Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 169/2023 R.G., vertente TRA
CF ( ) nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(RC), rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Pricoco, CF , del CodiceFiscale_2 Foro di Palmi, in virtù di procura rilasciata in foglio separato ed allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del legale sito in Taurianova (RC) alla via Orfanotrofio 10, pec Email_1 appellante CONTRO
(cf. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Avv.ti Massimiliano Minicucci, C.F.:
, pec , e Dario C.F._3 Email_2
Cosimo Adornato per procura generale alle liti del 23 Gennaio 2023 a rogito del Dr. Per_1
Notaio in Fiumicino, Repertorio n.37590 Raccolta 7131, con domicilio eletto presso
[...] la sede provinciale di Reggio Calabria Via D. Romeo 15, fax 0586\010219 CP_1 appellato E
, in persona del procuratore speciale Controparte_2
C.F. P.IVA con sede legale in Roma alla via Giuseppe Controparte_3 P.IVA_2 Grezar n. 14 e, agli effetti del presente atto, elettivamente domiciliato in Copertino (Lecce) alla via C. Battisti n.124 presso lo studio dell'Avv. Giuliana Petito, CF C.F._4 fax 0832/947480, pec dal quale è rappresentato e Email_4 difeso appellata
CONCLUSIONI Come da scritti ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi in data 04.04.2022, Parte_1
chiedeva l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento n.
[...]
094/2021/9002818355/000 notificata in data 31.12.2021 e del sotteso avviso di addebito n. 394/2012/0000859453000 asseritamente notificato il 18.05.2012, per il quale veniva
espressamente delimitata la domanda giudiziale per l'importo totale di € 4.614,08, che avrebbe dovuto corrispondere in favore dell' a titolo di contributi previdenziali I.V.S. CP_1 fissi per gli anni 2010-2011-2012, gestione commercianti. Eccepiva dalla data di notifica dell'avviso di addebito (18.5.2012), alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (31.12.2021), in assenza di ulteriori atti interruttivi, l'intervenuta prescrizione quinquennale ex L. n. 335/95. Costituitosi l affermava la regolarità della notifica dell'avviso opposto in data CP_1 18.05.2012 e gravava sull' l'onere di dimostrare Controparte_4
l'esistenza di eventuali atti interruttivi. Costituitasi, l eccepiva che, successivamente alla Controparte_4 notifica dell'avviso di addebito opposto n. 39420120000859453000, era stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09420139045860624000 in data 09.07.2013, con efficacia interruttiva della prescrizione;
l'intimazione di pagamento n. 09420159019833930000 notificata per compiuta giacenza in data 09.12.2015; un sollecito di pagamento n. 094 2017 9000752013 000 in data 27.01.2017, nonché una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201900002021000, fascicolo n. 2019/79983, in data 30.12.2019. Evidenziava inoltre come i termini di prescrizione erano stati sospesi a causa dell'emergenza Covid, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, periodo in cui l'attività di riscossione era stata sospesa e, pertanto, l Riscossione non poteva notificare CP_5 cartelle esattoriali.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1602/2022 pubblicata in data 16.11.2022, il Tribunale di Palmi rigettava l'opposizione e compensava le spese di lite. Accertava che l'avviso di addebito n. 3942012/0000859453000 era stato regolarmente notificato in data 18.05.2012, così come gli atti interruttivi prodotti dall' limitatamente CP_6 all'intimazione di pagamento n. 09420139045860624000 e all'intimazione di pagamento n. 09420159019833930000. Non vi era invece prova della regolare notifica del sollecito di pagamento n. 094 2017 9000752013 000 e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201900002021000, fascicolo n. 2019/79983. Tuttavia, ricadendo il termine finale di prescrizione il 09.12.2020, trovava applicazione la normativa emergenziale Covid 19 di sospensione dell'attività di riscossione disposta ex lege dall'8.3.2020 al 31.8.2021 (ben 542 giorni) dalla legislazione legata all'emergenza COVID 19 (dal D.L. 18/2020 che sospendeva i termini di notifica delle cartelle Parte_2 dall'8.3.2020 e successive modifiche al Decreto Sostegni Bis ex D.L. 73/2021 al 31.8.2021), con la conseguenza che essendo venuta meno per espressa previsione legislativa la possibilità per l di procedere con la notificazione di atti della riscossione, per il CP_6 corrispondente periodo deve intendersi sospeso il decorso prescrizionale, costituendo la prescrizione una sanzione per l'inattività colpevole dell'agente della riscossione che non può trovare applicazione al caso di specie. Ciò posto, dal nuovo termine di decorrenza della prescrizione dell'avviso di addebito opposto (09.12.2015 – intimazione 09420159019833930000), alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata n. 09420219002818355000 (31.12.2021), detraendo i 542 giorni di sospensione della prescrizione, non era decorso il termine di CP_ prescrizione quinquennale dei crediti contributivi ex L. n. 335/95, con conseguente rigetto dell'opposizione.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva appellata da , che, preliminarmente evidenziava Parte_1 come il Tribunale avesse accolto le eccezioni proposte dalla ricorrente, relative alla mancata 3
prova di avvenuta consegna sia del sollecito di pagamento (v. all. 5 , sia della CP_6 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, inviata ad un indirizzo errato (v. all. 6
, ove la ricorrente non era più residente dal 2001, per come documentato dal certificato CP_6 di residenza storico prodotto. Considerata la produzione documentale da parte di , l'ultimo atto interruttivo CP_6 della prescrizione era, dunque, quello del 09/12/2015 (v. Allegato 4 ). CP_6 Ciò premesso, lamentava l'applicazione di una sospensione più lunga rispetto a quanto previsto in materia, affermando essere costante l'orientamento dei Tribunali nel riconoscere la sospensione della prescrizione più breve, 311 giorni, rispetto a quella richiamata in sentenza. A seguito dell'accoglimento del primo motivo di gravame chiedeva la condanna dei resistenti al pagamento delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Costituitasi, l , in via preliminare ed assorbente, eccepiva il difetto di procura, CP_6 poiché la procura alle liti prodotta era stata rilasciata da all'Avv. Michele Parte_1 Pricoco in data 25.09.2019, ben prima della proposizione dell'appello e anche della pronuncia della sentenza. Dalla procura in atti non era dato rilevare per quale giudizio fosse stata rilasciata, non essendo stata indicata né l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si intendeva promuovere il giudizio, né l'oggetto del giudizio né tantomeno era indicata la controparte. La procura era affetta da invalidità, perché il difensore che aveva certificato la sottoscrizione non aveva il potere di autentica in un atto separato atto, redatto in un tempo diverso- dal ricorso. Il ricorso in appello, redatto in data 08/04/2023, era stato proposto in forza di una procura, priva del requisito di specialità, sottoscritta ed autenticata dal difensore in Taurianova il 25/09/2019 ovvero in epoca in cui la sentenza impugnata non era in essere. Non si tratta nemmeno della procura utilizzata per il giudizio di prime cure considerato che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato redatto in data 02/04/2022 e quindi tre anni dopo la procura allegata in atti. Il ricorso in appello era inammissibile. Nel merito, affermava che l'appello era infondato, poiché i termini erano stati sospesi dal Decreto-legge n. 183/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 21/2021, aveva fissato al 28 febbraio 2021 la scadenza del periodo di sospensione dell'attività di riscossione il “Decreto Sostegni” (DL n. 41/2021) aveva disposto il differimento al 30 aprile 2021, del periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione. I termini stabiliti dal “Decreto Sostegni” erano stati ulteriormente modificati dalla Legge n. 106/2021, di conversione del “Decreto Sostegni –bis” (DL n. 73/2021), che aveva differito dal 30 aprile al 31 agosto 2021, il termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione. I pagamenti dovuti, riferiti agli atti in scadenza dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all' CP_7
, dovevano essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo
[...] di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2021. Alla luce della normativa sopra richiamata dall'08 marzo 2020 al 31 agosto 2021 l'attività di riscossione era sospesa e, pertanto, l non poteva Controparte_7 notificare cartelle esattoriali. Pertanto, dal 09/12/2015, data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 094 2015 9019833930, al 31/12/2021, data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata nel giudizio di primo grado, nessuna prescrizione quinquennale era intervenuta, posto che dal 4
08/03/2020 al 31/08/2021 i termini di prescrizione erano stati sospesi a causa dell'emergenza Covid. Chiedeva, dichiarare inammissibile il ricorso in appello per difetto di procura alle liti o rigettarlo perché infondato, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
Costituitosi, l affermava di aver ritualmente notificato l'avviso di addebito e CP_1 CP_6 aveva provato di aver regolarmente interrotto la prescrizione;
tuttavia, laddove tale prova fosse mancata, il credito avrebbe dovuto esser dichiarato prescritto, in ragione della inattività di Concludeva, chiedendo il rigetto dell'appello in caso di esistenza di atti interruttivi;
CP_6 in caso contrario assolvere l'incolpevole dal pagamento delle spese di giudizio. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Va esaminata la preliminare eccezione proposta da di inammissibilità CP_6 dell'appello per difetto di procura ad litem. La procura alle liti conferita all'Avv. dall'Avv. Michele Pricoco è stata rilasciata in foglio separato ed allegata al ricorso in appello. Dall'esame di tale atto si riscontra che essa è stata rilasciata all'Avv. Michele Pricopo da “nella presente procedura in ogni fase, stato e grado anche di Parte_1 impugnazione … compreso l'appello …”. Orbene, così come conferita, nel suo testo letterale, non si postulerebbe questione di sorta, perché, pur non contenendo alcuno specifico riferimento alla sentenza impugnata, essa si rivela comprensiva del potere esplicitamente conferito al difensore di proporre appello e di assistere e rappresentare la parte in ogni fase, stato e grado anche di impugnazione. Incontroverso quanto sopra, l'elemento distonico segnalato dall' oncerne la data CP_6 di conferimento della procura: 25.09.2019. Tale data è apposta prima della firma della sig.ra e dell'autentica da Parte_1 parte del difensore, sì che essa costituisce parte integrante della procura medesima. La data del 25.09.2019 è antecedente, di oltre tre anni, al deposito del ricorso in appello, 09.04.2023. A fronte di questa discrepanza neppure la congiunzione della procura all'atto di appello consente di poter addivenire alla conclusione della riferibilità della procura medesima al presente grado di giudizio, posto che essa sarebbe stata conferita per un atto inesistente - la sentenza emessa dal Tribunale, pubblicata il 16.11.2022 - al momento del conferimento della procura. Incontroversa l'esclusione di ogni formalismo e, in contrario, affermata l'applicabilità del principio di conservazione degli atti - secondo cui, nei casi dubbi, la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti - nella fattispecie in esame è carente l'elemento minimo indefettibile per una procura speciale, vale a dire la volontà della parte di farsi rappresentare e difendere dal difensore nel giudizio di appello proposto con l'atto di impugnazione cui accede: una procura speciale conferita il 25.09.2019, allorquando non era stata emessa la sentenza oggetto di impugnazione, non può costituire valida manifestazione di volontà di farsi rappresentare e difendere in un giudizio di appello che verrà proposto solo il 09.04.2023. Ciò che è essenziale è che “il conferimento della procura alle liti avvenga all'interno della finestra temporale segnata dal momento (iniziale) di pubblicazione del provvedimento 5
da impugnare e da quello (finale) della notificazione del ricorso” (cfr. Cass., S.U., n. 35466/2021). La Suprema Corte, con riferimento al ricorso per Cassazione, ma con principio applicabile anche nel caso di specie, ha costantemente affermato che il requisito della specialità della procura è integrato, indipendentemente dal suo contenuto, dalla congiunzione (cd "collocazione topografica") realizzata dall'avvocato, ex art. 83, comma 3, c.p.c., tra la procura rilasciata su foglio separato con firma autenticata e l'atto cui si riferisce, purché da essa non risulti, in maniera evidente, la non riferibilità all'attività cui accede ed il suo conferimento non sia antecedente alla pubblicazione dell'atto da impugnare o successivo alla notificazione del ricorso. (Cass, Ordinanza n. 8334 del 27/03/2024). Ancora, la Suprema Corte Cass. Sez. Un. 2075/2024 ha precisato, in motivazione che
“ciò che, dunque, rileva essenzialmente ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è che il conferimento della procura alle liti avvenga all'interno della finestra temporale segnata dal momento (iniziale) di pubblicazione del provvedimento da impugnare e da quello (finale) della notificazione del ricorso: dunque, rispettivamente, né prima, né dopo (per tutte: Cass., S.U., n. 35466/2021, citata). In questa finestra temporale la procura rilasciata su foglio separato ed afferente a ricorso redatto in modalità analogica (come nel caso di specie) "si considera apposta in calce" al ricorso stesso in forza di presunzione legale assoluta, giacché l'art. 83, terzo comma, c.p.c. così stabilisce qualora vi sia la "congiunzione materiale" tra la prima e il secondo, ossia in ragione di una operazione materiale di incorporazione (la "collocazione topografica") tra due atti che nascono tra loro separati sia temporalmente, che spazialmente e la cui relazione fisica, instaurata dall'avvocato, è requisito necessario, ma anche sufficiente per soddisfare la prescrizione che il difensore stesso sia "munito di procura speciale", come richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art. 365 c.p.c.". Nella fattispecie in esame la finestra temporale ricompresa fra il momento della pubblicazione della sentenza emessa dal Tribunale di Palmi, 16.11.2022, il deposito del ricorso in appello, 09.04.2023, e la notifica, eseguita il 17.08.2023, manca radicalmente. Non v'è possibilità, dunque, di poter riferire la procura conferita il 25.09.2019 al ricorso in appello depositato il 09.04.2023 e notificato il 17.08.2023, con la conseguenza che al momento della proposizione dell'appello, la procura era inesistente, difettando ogni possibilità di poterne affermare la riferibilità al presente giudizio, riferibilità che è requisito indefettibile in una procura speciale, “rispondendo all'esigenza di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa, in coerenza con il principio del giusto processo”. (Cass. civ. sez. lav., 05/07/2024, n.18422).
5. Ritenuto quanto sopra, va preso atto che l'Avv. Michele Pricopo, nelle note scritte depositate il 09.10.2023, primo atto immediatamente successivo alla costituzione dell' CP_6 ed alla proposizione dell'eccezione di difetto di jus postulandi, ha richiamato l'ordinanza della Suprema Corte n. 32399/2022, secondo cui“In tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura “ad litem”, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'articolo 182 c.p.c., prescritto solo in caso di rilievo officioso”. (cfr. Cass. 34467/2019 e 29244/2021). Ne consegue che, in assenza di una immediata reazione all'eccezione, la nullità della procura diventa insanabile (cfr. Cass. 22564/2020)”. In allegato alle note scritte, il difensore ha depositato mandato alle liti, “a conferma di quello già esistente”, conferito in data 05.10.2023, dalla sig.ra all'Avv. Michele Pt_1 Pricopo “nella vertenza relativa all'impugnazione della sentenza n. 1602/2022 emessa dal 6
Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro e Previdenza, per il quale è pendente il giudizio in grado di appello recante RG 169/2023 …”. La parte, dunque, ha assolto l'onere prescritto, senza attendere il termine che il giudice è tenuto ad assegnare ex 182 c.p.c., nella formulazione vigente, allorquando rilevi la mancanza della procura al difensore al fine di conseguire il rilascio della procura. L'assolvimento dell'incombente, ancor prima dell'assegnazione del termine, ha sanato i vizi e “gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”. Non v'è, dunque, adempimento procedurale che questa Corte debba assolvere.
6. In virtù della ragione più liquida, si procede ora all'esame del merito dell'appello. Il quinquennio controverso, ricompreso fra il 09/12/2015, data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 094 2015 9019833930, ed il 31/12/2021, data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, è stato interessato dalla sospensione derivante dalla normativa emergenziale (D.L. n. 18/2020 e successive modifiche) richiamata dall' . Controparte_2 L'art. 67 D.L. 18/2020 ha disposto: Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Il comma 4 della norma ha disposto: Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. La sospensione normativa dell'attività di riscossione ha inciso evidentemente anche sui termini di prescrizione, rimasti sospesi per il medesimo lasso temporale. Il decorso della prescrizione deve, infatti, intendersi sospeso, atteso che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 il quale al comma 2 così statuisce: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. L'art. 68 D.L. 18/2020 ha disposto: Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Il D.L. n. 73/2021 - convertito con modifiche con L. 106/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) - ha prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 in materia di versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali, nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010. La sospensione in questione ha operato, dunque, dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto 2021, con la conseguenza che i versamenti dovevano essere effettuati entro la fine del mese successivo alla fine del periodo di sospensione in unica soluzione. 7
In base alla normativa citata sono state, altresì, sospese fino al 31 agosto 2021 le attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell'inizio del periodo di sospensione. Si tratta proprio dei 541 giorni indicati dal giudice a quo. Sul punto, la Suprema Corte, cfr. Cass., n. 960/2025, in motivazione, ha così riepilogato le fonti della sospensione ed ha chiarito che i termini vanno spostati in avanti per tutto l'arco temporale interessato dalla sospensione: “… occorre ricordare che l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_7 Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”. Pertanto, considerata la sospensione operante dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, il termine quinquennale di prescrizione per il periodo fra il 09/12/2015, data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 094 2015 9019833930, ed il 31/12/2021, data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, non era decorso. È corretta, dunque, la sentenza impugnata e l'appello deve essere rigettato. L'appellante, soccombente, deve essere condannata alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore dell' e in favore dell' CP_1 Controparte_2
, liquidate, - valore della controversia: € 4.614,18, applicando i minimi, stante
[...] l'assenza di complessità delle questioni controverse -, per ciascuna parte processuale, in € 1.458,00, oltre accessori come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., e di
[...] Controparte_8 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 1602/2022
[...] dal Tribunale di Palmi, pubblicata in data 16.11.2022, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore di Controparte_9
di , delle spese di questo grado di
[...] Controparte_2 giudizio, liquidate, per ciascuna parte processuale, in € 1.458,00, oltre accessori come per legge. 3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti