Sentenza 20 maggio 1999
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/05/1999, n. 4909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4909 |
| Data del deposito : | 20 maggio 1999 |
Testo completo
Aula 'A' REPUB04909/09 IN NOME BEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Azione oll Risha Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: l'a d A Dott. CH CANTILLO Presidente R.G.N. 9609/94 Dott. Rosario DE MUSIS Consigliere Cron. 19136 Rep. 2134 PROTO Consigliere Dott. Vincenzo PANEBIANCO Rel. Consigliere Ud. 08/01/99 Dott. Ugo Riccardo Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA CORTE SUPREMA LA sul ricorso proposto da: GE.COL Srl, in persona del legale rappresentanteproAllogolat IL SOLE 24 ORE al SIG. per diritti 6000 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA MBU GIUNONĘ REGINA 1, presso l'avvocato A. CARLEVARO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIAMPIERO PAOLI, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente
contro
LIRE 3000 CANCELLERIA ROMALDI MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso l'avvocato ARTURO ALFIERI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BENNI CN098821 AMOS, giusta procura speciale per Notaio Federico 1999 CN098822 Marittima rep. n. 36643 del 9 Biondi di Falconara -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 31.3.95; UFFICIO COPIE Rilasciate copia legale ало al Sig. Cas resistente ем Ж per diritti avverso la sentenza n. 101/94 della Corte d'Appello di IL CANCELLIERE ANCONA, depositata il 22/03/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/99 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
LIRE 3000 CANCELLERIA udito per il ricorrente, 1'Avvocato Paoli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CK498751 Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. CK498756 LIR CK498757 CC188202 LIRE 2000 CANCELLERIA AW938721 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE LIRE 3000 Richiesta copia studie CANCELLERIA dal Sig. ALELERI per diritti 6000 11 15 UG. 1999 IL CANCELLIERE CN037788 -2- CN037783. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 27.5.1985 la GE.COL. s.r.l., corrente in Sant'Elena di Serra San Quirico, chiedeva, tramite il suo legale rappresentante, al Presidente del Tribunale di Ancona l'autorizzazione al sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili nonchè dei crediti presso terzi di OM CH fino alla concorrenza di £ 550.000.000. Esponeva la ricorrente che, a seguito di una revisione contabile della società, operata dal Dr. Gentili Gian Luigi di Ancona per il periodo intercorrente dalla sua costituzione quale s.a.s. (anno 1970) fino alla sua trasformazione in s.r.l. (anno 1983) su incarico dell'assemblea per accertare eventuali responsabilità dei soci accomandatari ed amministratori IA Giulio (attuale Presidente e ricorrente per conto della s.r.l.GE.COL.) e OM CH, era emerso che il OM in detto lasso di tempo aveva effettuato prelievi, non giustificati da riscontri contabili, per £ 173.824.844 e che conseguentemente intendeva promuovere azione di responsabilità nei confronti del medesimo per l'importo di £ 450.000.000, comprensivo di interessi e rivalutazione, senza comunque sollevare questione di buona o mala fede. : 3 Il Presidente del Tribunale con decreto del 28.5.1985 autorizzava fino alla concorrenza di £ 300.000.000 il richiesto sequestro che veniva eseguito sulle 56.000 quote sociali, pari a £ 56.000.000, di cui il OM era titolare presso la GE.COL.. Successivamente con atto di citazione del 6.6.1985 la GE.COL. s.r.l. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Ancona il OM, chiedendo la convalida del sequestro e la condanna del medesimo al pagamento della somma di £ 591.374.862, comprensiva di rivalutazione ed interessi, sulla base dei fatti esposti nel ricorso per sequestro. Si costituiva il OM e chiedeva il rigetto della domanda nonchè, in via riconvenzionale, la condanna della società al pagamento della somma di £ 200.000.000, sostenendo di essere anzi creditore nei confronti della stessa, come risultava da una controrelazione contabile, e di avere diritto al ristoro dei danni ai sensi dell'art. 96 C.P.C.. Nel Corso del giudizio veniva disposta consulenza tecnica contabile. All'esito il Tribunale con sentenza del 6.11- 12.12.1990, accertata la responsabilità di cui agli artt. 2392 e 2393 C.C. ritenuta applicabile la I prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2949 comma 1 C.C. e dichiarata l'inefficacia del sequestro conservativo autorizzato in corso di causa, non convalidava il sequestro autorizzato "ante causam" e condannava il OM al pagamento della somma di £ 10.725.161, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, per la parte eccedente il tasso legale, con decorrenza dal 27.5.1985 e rigettava la riconvenzionale. Proponeva impugnazione la GE.COL. s.r.l.. Si costituiva ritualmente l'appellato, в proponendo a sua volta appello incidentale. Con sentenza del 15.12.1993-22.3.1994 la Corte d'Appello di Ancona, in parziale accoglimento dell'appello principale, condannava il OM al pagamento а favore della GE.COL. s.r.l. della maggiore somma di £ 25.725.161 con gli interessi e la rivalutazione ISTAT, per la parte eccedente il tasso legale, dal 27.5.1985, rigettando l'appello incidentale e compensando per metà a favore della società le spese dell'intero giudizio. Dopo aver ritenuta corretta la qualificazione giuridica data al fatto dal Tribunale che aveva fini civili, la escluso, sia pure ai soli possibilità di verificare la configurabilità del 5 reato di appropriazione indebita aggravata e quindi la presenza di un illecito in quanto non dedotta nell'originale richiesta, contenente solo un'azione di responsabilità senza alcun riferimento a questioni di buona о mala fede dopo aver confermato l'inapplicabilità della sospensione del termine prescrizionale di cui all'art. 2941 n.7 persona nonchè la trattandosi di società di C.C. manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale di tale norma in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., rilevava la Corte d'Appello che non era possibile desumere dal 13- comportamento del OM una rinuncia alla 14" " prescrizione da parte del medesimo. b " 14- Riteneva poi parzialmente fondata la censura +4 relativa alla decorrenza della prescrizione, 14 1 possibilità di esercitare il sostenendo che la TE 14- 1- diritto, cui è subordinata detta decorrenza, insorgeva annualmente con la presentazione del bilancio con la conseguenza che, decorrendo dal 1° " 14. 1 giugno di ogni anno la prescrizione quinquennale 14 4 ་ས་ dei crediti relativi all'anno precedente, dovevano d considerarsi esclusi dalla prescrizione i crediti n. maturati dal 1980 e non già quelli precedenti in 14. quanto l'atto introduttivo del giudizio risaliva al 144 14 יו 14 6 4 T 6.6.1985. Riconosceva pertanto alla GE.COL. s.r.l. la maggiore somma di £ 25.725.161 oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dal 27.5.1985, come già fissata dal Tribunale. Rigettava infine l'appello incidentale del OM relativo alla richiesta, già rigettata dal Tribunale, di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 C.P.C.. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per CE cassazione la s.r.l. GE.COL., deducendo tredici motivi di censura. Il OM presentava solo memoria difensiva. All'udienza del 5.11.1996 questa Corte, in accoglimento del nono motivo di ricorso, dichiarava con ordinanza rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità - costituzionale dell'art. 2941 n.7 C.C. in relazione 44. 4 agli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non E prevede la sospensione della prescrizione tra le 10: 249 d 14. società di persone ed i loro amministratori per le -14- 14 azioni di responsabilità contro costoro, finchè sono in carica, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e l'espletamento KEB 小 delle altre formalità di legge. 21 -H. 7 Con sentenza n. 322 del 14.7-24.7.1998 la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 2941 n. 7 C.C. nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra la società in accomandita semplice ed i suoi amministratori, finchè sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi. Per l'odierna udienza la GE.COL. s.r.l. ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE L'applicazione da parte della Corte d'Appello della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2949 C.C. per l'esercizio dell'azione di responsabilità sociale nei confronti è stata censurata con ildell'amministratore presente ricorso sotto diversi profili dalla GE.COL s.r.l. la quale ha dedotto al riguardo: con i primi sei motivi, la natura extracontrattuale dell'azione in quanto basata su integranti l'ipotesi delittuosa di fatti appropriazione indebita continuata con la dalla conseguente decorrenza della prescrizione cessazione della continuazione;
con il settimo, l'applicabilità, anche per l'azione di responsabilità promossa dalla società 8 T 119 - I: 申 +111 accomandita semplice controin propri amministratori, della sospensione della prescrizione, finchè costoro sono in carica, prevista dall'art. 2941 n.7 C.C. per l'analoga azione promossa da società aventi personalità giuridica;
- con il nono (la numerazione del ricorso "salta" l'ottavo}, in caso di inapplicabilità della norma in via di interpretazione e quindi di rigetto del settimo motivo, che erroneamente sia stata dichiarata manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 2941 n.7 C.C., in relazione all'art. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione fra le società in accomandita semplice ed i loro amministratori per le azioni di contro costoro, finchè sono inresponsabilità carica;
con il decimo motivo, la configurabilità nel " comportamento dell'amministratore della rinuncia a 4 4 valersi della prescrizione;
infine con il dodicesimo motivo, l'erronea 14 14. indicazione del termine indicato nella sentenza ai fini della interruzione della prescrizione. E Orbene, la non manifesta infondatezza h hee 9 dell'eccezione di illegittimità costituzionale dichiarata da questa Corte alla precedente udienza e la successiva sentenza (n. 322 del 14-24.7.1998) della Corte Costituzionale, che ha ritenuto priva di ragionevole giustificazione l'esclusione della società in accomandita semplice dall'ambito della norma denunciata con la conseguente applicabilità, in linea di principio, della sospensione della prescrizione anche per l'azione di responsabilità promossa dalla società in accomandita semplice nei confronti dei propri amministratori, finchè costoro sono in carica, comportano l'accoglimento del settimo motivo per quanto di ragione e cioè limitatamente alla parte in cui viene censurata la mancata estensione al caso in esame della norma invocata, rimanendo assorbite invece le ulteriori considerazioni di diversa natura relative all'asserita necessità della percepibilità del danno ai fini della decorrenza della prescrizione. Rimangono analogamente assorbite anche tutte le altre censure, sopra sintetizzate, volte a superare, sulla base di prospettazioni di ordine diverso, il problema della prescrizione, vale a dire i primi sei motivi il decimo ed il dodicesimo. L'accertamento in ordine alla natura 10 11--- CE ind: HERE extracontrattuale dell'azione, dedotta ai soli fini della decorrenza della prescrizione con riferimento alla della continuazione relativacessazione all'asserita sussistenza del reato di appropriazione indebita, nonchè la prospettata ravvisare nel comportamento possibilità di un'ipotesi di rinuncia alla dell'amministratore prescrizione medesima ed infine i problemi legati interruzione della prescrizione conseguentealla all'esercizio dell'azione risultano infatti superati dalla rilevata estensione della sospensione della prescrizione all'azione promossa dalla società in quanto l'amministratore è rimasto in tale carica addirittura anche dopo la trasformazione della società in s.r.l. (anno 1983). Unitamente al settimo, deve essere invece accolto l'undicesimo motivo con cui la ricorrente società denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla dichiarata insussistenza dei presupposti per la convalida dell'autorizzato sequestro conservativo, sostenendo che l'accoglimento integrale del ricorso comporta automaticamente anche la riforma di tale capo della sentenza in quanto la mancata convalida è stata giustificata dalla Corte d'Appello non già per 11 144 F 64 4. ו ן Hi RIF ILE 1007 -xà 143 T ་་་་ difetto del "periculum in mora" ma per "carenza della domanda di merito". La conseguita possibilità di accertare la responsabilità dell'amministratore. per l'intero periodo in cui è rimasto in carica comporta la necessità di un'ulteriore valutazione ai fini della convalida del sequestro conservativo autorizzato "ante causam", essendo stata basata la mancata convalida unicamente sulla modestia del credito riconosciuto rispetto all'importo richiesto e ben в potendo invece una valutazione estesa а tutto il periodo accertare importi di entità tale giustificare la richiesta di sequestro. Inammissibile devono invece ritenersi il tredicesimo ed il quattordicesimo motivo di ricorso. Con il tredicesimo motivo la ricorrente società denuncia omessa motivazione in ordine alla decorrenza degli interessi e della rivalutazione monetaria (artt. 1224 e 1282 C.C.), lamentando che HERE la Corte d'Appello non abbia fornito alcuna nell'indicare la decorrenza del motivazione 27.5.1985, nonostante avesse espressamente richiesto la decorrenza dalla data dei singoli ingiustificati atti di prelievo per ristabilire 12 l'equilibrio patrimoniale. Risulta infatti dall'impugnata sentenza che il Tribunale aveva fissato la decorrenza degli interessi e del maggior danno di cui all'art. 1224 comma 2 C.C. dal 27.5.1985, vale а dire dalla proposizione del ricorso per sequestro conservativo che aveva preceduto l'esercizio dell'azione di convalida e di risarcimento del danno. Dalla stessa sentenza non risulta invece che tale punto sia stato oggetto di uno specifico gravame, risultando solo dalle conclusioni in essa riportate la richiesta di una diversa decorrenza (dall'1.1.1982), senza alcuna altra precisazione. In tale contesto, privo di una specifica 11 censura, nessuna violazione dell'obbligo di 14. motivazione può essere ravvisata pertanto nella sentenza della Corte d'Appello che si è limitata a confermare la decorrenza indicata dal Tribunale. La censura richiede però un'ulteriore considerazione, potendo essere letta sotto il profilo dell'omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 C.P.C.. Una tale diversa prospettazione di ordine processuale, consentendo la lettura, anche in questa sede di legittimità, dell'atto di appello, 13 permette di verificare ulteriormente che in effetti la società non aveva proposto alcuna specifica impugnazione sul punto, essendosi limitata ad indicare la diversa data dell'1.2.1982 la quale, da una parte, contrasta con la stessa tesi della decorrenza dai singoli atti di prelievo espressa con la censura in esame e, dall'altro sembra coincidere con la cessazione della continuazione del reato di appropriazione indebita, la cui tesi però era stata dedotta, come nel ricorso in esame, solo ai fini del diverso problema relativo alla decorrenza della prescrizione. Prospettando quindi in questa sede una questione nuova, la censura deve dichiararsi inammissibile. Del pari inammissibile, come si già evidenziato, è il quattordicesimo motivo con cui la ricorrente società denuncia omessa motivazione in inammissibilità ordine alla richiesta di dell'appello incidentale sul quale vi era stata invece una pronuncia di rigetto. Lamenta che la Corte d'Appello non abbia ritenuto inammissibile l'appello incidentale proposto oltre il trentesimo giorno dalla notifica della sentenza nonostante 1'impugnazione un саро autonomo eriguardasse 14 HE IX 14. p r . distinto da quello impugnato in via principale e non fosse possibile quindi ritenere che trattavasi di appello incidentale tardivo. Al di là di ogni considerazione relativa al merito della censura, si osserva che alla ricorrente non può riconoscersi alcun interesse alla riforma della decisione sul punto in cui l'appello incidentale della controparte è. stato rigettato nel merito. In relazione alla parte della sentenza in cui sia risultata pienamente vittoriosa, la ricorrente deve considerarsi infatti priva di interesse alla correttezza formale della decisione, non potendo derivarle alcun apprezzabile pregiudizio. Non può infine essere accolta la richiesta, formulata nella memoria difensiva, di decisione nel merito ai sensi dell'art. 384 comma 1 C.P.C.. L'impugnata sentenza non contiene infatti alcun riferimento agli eventuali importi relativi al periodo dichiarato prescritto, per il quale si rende necessario, quindi, un accertamento in sede di merito. Peraltro la somma indicata in detta memoria risulta comprensiva degli interessi e della rivalutazione monetaria (pagg. 4 e 5) maturati fino vale a dire degli accessorialla data 31.5.1985, 15 che la Corte d'Appello ha però riconosciuto solo per il periodo successivo, senza che fosse stata 1097 250000 censura, come si è già Osservato in proposta MOST 80000 relazione al tredicesimo motivo. [TOT. 330000 L'impugnata sentenza va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'Appello di L'Aquila.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il settimo motivo per quanto di 1 ragione e l'undicesimo. Dichiara inammissibili il tredicesimo ed il quattordicesimo motivo ed assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di L'Aquila. Roma, 8.1.1999 Il Consigliere est. RiccartMas River Countr y Il Presidente TE ELT Depositato in Cancelleria COLLABORATORE DI CANCILA 20 MPG 1999 aggi, 618.1999 IL COLLABORATORE вземанива 22 DI CANCELLERIA a Flom a free garle vara... Registrala . ál N 744 AINT LU Ignazio Mas IL! Ja 16