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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/06/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2465 del R.G.A.C. dell'anno 2021 vertente
TRA
con il patrocinio dell'avvocato PAURA ANTONELLA Parte_1
ATTRICE
E
e , con il patrocinio dell'avvocato FARINA Controparte_1 Controparte_2
ALESSANDRO
CONVENUTI
E
CP_3
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: azione di simulazione
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso di essere creditrice di Parte_1 [...] in forza di sentenza n. 982/2017 emessa dal Tribunale di Cosenza, sez. lavoro, ha convenuto CP_3 in giudizio quest'ultima e i di lei suoceri, e al fine di ottenere Controparte_1 Controparte_2 la declaratoria di simulazione dell'atto di compravendita del 10.06.2020, a rogito del Notaio
[...] da Rep. 106370, Racc. 4221, avente ad oggetto un immobile sito in Rende (CS), Persona_1 CP_4 alla Via A. Della Piagentina n. 77, riportato al catasto fabbricati del suddetto comune al foglio 57 particella 591 sub. 2, in quanto solo formalmente riferibile ai coniugi - , i quali CP_1 CP_2 si sarebbero interposti alla , effettiva acquirente dell'immobile insieme al compagno CP_3 CP_5
, figlio degli apparenti compratori.
[...]
L' attrice, sostegno della sua tesi, ha, in particolare, rappresentato che il 23.05.2019, nell'intento di recuperare il proprio credito, aveva ottenuto dal comune di il certificato di residenza della CP_4
da cui aveva potuto verificare che la stessa, a decorrere dal 25.03.2019, aveva trasferito la Pt_1 propria residenza dal comune di Rossano a quello di alla via Raffaele De Bartolo n. 43; che, CP_4 tentata la notifica del pignoramento a detto indirizzo, la stessa aveva sortito esito negativo in quanto l'Ufficiale Giudiziario attestava a verbale di aver provato a notificare l'atto in giorni ed orari diversi di, ma di aver trovato sempre il domicilio vuoto;
che successivamente, in data 09.10.2020, il medesimo ufficiale, recatosi presso la predetta abitazione in Via Raffaele De Bartolo, aveva accertato che la convenuta non abitava più a quell'indirizzo; che, richiesto, quindi, un nuovo certificato di residenza al comune di aveva appreso che a far data dal 03.09.2020, aveva CP_4 CP_3 trasferito la propria residenza presso l'immobile oggetto di causa;
che, a sua volta, Controparte_1 aveva effettuato sospetti cambi di residenza: il 09.06.2020, pochi giorni prima della stipula del contratto di compravendita, aveva trasferito la propria residenza dal comune di Sant'Angelo dei
Lombardi al comune di in via Raffaele De Bartolo, ovvero nel medesimo luogo ove risiedeva CP_4 la fino al 3 settembre 2020 (data nella quale la stessa si era trasferita nell'indirizzo di CP_6
Via A. della Piagentina n. 77), salvo poi ritrasferire la residenza da a Sant'Angelo dei Lombardi CP_4
– residenza originaria- dopo qualche mese dall'acquisto; che detti elementi sarebbero sintomatici di un accordo tra i soggetti coinvolti al fine di sostituirsi a colei che è la reale acquirente (in tutto o in parte) dell'immobile formalmente intestato a e di cui la non può risultare Controparte_1 CP_3 proprietaria perché, in caso contrario, subirebbe il pignoramento del medesimo bene in favore dell'odierna attrice;
che ulteriore circostanza che confermerebbe l'assunto sarebbe rinvenibile nelle modalità di pagamento dell'immobile, atteso che il prezzo di euro 140.000,00 sarebbe stato versato mediante bonifici su conto corrente aperto il giorno prima del pagamento del prezzo della compravendita presso l'istituto di credito della (Bper); che, inoltre, in occasione del CP_3 pignoramento mobiliare eseguito in data 03.03.2021 presso l'immobile oggetto di causa in danno alla
, quest'ultima era stata rinvenuta dall' resso detta abitazione – ciò che confermerebbe la CP_3 CP_7 esclusiva disponibilità dell'immobile in capo alla convenuta. L'attrice, tanto dedotto, ha chiesto al Tribunale: “in via principale, autorizzare inaudita altera parte, la Dott.ssa alla trascrizione della presente domanda giudiziale presso i registri della Parte_1 conservatoria immobiliare. Nel merito, accertare e dichiarare che l'effettiva acquirente dell'immobile per cui è causa, ovvero l'immobile sito in Via della Piagentina 77- 88036 Rende (CS)- unità immobiliare sviluppantesi tra piano seminterrato e piano terra, con annesse due corti di pertinenza esclusiva, composta da otto vani e mezzo catastali, confinante con proprietà della Società
o aventi causa e con corti, riportato al catasto fabbricati del suddetto Comune Controparte_8 di al foglio 57, particella 591, sub 2, Contrada Malvitani n. sn., P.T.- S1, z.c. 1, Cat. A2, cl. 2, CP_4 vani 8,5 r.c. euro 812,13 è la signora ( ). CP_3 C.F._1
Accertare e dichiarare, in via subordinata e/o gradata che la stessa ne è l'effettiva CP_3 proprietaria per la quota che risulterà provata in corso di causa e, conseguentemente, ordini al
Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione di tale quota di proprietà a carico della
[...]
. CP_3
Inoltre, accertato e dichiarato che la rappresentanza indiretta è stata posta in essere al mero fine di eludere il diritto di credito dell'attrice, Voglia il Tribunale surrogare i coniugi – CP_1 CP_2 nella posizione debitoria della per la quota corrispondente al diritto di proprietà della CP_3 stessa e condannarli al pagamento della detta somma in favore dell'attrice fino alla concorrenza del credito di questa, fissato in euro 25530,00 (venticinquemilacinquecentotrenta), e/o in quell'altra somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione, dal dovuto al saldo.
Per tutte le causali di cui in narrativa, coglia il Tribunale di Cosenza condannare tutti i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati all'odierna attrice, danni liquidati nella misura di euro 15.000,00 o in quella che sarà ritenuta di giustizia dal Tribunale”.
Si sono costituiti in giudizio e eccependo preliminarmente Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'azione non essendo simultaneamente proponibili, nello stesso processo,
l'azione di simulazione e quella revocatoria. Hanno, inoltre, eccepito l'inammissibilità dell'azione revocatoria per il difetto dell'interesse ad agire, posto che la declaratoria di inefficacia dell'acquisto non avrebbe alcuna utilità per l'attrice, che non vanta alcun credito nei confronti dell'alienante. I convenuti hanno ancora dedotto l'inammissibilità dell'avversa domanda di surroga nella posizione debitoria di nonché dell'ordine di esibizione ex adverso richiesto. CP_3
Nel merito, hanno dedotto l'infondatezza della domanda attorea sostenendo di avere essi effettivamente acquistato l'immobile con l'intento di metterlo a completa disposizione del loro unico figlio e della di lui famiglia, mantenendone tuttavia la proprietà. Hanno inoltre dedotto di aver effettuato tutti i pagamenti senza alcun aiuto economico da parte della CP_3
Hanno, pertanto, hanno concluso: “Per la declaratoria di inammissibilità della domanda e, in subordine, per il suo integrale rigetto, con condanna alle spese del giudizio nonché ai sensi dell'art.
96 c.p.c.”.
Dichiarata la contumacia della convenuta sono stati concessi alle parti i chiesti termini CP_3 ex art. 183, comma VI, c.p.c. e, all'esito della compiuta istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente, occorre circoscrivere l'oggetto del presente giudizio alla sola domanda di accertamento dell'interposizione di persona in relazione all'atto di compravendita del 10.06.2020.
L'azione revocatoria, pur menzionata in sede di allegazione, non si è infatti tradotta in una specifica domanda da parte dell'attrice. Si osserva, peraltro, che la revocatoria presuppone che l'istante domandi “che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con
i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni” (v. art. 2901 c.c.).
Nella specie, tale richiesta non è ravvisabile, nemmeno nella prospettazione in fatto della domanda.
Si chiede anzi che la sia riconosciuta quale reale proprietaria del bene oggetto della CP_3 compravendita effettuata dai suoceri instandosi, dunque, nel riconoscimento non di un depapeuramento bensì di un incremento patrimoniale della stessa.
Ne deriva l'assorbimento delle eccezioni dei convenuti in merito sia alla cumulabilità delle azioni
(asseritamente) spiegate nel presente giudizio dall'attrice sia all'inammissibilità della revocatoria per difetto di interesse ad agire.
Nel merito, la domanda è infondata.
Premette il Tribunale che l'azione esercitata dalla a dispetto delle varie prospettazioni e Pt_1 definizioni giuridiche contenute nella citazione, avuto riguardo al concreto tenore dell'atto introduttivo come ribadito e precisato anche in sede di memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c. , va qualificata come azione di accertamento di interposizione di persona, assumendo infatti la Pt_1 che i suoceri della si siano formalmente intestati l'immobile oggetto di causa senza essere CP_3 tuttavia gli effettivi destinatari degli effetti dell'atto, e cioè non intendendo acquisirne in fatto la proprietà ma avendo posto in essere l'acquisto al solo fine di consentire alla nuora di eludere le azioni esecutive dalla stessa intraprese ed intraprendende. Pt_1 Si tratta dunque di azione volta ad identificare il vero contraente celato dall'interposto, per come appare chiaro dal tenore delle conclusioni sopra riportate e confermate in sede di memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c.
La S.C. in tema di interposizione fittizia effettua tuttavia un distinguo, a seconda che il terzo
(venditore o acquirente, a seconda dei casi) abbia o meno consapevolezza dell'interposizione di persona nel negozio atteso che solo nel primo caso l'atto potrà dirsi simulato in quanto, solo se il venditore partecipa all'accordo, il negozio sarà “non voluto” dal punto di vista soggettivo da alcuno dei soggetti coinvolti nell'operazione commerciale.
Nel caso che ci occupa non si ben comprende dal tenore degli atti introduttivi (citazione e memoria ex art. 183, comma 1 c.p.c., costituente ultimo atto con il quale è consentito all'attore precisare e/o modificare la domanda) quale sia la tesi sostenuta dalla se cioè ritenga che vi sia stato un Pt_1 accordo simulatorio involgente la partecipazione del terzo venditore ovvero se quest'ultimo sia rimasto estraneo all'accodo di interposizione tra l'attrice ed i suoceri.
In ogni caso, si osserva quanto segue.
La Cassazione ha sul punto chiarito che poiché il terzo contraente, con la sua adesione all'intesa simulatoria tra interposto ed interponente, assume i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell'interponente, “la prova dell'accordo simulatorio deve avere ad oggetto la partecipazione del terzo all'accordo stesso con la conseguenza che, in caso di compravendita immobiliare, la domanda diretta all'accertamento della simulazione, ai fini della invalidazione del negozio simulato "inter partes", non può essere accolta se l'accordo simulatorio non risulti da atto scritto, proveniente anche dal terzo contraente” (tra le altre, v. Cass. Civ., n. 25578/2018).
Ne consegue che, laddove si voglia ritenere che l'attrice abbia sostenuto la partecipazione del venditore all'accordo simulatorio, trattandosi di compravendita immobiliare, l'attrice avrebbe dovuto fornire prova scritta dell'intesa.
Tale prova non è stata offerta, né con riferimento al venditore né con riferimento all'agenzia immobiliare (a cui, in sede di comparsa conclusionale, l'attrice sembra voler riferire infine l'accordo simulatorio).
Ad analoga conclusione si perviene anche per il caso di interposizione reale (rappresentanza indiretta), non postulante la partecipazione del terzo all'accordo tra interposto ed interponente.
Ed infatti, parte attrice non ha fornito la prova, ad essa spettante, che l'acquisto dell'immobile, come da lei sostenuto, sia avvenuto, anche in parte, con risorse economiche di CP_3 Il teste – alienante - escusso all'udienza del 16.01.2023 ha dichiarato, infatti, di non Testimone_1 aver intrattenuto direttamente rapporti con gli acquirenti, avendo affidato la vendita ad un'agenzia immobiliare. Quanto a il testimone ha dichiarato “Ho conosciuto la sig.ra CP_3 [...]
quando è venuta con il marito a fare il sopralluogo. Mi pare che sia venuta un'altra volta CP_3 con il papà del marito, che si chiama . Ora che ci penso, ricordo che la sig.ra è CP_1 CP_3 venuta anche un'altra volta, quando la trattativa era andata già avanti, con il marito”. Inoltre, pur confermando la presenza della ai vari appuntamenti, ha precisato che la stessa “era sempre CP_3 accompagnata o dal marito o dal suocero”.
Le circostanze anzidette sono state confermate dalla teste , intermediaria Testimone_2 dell'agenzia immobiliare che si è occupata della vendita, la quale, sentita all'udienza del 16.01.2023, ha infatti dichiarato: “Al momento della proposta d'acquisto ho conosciuto il sig. , CP_5 che ha fatto la proposta d'acquisto. Successivamente, è venuta a vedere la casa la sig.ra
[...]
che ha fatto un sopralluogo ed ha preso delle misurazioni e, poi, ho conosciuto i genitori di CP_3
che hanno visitato la casa, il contesto e tutto quello che era di interesse prima del CP_5 rogito”.
Quanto riferito dai testi risulta perfettamente convergente con le dichiarazioni dei convenuti, i quali, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, hanno sostenuto di aver acquistato il bene con risorse proprie, nell'intento di metterlo a disposizione dell'unico figlio rimasto loro (dopo la prematura morte dell'altro) e della sua famiglia.
Appare, dunque, coerente con lo scopo dichiarato dai convenuti costituiti che la abbia preso CP_3 parte alle visite dell'immobile, sapendo che, insieme al marito, lo avrebbe poi abitato.
La circostanza delle visite presso il bene in fase di trattative, spiegabile nei termini anzidetti, in difetto di specifici elementi atti a dimostrare la sua partecipazione economica all'acquisto, è del tutto ininfluente ai fini dell'accertamento della interposizione di persona, in quanto la mera disponibilità del bene o l'interesse mostrato in fase di acquisto non sono elementi idonei, in sé soli, a provare l'esistenza di un accordo tra i convenuti tutti.
Neppure le produzioni documentali consentono di provare la provenienza, anche solo in parte, del denaro utilizzato per l'acquisto da conti della CP_3
Premesso che l'ordine di esibizione chiesto da parte attrice si è rivelato superfluo alla luce delle produzioni dei convenuti, che hanno depositato tutta la documentazione di cui la chiedeva Pt_1
l'acquisizione ex art. 210 c.p.c., occorre evidenziare che la documentazione in atti smentisce l'assunto attorea della interposizione di persona, che presuppone il pagamento totale o parziale del prezzo d'acquisto dell'immobile da parte della . CP_3 Risulta, infatti per tabulas che in data 10.06.2020 e hanno Controparte_1 Controparte_2 contratto un mutuo di euro 105.000,00 finalizzato all'acquisto dell'immobile. Nella stessa data, risulta che la banca, su ordinativo dei coniugi, ha provveduto ad effettuare il bonifico di euro 60.591,90, per l'estinzione anticipata del mutuo acceso sull'immobile da . Sempre in atti, è presente Testimone_1 documentazione attestante un ordinativo di bonifico disposto dai coniugi in Controparte_9 favore di , relativo al saldo della compravendita. Ancora, sono presenti le ricevute di Testimone_1 rimborso del mutuo relative agli anni 2020 – 2021, nonché le fatture del notaio e dell'agenzia immobiliare, tutte intestate ai coniugi. I convenuti hanno inoltre depositato estratto del loro conto corrente cointestato attestante il pagamento delle rate di mutuo con provvista proveniente da detto conto.
Sono rimaste, pertanto, sfornite di supporto probatorio le deduzioni dell'attrice in merito al contributo economico della all'acquisto dell'immobile. CP_3
Il mero fatto che le somme con cui i coniugi convenuti provengano da un istituto di credito
“cosentino”, e che esso sia quello presso cui ha il proprio conto corrente, in difetto di CP_3 di prova che i pagamenti delle rate di mutuo siano stati effettuati dai convenuti con denaro fornito da costituisce circostanza inidonea a dimostrare l'assunto attoreo. CP_3
Né risulta in atti la movimentazione del conto corrente intestato a presso la banca Bper CP_3 da cui il Tribunale avrebbe potuto individuare elementi utili a verificare l'approvvigionamento del conto dei convenuti con somme provenienti da CP_3
La domanda, anche così riqualificata, deve dunque essere disattesa.
Non può trovare accoglimento neppure la domanda di surrogazione, difettandone il presupposto essenziale, e cioè un'esistente obbligazione pecuniaria tra la e i suoceri, nella quale l'attrice CP_3 potrebbe sostituirsi per soddisfare il proprio credito.
La richiesta risarcitoria ex art. 2043 c.c. formulata dall'attrice è assorbita dal rigetto della domanda attorea.
Non si ravvisano, infine, i presupposti per accogliere la domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. avanzata dai convenuti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate coma da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa (compreso tra euro 5.201,00 a 26.000,00) a tariffa compresa tra minimo e medio in ragione della obiettiva complessità della vertenza (fase di studio: euro 750, fase introduttiva: euro 500,00, fase di trattazione euro 1.500,00, fase decisionale euro 1.450,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- rigetta le domande formulate da parte attrice;
- condanna alla refusione delle spese legali sostenute dai convenuti costituiti Parte_1
che liquida in euro 4.200,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge.
Cosenza, 27 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Filomena De Sanzo
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
condanna al pagamento delle spese legali sostenute da parte che liquida in euro per esborsi ed euro per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge Cosenza, 24/06/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Filomena De Sanzo