Ordinanza cautelare 22 settembre 2022
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 23/01/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00194/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00934/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 934 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Selene Josephine Gaia Maiella e Pasquale Carbutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Selene Josephine Gaia Maiella in Milano, via Bisceglie n. 76;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
per l’annullamento
- dell’atto avente protocollo -OMISSIS- dello Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale e notificato in data -OMISSIS- recante il rigetto del trasferimento temporaneo ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. 151 del 2001;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente di ottenere l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. 151/2001, nonché del riconoscimento al danno esistenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 il dott. Lorenzo Maria Lico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la memoria di parte ricorrente del 24.4.2023, mediante la quale si dava atto dell’accoglimento, da parte dell’amministrazione, dell’istanza ex art. 42- bis avanzata nelle more del giudizio, dichiarando di non avere interesse alla decisione del ricorso, salvo che per il profilo delle spese di lite;
Ritenuto, pertanto, che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, a norma dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
Quanto alle spese di lite, determinate come da dispositivo, ritenuto che le stesse vadano poste a carico di parte resistente poiché l’istanza di assegnazione temporanea avanzata nelle more del giudizio aveva contenuto analogo a quella rigettata con il provvedimento in questa sede impugnato ed è stata accolta con riferimento ad una sede di servizio neppure presa in considerazione nell’atto gravato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna la parte pubblica al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, determinate in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre refusione del contributo unificato, se versato, e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell’interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata ed eventuali altri soggetti indicati nella pronuncia.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Alessandro Cappadonia, Referendario
Lorenzo Maria Lico, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Maria Lico | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.