Sentenza 12 febbraio 2013
Massime • 1
Le dichiarazioni rese da un soggetto quale persona informata dei fatti, quando assunte in assenza di indizi d'una sua possibile responsabilità, restano utilizzabili nei confronti dei terzi anche se nel prosieguo del procedimento l'interessato assume, in relazione agli stessi fatti diversamente qualificati, la veste di indagato o imputato.
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È legittima l'acquisizione ex art. 512 c.p.p. delle dichiarazioni rese in indagini dal teste residente all'estero quando, dopo la sua originaria agevole reperibilità, sopravvenga uno stato di guerra nel Paese di appartenenza tale da rendere imprevedibile e concretamente impossibile la sua escussione dibattimentale. La mera residenza all'estero del dichiarante non impone, di per sé, l'applicazione dell'art. 512-bis c.p.p., né preclude il ricorso all'art. 512 c.p.p. quando sopravvengano fatti o circostanze imprevedibili che rendano impossibile la rinnovazione dell'esame in dibattimento. Quando l'impossibilità di procedere all'esame del teste estero deriva da una sopravvenienza oggettiva e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/02/2013, n. 25958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25958 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 12/02/2013
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - rel. Consigliere - N. 335
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 42713/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE MARIA DORIANA N. IL 28/07/1983;
avverso l'ordinanza n. 621/2012 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 26/07/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr. Carmine Stabile, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 3.7.2012, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palmi dispose la misura cautelare degli arresti domiciliari di De RI Doriana, indagata per il delitto di truffa aggravata continuata ai danni dell'INPS, riqualificando il fatto come sussumibile più propriamente nella fattispecie di cui all'art. 378 c.p. Avverso tale provvedimento l'indagata propose istanza di riesame, chiedendo l'annullamento del titolo coercitivo per carenza dei gravi indizi di colpevolezza o la revoca del medesimo, e il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 26.7.2012, confermava l'ordinanza. Ricorre per cassazione il difensore dell'indagata deducendo: 1) la violazione dell'art. 606, lett. c ed e in relazione all'art. 291, 292 e 521 c.p.p., per mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha convalidato l'impostazione dell'ordinanza genetica nonostante che la difesa avesse dedotto la nullità dell'ordinanza genetica per aver il gip applicato la misura custodiale in relazione ad un fatto diverso da quello contestato dal p.m. nella richiesta di misura. Infatti, mentre rientra tra i poteri del giudice cautelare procedere ad una diversa qualificazione giuridica del fatto, esula dal suo ambito cognitivo la possibilità di formulare - così come ha fatto il gip nell'ordinanza genetica - un giudizio su un fatto-reato diverso da quello contenuto nel capo di imputazione;
2) la violazione dell'art. 606, lett. e ed e in relazione all'art. 63 c.p.p. in riferimento all'eccezione di inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni contenute nel verbale di sommarie informazioni testimoniali reso da GA RI il 22.6.2011 in violazione dell'art. 63 c.p.p., comma 2; 3) la violazione dell'art. 606, lett. e ed e in relazione all'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, art. 195 c.p.p., comma 7 in relazione ai gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagata in riferimento all'ipotesi delittuosa per la quale è stata confermata l'ordinanza cautelare, avendo il Tribunale omesso di considerare che la dedotta inutilizzabilità della deposizione resa dalla GA fa venir meno il necessario riscontro alle dichiarazioni della LI, da sole inidonee a fornire valido supporto indiziario all'accusa. Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato, e va rigettato.
2. La vicenda di cui alla misura in atto ha ad oggetto una pluralità di condotte truffaldine, tutte univocamente riferibili al Sindaco di Molochio, AL BE che, approfittando della sua qualità di soggetto politico, nonché di quella di titolare di uno studio di consulenza aziendale ed agendo con l'ausilio della segretaria De RI Doriana, si è attivato ripetutamente, tramite il suo studio tecnico, a presentare "on line" all'INPS un numero elevato di domande di assunzioni di braccianti agricoli presso l'azienda agricola formalmente intestata alla di lui madre, AL NA, nonché presso quella intestata a RU MA IO;
assunzioni che in realtà erano solo fittizie e finalizzate a far conseguire ai predetti lavoratori l'indennità di disoccupazione, quale ricompensa che veniva loro accordata in cambio del sostegno elettorale e che effettivamente veniva capitalizzato dall'indagato nel 2012, quando l'AL veniva confermato nella sua carica di primo cittadino. In particolare, all'esito delle indagini, e secondo l'ipotesi accusatoria, è emerso che l'azienda agricola di titolarità di AL NA ha assunto nell'anno 2008 ben 47 dipendenti e, nell'anno 2009, immediatamente precedente le elezioni amministrative, 65; nell'anno 2012, dopo le consultazioni elettorali, il numero degli assunti è stato di 4 unità, e nell'anno 2011 vi è stata una sola assunzione;
che la fittizietà dei rapporti di lavoro è resa palese dalla circostanza che nessuno dei braccianti ha mai ricevuto una busta paga e, inoltre, dal fatto che gli stessi risultano essere stati assunti per lavorare su terreni dell'azienda agricola AL, dei quali però la stessa azienda non aveva la disponibilità; che molti dei contratti fittizi di lavoro sono stati sottoscritti presso lo studio dell'AL, alla sua presenza o alla presenza della segretaria De RI Doriana, la quale - ad indagini avviate - si sarebbe poi prodigata per invitare i lavoratori a rendere dichiarazioni mendaci agli inquirenti, e ciò al fine di aiutare l'AL ad eludere le investigazioni dell'Autorità.
3. Al giudice per le indagini preliminari, in sede di applicazione della misura cautelare ai sensi dell'art. 292 cod. proc. pen., ed al tribunale, in sede di riesame o di appello ai sensi degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., è consentito modificare la qualificazione giuridica data dal pubblico ministero al fatto per cui si procede, sia pure agli effetti limitati dell'adozione della misura cautelare richiesta, senza che ciò possa implicare una iniziativa ufficiosa (S.U. 19.6.96, Di Francesco, Rv. 205617).
4. In tema di misure cautelari, non sussiste poi mancanza di correlazione tra l'imputazione e l'ordinanza impositiva della misura allorché quest'ultima faccia espresso riferimento, in modo dettagliato ed organico, ad ulteriori fatti delittuosi considerati dal Gip nel provvedimento, con la conseguenza che nessuna violazione dei diritti della difesa può ritenersi pertanto verificata (cfr. Sez. 2, Sent. n. 19715/2008 Rv. 240110).
5. Tanto premesso, per quel che riguarda il primo motivo di gravame, concernente la presunta mancanza di correlazione tra il fatto posto a fondamento della misura adottata e quello ritualmente, e provvisoriamente contestato dal P.M. (che nella prospettazione accusatoria - poi avallata nell'ordinanza cautelare - di cui alla sua richiesta, ha però fatto espresso riferimento, anche al comportamento tenuto dalla De RI, successivamente alla presentazione delle domande di assunzione, come emergeva dalle dichiarazioni di GA OR, LI GI, AS RA e EL CO), osserva il Collegio che il suddetto principio di correlazione attiene sostanzialmente alla corrispondenza tra l'imputazione contestata e la sentenza adottata, costituendo pregiudizio dei diritti di difesa porre a base della pronuncia di condanna un fatto in realtà non contestato e in relazione al quale l'imputato non ha avuto possibilità di difendersi. Avuto riguardo alla suddetta "ratio" della norma, la giurisprudenza ha rilevato che la violazione in parola è del tutto insussistente allorché l'imputato, attraverso l'iter del procedimento, si sia trovato nella condizione di potersi difendere in ordine ai fatti posti a fondamento della pronuncia di condanna. Alla stregua di tali principi, e soprattutto del fatto che al giudice è sempre consentito attribuire la corretta qualificazione giuridica senza che ciò incida sull'autonomo potere di iniziativa del pubblico ministero, deve ritenersi che, in relazione alla applicazione di una misura cautelare, nessuna violazione del suddetto principio di correlazione può ravvisarsi qualora, pur facendo riferimento la rubrica del capo di imputazione ad un diverso reato, il contenuto del provvedimento impositivo della misura cautelare faccia espresso, organico e dettagliato riferimento ad ulteriori fatti delittuosi indicati dallo stesso pubblico ministero nella sua richiesta, e considerati dal GIP nell'applicazione della misura nell'esercizio del proprio potere di qualificazione del fatto, atteso poi che in tal caso nessuna violazione dei diritti della difesa può ritenersi in alcun modo verificata. D'altronde l'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. b), prevede che l'ordinanza che dispone la misura cautelare deve contenere "la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate", descrizione ed indicazione che, nel caso di specie, si rinvengono chiaramente nell'ordinanza oggetto di riesame.
6. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le dichiarazioni rese da un soggetto quale persona informata sui fatti, quando assunte in assenza di indizi su una sua possibile responsabilità, restano utilizzabili nei confronti dei terzi anche se nel prosieguo del procedimento l'interessato assume, in relazione agli stessi fatti diversamente qualificati, la veste di indagato o imputato (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 6, sent. n. 442/2004 Rv. 231446). In tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta poi al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (v. S.U. sent. n. 15208/2010 Rv. 246584). In ordine alla prospettazione difensiva inerente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da GA RI, rileva il Collegio che il Tribunale ha congruamente motivato sulla loro utilizzabilità "cantra alio,", in conformità ai principi sopra indicati, in quanto acquisite in una fase nella quale non si aveva ancora contezza della fittizietà dei rapporti di lavoro, svelatasi solo con le normative del 2012. Anche il secondo motivo va pertanto rigettato.
7. Lo stesso dicasi per il terzo motivo. Le dichiarazioni di LI GI circa l'incarico dato dall'AL alla segretaria del suo studio di consulenza De RI Doriana, e il comportamento della medesima, risultano ampiamente suffragate da quelle rese da AR RI, e pertanto correttamente - allo stato - i, giudice per le indagini preliminari ha ritenuto grave e circostanziato il quadro indiziario in ordine ai fatti-reato alla stessa contestati. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio il 12 febbraio 2013. Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2013