Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2009, n. 39321
CASS
Sentenza 9 luglio 2009

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L'ordinanza di esclusione della parte civile, non rientrante tra i provvedimenti soggetti ad impugnazione, è tuttavia suscettibile di ricorso per cassazione ove affetta da abnormità, in quanto caratterizzata da un contenuto di tale assoluta singolarità da porsi in posizione "extra-vagante" rispetto al sistema ordinamentale ed al diritto positivo. (Nella specie la Corte ha ritenuto abnorme l'ordinanza di esclusione dal dibattimento di numerose parti civili fondata su ragioni di "economia processuale" come tali estranee ai parametri dell'art. 81 cod. proc. pen.).

Non hanno contenuto decisorio, e non sono conseguentemente impugnabili mediante ricorso per cassazione secondo la previsione dell'art. 111, comma settimo, Cost., i provvedimenti meramente ordinatori o processuali che, lungi dall'investire, con possibilità di passaggio in giudicato, il diritto sostanziale dedotto in giudizio, decidono unicamente sul diritto potestativo di ottenere una pronuncia giurisdizionale in una determinata fase processuale o attraverso determinati riti processuali. (Nella specie la Corte ha ritenuta sprovvista di carattere decisorio l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile dal processo).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2009, n. 39321
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39321
Data del deposito : 9 luglio 2009

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