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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/05/2025, n. 3859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3859 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2129/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2129/2025 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. UNITO SILVIO Parte_1 C.F._1
MARIA, elettivamente domiciliato in VIA MELZI D'ERIL 46 20121 MILANO presso il difensore avv. UNITO SILVIO MARIA ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIMONE GIOVANNI, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in MILANO presso il difensore avv. SIMONE GIOVANNI CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
- preliminarmente, sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in questa sede;
- sempre in via preliminare, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiunti vo opposto, per i motivi esposti;
- nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tri bunale di Milano adito da parte opposta in via monitoria, atteso che sarebbe stato esclusi vamente competente il Tribunale di Varese;
e, conseguentemente, dichiarare la nullità del decreto opposto;
- ancora nel merito, in subordine, accertare e dichiarare l'estinzione della garanzia fide iussoria per cui è causa in capo al signor per i Parte_1 motivi esposti, ed in particolare nei confronti di e/o dei suo aventi causa (c.f. CP_2 CP_3
) e, per essa, nei confronti di (c.f. ), quale man dataria di P.IVA_2 Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), a sua volta mandataria di in ragione della Controparte_4 P.IVA_3 CP_3 nullità del contratto fideiussorio in atti e/o della nullità delle clausole di cui agli artt. 6, 7 e 17 del contratto medesimo, con conseguente applicabi lità al caso di specie di quanto disposto dall'art. 1957 cod. civ. e relativa decadenza;
e, nel contempo, dichiarare infondate le pretese vantate da (c.f. ) e, per CP_3 P.IVA_2 essa, da parte di (c.f. , nei confronti del signor per i motivi Controparte_1 P.IVA_1 Parte_1 esposti e, conseguentemente, respingere le domande tutte for mulate nei suoi confronti e revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimamen te emesso e/o infondato e/o privo di validità, dichiarandolo privo di qualsivoglia efficacia ed assolvendo il signor da ogni avversa pretesa, per non essere Parte_1 azio nabile la garanzia fideiussoria per cui è causa e non essere dovute le somme per cui la con venuta opposta ha esercitato l'azione. Con vittoria di spese e competenze
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo sig. Giudice Unico del Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: in via pregiudiziale e preliminare: - accertare e dichiarare improcedibile e/o inammissibile il presente procedimento di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., promosso dal sig. nel Parte_1 merito, in via principale: - accertare e dichiarare l'illegittimità di tutte le avverse domande, siccome infondate pagina 1 di 3 in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, rigettare l'avversa opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e confermare integralmente il D.I. n. 6119/2022; nel merito, in via subordinata: - nella denegata ipotesi di revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato da parte opposta nei confronti dell'opponente e per l'effetto, condannare il sig. al Parte_1 pagamento della somma complessiva di €.123.466,92.=, oppure al pagamento della diversa maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre ed eventuali relativi capitoli di prova, anche in considerazione delle avverse espositive, chiedendo sin d'ora di essere ammessi a prova contraria in caso di accoglimento dei mezzi istruttori eventualmente ex adverso proposti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 12963/2022 emesso da questo tribunale. L'opponente allega che il decreto ha già formato oggetto di Parte_1 opposizione, conclusosi con sentenza di rigetto del tribunale di Milano n. 6244/2023. Nel corso del successivo procedimento esecutivo n. 546/2024 il giudice dell'esecuzione del tribunale di Varese ha emesso ordinanza in base alla quale “Visti gli atti del processo esecutivo, (…), letta la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9479/2023 del 6.4.2023 in forza della quale “ il giudice dell'esecuzione a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine”. Si ritiene che l'opposizione sia inammissibile. Come rilevato da parte convenuta opposta “Il sig. non è legittimato a Controparte_3 Pt_1 proporre opposizione tardiva ai sensi dei principi dettati dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 9479 del 6 aprile 2023. La citata pronuncia ha sostanzialmente introdotto una nuova ipotesi di opposizione tardiva del tutto atipica: il Giudice dell'esecuzione, in presenza di un pignoramento fondato su un titolo esecutivo costituito da un decreto ingiuntivo non opposto, emesso sulla scorta di contratti contenenti clausole ipoteticamente abusive, così come identificate dal Codice del Consumo, è tenuto a sospendere la procedura esecutiva e permettere all'esecutato di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (ossia in una fase in cui non sarebbe più proponibile)”. Nel caso di specie tuttavia non si ritengono applicabili i principi espressi da Cass. S.U. n. 9479/2023. Si legge infatti nella stessa (par. 3.1, pag. 8): “La fattispecie che qui rileva ha riguardo – in estrema sintesi - all'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di un professionista che il consumatore non ha opposto, lamentando, però, in sede di procedura esecutiva per il soddisfo del credito ingiunto, l'omesso rilievo officioso del giudice del procedimento monitorio su una clausola abusiva (nella specie, di deroga del foro del consumatore) presente nel contratto fonte di quel credito e, quindi, chiedendo al giudice dell'esecuzione di farsi carico del controllo sull'abusività della clausola contrattuale”. Il principio da adottare ex art. 363 c.p.c. concerne quindi solo la tutela del consumatore a fronte dell'esperimento della sola fase monitoria. pagina 2 di 3 Del resto, anche la sentenza emessa dalla CGUE nelle cause riunite C693/19, SPVProject 1503, e C-831/19, dalla quale scaturiva la questione di diritto Controparte_5 affrontata dalle Sezioni Unite affermava: “l'art. 6, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa – per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole”. Parte opponente replica asserendo che nel primo giudizio di opposizione ha sviluppato dei motivi inerenti alla violazione della normativa antitrust, mentre nella presente opposizione argomenta sulla base della violazione della normativa a tutela del consumatore, ma non si comprende perché tali argomenti non siano stati sviluppati, com'era possibile, già nel corso del primo giudizio, in sede di cognizione piena. Il giudicato copre il dedotto e il deducibile e la Corte di giustizia dell'Unione europea non si è pronunciata se non sullo specifico tema della tutela del consumatore nell'ambito della procedura monitoria, non certo all'esito di un giudizio ordinario di cognizione. L'alternativa è fare del consumatore un soggetto ipertutelato al di là di quanto prevede la legge, con violazione dell'art. 3 Cost. L'opposizione è quindi inammissibile. Quanto poi al difetto di competenza in ragione del fatto che l'opponente risiede nella provincia di Varese, il punto è che il contratto di fideiussione prevede la competenza del foro di Milano e che la relativa clausola è passata indenne al vaglio del tribunale, in sede di cognizione piena. Consegue che la portata della stessa non può più essere revocata in dubbio (oltre al fatto che essendo la doglianza contro il decreto ingiuntivo, emesso da questo tribunale, emerge la competenza prevalente dello stesso). Per l'effetto dichiara inammissibile l'opposizione. Spese pari a € 11.000,00 oltre spese generali 15% e c.p.a. (non anche i.v.a. essendo parte opposta soggetto passivo d'imposta che, in tale qualità, già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta DICHIARA Inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 12963/2022 emesso da questo tribunale CONDANNA al pagamento in favore di di € 11.000,00 oltre spese Parte_1 Controparte_3 generali 15% e c.p.a. Milano, 13 maggio 2025 il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2129/2025 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. UNITO SILVIO Parte_1 C.F._1
MARIA, elettivamente domiciliato in VIA MELZI D'ERIL 46 20121 MILANO presso il difensore avv. UNITO SILVIO MARIA ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIMONE GIOVANNI, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in MILANO presso il difensore avv. SIMONE GIOVANNI CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
- preliminarmente, sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in questa sede;
- sempre in via preliminare, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiunti vo opposto, per i motivi esposti;
- nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tri bunale di Milano adito da parte opposta in via monitoria, atteso che sarebbe stato esclusi vamente competente il Tribunale di Varese;
e, conseguentemente, dichiarare la nullità del decreto opposto;
- ancora nel merito, in subordine, accertare e dichiarare l'estinzione della garanzia fide iussoria per cui è causa in capo al signor per i Parte_1 motivi esposti, ed in particolare nei confronti di e/o dei suo aventi causa (c.f. CP_2 CP_3
) e, per essa, nei confronti di (c.f. ), quale man dataria di P.IVA_2 Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), a sua volta mandataria di in ragione della Controparte_4 P.IVA_3 CP_3 nullità del contratto fideiussorio in atti e/o della nullità delle clausole di cui agli artt. 6, 7 e 17 del contratto medesimo, con conseguente applicabi lità al caso di specie di quanto disposto dall'art. 1957 cod. civ. e relativa decadenza;
e, nel contempo, dichiarare infondate le pretese vantate da (c.f. ) e, per CP_3 P.IVA_2 essa, da parte di (c.f. , nei confronti del signor per i motivi Controparte_1 P.IVA_1 Parte_1 esposti e, conseguentemente, respingere le domande tutte for mulate nei suoi confronti e revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimamen te emesso e/o infondato e/o privo di validità, dichiarandolo privo di qualsivoglia efficacia ed assolvendo il signor da ogni avversa pretesa, per non essere Parte_1 azio nabile la garanzia fideiussoria per cui è causa e non essere dovute le somme per cui la con venuta opposta ha esercitato l'azione. Con vittoria di spese e competenze
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo sig. Giudice Unico del Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: in via pregiudiziale e preliminare: - accertare e dichiarare improcedibile e/o inammissibile il presente procedimento di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., promosso dal sig. nel Parte_1 merito, in via principale: - accertare e dichiarare l'illegittimità di tutte le avverse domande, siccome infondate pagina 1 di 3 in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, rigettare l'avversa opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e confermare integralmente il D.I. n. 6119/2022; nel merito, in via subordinata: - nella denegata ipotesi di revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato da parte opposta nei confronti dell'opponente e per l'effetto, condannare il sig. al Parte_1 pagamento della somma complessiva di €.123.466,92.=, oppure al pagamento della diversa maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre ed eventuali relativi capitoli di prova, anche in considerazione delle avverse espositive, chiedendo sin d'ora di essere ammessi a prova contraria in caso di accoglimento dei mezzi istruttori eventualmente ex adverso proposti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 12963/2022 emesso da questo tribunale. L'opponente allega che il decreto ha già formato oggetto di Parte_1 opposizione, conclusosi con sentenza di rigetto del tribunale di Milano n. 6244/2023. Nel corso del successivo procedimento esecutivo n. 546/2024 il giudice dell'esecuzione del tribunale di Varese ha emesso ordinanza in base alla quale “Visti gli atti del processo esecutivo, (…), letta la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9479/2023 del 6.4.2023 in forza della quale “ il giudice dell'esecuzione a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine”. Si ritiene che l'opposizione sia inammissibile. Come rilevato da parte convenuta opposta “Il sig. non è legittimato a Controparte_3 Pt_1 proporre opposizione tardiva ai sensi dei principi dettati dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 9479 del 6 aprile 2023. La citata pronuncia ha sostanzialmente introdotto una nuova ipotesi di opposizione tardiva del tutto atipica: il Giudice dell'esecuzione, in presenza di un pignoramento fondato su un titolo esecutivo costituito da un decreto ingiuntivo non opposto, emesso sulla scorta di contratti contenenti clausole ipoteticamente abusive, così come identificate dal Codice del Consumo, è tenuto a sospendere la procedura esecutiva e permettere all'esecutato di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (ossia in una fase in cui non sarebbe più proponibile)”. Nel caso di specie tuttavia non si ritengono applicabili i principi espressi da Cass. S.U. n. 9479/2023. Si legge infatti nella stessa (par. 3.1, pag. 8): “La fattispecie che qui rileva ha riguardo – in estrema sintesi - all'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di un professionista che il consumatore non ha opposto, lamentando, però, in sede di procedura esecutiva per il soddisfo del credito ingiunto, l'omesso rilievo officioso del giudice del procedimento monitorio su una clausola abusiva (nella specie, di deroga del foro del consumatore) presente nel contratto fonte di quel credito e, quindi, chiedendo al giudice dell'esecuzione di farsi carico del controllo sull'abusività della clausola contrattuale”. Il principio da adottare ex art. 363 c.p.c. concerne quindi solo la tutela del consumatore a fronte dell'esperimento della sola fase monitoria. pagina 2 di 3 Del resto, anche la sentenza emessa dalla CGUE nelle cause riunite C693/19, SPVProject 1503, e C-831/19, dalla quale scaturiva la questione di diritto Controparte_5 affrontata dalle Sezioni Unite affermava: “l'art. 6, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa – per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole”. Parte opponente replica asserendo che nel primo giudizio di opposizione ha sviluppato dei motivi inerenti alla violazione della normativa antitrust, mentre nella presente opposizione argomenta sulla base della violazione della normativa a tutela del consumatore, ma non si comprende perché tali argomenti non siano stati sviluppati, com'era possibile, già nel corso del primo giudizio, in sede di cognizione piena. Il giudicato copre il dedotto e il deducibile e la Corte di giustizia dell'Unione europea non si è pronunciata se non sullo specifico tema della tutela del consumatore nell'ambito della procedura monitoria, non certo all'esito di un giudizio ordinario di cognizione. L'alternativa è fare del consumatore un soggetto ipertutelato al di là di quanto prevede la legge, con violazione dell'art. 3 Cost. L'opposizione è quindi inammissibile. Quanto poi al difetto di competenza in ragione del fatto che l'opponente risiede nella provincia di Varese, il punto è che il contratto di fideiussione prevede la competenza del foro di Milano e che la relativa clausola è passata indenne al vaglio del tribunale, in sede di cognizione piena. Consegue che la portata della stessa non può più essere revocata in dubbio (oltre al fatto che essendo la doglianza contro il decreto ingiuntivo, emesso da questo tribunale, emerge la competenza prevalente dello stesso). Per l'effetto dichiara inammissibile l'opposizione. Spese pari a € 11.000,00 oltre spese generali 15% e c.p.a. (non anche i.v.a. essendo parte opposta soggetto passivo d'imposta che, in tale qualità, già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta DICHIARA Inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 12963/2022 emesso da questo tribunale CONDANNA al pagamento in favore di di € 11.000,00 oltre spese Parte_1 Controparte_3 generali 15% e c.p.a. Milano, 13 maggio 2025 il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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