Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/03/2026, n. 11743
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Sentenza 27 marzo 2026

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  • Rigettato
    Inutilizzabilità delle dichiarazioni di KU HU e AS DM

    La Corte ritiene che le dichiarazioni rese da un soggetto come persona informata sui fatti o testimone, quando assunte in assenza di indizi d'una sua possibile responsabilità, restano utilizzabili nei confronti dei terzi anche se nel prosieguo del procedimento l'interessato assume, in relazione agli stessi fatti diversamente qualificati, la veste di indagato o imputato. Si applica il principio di conservazione degli atti e la regola del 'tempus regit actum'. La qualificazione giuridica del fatto come induzione indebita, operata a valle, non può comportare l'inutilizzabilità retroattiva delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini o nel giudizio di primo grado, poiché il procedimento era stato inizialmente iscritto per il reato di concussione.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità delle dichiarazioni di SE AS

    La Corte ritiene che al momento delle dichiarazioni rese da SE AS in dibattimento non fossero acquisiti elementi a suo carico che ne imponevano l'escussione ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. perché raggiunto da indizi di colpevolezza in relazione al reato di induzione indebita. Tali indizi non sono desumibili né dalle pregresse dichiarazioni di AS, in fase di indagine, né dalle dichiarazioni di VA EL. La Corte sottolinea che la difesa non ha sollevato eccezioni sulla qualifica dei dichiaranti in dibattimento.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità delle dichiarazioni di SE AS

    La Corte ritiene che al momento delle dichiarazioni rese da SE AS in dibattimento non fossero acquisiti elementi a suo carico che ne imponevano l'escussione ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. perché raggiunto da indizi di colpevolezza in relazione al reato di induzione indebita. Tali indizi non sono desumibili né dalle pregresse dichiarazioni di AS, in fase di indagine, né dalle dichiarazioni di VA EL. La Corte sottolinea che la difesa non ha sollevato eccezioni sulla qualifica dei dichiaranti in dibattimento.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche

    La Corte di appello non ha ritenuto sussistenti elementi idonei a giustificare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando la reiterazione delle condotte nei due episodi accertati e le modalità di esazione della somma che contrastano con gli assunti difensivi. La motivazione, seppur sintetica, non è apparente o carente. La Corte ha altresì ritenuto che la circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto) non potesse rilevare anche ai fini dell'applicazione delle attenuanti generiche comuni, pur non sussistendo incompatibilità astratta tra le due fattispecie. La Corte ha ritenuto che non fossero acquisiti elementi suscettibili di influire sul negativo giudizio sulla personalità a carico dell'imputato, oltre alla tenuità del danno cagionato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/03/2026, n. 11743
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11743
    Data del deposito : 27 marzo 2026

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