Art. 3.
La gestione speciale per gli operai dell'edilizia terra' contabilita' separate, rispettivamente per il settore dell'industria e per quello dell'artigianato, per le operazioni inerenti all'applicazione della presente legge.
La gestione speciale per gli operai dell'edilizia terra' contabilita' separate, rispettivamente per il settore dell'industria e per quello dell'artigianato, per le operazioni inerenti all'applicazione della presente legge.