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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/07/2025, n. 2976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2976 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice Dott. Francesco Rossini, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 737/2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto:
altri istituti e leggi speciali (ricorso ex art. ex art.170 d.p.r. 30/05/2002 n.115 come modificato dall'15 D. Lgs. 01/09/2011 n.150) vertente
TRA
L'Avv. c.f. , nella qualità di difensore di sé Parte_1 C.F._1
stesso, elettivamente domiciliata presso il proprio Studio in Milano, via Santa Radegonda 16 (pec:
; Email_1
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro legale rapp.te p.t., con sede legale Controparte_1
in Roma alla Via Arenula, 70;
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale di udienza del 4/06/2025
1 MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente depositato ex art. 170 D.P.R. 115/2002, l'Avv. Parte_1
proponeva opposizione al decreto di liquidazione dei compensi spettante al difensore, emesso dal
Tribunale di Salerno a conclusione del procedimento n. 6653/2023.
2. A sostegno del ricorso premetteva:
- di aver adito il Tribunale di Salerno al fine di dichiarare illegittimo, nullo e priva di qualsiasi effetto l'ordine di rimpatrio del sig. , contenuto nel provvedimento della Persona_1
Commissione territoriale di Salerno pronunciato in data 19/7/2023;
- di aver chiesto, in via principale, di dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dello
status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra;
in via subordinata, di accertare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art.14
lett. a) /b) /c) d.lgs. 251/07; in via ulteriormente gradata, dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, sussistendo gli obblighi costituzionale ed internazionali ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.lgs n.286/98 e dell'art.32, comma 3, d.lgs n.25/2008.
- che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, nella tornata del 27/09/2023, deliberava l'ammissione, in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato in favore del sig.
; Persona_1
- che, in data 15/01/2025, il Tribunale di Salerno decretava la revoca, ai sensi dell'art. 136 d.P.R.
115 del 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2024, all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
a causa del superamento dei limiti reddituali medio tempore conseguiti, e liquidava a favore dell'avv. l'importo di euro 424,00, oltre al rimborso per spese generali, i.v.a. e Parte_1
c.n.p.a. come per legge, ritenendo di specificare che tale somma fosse composta esclusivamente dal riconoscimento della fase di studio e dalla fase introduttiva del giudizio.
2 - che, all'esito del giudizio, il Tribunale statuiva quanto di seguito: “accoglie il ricorso e per
l'effetto manda gli atti al Questore competente per il rilascio di un permesso di soggiorno per
protezione speciale, secondo la normativa applicabile ratione temporis (D.L. 21 ottobre 2020, n.
130, così come modificato in sede di conversione dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 173)”.
3. L'odierna ricorrente deduce, nel presente giudizio, di aver espletato attività riconducibile anche alla fase istruttoria/trattazione, perché svoltasi in data antecedente al 1° gennaio 2024 (momento a partire dal quale il gratuito patrocinio è stato revocato) nel procedimento R.g. 6653/2023, avanti al Tribunale di Salerno e che, pertanto, la stessa debba essere riconosciuta.
4. Dunque, in data 04 giugno 2025, l'avv. insisteva nell'accoglimento del ricorso Parte_1
in opposizione, chiedendone l'integrale accoglimento;
in particolare si riportava alle seguenti conclusioni“ 1) Accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento impugnato, disporne
l'annullamento e, per l'effetto, riconoscere in favore dell'Avv. il compenso per Parte_1
l'attività svolta comprensiva anche della fase istruttoria, perché svoltasi in data antecedente al 1
gennaio 2024, nel procedimento R.g. 6653/2023 avanti il Tribunale di Salerno…”
5. Nonostante la regolare notifica non si costituiva il restando Controparte_1
contumace.
***
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
2. In via preliminare va dato atto che il giudizio di opposizione al decreto di pagamento di spese di giustizia, disciplinato all'art. 15 D.lgs. n. 150/2011 in virtù del rinvio operato dall'art. 170
D.P.R. n. 115/2002, segue le forme del nuovo procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c., come riformato dalla c.d. IF IA (D. lgs. n. 149/2022).
In particolare, in seguito alla novella, il nuovo art. 14 D.lgs. n. 150/2011 prevede che il giudizio si concluda con sentenza (e non più con ordinanza).
3 3. Venendo al merito, il Tribunale di Salerno, con il decreto impugnato (cfr. all. n.3 della produzione di parte ricorrente) ha liquidato in favore dell'Avv. per l'attività Parte_1
professionale espletata, complessivi euro 424,00, oltre al rimborso per spese generali, i.v.a. e c.n.p.a. come per legge.
3.1. Tale provvedimento va riformato in quanto non si è tenuto conto della circostanza che la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio del sig. ha avuto, quale dies a quo Persona_1
di efficacia, il giorno 1° gennaio 2024; come tale, qualunque attività precedentemente compiuta rispetto a questa data deve ritenersi rientrante nell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ebbene, dalla disamina degli atti di causa prodotti dalla ricorrente, relativi al procedimento r.g.
n. 6653/2023, si evince che la costituzione del è avvenuta in data 10 ottobre 2023, ben CP_1
prima rispetto al provvedimento di revoca del gratuito patrocinio (che, si ripete, ha avuto efficacia a partire dal 1° gennaio 2024).
Lo studio del fascicolo di controparte rientra, certamente, nella fase dell'attività istruttoria del processo, come da previsione normativa. Nello specifico, è la fase in cui si raccolgono ed esaminano tutti gli elementi utili per la decisione finale e lo studio del fascicolo di controparte ne costituisce una parte essenziale per formulare una difesa adeguata e per fornire una risposta adatta alle argomentazioni avversarie.
Ed infatti, la Cassazione, tenuto conto del dettato della norma che disciplina le tariffe forensi, con ordinanza n. 30219/2023, ha espressamente statuito che: “il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, il comma
5 e s.m.i. statuisce espressamente che "Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle
diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:…
c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o
integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli
scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in
4 funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti
giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie…”
3.2. Pertanto, deve senz'altro riconoscersi che l'avv. abbia svolto nel giudizio con rg. n. Pt_1
6653/2023, oltre alla fase di studio e introduttiva, anche la fase istruttoria/trattazione.
4. Ritiene, inoltre, questo Tribunale che, trattandosi di procedimento di “valore indeterminabile”,
trova giusta e corretta applicazione l'art. 5, comma 6, d.m. 13 agosto 2022, n. 147, ai sensi del quale “Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore ad
euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità
della controversia”.
In questa forbice di scaglione (non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro
260.000,00), il Giudice adito, calando il dato normativo nel caso specifico, ritiene di utilizzare quello compreso tra euro 5.201,00 e 26.000,00, stante l'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto e la cooperazione del giudice nell'istruttoria.
Appare utile ricordare come l'art. 4, comma primo, del d.m. 55/2014 prevede che “il giudice tiene
conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali,
possono essere aumentati, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.”
Dato il breve termine di ammissione al gratuito patrocinio, circa 3 mesi (dal 19 settembre 2023,
giorno di iscrizione a ruolo, fino al 31 dicembre 2023), considerato, quindi, l'impegno professionale assunto in questo breve lasso temporale, l'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto e la cooperazione del giudice nell'istruttoria, si ritiene congrua la riduzione del 50%
dei valori medi relativi alla fase di studio, introduttiva e di istruttoria.
In aggiunta alla decurtazione sopra descritta, l'art. 130 D.P.R. 115/2002 prevede che “gli importi
spettanti al difensore…sono ridotti della metà”, come tale trova giusta applicazione una ulteriore decurtazione pari al 50%.
5. Sviluppando i calcoli ed applicata la dovuta riduzione del 50% avremo:
5 Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al Tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00 – 50% = 459,50
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00 – 50% = 388,50
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00 – 50% = 840,00
Compenso tabellare (valori medi) € 3.376,00 – 50% = 1.688,00
RIDUZIONI (in % sul compenso)
Riduzione del 50% su € 1.688,00 per gratuito patrocinio (art. 130 Dpr 115/02) € -844,00
Compenso al netto delle riduzioni € 844,00, oltre rimborso spese generali al 15% ed accessori di legge.
In definitiva, il ricorso va accolto ed il decreto qui impugnato riformato come da dispositivo.
4. Quanto alle spese di lite, ritiene il Tribunale che sussistono giuste ragioni di compensazione al
50% (art. 92 c.p.c. come integrato da Corte Costituzionale n. 77/2018); sul punto può valorizzarsi la mancata costituzione nel presente giudizio del , da considerarsi indice Controparte_1
della mancanza di motivazioni idonee per opporsi, con l'applicazione di valori medi tariffari,
costituenti la regola, in base allo scaglione corrispondente all'importo di cui al decisum come in concreto liquidato.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nel giudizio r.g.t. 737/2025, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, in riforma del decreto impugnato, liquida in favore dell'Avv.
per l'attività espletata innanzi al Tribunale di Salerno nel procedimento N.R.G. Parte_1
6653/2023, l'importo di € 844,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali
6 nella misura del 15%, oltre I.V.A: e C.P.A. come per legge;
pone il pagamento a carico
dell'Erario.
2. Compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il , in Controparte_1
persona del p.t., al pagamento in favore del ricorrente della restante metà delle spese;
CP_2
restante metà che si liquida in € 331,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Salerno, il 3 luglio 2025
Il Giudice
Francesco Rossini
Provvedimento redatto con l'ausilio del M.O.T. Dott. Italo De Felice
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice Dott. Francesco Rossini, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 737/2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto:
altri istituti e leggi speciali (ricorso ex art. ex art.170 d.p.r. 30/05/2002 n.115 come modificato dall'15 D. Lgs. 01/09/2011 n.150) vertente
TRA
L'Avv. c.f. , nella qualità di difensore di sé Parte_1 C.F._1
stesso, elettivamente domiciliata presso il proprio Studio in Milano, via Santa Radegonda 16 (pec:
; Email_1
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro legale rapp.te p.t., con sede legale Controparte_1
in Roma alla Via Arenula, 70;
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale di udienza del 4/06/2025
1 MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente depositato ex art. 170 D.P.R. 115/2002, l'Avv. Parte_1
proponeva opposizione al decreto di liquidazione dei compensi spettante al difensore, emesso dal
Tribunale di Salerno a conclusione del procedimento n. 6653/2023.
2. A sostegno del ricorso premetteva:
- di aver adito il Tribunale di Salerno al fine di dichiarare illegittimo, nullo e priva di qualsiasi effetto l'ordine di rimpatrio del sig. , contenuto nel provvedimento della Persona_1
Commissione territoriale di Salerno pronunciato in data 19/7/2023;
- di aver chiesto, in via principale, di dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dello
status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra;
in via subordinata, di accertare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art.14
lett. a) /b) /c) d.lgs. 251/07; in via ulteriormente gradata, dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, sussistendo gli obblighi costituzionale ed internazionali ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.lgs n.286/98 e dell'art.32, comma 3, d.lgs n.25/2008.
- che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, nella tornata del 27/09/2023, deliberava l'ammissione, in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato in favore del sig.
; Persona_1
- che, in data 15/01/2025, il Tribunale di Salerno decretava la revoca, ai sensi dell'art. 136 d.P.R.
115 del 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2024, all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
a causa del superamento dei limiti reddituali medio tempore conseguiti, e liquidava a favore dell'avv. l'importo di euro 424,00, oltre al rimborso per spese generali, i.v.a. e Parte_1
c.n.p.a. come per legge, ritenendo di specificare che tale somma fosse composta esclusivamente dal riconoscimento della fase di studio e dalla fase introduttiva del giudizio.
2 - che, all'esito del giudizio, il Tribunale statuiva quanto di seguito: “accoglie il ricorso e per
l'effetto manda gli atti al Questore competente per il rilascio di un permesso di soggiorno per
protezione speciale, secondo la normativa applicabile ratione temporis (D.L. 21 ottobre 2020, n.
130, così come modificato in sede di conversione dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 173)”.
3. L'odierna ricorrente deduce, nel presente giudizio, di aver espletato attività riconducibile anche alla fase istruttoria/trattazione, perché svoltasi in data antecedente al 1° gennaio 2024 (momento a partire dal quale il gratuito patrocinio è stato revocato) nel procedimento R.g. 6653/2023, avanti al Tribunale di Salerno e che, pertanto, la stessa debba essere riconosciuta.
4. Dunque, in data 04 giugno 2025, l'avv. insisteva nell'accoglimento del ricorso Parte_1
in opposizione, chiedendone l'integrale accoglimento;
in particolare si riportava alle seguenti conclusioni“ 1) Accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento impugnato, disporne
l'annullamento e, per l'effetto, riconoscere in favore dell'Avv. il compenso per Parte_1
l'attività svolta comprensiva anche della fase istruttoria, perché svoltasi in data antecedente al 1
gennaio 2024, nel procedimento R.g. 6653/2023 avanti il Tribunale di Salerno…”
5. Nonostante la regolare notifica non si costituiva il restando Controparte_1
contumace.
***
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
2. In via preliminare va dato atto che il giudizio di opposizione al decreto di pagamento di spese di giustizia, disciplinato all'art. 15 D.lgs. n. 150/2011 in virtù del rinvio operato dall'art. 170
D.P.R. n. 115/2002, segue le forme del nuovo procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c., come riformato dalla c.d. IF IA (D. lgs. n. 149/2022).
In particolare, in seguito alla novella, il nuovo art. 14 D.lgs. n. 150/2011 prevede che il giudizio si concluda con sentenza (e non più con ordinanza).
3 3. Venendo al merito, il Tribunale di Salerno, con il decreto impugnato (cfr. all. n.3 della produzione di parte ricorrente) ha liquidato in favore dell'Avv. per l'attività Parte_1
professionale espletata, complessivi euro 424,00, oltre al rimborso per spese generali, i.v.a. e c.n.p.a. come per legge.
3.1. Tale provvedimento va riformato in quanto non si è tenuto conto della circostanza che la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio del sig. ha avuto, quale dies a quo Persona_1
di efficacia, il giorno 1° gennaio 2024; come tale, qualunque attività precedentemente compiuta rispetto a questa data deve ritenersi rientrante nell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ebbene, dalla disamina degli atti di causa prodotti dalla ricorrente, relativi al procedimento r.g.
n. 6653/2023, si evince che la costituzione del è avvenuta in data 10 ottobre 2023, ben CP_1
prima rispetto al provvedimento di revoca del gratuito patrocinio (che, si ripete, ha avuto efficacia a partire dal 1° gennaio 2024).
Lo studio del fascicolo di controparte rientra, certamente, nella fase dell'attività istruttoria del processo, come da previsione normativa. Nello specifico, è la fase in cui si raccolgono ed esaminano tutti gli elementi utili per la decisione finale e lo studio del fascicolo di controparte ne costituisce una parte essenziale per formulare una difesa adeguata e per fornire una risposta adatta alle argomentazioni avversarie.
Ed infatti, la Cassazione, tenuto conto del dettato della norma che disciplina le tariffe forensi, con ordinanza n. 30219/2023, ha espressamente statuito che: “il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, il comma
5 e s.m.i. statuisce espressamente che "Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle
diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:…
c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o
integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli
scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in
4 funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti
giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie…”
3.2. Pertanto, deve senz'altro riconoscersi che l'avv. abbia svolto nel giudizio con rg. n. Pt_1
6653/2023, oltre alla fase di studio e introduttiva, anche la fase istruttoria/trattazione.
4. Ritiene, inoltre, questo Tribunale che, trattandosi di procedimento di “valore indeterminabile”,
trova giusta e corretta applicazione l'art. 5, comma 6, d.m. 13 agosto 2022, n. 147, ai sensi del quale “Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore ad
euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità
della controversia”.
In questa forbice di scaglione (non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro
260.000,00), il Giudice adito, calando il dato normativo nel caso specifico, ritiene di utilizzare quello compreso tra euro 5.201,00 e 26.000,00, stante l'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto e la cooperazione del giudice nell'istruttoria.
Appare utile ricordare come l'art. 4, comma primo, del d.m. 55/2014 prevede che “il giudice tiene
conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali,
possono essere aumentati, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.”
Dato il breve termine di ammissione al gratuito patrocinio, circa 3 mesi (dal 19 settembre 2023,
giorno di iscrizione a ruolo, fino al 31 dicembre 2023), considerato, quindi, l'impegno professionale assunto in questo breve lasso temporale, l'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto e la cooperazione del giudice nell'istruttoria, si ritiene congrua la riduzione del 50%
dei valori medi relativi alla fase di studio, introduttiva e di istruttoria.
In aggiunta alla decurtazione sopra descritta, l'art. 130 D.P.R. 115/2002 prevede che “gli importi
spettanti al difensore…sono ridotti della metà”, come tale trova giusta applicazione una ulteriore decurtazione pari al 50%.
5. Sviluppando i calcoli ed applicata la dovuta riduzione del 50% avremo:
5 Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al Tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00 – 50% = 459,50
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00 – 50% = 388,50
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00 – 50% = 840,00
Compenso tabellare (valori medi) € 3.376,00 – 50% = 1.688,00
RIDUZIONI (in % sul compenso)
Riduzione del 50% su € 1.688,00 per gratuito patrocinio (art. 130 Dpr 115/02) € -844,00
Compenso al netto delle riduzioni € 844,00, oltre rimborso spese generali al 15% ed accessori di legge.
In definitiva, il ricorso va accolto ed il decreto qui impugnato riformato come da dispositivo.
4. Quanto alle spese di lite, ritiene il Tribunale che sussistono giuste ragioni di compensazione al
50% (art. 92 c.p.c. come integrato da Corte Costituzionale n. 77/2018); sul punto può valorizzarsi la mancata costituzione nel presente giudizio del , da considerarsi indice Controparte_1
della mancanza di motivazioni idonee per opporsi, con l'applicazione di valori medi tariffari,
costituenti la regola, in base allo scaglione corrispondente all'importo di cui al decisum come in concreto liquidato.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nel giudizio r.g.t. 737/2025, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, in riforma del decreto impugnato, liquida in favore dell'Avv.
per l'attività espletata innanzi al Tribunale di Salerno nel procedimento N.R.G. Parte_1
6653/2023, l'importo di € 844,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali
6 nella misura del 15%, oltre I.V.A: e C.P.A. come per legge;
pone il pagamento a carico
dell'Erario.
2. Compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il , in Controparte_1
persona del p.t., al pagamento in favore del ricorrente della restante metà delle spese;
CP_2
restante metà che si liquida in € 331,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Salerno, il 3 luglio 2025
Il Giudice
Francesco Rossini
Provvedimento redatto con l'ausilio del M.O.T. Dott. Italo De Felice
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