Sentenza 28 gennaio 2009
Massime • 1
È abnorme il provvedimento del Tribunale di revoca dell'ordinanza dibattimentale con cui si dichiarava inammissibile l'istanza di costituzione di parte civile, in ragione del principio generale dell'impugnabilità delle ordinanze dibattimentali soltanto unitamente alla sentenza e in considerazione del fatto che, comunque, al danneggiato non è impedito di esercitare l'azione in sede civile.
Commentario • 1
- 1. Art. 78 c.p.p. Formalita della costituzione di parte civilehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/01/2009, n. 6633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6633 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 28/01/2009
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 239
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 006253/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ZI OM IA, n. il 12/09/1952;
2) DE MO LA, n. il 11/01/1967;
avverso ORDINANZA del 13/12/2007 TRIB.SEZ.DIST. di SORRENTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MAISANO GIULIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Fraticelli Mario, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. OSSERVA
Con ordinanza del 13/12/2007 il Tribunale di Torre Annunziata sezione distaccata di Sorrento ha revocato l'ordinanza dibattimentale emessa dallo stesso Tribunale con la quale era stata dichiarata inammissibile la richiesta di costituzione di parte civile avanzata da OR ME, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore PA RO nel procedimento penale a carico di ZI NI RI, AN IA e De SI AN per il reato di lesioni personali colpose in danno dello stesso PA. Il Tribunale ha motivato il proprio provvedimento considerando che il contemporaneo svolgimento del giudizio civile inteso ad ottenere il riconoscimento del medesimo diritto che si intende esercitare in sede penale non impedisce la costituzione di parte civile in quanto l'art. 75 c.p.p. prevede che l'azione civile può essere trasferita nel processo penale anche dopo l'instaurazione del processo civile, e che la relativa richiesta era stata tempestivamente proposta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
La De SI ed il ZI propongono distinti ricorsi per Cassazione avverso detto provvedimento di revoca rilevandone l'abnormità per inosservanza e/o erronea applicazione della legge;
in particolare deducono che con tale provvedimento viene rimessa in termini una parte già estromessa dal processo a sua volta già giunto in una fase successiva più avanzata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va affermato che il provvedimento di revoca impugnato è stato esplicato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste ed è pertanto illegittimo.
L'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la costituzione di parte civile deve considerarsi non impugnabile ed immodificabile, ne' è possibile una revoca da parte del medesimo giudice fuori udienza, senza contraddittorio al di fuori di ogni garanzia processuale e quindi in contrasto anche con i principi generali del processo penale.
Comunque la non impugnabilità delle ordinanze relative all'ammissione della costituzione di parte civile è stata oggetto di attento esame da parte della Corte di Cassazione.
Condividendosi le argomentazioni svolte in materia dal più recente indirizzo giurisprudenziale può fondatamente sostenersi che, non riproducendo il testo dell'art. 586 c.p.p., comma 1, 1988 l'inciso "nei casi consentiti dalla legge" contenuto nell'art. 200 c.p.p., comma 1, abrogato, mentre quest'ultima disposizione regolava soltanto la vicenda temporale dell'impugnazione di ordinanze qualificate oggettivamente impugnabili aliunde, la vigente disciplina dell'art.586 c.p.p., comma 1, svolge altresì la funzione di individuare direttamente il tipo dei provvedimenti impugnabili unitamente all'impugnazione contro la sentenza di merito: tutte "le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento", per le quali non sia altrimenti ammesso un mezzo di gravame immediato "indipendentemente dall'impugnazione contro la sentenza" (ad esempio:
l'ordinanza di sospensione del dibattimento ex art. 479 c.p.p., comma 2 e quelle in materia di libertà personale ex art. 586 c.p.p., comma 3).
Quanto all'argomento ermeneutico tratto dalla Relazione al Progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale che indicherebbe, in base al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, l'inoppugnabilità dei provvedimenti i quali, ai sensi degli artt. 80 e 81 c.p.p., decidono sulla esclusione della parte civile, il rilievo apparentemente contrario dev'essere riferito alla tradizionale regola della inoppugnabilità dell'ordinanza in via autonoma e immediata ("... anche quando la richiesta di esclusione venga accolta, sia al fine di evitare l'instaurazione di fasi incidentali produttive di stasi del processo, del tutto ingiustificate ... sia perché l'ordinanza con la quale la parte civile viene esclusa nell'udienza preliminare non impedisce una nuova costituzione purché questa avvenga nei termini previsti dalla legge ..."), non anche all'impugnabilità differita della stessa da parte dell'imputato, anche "soltanto per connessione" con l'impugnazione del capo della sentenza che abbia accolto le richieste della parte civile, secondo la disposizione dell'art. 586 c.p.p., comma 1, ultima parte. La giurisprudenza di legittimità, la quale si è occupata, in fattispecie diverse da quella in esame, dell'impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento, ha d'altra parte costantemente interpretato questa norma in senso ampio, consentendo una larga applicazione dell'istituto indipendentemente da una espressa previsione di impugnabilità dell'ordinanza, ed ha attribuito al principio della necessaria impugnazione dell'ordinanza unitamente alla sentenza un carattere generale e, nel contempo, alla correlazione fra sentenza e ordinanza un significato sostanziale e non puramente formale, sì che l'impugnazione differita dell'ordinanza - ispirata dall'esigenza di economia processuale di trattare congiuntamente provvedimenti ordinatori e provvedimenti definitori, reciprocamente funzionali, strutturalmente e logicamente connessi - deve tendere, previo accertamento dell'interesse al gravame, alla rimozione di un pregiudizio nascente dalla sentenza (Cass., Sez. 5, 28.5.1992, Benincasa, rv. 191391; Sez. 4, 19.5.1994, Scarpaci, rv. 198785; Sez. 3, 7.3.1996, Pansini, rv. 205241).
4.5. L'interpretazione letterale e quella logico-sistematica si saldano pertanto a favore della soluzione più liberale, nel senso che la stabilità decisoria dell'ordinanza dibattimentale ammissiva della parte civile (nella specie: dell'ordinanza reiettiva della richiesta di esclusione della parte civile, fondata sul difetto di rappresentanza processuale conferita al difensore, unitamente al mandato ad litem, con atto sottoscritto dal soggetto danneggiato e con sottoscrizione autenticata dal difensore sia per la procura speciale che per l'incarico defensionale) deve ritenersi in ogni caso provvisoria, "allo stato degli atti", idonea perciò a giustificare una limitata preclusione endoprocessuale, la cui ratio è quella di garantire, in base ad intuitive esigenze di economia processuale, l'ordinato e progressivo svolgimento del giudizio in presenza di una parte eventuale, senza l'instaurazione di fasi incidentali produttive di stasi nel processo penale. È viceversa consentito, con la sentenza di merito soggetta a sua volta agli ordinari mezzi di gravame, il controllo da parte del giudice dei presupposti di legittimità formale e sostanziale per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale - sia la legitimatio ad causam, sia la legitimatio ad processum, sia l'osservanza delle formalità e dei termini prescritti dalla legge a pena d'inammissibilità - e per il conseguente riconoscimento del "diritto" della parte civile al risarcimento del danno.
4.6. Dalla suesposta soluzione interpretativa deve inferirsi, come logico corollario, che non sussiste alcuna ingiustificata disparità di trattamento del danneggiato dal reato o una pretesa violazione dell'esercizio del diritto costituzionalmente garantito di difesa, rispetto all'antitetica regola della definitiva inoppugnabilità dell'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile. Del provvedimento anticipato di inammissibilità della costituzione di parte civile non è consentita infatti da alcuna disposizione di legge non solo l'impugnazione immediata ed autonoma (per la ragione che in tal modo, come per la parallela e coerente regola fissata per l'ordinanza ammissiva, si verificherebbe una stasi del processo penale), ma, a differenza di quest'ultima, neppure è consentita l'impugnazione differita e "conglobata" con la sentenza secondo l'art. 586 c.p.p., comma 1, perché il soggetto danneggiato, una volta estromesso dal processo, perde la qualità di parte e non è più legittimato ad impugnare l'eventuale sentenza assolutoria dell'imputato, che non contiene alcuna statuizione decisoria che lo riguardi in connessione con il provvedimento dibattimentale di esclusione. Questo - com'è stato efficacemente affermato in dottrina - non ha in realtà carattere meramente ordinatorio, ma chiude definitivamente il rapporto processuale civile davanti al giudice penale esaurendone gli effetti.
La Corte costituzionale, chiamata a pronunziarsi sulla conformità della previgente disciplina degli artt. 99, 100 e 190 c.p.p., nella parte in cui non consentivano l'impugnazione dell'ordinanza che respingeva la richiesta di costituzione di parte civile, per presunto contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dichiarò non fondata con sentenza n. 166 del 1975 la questione di legittimità costituzionale, sul duplice rilievo che "resta impregiudicato, per il danneggiato, l'esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile", mentre "un diverso sistema di attuazione del diritto di difesa, imperniato sull'immediata impugnabili da parte del danneggiato dell'ordinanza che ne esclude la costituzione di parte civile, non sarebbe del resto realizzabile senza grave intralcio per la prosecuzione del processo penale, configgendo con le esigenze di speditezza di questo". E tale scrutinio positivo va a maggior ragione ribadito in riferimento alla inoppugnabilità dell'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile sancita dalle disposizioni dell'art. 80 c.p.p., comma 4 e art. 568 c.p.p., comma 1 1988 (Cass., Sez. 4, 28.3.1996) Secondo il vigente codice di rito, infatti, l'esclusione della parte civile non solo non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione risarcitoria, ma per il relativo giudizio, in considerazione del carattere necessitato e non volontario dell'"esodo", non opera il meccanismo di stasi previsto dall'art. 75 c.p.p., comma 3 in attesa della conclusione del giudizio penale - art. 88 c.p.p., commi 2 e 3;
con l'ulteriore conseguenza d'indubbio rilievo che, in questo caso, "... il processo civile proseguirà il suo corso senza essere in alcun modo influenzato dal processo penale ..." (Relazione al Progetto preliminare, p. 173) e sarà quindi inapplicabile nei confronti del danneggiato l'efficacia vincolante dell'eventuale giudicato assolutorio - art. 75 c.p.p., comma 2 e art. 652 c.p.p., comma 1 - Cass. SS.UU. 19/5/1999 N. 12).
L'abnorme provvedimento di revoca impugnato si pone dunque in contrasto con il sistema processuale sia nel suo contenuto, sia nelle sopra accennate modalità di emanazione fuori udienza e senza alcun contraddittorio.
Si impone, dunque, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla senza rinvio il provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2009