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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 23/09/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione II
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA in persona del giudice onorario di tribunale dott. Paolo Rossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5987/2024 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. promossa da
(p.i. in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avvocati
Mattia Lettieri, Annalisa Bocci e Jessica Caputo giusta procura in atti con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Annalisa Bocci in Bergamo
contro
in persona del legale rappresentante e Controparte_1
socio unico rappresentata e difesa dall'avvocato Controparte_2
Marco Ferrero del foro di Padova giusta procura in atti con domicilio eletto presso lo studio del difensore.
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 I co cpc
Conclusioni
Per parte attrice: come da note conclusionali del 16.9.2025 da intendere qui integralmente richiamate.
1
-attrice opponente-
-convenuto opposto- Per parte convenuta: come da note finali del 16.9.2025 da intendersi qui richiamate integralmente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo, alle difese esposte dalle parti e agli accadimenti processuali di cui ai verbali di udienza e provvedimenti fuori udienza può essere omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45 comma diciassettesimo della legge n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti necessari della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, essendo richiesta soltanto la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La società
Con atto di citazione in opposizione al precetto notificato il 21.10.2024, Parte_1
chiamava in giudizio allegando l'asserita insussistenza
[...] Controparte_1
del diritto di quest'ultima a procedere ad esecuzione nei suoi confronti stante l'insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 633 c.p.c. posti a base del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Giudice di Pace di Grumello del
Monte del 27.8.2024 (n. 563/2024) e notificato congiuntamente al precetto in data 24.9.2024.
L'attrice allegava l'insussistenza del diritto di a Controparte_1
procedere ad esecuzione forzata nei confronti di poiché il titolo Parte_1
esecutivo era stato emesso in carenza dei presupposti di legge;
chiedeva, altresì, in via riconvenzionale l'accertamento dell'inadempimento della società
[...]
al contratto stipulato tra esse con condanna di quest'ultima al CP_1
ristoro dei danni.
Date queste premesse l'opponente richiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto notificato in data 24.9.2024 per l'importo di euro 7.935,40 con dichiarazione che nulla era dovuto al creditore in forza del titolo esecutivo azionato.
La parte convenuta si costituiva nel presente giudizio allegando la inammissibilità dell'opposizione e chiedendone il rigetto con il favore delle spese.
2 Sulla scorata della natura documentale la causa veniva spedita a sentenza al giorno 23.9.2025 per gli incombenti di cui all'articolo 281 sexies c.p.c
L'opposizione va dichiarata inammissibile poiché in questa sede è inibita la disamina dei motivi posti dall'attrice a fondamento della propria domanda giudiziale.
Il titolo esecutivo portato dal precetto qui opposto è costituito dal decreto ingiuntivo emesso provvisoriamente esecutivo dal Giudice di Pace di Grumello del Monte in data 27.8.2024 (n. 563/2024).
Trattandosi dunque di un titolo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla (qui preannunciata) esecuzione forzata non può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo, salvo che non ne determinino la giuridica inesistenza, né su ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituisce il contenuto, posto che simili doglianze debbono essere fatte valere nell'ambito del processo in cui il provvedimento è stato emesso ovvero, come nel caso di specie, è ancora in discussione (in argomento, tra le tante Cass., ord., n. 3277/2015; Cass. n.
2742/1999; Cass. n. 1935/1994).
Ebbene, le contestazioni formulate dall'opponente sono in questa sede inammissibili, trattandosi delle stesse censure di merito proposte ovvero da proporre nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
Come invero pacifico la società attrice ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso in suo danno rilevando la mancanza di condizioni per l'emissione frutto, a suo dire, di situazione illegittima. In questa sede, analogamente, essa ha eccepito le stesse eccezioni.
A ciò consegue l'impossibilità di dedurre nella presente sede dell'opposizione al precetto la non debenza (totale o anche solo parziale) della somma ingiunta, posto appunto che tali censure possono essere fatte valere in via esclusiva (e sono state in concreto fatte valere) nell'ambito del giudizio nel quale è in discussione il titolo esecutivo, essendo invece l'odierno giudice del tutto privo del potere di sindacare il merito di tale provvedimento giudiziale. (Cass. n. 11088/1992 “La parte che, minacciata, con il precetto, di esecuzione forzata in base a decreto di
3 ingiunzione provvisoriamente esecutivo, ha promosso giudizio di opposizione alla ingiunzione per sostenere che questa è stata emessa in carenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 633 cod. proc. civ., non può proporre anche opposizione alla esecuzione per le medesime ragioni non solo perché tale opposizione non può avere per oggetto questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo, a meno che non ne determinino l'inesistenza giuridica, o al merito della decisione che in esso è contenuta, ma anche perché manca di interesse alla predetta opposizione dato che l'opposizione alla ingiunzione, esaurendo ogni possibile accertamento della fondatezza o non delle ragioni dedotte anche in rapporto al diritto della parte istante di procedere alla esecuzione, è in grado di realizzare, anche attraverso la possibilità di ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria, a norma dell'art. 649 cod. proc. civ., la tutela del suo interesse ad evitare l'esecuzione forzata in forza di quel titolo”.
Conformi sul punto Cass. n. 5882/1995; Cass. n. 10650/1996; Cass. n.
8331/2001).
La circostanza che il titolo esecutivo sia stato sospeso nella sua efficacia (doc.23)
è questione inconferente ai fini della decisione poiché non risulta agli atti l'inizio di alcuna procedura esecutiva e la problematica dovrà essere eventualmente devoluta al giudice dell'esecuzione.
La domanda riconvenzionale di parte attrice è, in primo luogo, inammissibile in quanto la decisione preliminare in rito rende non scrutinabile tale istanza ed, in seconda battuta, infondata in quanto introduce questioni di merito non deducibili nel giudizio ex art. 615 c.p.c. per le ragioni già sopra esposte.
In definitiva l'opposizione è inammissibile.
La pronuncia sulle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c.. Le spese processuali sono liquidate ex d.m. 55/14 e ss.mm.ii. come in dispositivo con applicazione dei valori medi con esclusione della liquidazione per la fase istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Bergamo, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 5897/2024 ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'opposizione di Parte_1
2. condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1
della parte convenuta che liquida in euro 3.397,00 Controparte_1
per compenso professionale (euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.701,00 per la fase decisionale) oltre spese generali al
15%, Iva e c.p.a. come per legge.
Manda alla cancelleria affinché provveda agli adempimenti di cui all'articolo 281 sexies cpc.
Bergamo, 23.9.2025.
Il giudice
Dr. Paolo Rossi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione II
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA in persona del giudice onorario di tribunale dott. Paolo Rossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5987/2024 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. promossa da
(p.i. in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avvocati
Mattia Lettieri, Annalisa Bocci e Jessica Caputo giusta procura in atti con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Annalisa Bocci in Bergamo
contro
in persona del legale rappresentante e Controparte_1
socio unico rappresentata e difesa dall'avvocato Controparte_2
Marco Ferrero del foro di Padova giusta procura in atti con domicilio eletto presso lo studio del difensore.
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 I co cpc
Conclusioni
Per parte attrice: come da note conclusionali del 16.9.2025 da intendere qui integralmente richiamate.
1
-attrice opponente-
-convenuto opposto- Per parte convenuta: come da note finali del 16.9.2025 da intendersi qui richiamate integralmente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo, alle difese esposte dalle parti e agli accadimenti processuali di cui ai verbali di udienza e provvedimenti fuori udienza può essere omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45 comma diciassettesimo della legge n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti necessari della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, essendo richiesta soltanto la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La società
Con atto di citazione in opposizione al precetto notificato il 21.10.2024, Parte_1
chiamava in giudizio allegando l'asserita insussistenza
[...] Controparte_1
del diritto di quest'ultima a procedere ad esecuzione nei suoi confronti stante l'insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 633 c.p.c. posti a base del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Giudice di Pace di Grumello del
Monte del 27.8.2024 (n. 563/2024) e notificato congiuntamente al precetto in data 24.9.2024.
L'attrice allegava l'insussistenza del diritto di a Controparte_1
procedere ad esecuzione forzata nei confronti di poiché il titolo Parte_1
esecutivo era stato emesso in carenza dei presupposti di legge;
chiedeva, altresì, in via riconvenzionale l'accertamento dell'inadempimento della società
[...]
al contratto stipulato tra esse con condanna di quest'ultima al CP_1
ristoro dei danni.
Date queste premesse l'opponente richiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto notificato in data 24.9.2024 per l'importo di euro 7.935,40 con dichiarazione che nulla era dovuto al creditore in forza del titolo esecutivo azionato.
La parte convenuta si costituiva nel presente giudizio allegando la inammissibilità dell'opposizione e chiedendone il rigetto con il favore delle spese.
2 Sulla scorata della natura documentale la causa veniva spedita a sentenza al giorno 23.9.2025 per gli incombenti di cui all'articolo 281 sexies c.p.c
L'opposizione va dichiarata inammissibile poiché in questa sede è inibita la disamina dei motivi posti dall'attrice a fondamento della propria domanda giudiziale.
Il titolo esecutivo portato dal precetto qui opposto è costituito dal decreto ingiuntivo emesso provvisoriamente esecutivo dal Giudice di Pace di Grumello del Monte in data 27.8.2024 (n. 563/2024).
Trattandosi dunque di un titolo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla (qui preannunciata) esecuzione forzata non può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo, salvo che non ne determinino la giuridica inesistenza, né su ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituisce il contenuto, posto che simili doglianze debbono essere fatte valere nell'ambito del processo in cui il provvedimento è stato emesso ovvero, come nel caso di specie, è ancora in discussione (in argomento, tra le tante Cass., ord., n. 3277/2015; Cass. n.
2742/1999; Cass. n. 1935/1994).
Ebbene, le contestazioni formulate dall'opponente sono in questa sede inammissibili, trattandosi delle stesse censure di merito proposte ovvero da proporre nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
Come invero pacifico la società attrice ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso in suo danno rilevando la mancanza di condizioni per l'emissione frutto, a suo dire, di situazione illegittima. In questa sede, analogamente, essa ha eccepito le stesse eccezioni.
A ciò consegue l'impossibilità di dedurre nella presente sede dell'opposizione al precetto la non debenza (totale o anche solo parziale) della somma ingiunta, posto appunto che tali censure possono essere fatte valere in via esclusiva (e sono state in concreto fatte valere) nell'ambito del giudizio nel quale è in discussione il titolo esecutivo, essendo invece l'odierno giudice del tutto privo del potere di sindacare il merito di tale provvedimento giudiziale. (Cass. n. 11088/1992 “La parte che, minacciata, con il precetto, di esecuzione forzata in base a decreto di
3 ingiunzione provvisoriamente esecutivo, ha promosso giudizio di opposizione alla ingiunzione per sostenere che questa è stata emessa in carenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 633 cod. proc. civ., non può proporre anche opposizione alla esecuzione per le medesime ragioni non solo perché tale opposizione non può avere per oggetto questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo, a meno che non ne determinino l'inesistenza giuridica, o al merito della decisione che in esso è contenuta, ma anche perché manca di interesse alla predetta opposizione dato che l'opposizione alla ingiunzione, esaurendo ogni possibile accertamento della fondatezza o non delle ragioni dedotte anche in rapporto al diritto della parte istante di procedere alla esecuzione, è in grado di realizzare, anche attraverso la possibilità di ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria, a norma dell'art. 649 cod. proc. civ., la tutela del suo interesse ad evitare l'esecuzione forzata in forza di quel titolo”.
Conformi sul punto Cass. n. 5882/1995; Cass. n. 10650/1996; Cass. n.
8331/2001).
La circostanza che il titolo esecutivo sia stato sospeso nella sua efficacia (doc.23)
è questione inconferente ai fini della decisione poiché non risulta agli atti l'inizio di alcuna procedura esecutiva e la problematica dovrà essere eventualmente devoluta al giudice dell'esecuzione.
La domanda riconvenzionale di parte attrice è, in primo luogo, inammissibile in quanto la decisione preliminare in rito rende non scrutinabile tale istanza ed, in seconda battuta, infondata in quanto introduce questioni di merito non deducibili nel giudizio ex art. 615 c.p.c. per le ragioni già sopra esposte.
In definitiva l'opposizione è inammissibile.
La pronuncia sulle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c.. Le spese processuali sono liquidate ex d.m. 55/14 e ss.mm.ii. come in dispositivo con applicazione dei valori medi con esclusione della liquidazione per la fase istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Bergamo, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 5897/2024 ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'opposizione di Parte_1
2. condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1
della parte convenuta che liquida in euro 3.397,00 Controparte_1
per compenso professionale (euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.701,00 per la fase decisionale) oltre spese generali al
15%, Iva e c.p.a. come per legge.
Manda alla cancelleria affinché provveda agli adempimenti di cui all'articolo 281 sexies cpc.
Bergamo, 23.9.2025.
Il giudice
Dr. Paolo Rossi
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