Articolo 3 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1058
Articolo 2Articolo 4
Versione
31 dicembre 1971
Art. 3.

La gestione speciale per gli operai dell'edilizia terra' contabilita' separate, rispettivamente per il settore dell'industria e per quello dell'artigianato, per le operazioni inerenti all'applicazione della presente legge.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1971