Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2023, n. 1281
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Sentenza 17 gennaio 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa il 16 novembre 2022 e pubblicata il 17 gennaio 2023. I ricorrenti, ex dipendenti di una società di energia elettrica, contestavano la legittimità della revoca delle agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica, chiedendo la declaratoria di illegittimità della revoca e il risarcimento dei danni. Sostenevano che tali agevolazioni avessero natura retributiva e che, pertanto, non potessero essere revocate unilateralmente.

La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che le agevolazioni tariffarie non costituivano un diritto quesito, in quanto non erano collegate a prestazioni lavorative già rese, ma derivavano da accordi collettivi. Ha sottolineato che il recesso della società dall'accordo era legittimo, poiché non esisteva un termine di efficacia predeterminato e le agevolazioni erano considerate una mera liberalità. Inoltre, la Corte ha evidenziato che la natura retributiva invocata dai ricorrenti non era supportata da evidenze sufficienti, escludendo quindi la configurabilità di diritti intangibili in capo agli ex dipendenti. La decisione si fonda su principi di buona fede e correttezza nella contrattazione collettiva, confermando la discrezionalità delle parti nel modificare le condizioni di lavoro.

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Massime1

L'agevolazione tariffaria sull'energia elettrica, concessa da Enel S.p.A. ai propri dipendenti che usufruivano come utenti delle forniture dalla stessa erogate, non ha natura retributiva, atteso che il beneficio prescinde dalla qualità e quantità della prestazione lavorativa resa dal singolo dipendente, nonché dalla durata del pregresso rapporto e dalla posizione che il lavoratore aveva assunto in azienda, e trova fondamento unicamente nelle disposizioni del contratto collettivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in considerazione della natura non corrispettiva del beneficio, negata la configurabilità di diritti quesiti, aveva ritenuto legittimo il recesso della società dalla regolamentazione collettiva sulle agevolazioni tariffarie).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2023, n. 1281
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1281
    Data del deposito : 17 gennaio 2023

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