Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/05/2025, n. 2720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2720 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, nella persona del G.O.T. dott.ssa
Giovanna Calvino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16495 / 2019 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
SANTUCCIO CESARE contro rappresentato Controparte_1
e difeso dall' AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
conveniva innanzi al Tribunale di Catania il
[...] [...] per vederlo condannato al Controparte_2 pagamento della somma di € 70.000,00 ai sensi degli artt. 5 e 6
D.M. 23.5.1997 dovuti per indennità di riconversione, quale componente dell'equipaggio del motopeschereccio denominato
BO, iscritto al n. 4 CT 1046 del RR.NN. MM. E GG. di di . CP_3 CP_4
L'attore formulava e seguenti conclusioni: < voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, previa disapplicazione del provvedimento impugnato, per quanto indicato in precedenza, riconoscere e dichiarare, in relazione alle causali dedotte, che in virtù del
D.M. 23.5.1997 e della normativa vigente, sussistendone i
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Conseguentemente, condannarsi gli enti citati, in persona dei relativi legali rappresentanti, alla somma che sarà riconosciuta in corso di causa a norma delle disposizioni citate, oltre agli accessori di legge. Si chiede sin d'ora concedersi i termini ex art.
183, 5° comma, cpc. Salvo ogni diritto del consumatore. Spese e compensi>>,
Si costituiva il convenuto contestando le ragioni CP_1 dell'attore formulando le seguenti conclusioni< Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza e difesa, ritenere e dichiarare la legittimità dei provvedimenti emessi dall'Amministrazione concludente nei confronti del Sig.
e, per l'effetto, rigettare perché infondata Parte_1 la domanda proposta nel presente giudizio. Con ogni consequenziale statuizione>>.
Il procedimento veniva assegnato questo giudice in data
20/02/2023.
Nel corso del giudizio venivano espletati i mezzi istruttori richiesti dall'attore.
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. l'attore precisava le conclusioni riportandosi ai precedenti scritti difensivi e con provvedimento dell'8/01/2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza.
Va precisato che con memoria ex art. 183 VI c. n. 1 c.p.c.
l'attore riduceva la richiesta iniziale a € 29.182,30. È bene
2 sottolineare tale riduzione in quanto questo giudice onorario non può decidere procedimenti il cui valore superi € 50.000,00.
Come si evince dalla documentazione agli atti, in data
30/11/1998 presentava istanza ex art. 6 DM Parte_1
23/05/1997 alla Capitaneria di Porto di Catania ( Prot. 36392) per ottenere l'indennità di conversione prevista dalla stessa norma quale soggetto imbarcato presso il MP rambo iscr. N. 4 CT
1046.
La Capitaneria di Porto rigettava l'istanza in quanto
“l'unità di cui in oggetto non .. (sarebbe) .. autorizzata all'uso della rete da posta derivante ed in secondo luogo non ..
(sarebbe) .. inserita nell'elenco sopra citato”.
Parte attrice ha prodotto documentazione attestante l'esistenza dell'autorizzazione allo svolgimento del tipo di pesca in questione (licenza con specifica indicazione degli attrezzi da pesca utilizzati, tra cui sono menzionate le reti da posta derivante, e una certificazione, rilasciata dalla stessa Capitaneria di porto in data 13.03.1996, in cui si attesta l'utilizzo, da parte dell'imbarcazione 4CT1046, denominata “BO”, delle reti da posta derivante).
Il diritto, previsto e disciplinato dal D.M. 23.05.1997, alla indennità di attesa e di riconversione, spettava a coloro che, avendo svolto (muniti di apposita licenza) l'attività di pesca con reti da posta derivante, fossero stati costretti a sospendere tale tipo di pesca, in ottemperanza alla normativa sopravvenuta in materia. Peraltro, sebbene trattasi di principio di semplificazione amministrativa introdotto successivamente alla vicenda in esame, l'art 43 del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, prevede che: “Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti
3 i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato”.
Nel caso di specie, è vero che il D.M. richiede espressamente l'allegazione della licenza all'istanza per l'ottenimento dell'indennità, ma l'amministrazione, in ossequio ai doveri di lealtà, correttezza e buona fede (comma 2bis, art 1, legge 241/1990), principi che devono guidare l'azione amministrativa, avrebbe dovuto riconoscere il diritto del
, avendo conoscenza del legittimo esercizio dell'attività Parte_1 di pesca.
Il possesso della licenza, da parte della imbarcazione
BO, alla pesca con reti da posta derivante, determina la sussistenza del diritto all'ottenimento delle indennità previste dal D.M. 23.05.1997.
La stessa istruttoria espletata nel corso del giudizio ha confermato la circostanza che il motopeschereccio BO effettuava in passato la pesca con le reti da posta derivante.
Il teste , escusso all'udienza del Testimone_1
13/11/2024, alla domanda “Vero o no che, avendo presentato, nel marzo del 1998, la istanza per la indennità di riconversione
e della indennità di attesa, l'attore nonché l'armatore della imbarcazione da pesca denominata BO, non hanno più effettuato alcuna pesca con le reti da posta derivante, sin dallo stesso mese di marzo del 1998” rispondeva “ è vero, sono tuttora cliente che compro il pesce da loro, era ed è tuttora Parte_1 fornitore della mia impresa” e alla domanda “Vero o no che dalla data sopra indicata il pesce spada e la catturati e CP_5 venduti ai commercianti non presentavano nel corpo alcuna delle lesioni o alcun danneggiamento sempre e normalmente causato dalla rete da posta derivante ma esclusivamente la presenza dell'amo e della esca” rispondeva “ è vero, il pesce
4 pescato in precedenza presentava lesioni in tutto il corpo , dal marzo 1998 non presentava più tali lesioni” il teste precisava di ricordare “…che prima la rete veniva posizionata a poppa e ricordo che il peso faceva abbassare la poppa e innalzare la prua quindi era abbastanza evidente anche per la grandezza della rete” confermando dunque la presenza delle reti a bordo.
L'istruttoria ha dunque confermato che in precedenza il motopeschereccio BO effettuava la pesca con le reti da posta derivante e che tale sistema dal 1998 non è stato più utilizzato.
Avendo l'attore dimostrato di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per ottenere l'indennità, la domanda merita accoglimento.
Le spese seguono il principio della soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, accoglie la domanda proposta da e condanna il Ministero delle Infrastrutture Parte_1
e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Catania a pagare a la somma di € 29.182,30, oltre agli interessi Parte_1
e a rifondere all'attore le spese del presente giudizio che liquida in € 6.000, oltre al rimborso forfetario, IVA e CPA, oltre alle spese vive documentate.
Catania 23/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Calvino
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