Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 26/04/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Barbara Licitra Presidente relatore
Dr. Sara Cargasacchi Giudice
Dr. Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2278/2024 promossa da
(c.f./p.iva ), Parte_1 C.F._1
e
(c.f./p.iva ), Parte_2 C.F._2
con il patrocinio del'avv. PETRELLA RENATA
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio formalizzata dai coniugi con note congiunte 18 2 25, alle seguenti condizioni: 1) il sig. verserà in favore della IG.ra a titolo di assegno divorzile, la Parte_1 Parte_2 somma di € 700,00 (settecento/00); somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto intestato alla predetta presso la Crédit Agricol, IBAN [...], da rivalutarsi annualmente, a partire dal mese di gennaio 2025, secondo gli indici ISTAT;
2) il IG. è titolare della polizza assicurativa ventennale n. 20851773 Pt_1
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- ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla separazione consensuale (giusto decreto di omologa del Tribunale di Sondrio in data 29 3 2018);
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- atteso che è stata fatta debita comunicazione al PM in sede;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate;
preso atto che le parti hanno prestato acquiescenza alla sentenza;
P.Q.M.
il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 28.05.1988,
a Chiesa in Valmalenco (SO) tra le parti e trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto comune, reg. atti di matrimonio parte II, serie A, n. 6, alle condizioni indicate concordemente dai coniugi nelle conclusioni congiunte sopra riportate;
- dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_2
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
pagina 2 di 3 Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio 16 4 25
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Licitra
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