Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/04/2017, n. 24958
CASS
Sentenza 26 aprile 2017

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La mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro ed i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. (In motivazione, la Corte ha precisato che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge un ruolo di consulente in materia antinfortunistica del datore di lavoro ed è privo di effettivo potere decisionale).

Commentari3

  • 1Art. 589 - Omicidio colposo
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Cass. Pen., sez. IV, 12 novembre 2018, n. 51321
    https://www.iusinitinere.it/

    Non esonera il datore di lavoro dalla sua responsabilità la condotta negligente del lavoratore intento a depositare materiale inerte presso l'area di stoccaggio secondaria della cava, il quale, avvicinatosi eccessivamente al ciglio della suddetta area con l'autocarro all'interno del quale stava lavorando, faceva franare la parte del ciglio interessata, precipitando così lungo la scarpata e trovandovi la morte. Ciò in quanto il suo comportamento non è anomalo rispetto alle mansioni attribuitegli né assolutamente imprevedibile rispetto alla tipologia dell'attività e alle caratteristiche del luogo, ben potendosi prevedere che qualcuno degli autisti che dovevano scaricare il materiale, …

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  • 3Delega di funzioni datore di lavoro: Cassazione
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 27 maggio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/04/2017, n. 24958
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24958
Data del deposito : 26 aprile 2017

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