativo legame sociale e familiare nel paese di accoglienza tale da meritare la protezione speciale. In particolare, per quanto riguarda l'integrazione lavorativa, l'unico documento specifico prodotto e citato è relativo ad un contratto a tempo determinato, peraltro scaduto alla data del provvedimento di diniego del Questore (27.5.2024).Inoltre è contratto di lavoro per soli 11 mesi e non sono state prodotte prove comprovanti la percezione di una retribuzione. Ciò suggerisce che la documentazione prodotta non dimostra una stabilità, una continuità o una profondità del legame lavorativo e, per estensione, sociale, tale da configurare un effettivo e irreversibile radicamento in Italia. Inoltre, a differenza di quanto emerso in sede amministrativa, non risulta depositata in atti alcuna documentazione che attesti la disponibilità attuale di una stabile soluzione abitativa. Nemmeno è documentato un inserimento sociale o culturale. Per quanto riguarda le vulnerabilità specifiche non attinenti alla persecuzione o ai trattamenti inumani/degradanti (come salute, età, condizioni personali), dai documenti depositati non emergono circostanze che impongano obblighi costituzionali o internazionali di protezione. Pertanto, non sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso. Il ricorso va, pertanto, respinto. Spese compensate per via dell'ammissione al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 47743/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate. Roma, 02/05/2025 Il Giudice estensore Il Presidente Massimo Marasca Francesco Crisafulli
Pag. 5 di 5
n. il 04/05/1996 in BANGLADESH, CUI C.F. , Parte_1 C.F._1
CUI rappresentata e difesa dall'Avv. TORSIELLO MARA ed elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 36 84020 LAVIANO come da procura in atti RICORRENTE/ATTORE contro
, C.F. con l'Avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
GENERALE DELLO STATO RESISTENTE/CONVENUTO MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 6 novembre 2024, il Sig. ha Parte_1 impugnato il decreto del Questore della Provincia di Latina del 24.5.2024, notificato in data 22 ottobre 2024, con cui è stato rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, del D.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 32, comma 3, del D.lgs. n. 25 del 2008. Il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento/revoca del suddetto decreto e l'accertamento del proprio diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, con conseguente ordine alla Questura competente. Ha altresì domandato, in via subordinata, l'accertamento del diritto all'asilo costituzionale ai sensi dell'art. 10, comma 3, Costituzione. Ha inoltre richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, anche inaudita altera parte, e il contestuale rilascio di un permesso provvisorio di soggiorno in attesa della definizione del merito, oltre all'ammissione all'interrogatorio libero e la vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3 marzo 2025, il e la di Latina, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2
Generale dello Stato, si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Le Amministrazioni resistenti hanno allegato alla comparsa una Relazione della Questura di Latina del 03.03.2025 con relativo allegato, nella quale viene richiamato il diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale richiesto dal Sig. il Parte_1
28.03.2023 e si fa riferimento al parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma in data 28.12.2023, motivato come riportato nel decreto impugnato.
In fatto, Il ricorrente, Sig. ha presentato domanda di protezione Parte_1 speciale in data 28 marzo 2023 presso la questura di Latina. Ha esposto di essere nato il [...] in [...], Bangladesh. È originario del villaggio di Rajshahi, nella provincia di Shiraj Ganj. Ha studiato nel suo Paese per otto anni. Successivamente, a causa del decesso della madre, ha dovuto interrompere gli studi per lavorare e provvedere al sostentamento del padre, gravemente malato e disoccupato, e delle due sorelle minori. Ha lavorato come operaio in un'azienda di abbigliamento, ma la sua retribuzione era modesta e insufficiente a garantire una vita dignitosa a lui e alla sua famiglia. La situazione era descritta come inumana e degradante anche a causa del contesto sociale in Bangladesh. A causa della povertà personale e familiare e a seguito di prestiti contratti con meccanismi usurari, il ricorrente è stato costretto a lasciare il Bangladesh all'inizio del 2015 per recarsi in Libia. Il viaggio si è rivelato un'esperienza traumatica. Giunto a Tripoli, è stato rapito dall'organizzatore del viaggio e tenuto prigioniero per tredici giorni. È stato liberato e i suoi documenti sono stati restituiti solo dopo il pagamento di un riscatto. Una volta pagato il riscatto, l'organizzatore del viaggio lo ha venduto a dei libici, che lo hanno ridotto in schiavitù. È riuscito a scappare e a rifugiarsi in Italia, precisamente in Sicilia, anche a causa della seconda guerra civile scoppiata in Libia. Nel 2015, per regolarizzare la sua posizione, il ricorrente ha presentato richiesta di protezione internazionale alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna - Sezione Forlì-Cesena. Tale richiesta non è stata riconosciuta. Il Sig. ha impugnato Pt_1 tale provvedimento dinanzi al Tribunale di Bologna. Nel corso di tale procedimento (R.G. 19385/2015), in data 6 maggio 2016, il ricorrente è stato ascoltato in udienza. Ha descritto dettagliatamente le sue condizioni di vita in Bangladesh, il lavoro in fabbrica e il guadagno. Ha spiegato di aver perso il lavoro e di aver contratto debiti con persone ricche del villaggio, che prestavano denaro con la condizione di pagare il doppio se non restituito entro pochi mesi. Ha fornito i documenti della casa come garanzia, temendo di essere picchiato o addirittura ucciso se non avesse restituito il denaro. Ha confermato che i soldi per il riscatto in Libia (ulteriori 200.000 Taka oltre ai 300.000 presi per il viaggio) sono stati dati dai suoi parenti in Bangladesh a una persona indicata dai sequestratori. Il Tribunale di Bologna ha valutato le sue dichiarazioni come dettagliate, coerenti e credibili, riscontrate anche con la situazione sociale ed economica del Bangladesh. Ha ritenuto che, sebbene non sussistessero i presupposti per la protezione sussidiaria, i fatti esposti evidenziassero seri motivi per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.Lgvo 286/1998, configurando un fondato timore che, in caso di rientro, proprio a causa della situazione familiare e della difficoltà a uscire dalla situazione debitoria, potesse essere nuovamente vittima di grave sfruttamento con violazione dei diritti umani. Il ricorso è stato accolto dal Tribunale di Bologna, e il Sig. ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari valido Parte_1 dal 13 maggio 2016 al 12 giugno 2018. Ha continuato a lavorare e risiedere in Italia.
Pag. 2 di 5 Tuttavia, per un periodo, non ha lavorato e non è riuscito a convertire il permesso di soggiorno. In data 28.3.2023, ha presentato istanza per il rilascio del permesso di soggiorno "Per Protezione Speciale ex art. 19 commi 1.1, D.lgs. n. 286 del 1998". Nelle more della decisione su tale istanza, il ricorrente, integrato in Italia, è stato assunto con la qualifica di bracciante agricolo dal 13.4.2023 al 13.3.2024.
Con decreto del 24.5.2024, prot. n. 379/2024, notificato in data 22 ottobre 2024, il Questore della Provincia di Latina ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per "Protezione Speciale". I motivi del rifiuto, basati sul parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma del 28.12.2023, sono che non si ravvisano fondati motivi per ritenere il richiedente oggetto di persecuzione (Art. 19, comma 1, D.lgs. n. 286 del 1998) né a rischio di tortura o trattamenti inumani/degradanti (Art. 19, comma 1.1, D.lgs. n. 286 del 1998). Inoltre, la Commissione non ha ravvisato fondati motivi per ritenere che l'allontanamento comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (Art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, D.lgs. n. 286 del 1998), poiché il ricorrente non avrebbe prodotto elementi utili a corroborare il percorso di integrazione intrapreso, avendo documentato unicamente la disponibilità di una soluzione abitativa. Il ricorrente ritiene tale decreto ingiusto e contrario ai principi di diritto, presentando l'odierno ricorso. I motivi principali del ricorso sono che la decisione non ha tenuto adeguatamente conto sia della grave situazione dei diritti umani e della diffusa povertà in Bangladesh, nonostante il recente inserimento del paese nell'elenco di quelli considerati sicuri, sia del suo significativo percorso di integrazione sociale e lavorativa in Italia. Il ricorrente sostiene che il rimpatrio lo esporrebbe nuovamente al rischio di grave sfruttamento dovuto a debiti pregressi, come già accaduto durante il viaggio verso l'Italia dove è stato rapito e ridotto in schiavitù per il pagamento di riscatti, e che ciò comprometterebbe seriamente il suo diritto al rispetto della vita privata e alla stabilità che ha costruito in Italia. A corredo del ricorso sono stati allegati documenti che attestano la sua identità, la sua precedente richiesta di protezione e l'accoglimento del ricorso che ha portato al permesso umanitario, il suo status lavorativo attuale in Italia e il provvedimento di diniego impugnato. A corredo del ricorso sono stati allegati i seguenti documenti:
1. Procura speciale alle liti;
2. Codice fiscale e passaporto del ricorrente;
3. Provvedimento di diniego della Commissione Territoriale di Bologna-Forlì Cesena del 30 ottobre 2014 e relativo verbale di audizione;
4. Decreto del Tribunale di Bologna (R.G. 19385/2015) di accoglimento del precedente ricorso;
5. Permesso di soggiorno per motivi umanitari (validità 13/05/2016 - 12/06/2018);
6. Contratto di lavoro a tempo determinato (13/04/2023 - 13/03/2024) e relativa comunicazione UNILAV;
7. Decreto di diniego della Questura di Latina del 24 maggio 2024, oggetto dell'impugnazione."
Pag. 3 di 5 Nella relazione, la Questura di Latina riferisce che, a seguito dell'istanza di protezione speciale presentata dal ricorrente in data 28/03/2023, è stato richiesto il parere, ritenuto vincolante, alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma,. La Commissione Territoriale, il 28/12/2023, ha emesso un parere negativo. Secondo quanto riportato nella relazione della Questura, la Commissione non ha ravvisato "fondati motivi" per ritenere che il richiedente potesse essere oggetto di persecuzione o rischiare di essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani o degradanti. Inoltre, la Commissione non ha ritenuto che l'allontanamento dal territorio italiano avrebbe comportato una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, in quanto l'istante non avrebbe prodotto elementi utili a corroborare il percorso di integrazione intrapreso, avendo documentato unicamente la disponibilità di una soluzione abitativa. La Questura ha valutato questo parere come obbligatorio e vincolante. Pertanto, ritenendo di dover emettere un decreto motivato in linea con tale parere, il Questore della Provincia di Latina ha emesso un decreto di rifiuto. La relazione della Questura dichiara di allegare a sé il "Decreto di rifiuto nr 349/2024 emesso dal Questore della Provincia di Latina avente data 27/05/2024". La difesa ha presentato note scritte in vista dell'udienza del 02-05-25, riportandosi al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
In diritto va riconosciuta la protezione speciale. Risulta che la domanda è stata presentata prima dell'entrata in vigore del decreto Cutro: non rientra, quindi. nell'ambito di applicazione del D.L. 20/2023, convertito in L. 5 maggio 2023, n. 50, ma nella disciplina previgente. In particolare, si applicano l'art. 19, comma 1 e 1.1, D. Lgs. 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020, e l'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008, i quali impediscono l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale quando possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti e quando sia una violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano tra cui quello che impone il rispetto del diritto alla vita individuale e familiare previsto dall'art. 8 CEDU. Ai fini del riconoscimento di questa forma di protezione la valutazione deve, pertanto, tener conto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), in particolare dell'art. 8, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è “ampio non suscettibile di una definizione esaustiva” ( c. Germania, Per_1
§ 29; Pretty c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno CP_3
Unito [GC]; e c. Italia [CG], ric. n. 25358/12, sent. 24/01/17, § CP_4 Per_2
159). Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto ad instaurare e sviluppare relazioni con altri essere umani ( c. Germania Persona_3
(n.2) [GC], § 95; c. Germania, § 29, c. Italia, § 32) e comprendere le Per_1 Tes_1 attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; c. Testimone_2 Per_4
Pag. 4 di 5 Romania [GC], § 71, e c. , § 42) o commerciali Per_5 Per_6 Per_7
(Satakunnan Markkinaporssi Oy e TA Oy c. ). Persona_8
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibile classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza, (iii) identità della persona (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf). Nel caso in esame il ricorrente, pur trovandosi sul territorio nazionale ormai da molti anni, non ha dimostrato di avere maturato un qualificato e sufficiente grado di
“inserimento sociale” e tantomeno di aver costituito un significativo legame sociale e familiare nel paese di accoglienza tale da meritare la protezione speciale. In particolare, per quanto riguarda l'integrazione lavorativa, l'unico documento specifico prodotto e citato è relativo ad un contratto a tempo determinato, peraltro scaduto alla data del provvedimento di diniego del Questore (27.5.2024).Inoltre è contratto di lavoro per soli 11 mesi e non sono state prodotte prove comprovanti la percezione di una retribuzione. Ciò suggerisce che la documentazione prodotta non dimostra una stabilità, una continuità o una profondità del legame lavorativo e, per estensione, sociale, tale da configurare un effettivo e irreversibile radicamento in Italia. Inoltre, a differenza di quanto emerso in sede amministrativa, non risulta depositata in atti alcuna documentazione che attesti la disponibilità attuale di una stabile soluzione abitativa. Nemmeno è documentato un inserimento sociale o culturale. Per quanto riguarda le vulnerabilità specifiche non attinenti alla persecuzione o ai trattamenti inumani/degradanti (come salute, età, condizioni personali), dai documenti depositati non emergono circostanze che impongano obblighi costituzionali o internazionali di protezione. Pertanto, non sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso. Il ricorso va, pertanto, respinto. Spese compensate per via dell'ammissione al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 47743/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate. Roma, 02/05/2025 Il Giudice estensore Il Presidente Massimo Marasca Francesco Crisafulli
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