Sentenza 9 luglio 2009
Massime • 2
L'ordinanza di esclusione della parte civile, non rientrante tra i provvedimenti soggetti ad impugnazione, è tuttavia suscettibile di ricorso per cassazione ove affetta da abnormità, in quanto caratterizzata da un contenuto di tale assoluta singolarità da porsi in posizione "extra-vagante" rispetto al sistema ordinamentale ed al diritto positivo. (Nella specie la Corte ha ritenuto abnorme l'ordinanza di esclusione dal dibattimento di numerose parti civili fondata su ragioni di "economia processuale" come tali estranee ai parametri dell'art. 81 cod. proc. pen.).
Non hanno contenuto decisorio, e non sono conseguentemente impugnabili mediante ricorso per cassazione secondo la previsione dell'art. 111, comma settimo, Cost., i provvedimenti meramente ordinatori o processuali che, lungi dall'investire, con possibilità di passaggio in giudicato, il diritto sostanziale dedotto in giudizio, decidono unicamente sul diritto potestativo di ottenere una pronuncia giurisdizionale in una determinata fase processuale o attraverso determinati riti processuali. (Nella specie la Corte ha ritenuta sprovvista di carattere decisorio l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile dal processo).
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 giugno 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Padova in composizione monocratica aveva dichiarato B. Nicolaie responsabile dei reati di ricettazione contestati ai capi 1) e 2) dell'imputazione e, ritenuta la continuazione tra gli stessi e con il fatto già giudicato con sentenza n. 1103/17 reg. sent., emessa dal Tribunale di Padova in data 13 maggio 2017 ex art. 444 c.p.p., divenuta irrevocabile in data 8 luglio 2017; individuato il reato più grave in quello già giudicato; riconosciute le circostanze attenuanti generiche e operata la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di mesi sei giorni venti di …
Leggi di più… - 4. Art. 81 c.p.p. Esclusione di ufficio della parte civilehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2009, n. 39321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39321 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO IEluigi - Presidente - del 09/07/2009
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo IA - Consigliere - N. 01012
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI IA Silvia - Consigliere - N. 016348/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
2) MINISTERO PER LE POLITICHE GIOVANILI E L;
3) BRESCIA CALCIO S.P.A.;
4) ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A.;
5) BOLOGNA FOOTBALL CLUB 1909 S.P.A.;
6) CURATELA FALL. SALERNITANA SPORT S.P.A.;
7) CC ENEA, N. IL 12/04/1956;
8) FEDERCONSUMATORI CAMPANIA;
9) FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO;
10) RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.;
11) MB CE, N. IL 30/04/1969;
12) RG PA, N. IL 21/04/1943;
13) RT PA, N. IL 07/07/1964;
14) NI EN, N. IL 29/08/1962;
15) DA ON, N. IL 28/06/1971;
16) DELLA LE ANDREA, N. IL 29/09/1965;
17) DELLE LE DIEGO, N. IL 30/12/1953;
18) IA NO, N. IL 22/07/1961;
19) AZ MA AZ, N. IL 06/07/1956;
20) FO AL, N. IL 03/02/1950;
21) NI LV, N. IL 15/10/1963;
22) TO LA, N. IL 09/05/1957;
23) AZ GE, N. IL 27/12/1957;
24) NI NC, N. IL 14/07/1945;
25) AN DO, N. IL 11/01/1960;
26) ME SA, N. IL 18/07/1961;
27) GI LU, N. IL 10/07/1937;
28) RE IE UI, N. IL 15/07/1952;
29) UG LA, N. IL 03/04/1960;
30) UT AL, N. IL 28/09/1961;
31) RO AL, N. IL 01/06/1961;
32) NA GN, N. IL 03/08/1947;
33) TO FA, N. IL 01/02/1963;
avverso ORDINANZA del 24/03/2009 TRIBUNALE di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SENSINI MA SILVIA;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
Si segnala che nella sentenza n. 39321/2009 è in corso una procedura di correzione di errore materiale dell'intestazione ai sensi dell'art. 130 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2009.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1 - IN RC, MO AO, BE AO, CC IC, TI IO, LL AL DR, LL AL DI, BI AN, FA IA ZI, OT QU, GN IO, TO UD, MA NA, ZZ NO, NI RD, CU SA, MO AN, IR IE UI, SI UD, CA RE, OD QU, AR AZ e NL ST venivano tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli per rispondere dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di frode sportiva, nonché degli specifici episodi di frode sportiva in relazione a trenta partite del campionato di calcio di serie A della stagione 2004-2005.
Secondo l'ipotesi accusatoria, gli imputati, operanti a vario titolo nel sistema ruotante attorno al gioco del calcio, si erano associati stabilmente tra loro al fine di alterare il risultato del campionato di serie A, predeterminando in maniera fraudolenta sia l'assegnazione dello scudetto che le retrocessioni nella serie inferiore. Nel presente procedimento si costituivano parti civili: 1) la Federazione Italiana OC Calcio (F.I.G.C.) in persona del presidente pro tempore;
2) l'Atalanta Bergamasca Calcio s.p.a. in persona del legale rappresentante;
3) la Curatela Fallimentare Salernitana Sport s.p.a, in persona del curatore fallimentare;
4) il Brescia Calcio s.p.a., in persona del legale rappresentante;
5) la Rai Radiotelevisione s.p.a. in persona del legale rappresentante;
6) la Curatela Fallimentare Victoria 2000 s.r.l. in persona del curatore;
7) il Bologna Football Club 1909 s.p.a. in persona del legale rappresentante;
8) l'Avvocatura Distrettuale di Napoli, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato - nonché del Ministero per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive.
2 - Il Tribunale di Napoli in composizione collegiale, nel decidere varie questioni preliminari sollevate dalle parti, con ordinanza in data 24/3/2009 - oggetto del presente gravame - escludeva dal processo, ex art. 81 c.p.p., tutte le parti civili costituite e, conseguentemente, dichiarava la perdita di efficacia delle costituzioni dei responsabili civili. Osservava il Tribunale che, con riferimento all'imputazione ex art. 416 c.p., il bene tutelato era l'ordine pubblico e non quell'interesse individuale che tutte le parti civili avevano addotto a fondamento dell'asserita posizione legittimante. Parimenti, con riferimento al reato di cui alla L. n.401 del 1989, art. 1, la ratio di questa incriminazione andava identificata "con l'interesse generale e pubblico alla libertà ed alla sincerità dello sport, il quale ultimo, da un lato, non è un bene di consumo e, dall'altro, non sì configura come un bene avente un'autonoma rilevanza costituzionale avulsa dal diritto alla salute contemplato nell'art. 32 Cost.". Il Collegio riteneva, pertanto, " di non accreditare posizioni legittimanti che fondano pur sempre, l "interesse individuale sostanzialmente e, comunque, prevalentemente, su un pregiudizio di natura economica". Ciò posto, osservava il Tribunale che "se è vero che la titolarità dell'azione riparatoria va tendenzialmente riconosciuta al civilmente danneggiato indipendentemente dalla circostanza che questi sia anche soggetto passivo del reato, non di meno - sempre tenuto nel massimo conto le circostanze particolari del caso concreto - è quantomeno non conforme a criterio di economia processuale identificare il danneggiato con qualunque titolare di un interesse leso, astraendo tale giudizio dagli interessi immediatamente protetti dalla norma penale".
Conseguentemente, la relativa tutela poteva essere efficacemente svolta anche nella sede propria civile.
3 - Avverso l'ordinanza in data 24/3/2009, limitatamente alla disposta esclusione ex art. 81 c.p.p., hanno proposto ricorso per Cassazione le parti civili costituite e, ad adiuvandum, anche la "Federconsumatori Campania", tutte denunciandola, con doglianze sostanzialmente comuni, sotto il profilo dell'abnormità. In particolare - si osservava - l'abnormità del provvedimento del Tribunale, di indiscriminata esclusione delle parti civili, andava ravvisata nell'auto - attribuzione di un potere regolatore dell'economia processuale, anomalo perché non previsto da alcuna norma, cosicché il provvedimento adottato, pur spiegando gli effetti dei provvedimenti tipici previsti dall'ordinamento processuale, in realtà assumeva un contenuto ed un effetto assolutamente non contemplati dalle norme processuali, che collocava l'atto adottato al di fuori di ogni previsione legislativa esistente.
Si evidenziava altresì che l'esclusione d'ufficio di tutte le parti civili era stata disposta non già per carenza della legittimazione attiva, ma per ragioni legate a non meglio definite "circostanze particolari del caso concreto" ed al "criterio di economia processuale": dunque, non in ragione delle norme di diritto positivo, ma secondo il parametro della mera "discrezionalità", agendo e decidendo secondo una propria valutazione di "opportunità processuale". Tuttavia, così facendo, il Tribunale si era posto al di fuori del sistema processuale, in cui i diritti delle parti ed i poteri del giudice sono vincolati dal diritto positivo. La indiscriminata esclusione si era, in realtà, fondata sulla esigenza di liberare il processo dall'impaccio rappresentato dalla presenza delle parti civili, estromesse in sede di decisione delle questioni preliminari, con un provvedimento avente comunque carattere "decisorio", in quanto incideva direttamente sui diritti delle parti civili costituite (cfr. memoria ex art. 611 c.p.p. Avv. Sgubbi - ricorrente Curatore Fallimentare soc. "Victoria 2000 s.r.l."). Tutti i ricorrenti evidenziavano che nessuna norma, ne' sostanziale, ne' processuale, consente al giudice del dibattimento di escludere le parti civili per ragioni di celerità e di speditezza del processo, come pure nessuna norma gli consente di stabilire, in base a ragioni pratiche di economia processuale, se il danneggiato possa esercitare la sua azione civile nel processo penale ovvero nella sede civile. In via subordinata, veniva denunciata, sotto il profilo della violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), l'erronea applicazione delle norme codicistiche concernenti la legittimazione alla costituzione di parte civile ed il relativo potere di esclusione del giudice. Veniva, inoltre, sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 80 e 568 c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto la previsione di inoppugnabilità dell'ordinanza che esclude la parte civile contrasta con l'art. 111 Cost., comma 2, come novellato, poiché priva la parte stessa di qual siasi rimedio per far valere le proprie ragioni di fronte a provvedimenti giurisdizionali censurabili (cfr. ric. Curatela Fallimentare Salernitana).
4 - Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso questa Corte concludeva per la inammissibilità dei ricorsi, non potendosi ritenere abnorme - quand'anche erroneo - il provvedimento censurato.
5 - In data 8/5/2009, 11/6/2009 19/6/2009, 23/6/2009, 24/6/2209 pervenivano memorie difensive da parte della Avvocatura Distrettuale dello Stato, del Bologna Football Club 1909 s.p.a., del Brescia Calcio s.p.a., della Atalanta Bergamasca Calcio s.p.a.. della Curatela Fallimentare della società Victoria 2000 s.r.l., della Curatela Fallimentare Salernitana Sport s.p.a., con le quali si ribadivano l'abnormità dell'atto ed il suo contenuto decisorio. Venivano, inoltre, depositate memorie difensive per gli imputati IN RC e TO UD, volte a confutare le contrarie argomentazioni delle parti impugnanti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6 - L'art. 81 c.p.p., comma 1, stabilisce che "fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza". In forza dell'art. 568 c.p.p., che sancisce l'individuazione tassativa dei provvedimenti del giudice soggetti ad impugnazione, e dell'assenza di una norma che prevede la specifica impugnabilità dell'ordinanza che ammette o esclude la parte civile, si desume Pinoppugnabilità del provvedimento in questione (cfr. Cass. Sez. 1, 8/11/2007 n. 4060, Sommer ed altri;
conf. Sez. Un. 19/5/1999, Pediconi, rv. 213858). Più precisamente, come ha insegnato a suo tempo la sentenza Pediconi, resta sempre e definitivamente inoppugnabile l'ordinanza di esclusione della parte civile, mentre l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di esclusione della parte civile è impugnabile solo in via differita, unitamente alla impugnazione della sentenza ai sensi dell'art. 586 c.p.p.. Questa conclusione, tuttavia, lascia del tutto impregiudicato il problema della ricombilità in Cassazione del provvedimento de quo sotto il diverso profilo della sua abnormità o comunque del suo carattere decisorio nel senso desumibile dall'art. 111 Cost., comma 7. In altri termini, è fuor di dubbio il potere, riconosciuto al giudice di primo grado fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento, di disporre l'esclusione della parte civile per mancanza dei requisiti formali (ad esempio, per irregolarità della procura speciale come richiesta dagli artt. 76 e 122 c.p.p.; per difetto della capacità processuale prevista dall'art. 77 c.p.p.; per mancanza di uno o più degli elementi essenziali prescritti dall'art.78 c.p.p.; per inosservanza del termine decadenziale prescritto dall'art. 79 c.p.p.) oppure per difetto dei requisiti sostanziali (quali la mancanza di legittimazione attiva che l'art. 185 c.p. e art. 74 c.p.p. riconoscono ai soggetti ai quali il reato per cui si procede ha recato un danno immediato e diretto). È, però, altrettanto innegabile che questo potere del giudice non è esercitabile ad libitum, al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste: ove ciò avvenga, e, dunque, il giudice utilizzi parametri del tutto avulsi dal sistema processuale, l'atto stesso, in ragione della sua arbitrarietà, si pone al di fuori di quel sistema, ponendo per ciò stesso il problema della sua impugnabilità al fine di reintegrare l'ordinamento giuridico violato.
7 - Sotto questo profilo, alcuni ricorrenti hanno sostenuto la ricorribilità in Cassazione della ordinanza impugnata sulla base della sua natura decisoria, evidentemente utilizzando quella consolidata interpretazione sostanzialista dell'art. 111 Cost., comma 7, secondo cui, non solo le sentenze, ma anche tutti i provvedimenti che abbiano un contenuto decisorio (in qualsiasi forma assunti), sono soggetti al ricorso per violazione di legge davanti al supremo organo nomofilattico.
La tesi, però, non può essere accolta, giacché il provvedimento de qua non riveste quel carattere decisorio che è richiesto dalla citata disposizione costituzionale per giustificare la ricorribilità in Cassazione.
Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 36717/100 8 - p.o. in proc. Corna) - con riferimento a tematica analoga a quella attuale (non impugnabilità con il ricorso per Cassazione del decreto con il quale il Giudice di Pace, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art.26, comma 2, dichiara inammissibile il ricorso immediato per la citazione a giudizio presentato dalla parte offesa) - hanno avuto modo di chiarire che, sotto il profilo in esame, rivestono contenuto "decisorio" solo quei provvedimenti giurisdizionali che decidono, con possibilità di passaggio in giudicato, sul diritto sostanziale dedotto in giudizio, incidendo così definitivamente sul merito della re indicando. Per contro, non hanno tale natura quei provvedimenti meramente ordinatori o processuali che decidono soltanto sul diritto potestativo di ottenere una pronuncia giurisdizionale in una determinata fase processuale o attraverso determinati riti processuali e, di conseguenza, non incidono sul merito. Tanto ciò è vero che l'art. 568 c.p.p., comma 2, in ossequio alla disposizione costituzionale, nel dichiarare soggette a ricorso per Cassazione tutte le sentenze, esclude quelle sulla competenza che possono dar luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza;
e la dottrina ravvisa la ratio di questa esclusione proprio nella natura processuale e nella mancanza di definitività di queste sentenze (a meno che si tratti di pronunce che non possono dar luogo a conflitto, in quanto non indicano il giudice competente o indicano come competente un'autorità inesistente). Alla luce di queste precisazioni, non v' è dubbio che l'ordinanza impugnata non ha carattere decisorio nel senso sopra precisato, in quanto non incide in via definitiva sul diritto sostanziale delle parti al risarcimento del danno - che resta comunque azionatale nella sede civile - ma decide esclusivamente sull'esercizio di una facoltà processuale, che resta preclusa soltanto nell'ambito del giudizio penale senza pregiudizio dell'azione risarcitoria in altra sede.
8 - Le doglianze comuni svolte dai ricorrenti meritano, invece, accoglimento laddove denunziano con altri argomenti il carattere abnorme del provvedimento di esclusione delle parti civili. A tale riguardo, occorre interrogarsi sui confini applicativi entro i quali può essere consentito, in questa sede di legittimità, lo scrutinio dell'atto processuale colpito da un così radicale vizio, da permetterne l'impugnazione anche al di fuori di qualsiasi previsione normativa. Infatti, a temperare il rigore del principio di tassatività delle impugnazioni, provvede proprio il rimedio della ricorribilità per Cassazione del cosiddetto provvedimento "abnorme":
locuzione - questa - che, come finemente argomentato (cfr. Cass. Sez. 2, 15/2/2007 n. 10498, Berlusconi ed altri), già sotto il profilo semantico, "evoca una fuoriuscita dell'atto dall'alveo, non della validità, ma della stessa riconoscibilità sistematica del provvedimento".
Dottrina e giurisprudenza, concordi nella sostanziale impossibilità di sussumere all'interno dei tassativi schemi classificatori degli atti impugnabili in via ordinaria, taluni provvedimenti talmente "eccentrici" rispetto al sistema processuale da sfuggire alla stessa prevedibilità di impugnazione da parte del legislatore, hanno così affermato che nel paradigma della abnormità vanno ricondotti tutti quegli atti connotati da evenienze patologiche di macroscopica consistenza, tali da rendere non significativo il silenzio serbato dalla legge in ordine alla relativa impugnabilità. Ora, se è pur vero che il concetto di "abnormità" ha progressivamente nel tempo abbandonato la sua primaria connotazione di figura "extra ordinem", non riconducibile ad alcuna fattispecie tipizzata dall'ordinamento, per assumere sempre più la configurazione di patologia autonoma dell'atto processuale, è, però, altrettanto acquisito che il nucleo fondante di tale patologia è stato concordemente ed inevitabilmente individuato in un fenomeno riconducibile alla figura dello "sviamento" o "eccesso di potere" giurtsdizionale. I più recenti approdi giurisprudenziali (cfr. sent. n. 10498/2007 citata;
Sez. 4, 28/1/2009 n. 6633, Mezzino ed altri) si sono, pertanto, orientati, nella definizione del concetto di abnormità, verso un progressivo superamento di quell'indagine volta a verificare se l'atto, tipico o atipico, si iscriva pur sempre in una sequenza che realizzi la progressione della re iudicanda, "giacché anche l'atto tipico, ove risulti strumentalmente piegato al soddisfacimento di funzioni "altre" e contrastanti con quelle che è chiamato a svolgere in quello specifico stadio processuale, finisce ineluttabilmente per esprimere uno sviamento del munus giurisdizionale e, dunque, una diretta violazione del parametro costituzionale del "giusto processo regolato dalla legge". La atipica realtà processuale del provvedimento abnorme si concentra, pertanto, su due profili essenziali: da un lato, l'assoluta incompatibilità dell'atto rispetto al modello procedimentale coinvolto;
dall'altro, la sostanziale perversione della funzione giurisdizionale, che non consente di assegnare al silenzio serbato dal legislatore un valore ostativo ai fini della configurabilità di un diritto della parte alla impugnazione.
D'altronde, la necessità di riservare alla elaborazione giurisprudenziale il compito di forgiare modelli in funzione della variegata entità della casistica processuale, è stata prevista fin dai lavori preparatori del nuovo codice di rito: la stessa Relazione al progetto preliminare ha sottolineato (cfr. pag. 126) che era "rimasta esclusa l'espressa previsione dell'impugnazione dei provvedimenti abnormi, attesa la rilevante difficoltà di una possibile tipizzazione e la necessità di lasciare sempre alla giurisprudenza di rilevarne l'esistenza e di fissarne le caratteristiche ai fini dell'impugnabilità". Le stesse Sezioni Unite di questa Corte hanno recepito siffatti enunciati, giungendo ad affermare che deve ritenersi abnorme non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che. pur essendo, in linea di principio, manifestazione di legittimo potere, si esplichi, tuttavia, al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Si è così affermato che l'abnormità dell'atto processuale può. dunque, riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e Fimpossibilità di proseguirlo (cfr. Cass. Sez. Un. 10/12/1997, Di Battista;
Sez. Un., 24/11/1999, Magnani). In epoca recentissima, le Sezioni Unite di questa Corte, ritornando sulla medesima nozione, hanno riaffermato che ricorre l'ipotesi di abnormità strutturale nel caso di esercizio, da parte del giudice, di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), mentre l'abnormità funzionale sussiste nel caso di "deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo del modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e, cioè, completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)" (cfr. Cass. Sez. Un.26/3/2009 n. 7, Toni Maurizio ed altro).
In altri termini, ricorre l'abnormità funzionale del provvedimento quando questo - pur corrispondente a una delle forme tipicamente previste - configuri palesemente uno sviamento della funzione giurisdizionale rispetto ai fini tipici che l'ordinamento assegna al provvedimento stesso.
Orbene, il provvedimento censurato si colloca tra quelli abnormi per sviamento funzionale della giurisdizione, nel senso che, pur essendo frutto di un potere attribuito al giudice dall'ordinamento, è stato, però, reso al di fuori dei parametri consentiti: in tal caso, l'ordinanza, pur formalmente "inoppugnabile", si presenta caratterizzata da un contenuto di tale assoluta "singolarità", tanto da porsi in posizione "extra-vagante" (in senso etimologico) - come perspicacemente osservato da taluni dei ricorrenti - rispetto al sistema ordinamentale ed al diritto positivo.
Nel caso sottoposto al vaglio di questa Corte, il Tribunale ha esercitato arbitrariamente il suo potere di esclusione dal processo delle parti civili, nonostante la riconosciuta positiva ricorrenza dei necessari requisiti di legittimazione attiva delle stesse e pur in difetto di ragioni ostative di natura formale.
Il Collegio napoletano, dopo aver ricordato che il bene tutelato dall'art. 416 c.p. è quello dell'ordine pubblico e che anche la ratio della norma prevista dalla L. n. 401 del 1989, art. 1 "va identificata con l'interesse generale e pubblico alla libertà ed alla sincerità dello sport", ha correttamente evidenziato come le parti civili fossero portatrici di "un interesse individuale sostanzialmente, e, comunque, prevalentemente, fondato su un pregiudizio di natura economica" e come la "titolarità dell'azione riparatoria andasse tendenzialmente riconosciuta al civilmente danneggiato indipendentemente dalla circostanza che questi sia anche soggetto passivo del reato". Ciò malgrado, attingendo, come si è detto, ad una auto - referenziale valutazione di non meglio precisate "circostanze particolari del caso concreto" e ad un soggettivo parametro di "conformità" al "criterio di economia processuale", le ha escluse tutte dal processo, senza neppure diversificare le rispettive posizioni.
Sotto quest'ultimo profilo, infatti, sia il Ministero per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, sia la Federazione Italiana Gioco Calcio rivestono, all'evidenza, la qualifica di persona offese dal reato e non di semplici danneggiati, in quanto istituzionalmente portatori, sia pure in modi diversi, di un interesse pubblico al corretto e leale esercizio dello sport, che coincide con quello tutelato dalla norma incriminatrice della frode in competizioni sportive di cui alla L. n. 401 del 1989, art.
1. In sintesi, evocando in modo arbitrario e improprio il ridetto concetto di "economia processuale", il Tribunale di Napoli ha introdotto un criterio per ammettere o escludere la parte civile dal procedimento che non è previsto dall'art. 81 c.p.p. ed è estraneo al nostro ordinamento, in quanto le uniche valutazioni che il giudice è tenuto a compiere nella fase degli atti preliminari al dibattimento, ai fini della decisione sulla ammissione o sulla esclusione della parte civile, riguardano, come si è detto, la verifica dei presupposti formali dell'atto di costituzione e l'accertamento che i danni oggetto della costituzione stessa possano ritenersi conseguenza immediata e diretta del fatto per cui si procede. Nella ricorrenza dei suddetti requisiti, il giudice non "può", ma "deve" ammettere la partecipazione al processo penale di tutti i soggetti danneggiati dal reato che ne fanno regolarmente richiesta, non potendo affidarsi a criteri tanto soggettivi quanto arbitrari di "speditezza processuale", che non avendo fondamento giuridico - in quanto il diritto del danneggiato all'azione civile nel processo penale non può rientrare in un giudizio di bilanciamento con l'interesse all'economia processuale - mal celano ragioni di mera opportunità, non ultima un evidente scopo deflativo, quello, cioè, di "liberare" il processo penale dalla ingombrante presenza di plurime parti private. D'altronde, già nel corso dei lavori preparatori del nuovo codice di rito, in ossequio al conclamato favor separationis del legislatore del 1988, si era fatta strada una significativa tendenza volta alla disincentivazione della costituzione di parte civile nel processo penale, di cui è emblematica la disposizione dell'art. 75 c.p.p. (che riproduce in parte l'art. 74 del progetto preliminare), che prevede un sistema di preclusioni all'esercizio in sede penale (tra l'altro, la costituzione di parte civile non può essere fatta nel corso delle indagini preliminari, ma solo a partire dall'udienza preliminare) e, quindi, condiziona direttamente l'operatività del regime dell'efficacia del giudicato penale nei processi civili per le restituzioni ed il risarcimento del danno cagionato da reato. Tutto ciò era, in buona parte, il riflesso di una corrente culturale che contestava l'ingresso e la presenza dell'azione civile e della relativa parte nel processo penale come fosse qualcosa di estraneo rispetto ad esso, e ne chiedeva addirittura l'esclusione proprio in ragione del ridetto favor separationis e di esigenze di celerità del processo penale, l compilatori del nuovo codice non hanno, tuttavia, accolto tali tesi estremistiche, optando per una regolamentazione ed una ridefinizione che salvaguarda la sostanza dei principi, pur ridefinendone i limiti.
La stessa Relazione al progetto preliminare, prevedendo i casi di esclusione, officio iudicis, della parte civile (pag. 71), li ha esplicitamente limitati alle ipotesi in cui il giudice accerti l'insussistenza delle condizioni per la costituzione (difetto di legittimazione, mancanza di elementi della dichiarazione prescritti a pena di inammissibilità, inosservanza del termine stabilito a pena di decadenza). I casi di esclusione d'ufficio della parte civile sono, pertanto, direttamente dipendenti dalla accertata insussistenza dei requisiti per la costituzione medesima, mai affidati a ragioni di economia o speditezza processuale. Può, pertanto, porsi il principio secondo cui si ha "abnormità", per sviamento funzionale della giurisdizione, anche quando l'atto, pur manifestazione in astratto di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e per finalità non riconosciute dall'ordinamento positivo, ed anche se tale atto non determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo.
9 - Anche sotto altro profilo è innegabile l'abnormità funzionale dell'ordinanza impugnata.
Il Tribunale ha argomentato che "Il danneggiato non vanta un inalienabile diritto ad essere parte nel processo penale, in quanto la relativa tutela può essere efficacemente svolta anche nella sede propria civile (art. 88 c.p.p., commi 2 e 3)". Ed ancora: "il diritto del danneggiato dal reato a esercitare l'azione civile in sede penale non è oggetto di garanzia costituzionale, ne' tale garanzia è riconosciuta a livello di giurisprudenza comunitaria" (cfr. pag. 2 ordinanza impugnata). Tuttavia, così facendo, ancora una volta, il Tribunale di Napoli si è arrogato una facoltà che nessuna norma gli riconosce: quella di stabilire (in base a pretese ragioni di economia processuale, sia pure collegate a imprecisate circostanze del caso concreto) se il danneggiato debba esercitare l'azione civile nel processo penale ovvero nella sede civile. Al contrario, l'art. 75 c.p.p., comma 1, riconosce espressamente alla parte il diritto di scegliere se far valere il proprio diritto in sede civile ovvero in quella penale, tanto da attribuirle anche la facoltà di trasferire nel processo penale l'azione proposta davanti al giudice civile "fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato".
Da ciò discende che il soggetto danneggiato ha il diritto di scegliere in quale sede far valere le proprie ragioni: il suo diritto ad esercitare l'azione risarcitoria nel processo penale deriva sia da norme sostanziali (art. 185 c.p. e art. 2043 c.c.) che da norme processuali (art. 74 c.p.p. e segg.). Qualora egli opti per la sede penale, al giudice compete la sola, doverosa verifica della sussistenza dei presupposti sostanziali dell'azione risarcitoria e dei requisiti formali dell'azione stessa. Oltre ciò non può spingersi, a meno di non incorrere in un'evidente ipotesi di sviamento di potere, perché estromettere la parte privata dal processo penale - in presenza di un'esplicita previsione codicistica che le conferisce la possibilità di scegliere quale strada intraprendere ed al di fuori, ovviamente, dei casi di esclusione normativamente previsti - significa inevitabilmente coartare il diritto personalissimo del soggetto, che ben può preferire la sede penale a quella civile proprio perché la parte civile costituita in sede penale può legittimamente "avvantaggiarsi" dell'attività della pubblica accusa, "sfruttando" tutti gli elementi che questa pone a fondamento della responsabilità dell'imputato. Nè alcun rilievo può avere che questo diritto di scelta non abbia copertura costituzionale.
10 - L'accoglimento del principale motivo di gravame impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla esclusione dal processo delle parti civili, con rinvio al Tribunale di Napoli, che si atterrà ai principi sopra enunciati. Ne consegue l'efficacia e regolarità della costituzione delle indicate parti civili, che potranno recuperare le funzioni processuali che loro competono nel corso del dibattimento.
L'accoglimento di tale motivo assorbe e rende ultronea la trattazione delle questioni sollevate dai ricorrenti in via subordinata, ivi compresa la questione di legittimità costituzionale.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla esclusione dal processo delle parti civili e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2009
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione Terza Penale, con ordinanza n. 8308/2010 Racc. Gen. Del 3 dicembre 2009 - 3 marzo 2010: "Dispone correggersi l'intestazione della sentenza n. 1012 emessa in data 9/7/2009, specificandosi che ricorrenti sono soltanto i Ministri e le Società elencati con i numeri da 1) a 10), mentre i soggetti elencati con i numeri da 11) a 33) sono gli imputati non ricorrenti". Così deciso in Roma, il 20 luglio 2010