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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/11/2025, n. 4106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4106 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3907 /2025
Segue verbale di udienza del 04/11/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dott.ssa AU AN, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 3907/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. IEVA ALESSANDRO Parte_1 Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 Resistente
Oggetto: incentivo Covid;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso del 17.03.2025, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere dipendente dell' Pt_2
in qualità di Collaboratore , con applicazione del CCNL
[...] Parte_3 Sanità comparto, allegava che, nel periodo dal 15.3.2020 al 15.5.2020, aveva lavorato presso l'Unità Operativa Complessa di Cardiologia del P.O. di Corato, a stretto contatto con pazienti Covid per un totale di 38 turni. Esponeva che la struttura presso cui era stata impiegata (nel periodo di riferimento) rientrava tra quelle indicate nella fascia C) delle tabelle attuative delle modalità di riparto dei fondi di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 18/2020, definite all'esito dell'accordo sindacale regionale del 28.5.2020.
Tanto premesso, si doleva di non aver ricevuto l'incentivo effettivamente spettante, essendogli stati esclusivamente corrisposti due acconti, “nella busta paga del mese di agosto 2020 per euro 242,33, nella busta paga del mese di settembre 2021 per euro 74,88 lordi, e nella busta paga di dicembre 2022 per euro 167,45 lordi, per un totale di euro 484,66 lordi” a fronte della maggior somma spettante pari ad € 760,00 (€ 20,00 x 38 turni lavorativi).
Pertanto, chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire la residua somma a fronte dell'importo di € 760,00 effettivamente spettante, con conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma di € 275,34, con il favore delle spese di lite.
* Rileva preliminarmente il giudicante che non è stata depositata la relata di notifica del ricorso alla parte resistente, che peraltro non è costituita.
Dovendo pertanto ritenersi mancante la “vocatio in ius”, il ricorso va dichiarato improcedibile per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
La mancata costituzione del rapporto processuale non consente l'adozione di alcuna statuizione in ordine alle spese.
***
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 17.03.2025 da così provvede: Parte_1
- dichiara l'improcedibilità del ricorso;
- nulla per le spese. Bari, lì 04/11/2025
Il Giudice
AU AN
2
Segue verbale di udienza del 04/11/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dott.ssa AU AN, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 3907/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. IEVA ALESSANDRO Parte_1 Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 Resistente
Oggetto: incentivo Covid;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso del 17.03.2025, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere dipendente dell' Pt_2
in qualità di Collaboratore , con applicazione del CCNL
[...] Parte_3 Sanità comparto, allegava che, nel periodo dal 15.3.2020 al 15.5.2020, aveva lavorato presso l'Unità Operativa Complessa di Cardiologia del P.O. di Corato, a stretto contatto con pazienti Covid per un totale di 38 turni. Esponeva che la struttura presso cui era stata impiegata (nel periodo di riferimento) rientrava tra quelle indicate nella fascia C) delle tabelle attuative delle modalità di riparto dei fondi di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 18/2020, definite all'esito dell'accordo sindacale regionale del 28.5.2020.
Tanto premesso, si doleva di non aver ricevuto l'incentivo effettivamente spettante, essendogli stati esclusivamente corrisposti due acconti, “nella busta paga del mese di agosto 2020 per euro 242,33, nella busta paga del mese di settembre 2021 per euro 74,88 lordi, e nella busta paga di dicembre 2022 per euro 167,45 lordi, per un totale di euro 484,66 lordi” a fronte della maggior somma spettante pari ad € 760,00 (€ 20,00 x 38 turni lavorativi).
Pertanto, chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire la residua somma a fronte dell'importo di € 760,00 effettivamente spettante, con conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma di € 275,34, con il favore delle spese di lite.
* Rileva preliminarmente il giudicante che non è stata depositata la relata di notifica del ricorso alla parte resistente, che peraltro non è costituita.
Dovendo pertanto ritenersi mancante la “vocatio in ius”, il ricorso va dichiarato improcedibile per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
La mancata costituzione del rapporto processuale non consente l'adozione di alcuna statuizione in ordine alle spese.
***
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 17.03.2025 da così provvede: Parte_1
- dichiara l'improcedibilità del ricorso;
- nulla per le spese. Bari, lì 04/11/2025
Il Giudice
AU AN
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