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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/10/2025, n. 4333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4333 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11648/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11648/2024
All'udienza del 27 ottobre 2025, innanzi al dott. Santo Sutera, sono comparsi i procuratori delle parti.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive depositate e chiedono che la causa venga decisa. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Santo Sutera
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Santo Sutera, alle ore 15.40, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11648/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dagli Avv.ti Daniele Mosca e Gianluca Abbate per C.F._2 mandato in atti;
ATTRICI contro
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 amministratore in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Giordano per mandato in atti CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
OGGETTO: Impugnativa delibera condominiale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 09.10.2024 le Sig.re e hanno Parte_1 Parte_2 impugnato ex art. 1137 c.c. la delibera assembleare del 19.06.2024, con la quale è stato approvato il bilancio al 31.12.2023, nonché la delibera assembleare del 29.08.2024 con la quale sono state approvate le rettifiche e le integrazioni al bilancio consuntivo del 31.12.2023, chiedendone l'annullamento.
In particolare, parte attrice ha proposto i seguenti motivi di impugnazione:
1. Omessa predisposizione del registro di contabilità e irregolarità del registro allegato al progetto di modifica ed integrazione del bilancio consuntivo 2023; 2. Irregolarità della nota sintetica esplicativa allegata al bilancio consuntivo 2023 nonché della successiva sostituzione della stessa ad integrazione del bilancio consuntivo 2023; 3. Contestazione sulle voci: a) messa in sicurezza il prospetto principale €. 12.200,10; b) direzione lavori messa in sicurezza prospetto principale €. 1.500,00; 4. Illegittimo addebito del costo per la redazione della perizia a firma dell'Ing. in ordine alle infiltrazioni sul tetto del box condomino 5. Per_1 CP_2 Accantonamento TFR portiere anno 2023 dell'importo di €. 3.200,00; 6. Domanda di risarcimento per parziale libera fruizione dei balconi a causa degli interventi fatti eseguire dal . CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12 dicembre 2024, si è costituito il convenuto, contestando le circostanze rappresentate dalle attrice e chiedendo il rigetto CP_1
pagina 2 di 4 delle domande formulate, rilevando che con la seconda delibera del 29 agosto 2024 doveva ritenersi vessata la materia del contendere in ordine ai vizi formali della prima delibera impugnata, nonché l'infondatezza di tutti gli ulteriori motivi di impugnazione della domanda risarcitoria contestualmente formulata.
Preliminarmente, si rileva che con ordinanza del 17 dicembre 2024 è stata rigettata l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata.
Nel merito, la causa, istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, all'udienza odierna è stata posta in decisione previa discussione orale della stessa.
All'esito della detta istruttoria, si ritiene che le domande formulate da parte attrice siano infondate e vadano pertanto rigettate.
Infatti, dalla lettura del verbale di assemblea dei 29 agosto 2024, si evince la ratifica dell'eliminazione dei vizi formali lamentati dalle attrici relativi alla precedente delibera del 26 giugno 2024.
I detti vizi afferivano al rendiconto relativo al periodo dal 1° gennaio al 3 dicembre 2023, oggetto di approvazione, e vertevano sull'assenza del registro di contabilità, prima, e sulla sua irregolarità dopo la ratifica, nonché sulla irregolarità della nota esplicativa allegata al detto rendiconto.
Ebbene, dall'esame del rendiconto contestato, si evince la sua regolarità per la presenza sia del registro di contabilità che della nota esplicativa, redatti in modo chiaro ed intellegibile.
Sul punto, così come affermato dalla giurisprudenza, si rileva che “la contabilità condominiale non deve essere redatta con forme rigorose, analoghe a quelle delle società, ma deve essere idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, così da rendere possibile lì approvazione da parte dell'assemblea condominiale del rendiconto consuntivo”. (Cass. 3892/2017).
In ordine alle specifiche criticità del rendiconto impugnato, si rileva che la spesa relativa ai lavori di messa in sicurezza delle parti condominiali e direzione dei lavori sia da ritenersi legittima e correttamente ripartita dall'amministratore del convenuto. CP_1
Infatti, tali interventi di messa in sicurezza trovano il proprio fondamento nell'urgenza degli stessi al fine di scongiurare pericoli di crollo, circostanza non contestata dalle attrici, tanto da essere stati approvati con la delibera condominiale del 16 maggio 2023, cui hanno partecipato per delega anche le stesse attrici.
La scelta di nominare anche un direttore dei lavori deve altresì ritenersi legittima, perché a tutela dell'intera compagine condominiale, come confermato dalla lettura della nota diffida inviata dal Comune di Palermo 31 agosto 2023, con cui si chiedeva espressamente una relazione tecnica del direttore dei lavori.
Nessun profilo di illegittimità si rileva in ordine a tale voce di spesa.
Anche la voce del rendiconto relativa alla quota di accantonamento tfr portiere appare correttamente indicata, alla luce di quanto esplicitato dal convenuto in seno alla propria comparsa di costituzione, e non contestato dalle attrici.
Per ciò che concerne le spese relative all'incarico svolto dall'Ing. in ordine alle infiltrazioni Per_1 della copertura dei box del sig. si rileva che la relazione del tecnico afferiva alle aiuole CP_2 condominiali poste sulla detta copertura, così che la spesa è stata correttamente posta a carico di tutti i condomini.
Infine, in ordine alla domanda di risarcimento danni per la mancata fruizione dei balconi delle attrici, la stessa è rimasta sfornita del benchè minimo indizio di prova, i cui onere incombeva sulle stesse, con la pagina 3 di 4 conseguenza che la stessa dovrà essere respinta.
Per i motivi sopra esposti, si ritiene che le domande formulate da parte attrice dovranno essere rigettate e le delibere impugnate dichiarate conseguentemente valide ed efficaci.
Per il principio della soccombenza, le attrici devono rifondere parte convenuta delle spese processuali in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 147/2022, nella misura dei valori medi, vista l'istruttoria documentale e le questioni di fatto e di diritto esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le domande formulate dalle attrici, e;
Parte_1 Parte_2
2. Condanna le attrici, e , in solido tra loro, a rimborsare alla parte Parte_1 Parte_2 convenuta, , le spese di lite, che si Controparte_3 liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Così è deciso in Palermo, il 27 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Santo Sutera
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11648/2024
All'udienza del 27 ottobre 2025, innanzi al dott. Santo Sutera, sono comparsi i procuratori delle parti.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive depositate e chiedono che la causa venga decisa. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Santo Sutera
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Santo Sutera, alle ore 15.40, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11648/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dagli Avv.ti Daniele Mosca e Gianluca Abbate per C.F._2 mandato in atti;
ATTRICI contro
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 amministratore in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Giordano per mandato in atti CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
OGGETTO: Impugnativa delibera condominiale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 09.10.2024 le Sig.re e hanno Parte_1 Parte_2 impugnato ex art. 1137 c.c. la delibera assembleare del 19.06.2024, con la quale è stato approvato il bilancio al 31.12.2023, nonché la delibera assembleare del 29.08.2024 con la quale sono state approvate le rettifiche e le integrazioni al bilancio consuntivo del 31.12.2023, chiedendone l'annullamento.
In particolare, parte attrice ha proposto i seguenti motivi di impugnazione:
1. Omessa predisposizione del registro di contabilità e irregolarità del registro allegato al progetto di modifica ed integrazione del bilancio consuntivo 2023; 2. Irregolarità della nota sintetica esplicativa allegata al bilancio consuntivo 2023 nonché della successiva sostituzione della stessa ad integrazione del bilancio consuntivo 2023; 3. Contestazione sulle voci: a) messa in sicurezza il prospetto principale €. 12.200,10; b) direzione lavori messa in sicurezza prospetto principale €. 1.500,00; 4. Illegittimo addebito del costo per la redazione della perizia a firma dell'Ing. in ordine alle infiltrazioni sul tetto del box condomino 5. Per_1 CP_2 Accantonamento TFR portiere anno 2023 dell'importo di €. 3.200,00; 6. Domanda di risarcimento per parziale libera fruizione dei balconi a causa degli interventi fatti eseguire dal . CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12 dicembre 2024, si è costituito il convenuto, contestando le circostanze rappresentate dalle attrice e chiedendo il rigetto CP_1
pagina 2 di 4 delle domande formulate, rilevando che con la seconda delibera del 29 agosto 2024 doveva ritenersi vessata la materia del contendere in ordine ai vizi formali della prima delibera impugnata, nonché l'infondatezza di tutti gli ulteriori motivi di impugnazione della domanda risarcitoria contestualmente formulata.
Preliminarmente, si rileva che con ordinanza del 17 dicembre 2024 è stata rigettata l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata.
Nel merito, la causa, istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, all'udienza odierna è stata posta in decisione previa discussione orale della stessa.
All'esito della detta istruttoria, si ritiene che le domande formulate da parte attrice siano infondate e vadano pertanto rigettate.
Infatti, dalla lettura del verbale di assemblea dei 29 agosto 2024, si evince la ratifica dell'eliminazione dei vizi formali lamentati dalle attrici relativi alla precedente delibera del 26 giugno 2024.
I detti vizi afferivano al rendiconto relativo al periodo dal 1° gennaio al 3 dicembre 2023, oggetto di approvazione, e vertevano sull'assenza del registro di contabilità, prima, e sulla sua irregolarità dopo la ratifica, nonché sulla irregolarità della nota esplicativa allegata al detto rendiconto.
Ebbene, dall'esame del rendiconto contestato, si evince la sua regolarità per la presenza sia del registro di contabilità che della nota esplicativa, redatti in modo chiaro ed intellegibile.
Sul punto, così come affermato dalla giurisprudenza, si rileva che “la contabilità condominiale non deve essere redatta con forme rigorose, analoghe a quelle delle società, ma deve essere idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, così da rendere possibile lì approvazione da parte dell'assemblea condominiale del rendiconto consuntivo”. (Cass. 3892/2017).
In ordine alle specifiche criticità del rendiconto impugnato, si rileva che la spesa relativa ai lavori di messa in sicurezza delle parti condominiali e direzione dei lavori sia da ritenersi legittima e correttamente ripartita dall'amministratore del convenuto. CP_1
Infatti, tali interventi di messa in sicurezza trovano il proprio fondamento nell'urgenza degli stessi al fine di scongiurare pericoli di crollo, circostanza non contestata dalle attrici, tanto da essere stati approvati con la delibera condominiale del 16 maggio 2023, cui hanno partecipato per delega anche le stesse attrici.
La scelta di nominare anche un direttore dei lavori deve altresì ritenersi legittima, perché a tutela dell'intera compagine condominiale, come confermato dalla lettura della nota diffida inviata dal Comune di Palermo 31 agosto 2023, con cui si chiedeva espressamente una relazione tecnica del direttore dei lavori.
Nessun profilo di illegittimità si rileva in ordine a tale voce di spesa.
Anche la voce del rendiconto relativa alla quota di accantonamento tfr portiere appare correttamente indicata, alla luce di quanto esplicitato dal convenuto in seno alla propria comparsa di costituzione, e non contestato dalle attrici.
Per ciò che concerne le spese relative all'incarico svolto dall'Ing. in ordine alle infiltrazioni Per_1 della copertura dei box del sig. si rileva che la relazione del tecnico afferiva alle aiuole CP_2 condominiali poste sulla detta copertura, così che la spesa è stata correttamente posta a carico di tutti i condomini.
Infine, in ordine alla domanda di risarcimento danni per la mancata fruizione dei balconi delle attrici, la stessa è rimasta sfornita del benchè minimo indizio di prova, i cui onere incombeva sulle stesse, con la pagina 3 di 4 conseguenza che la stessa dovrà essere respinta.
Per i motivi sopra esposti, si ritiene che le domande formulate da parte attrice dovranno essere rigettate e le delibere impugnate dichiarate conseguentemente valide ed efficaci.
Per il principio della soccombenza, le attrici devono rifondere parte convenuta delle spese processuali in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 147/2022, nella misura dei valori medi, vista l'istruttoria documentale e le questioni di fatto e di diritto esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le domande formulate dalle attrici, e;
Parte_1 Parte_2
2. Condanna le attrici, e , in solido tra loro, a rimborsare alla parte Parte_1 Parte_2 convenuta, , le spese di lite, che si Controparte_3 liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Così è deciso in Palermo, il 27 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Santo Sutera
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