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Ordinanza 11 febbraio 2025
Ordinanza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, ordinanza 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
N. R.G. 7211/2024
La Giudice designata, dott.ssa Veronica Vernetti,
letti gli atti e i verbali di causa;
a scioglimento della riserva assunta all 'udienza del 22/1/2025
OSSERVA
In via preliminare, deve rammentarsi che la tutela cautelare ex art.700
c.p.c., invocabile solo quando non sia possibile ricorrere ad altre misure cautelari tipiche, da un punto di vista propriamente strutturale, si connota per essere veicolata in un procedimento di tipo sommario destinato a sfociare in un provvedimento di tipo provvisorio, in quanto inidoneo a dettare una disciplina definitiva del rapporto controverso
(disciplina che, in conseguenza dell e modifiche apportate al codice di rito dalla legge 80/2005 , può divenire temporaneamente definitiva perchè non seguita dall'instaurazione del successivo giudizio di merito: in tal caso, in ipotesi di diritti disponibili, può accadere che la disciplina dettata in sede cautelare soddisfi i contrapposti interessi delle parti e regoli, pertanto, il rapporto tra le stesse perché non seguita da un successivo giudizio di merito).
La tutela cautelare poggia, in generale, essenzialmente sulla valutazione di due requisiti: da un lato , la sussistenza del fumus boni iuris, che implica esclusivamente la formulazione di un giudizio di probabilità in ordine all'eventuale fondatezza della pretesa dedotta;
dall'altro lato il cd. periculum in mora, involgente l'imminenza ed irreparabilità del pregiudizio al diritto che si vuol far valere in via ordinaria. La tutela ex art. 700 c.p.c. può, invero, essere accordata solo quando il titolare del diritto vanti un potere immediato, assoluto, precostituito sul bene minacciato o contestato;
in tal caso soltanto può , infatti, sussistere l'estremo dell'irreparabilità della lesione. Tale requisito non può invece di regola ricorrere con riferimento ai diritti derivanti dai rapporti obbligatori, essendo questi per loro natura suscettibili, in ogni caso, di riparazione economica. “E' pur vero che si è considerata l'irreparabilità anche nei diritti a contenuto patrimoniale in cui la lesione sia tale da giustificare un danno difficile da quantificare tuttavia, anche qualora voglia ritenersi che il requisito del "periculum in mora" possa riferirsi ad un danno di carattere esclusivamente pecuniario, é tuttavia comunque necessario che venga addotta e provata l'entità del pregiudizio e le ragioni che ne fanno paventare l'effettiva irreparabilità.
Ed invero quando il pregiudizio paventato al fine di ottenere un provvedimento d'urgenza abbia unicamente carattere pecuniario, la sua irrimediabilità deve essere concretamente dimostrata da chi invoca la tutela d'urgenza e tale dimostrazione non può restare circoscritta al mero dato economico dell'esborso di denaro, ma deve concernere anche
e soprattutto gli effetti di quell'esborso ed ogni altra circostanza da cui possa ragionevolmente trarsi il convincimento dell'insufficienza di una semplice futura riparazione pecuniaria del danno” (cfr. Tribunale
Modena, 9 luglio 2003).
L'assenza di uno solo dei suddetti elementi rende infondata la domanda cautelare, in quanto è pacifico che, per l'accoglimento, il codice di rito ritiene doverosa la sussistenza di ambedue i menzionati requisiti.
Nel caso in esame il ricorrente chiede, accertata la sussistenza dei presupposti del procedimento d'urgenza, “a. ordinare l'accesso sotto la tettoia di proprietà della IG.ra , costruita in adiacenza Tes_1
del muro di proprietà esclusiva della IG.ra , per il Parte_1
ripristino della caldaia nonché del finestrino del bagno;
b. ordinare lo scavo esterno del cortile al fine di CP_1
individuare le cause ostruzionistiche che non consentono la fornitura di acqua all'abitazione né la fuoriscita della stessa nel senso contrario;
c. Ordinare il rispetto delle distanze ex art 873 cc, per la costruzione della tettoia, affinche la IG.ra possa usufruire Parte_1
liberamente della caldaia, senza accedere nella proprietà altrui ”.
La domanda è infondata e va rigettata per carenza del requisito del periculm in mora.
Invero, la ricorrente deduce di aver dato in locazione l'immobile di sua proprietà e di essere stata allertata dai conduttori i quali, nel luglio del
2024, le chiedevano di accorrere per mancanza di acqua e di gas. Giunta sul posto, la ricorrente s i avvedeva dell'avvenuta costruzione di una tettoia insistente sul muro di confine con la pro prietà della resistente, muro che la resistente afferma essere di sua esclusiva proprietà , della chiusura con muratore del finestrino del bagno , della rimozione della caldaia con danneggiamento dei tubi. La casa risultava senza acqua e senza gas e i conduttori venivano ospitati per qualche giorno in albergo, per poi risolvere il contratto . Da allora, la casa è disabitata.
La resistente si oppone deducendo l 'insussistenza del periculum e l'inammissibilità della domanda.
Orbene, secondo la migliore dottrina, con impostazione cui ha m ostrato di aderire la giurisprudenza di legittimità, quando l'evento pregiudizievole si sia già realizzato, non facili problemi sorgono ai fini della sussistenza del requisito in esame con riferimento 'all'attualità' del pregiudizio ed alla conseguente capacità o meno della tutela cautelare di svolgere la propria funzione assicurativa »
In tale ultima ipotesi, pregiudizio già realizzatosi, l'adozione della misura cautelare urgente appare giustificata quando vi sia il concreto rischio di reiterazione dell'evento pregiudizievole , ovvero per attenuarne gli effetti dannosi nelle ipotesi in cui sia difficile o impossibile il successivo risarcimento o, ancora, per scongiurare ulteriori esiti dannosi del pregiudizio già prodottosi , circostanze tutte alle quali il giudice deve concretamente commisurare la valutazione dell'imminenza e attualità del pregiudizio.
Viceversa, quando la condotta lesiva si è completamente realizzata e non
è più suscettibile di esplicare ulteriori effetti dannosi, deve ritenersi esclusa l'imminenza del pregiudizio , verosimilmente insussistente anche allorché la situazione di pericolo denunciata si sia esaurita (senza rischi di reiterazione) prima della pronuncia del provvedimento ex art. 700
c.p.c.
Ancora, la giurisprudenza ha chiarito che q ualora nel corso del procedimento cautelare si verifichi l'evento pregiudizievole per il cui impedimento è stata richiesta la tutela d'urgenza, il procedimento ex art. 700 c.p.c. deve concludersi con una pronuncia di rigetto della domanda cautelare per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, essendosi il periculum in mora ormai tradotto in danno effettiv o (sul punto, Cass.
Sez. 3, 22/02/1968, n. 618, Rv. 331762 – 01; Tribunale, LE , sez. lav. , 09/08/2019; Tribunale, ST , 11/10/2019 ; Comm. trib. reg.,
RE , sez. XXV , 18/11/2019 , n. 2165 ).
Occorre puntualizzare che esula dal concetto di imminenza qualunque correlazione con la fisiologica durata del processo di merito;
in altri termini, l'imminenza non può derivare dalla necessità di attendere, per vedere riconosciuto il diritto azionato, l'esito di un normale giudizio ordinario di cognizione (il che significa, da un'altra prospettiva, che la mera, fisiologica durata del processo non può assurgere a fonte autonoma di danno); imminente è solo quel pregiudizio incombente che, per la natura del diritto cautelando, può trasformarsi in un danno irreparabile e/o difficilmente risarcibile nelle more della definizione del giudizio di merito.
Diversamente opinando, il requisito del periculum in mora sarebbe svuotato di significato, risultando immanente alla fisiologica durata del processo, senza bisogno di ulteriori attestazioni, con palese svilimento dei requisiti — imminenza e attualità del pregiudizio — che l'ordinamento pone a fondamento, ex art. 700 c.p.c., di una domanda cautelare urgente.
Facendo corretto governo dei richiamati principi nel caso di specie, deve affermarsi che non sussiste il requisito del periculum, in quanto il danno lamentato da parte ricorrente si è già compiutamente verificatosi, non vi
è il rischio immeinente che ven ga portato a conseguenze ulteriori e, in definitiva, si tratta di un danno suscettibile di risarcimento specifico, mediante ripristino dello stato dei luoghi e di risarcimento per quivalente mediante corrisp ettivo monetario, tutela che la ricorrente può ben ottenere all'esito di un giudizio ordinario di cognizione senza che possa prospettarsi la sopravvenuta impossibilità o l 'eccessiva onerosità della tutela in ragione della fisiologica durata del processo .
Infine, è doveroso osservare che nel ricorso introduttivo non vi è alcuna deduzione in concreto del periculum paventato, limitandosi la ricorrente all'assertiva e generica affermazione dell'esistenza del requisito, genericamente tratteggiato. La mancanza del periculum assorbe e rende superflua ogni considerazione in merito al requisito del fumus.
La condotta processuale (entrambe le parti hanno presentato informatori inidonei) e la qualità delle difese spiegate, nonché la materia, intrinsecamente caratterizzata da contr asti giusprudenziali, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Letti ed applicati gli artt. 669 bis e seg. c.p.c., 700 c.p.c. ,
rigetta il ricorso perché infondato;
compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
11/2/2025
La Giudice
Veronica Vernetti
I SEZIONE CIVILE
N. R.G. 7211/2024
La Giudice designata, dott.ssa Veronica Vernetti,
letti gli atti e i verbali di causa;
a scioglimento della riserva assunta all 'udienza del 22/1/2025
OSSERVA
In via preliminare, deve rammentarsi che la tutela cautelare ex art.700
c.p.c., invocabile solo quando non sia possibile ricorrere ad altre misure cautelari tipiche, da un punto di vista propriamente strutturale, si connota per essere veicolata in un procedimento di tipo sommario destinato a sfociare in un provvedimento di tipo provvisorio, in quanto inidoneo a dettare una disciplina definitiva del rapporto controverso
(disciplina che, in conseguenza dell e modifiche apportate al codice di rito dalla legge 80/2005 , può divenire temporaneamente definitiva perchè non seguita dall'instaurazione del successivo giudizio di merito: in tal caso, in ipotesi di diritti disponibili, può accadere che la disciplina dettata in sede cautelare soddisfi i contrapposti interessi delle parti e regoli, pertanto, il rapporto tra le stesse perché non seguita da un successivo giudizio di merito).
La tutela cautelare poggia, in generale, essenzialmente sulla valutazione di due requisiti: da un lato , la sussistenza del fumus boni iuris, che implica esclusivamente la formulazione di un giudizio di probabilità in ordine all'eventuale fondatezza della pretesa dedotta;
dall'altro lato il cd. periculum in mora, involgente l'imminenza ed irreparabilità del pregiudizio al diritto che si vuol far valere in via ordinaria. La tutela ex art. 700 c.p.c. può, invero, essere accordata solo quando il titolare del diritto vanti un potere immediato, assoluto, precostituito sul bene minacciato o contestato;
in tal caso soltanto può , infatti, sussistere l'estremo dell'irreparabilità della lesione. Tale requisito non può invece di regola ricorrere con riferimento ai diritti derivanti dai rapporti obbligatori, essendo questi per loro natura suscettibili, in ogni caso, di riparazione economica. “E' pur vero che si è considerata l'irreparabilità anche nei diritti a contenuto patrimoniale in cui la lesione sia tale da giustificare un danno difficile da quantificare tuttavia, anche qualora voglia ritenersi che il requisito del "periculum in mora" possa riferirsi ad un danno di carattere esclusivamente pecuniario, é tuttavia comunque necessario che venga addotta e provata l'entità del pregiudizio e le ragioni che ne fanno paventare l'effettiva irreparabilità.
Ed invero quando il pregiudizio paventato al fine di ottenere un provvedimento d'urgenza abbia unicamente carattere pecuniario, la sua irrimediabilità deve essere concretamente dimostrata da chi invoca la tutela d'urgenza e tale dimostrazione non può restare circoscritta al mero dato economico dell'esborso di denaro, ma deve concernere anche
e soprattutto gli effetti di quell'esborso ed ogni altra circostanza da cui possa ragionevolmente trarsi il convincimento dell'insufficienza di una semplice futura riparazione pecuniaria del danno” (cfr. Tribunale
Modena, 9 luglio 2003).
L'assenza di uno solo dei suddetti elementi rende infondata la domanda cautelare, in quanto è pacifico che, per l'accoglimento, il codice di rito ritiene doverosa la sussistenza di ambedue i menzionati requisiti.
Nel caso in esame il ricorrente chiede, accertata la sussistenza dei presupposti del procedimento d'urgenza, “a. ordinare l'accesso sotto la tettoia di proprietà della IG.ra , costruita in adiacenza Tes_1
del muro di proprietà esclusiva della IG.ra , per il Parte_1
ripristino della caldaia nonché del finestrino del bagno;
b. ordinare lo scavo esterno del cortile al fine di CP_1
individuare le cause ostruzionistiche che non consentono la fornitura di acqua all'abitazione né la fuoriscita della stessa nel senso contrario;
c. Ordinare il rispetto delle distanze ex art 873 cc, per la costruzione della tettoia, affinche la IG.ra possa usufruire Parte_1
liberamente della caldaia, senza accedere nella proprietà altrui ”.
La domanda è infondata e va rigettata per carenza del requisito del periculm in mora.
Invero, la ricorrente deduce di aver dato in locazione l'immobile di sua proprietà e di essere stata allertata dai conduttori i quali, nel luglio del
2024, le chiedevano di accorrere per mancanza di acqua e di gas. Giunta sul posto, la ricorrente s i avvedeva dell'avvenuta costruzione di una tettoia insistente sul muro di confine con la pro prietà della resistente, muro che la resistente afferma essere di sua esclusiva proprietà , della chiusura con muratore del finestrino del bagno , della rimozione della caldaia con danneggiamento dei tubi. La casa risultava senza acqua e senza gas e i conduttori venivano ospitati per qualche giorno in albergo, per poi risolvere il contratto . Da allora, la casa è disabitata.
La resistente si oppone deducendo l 'insussistenza del periculum e l'inammissibilità della domanda.
Orbene, secondo la migliore dottrina, con impostazione cui ha m ostrato di aderire la giurisprudenza di legittimità, quando l'evento pregiudizievole si sia già realizzato, non facili problemi sorgono ai fini della sussistenza del requisito in esame con riferimento 'all'attualità' del pregiudizio ed alla conseguente capacità o meno della tutela cautelare di svolgere la propria funzione assicurativa »
In tale ultima ipotesi, pregiudizio già realizzatosi, l'adozione della misura cautelare urgente appare giustificata quando vi sia il concreto rischio di reiterazione dell'evento pregiudizievole , ovvero per attenuarne gli effetti dannosi nelle ipotesi in cui sia difficile o impossibile il successivo risarcimento o, ancora, per scongiurare ulteriori esiti dannosi del pregiudizio già prodottosi , circostanze tutte alle quali il giudice deve concretamente commisurare la valutazione dell'imminenza e attualità del pregiudizio.
Viceversa, quando la condotta lesiva si è completamente realizzata e non
è più suscettibile di esplicare ulteriori effetti dannosi, deve ritenersi esclusa l'imminenza del pregiudizio , verosimilmente insussistente anche allorché la situazione di pericolo denunciata si sia esaurita (senza rischi di reiterazione) prima della pronuncia del provvedimento ex art. 700
c.p.c.
Ancora, la giurisprudenza ha chiarito che q ualora nel corso del procedimento cautelare si verifichi l'evento pregiudizievole per il cui impedimento è stata richiesta la tutela d'urgenza, il procedimento ex art. 700 c.p.c. deve concludersi con una pronuncia di rigetto della domanda cautelare per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, essendosi il periculum in mora ormai tradotto in danno effettiv o (sul punto, Cass.
Sez. 3, 22/02/1968, n. 618, Rv. 331762 – 01; Tribunale, LE , sez. lav. , 09/08/2019; Tribunale, ST , 11/10/2019 ; Comm. trib. reg.,
RE , sez. XXV , 18/11/2019 , n. 2165 ).
Occorre puntualizzare che esula dal concetto di imminenza qualunque correlazione con la fisiologica durata del processo di merito;
in altri termini, l'imminenza non può derivare dalla necessità di attendere, per vedere riconosciuto il diritto azionato, l'esito di un normale giudizio ordinario di cognizione (il che significa, da un'altra prospettiva, che la mera, fisiologica durata del processo non può assurgere a fonte autonoma di danno); imminente è solo quel pregiudizio incombente che, per la natura del diritto cautelando, può trasformarsi in un danno irreparabile e/o difficilmente risarcibile nelle more della definizione del giudizio di merito.
Diversamente opinando, il requisito del periculum in mora sarebbe svuotato di significato, risultando immanente alla fisiologica durata del processo, senza bisogno di ulteriori attestazioni, con palese svilimento dei requisiti — imminenza e attualità del pregiudizio — che l'ordinamento pone a fondamento, ex art. 700 c.p.c., di una domanda cautelare urgente.
Facendo corretto governo dei richiamati principi nel caso di specie, deve affermarsi che non sussiste il requisito del periculum, in quanto il danno lamentato da parte ricorrente si è già compiutamente verificatosi, non vi
è il rischio immeinente che ven ga portato a conseguenze ulteriori e, in definitiva, si tratta di un danno suscettibile di risarcimento specifico, mediante ripristino dello stato dei luoghi e di risarcimento per quivalente mediante corrisp ettivo monetario, tutela che la ricorrente può ben ottenere all'esito di un giudizio ordinario di cognizione senza che possa prospettarsi la sopravvenuta impossibilità o l 'eccessiva onerosità della tutela in ragione della fisiologica durata del processo .
Infine, è doveroso osservare che nel ricorso introduttivo non vi è alcuna deduzione in concreto del periculum paventato, limitandosi la ricorrente all'assertiva e generica affermazione dell'esistenza del requisito, genericamente tratteggiato. La mancanza del periculum assorbe e rende superflua ogni considerazione in merito al requisito del fumus.
La condotta processuale (entrambe le parti hanno presentato informatori inidonei) e la qualità delle difese spiegate, nonché la materia, intrinsecamente caratterizzata da contr asti giusprudenziali, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Letti ed applicati gli artt. 669 bis e seg. c.p.c., 700 c.p.c. ,
rigetta il ricorso perché infondato;
compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
11/2/2025
La Giudice
Veronica Vernetti