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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/06/2025, n. 8704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8704 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Manuela
Caiffa, nell'udienza dell'11/06/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato,
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n.
13237 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025
tra
C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso – giusta procura – dall'avv. Proverbio
Michele, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Albano Laziale, Via Vivaldi n. 11,
attore e
C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma,
1 2
Via Ojetti n. 16,
convenuta contumace
Conclusioni: come in atti
Motivi della decisione
1. I fatti controversi.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la parte attrice in epigrafe intimava, a lo sfratto per Controparte_1
morosità dall'immobile in Roma, Via Dei Lincei 43/47 ed esponeva al Tribunale:
che con contratto del 20.09.2016, registrato in data 18.01.2017,
concedeva in locazione ad uso “bar-ristorazione” alla con sede in Roma, Via Ugo Ojetti n. 16, il detto Parte_2
immobile per il canone di € 959,00 mensili;
che con scrittura privata autenticata nelle firme per atto notaio in data 07.12.2023, la Persona_1 Parte_2
cedeva la propria attività commerciale alla Controparte_1
che subentrava nel contratto di locazione;
che la non aveva corrisposto i canoni di CP_1
locazione con regolarità non avendo provveduto al pagamento del canone del mese di dicembre 2023 per € 950,00, nonché il canone di locazione per i mesi di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025 per € 959,00 mensili, maturando una morosità pari ad € 3.827,00; oltre le somme dovute a titolo di spese condominiali.
2 3
Per tali ragioni, l'intimante chiedeva la convalida dello sfratto e, in caso di opposizione, l'ordinanza di rilascio, con emissione del decreto ingiuntivo;
nel merito, la risoluzione per inadempimento del contratto;
il tutto, col favore delle spese di lite.
Veniva disposto il mutamento del rito ed assegnati alle parti i termini per il deposito di memorie integrative e documenti.
Veniva notificata ordinanza di mutamento del rito alla
Società non comparsa.
Con le proprie memorie, parte attrice così concludeva: “Voglia
il giudice adito, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione
disattesa, accogliere la domanda e dichiarare che l'intimata società
“ ha pagato i canoni di locazione di cui Controparte_1
all'intimazione introduttiva del giudizio in ritardo rispetto alla
scadenza della relativa obbligazione e quando ormai era stato già
iscritto al ruolo e quindi era pendente il procedimento di sfratto per
morosità. Voglia conseguentemente condannare la società intimata al
rimborso delle spese di lite nella misura che verrà liquidata dal giudice
in applicazione delle tariffe forensi.”
Veniva esperito il procedimento di mediazione, come da verbale in atti.
La causa veniva decisa all'odierna udienza, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
2. Il merito della lite.
3 4
Va dato atto, come richiesto dal difensore di parte attrice,
della sopravvenuta cessazione della materia del contendere sulla domanda risolutoria e condanna al pagamento di somme,
per effetto del venire meno dell'interesse ad agire (art. 101
c.p.c.), così che può concludersi per una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Nel caso in cui venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, però, il Giudice “deve deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale” (v. Cass. Sez. III, n. 3165/79; Cass.
n. 5555/2016).
In proposito, deve rilevarsi come la parte attrice abbia dimostrato in giudizio il titolo fondante la pretesa creditoria fatta valere: infatti, ha allegato il contratto di locazione del
20.09.2016 e registrato il 18.01.2017, che prevede un canone annuale di € 11.400,00 da corrispondere in rate mensili anticipate di € 950,00, entro il giorno 5 di ogni mese.
Come noto, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui
4 5
pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è
sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod.
civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite,
poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento,
quale fatto estintivo della propria obbligazione” (v. Cass. sez.
III, sen. n.826/2015).
E' dedotto e non contestato, poi, che la parte convenuta abbia ritardato il pagamento della morosità intimata, rimanendo,
peraltro, contumace nel presente giudizio.
Ebbene, il ritardato pagamento della morosità intimata,
avvenuto solo successivamente alla notificazione dell'atto introduttivo, non può considerarsi estintivo della pretesa attorea dal momento che per giurisprudenza costante, “la circostanza che il conduttore in mora di un immobile ad uso non abitativo adempia la propria obbligazione dopo che il locatore abbia domandato la risoluzione del contratto, non può
essere tenuta in considerazione al fine di stabilire se
5 6
l'inadempimento abbia il requisito della "gravità”, di cui all'art. 1455 c.c.” (Cass. civ., n. 18500/12).
In definitiva, la domanda del sig. laddove Parte_1
scrutinata nel merito, sarebbe apparsa fondata, così che la parte convenuta deve essere condannata alle spese di lite da liquidare secondo i parametri suggeriti dal D.M. 147/2022.
La convenuta va, infine, condannata al versamento,
all'entrata del bilancio dello Stato, della somma di Euro 237,00,
pari al doppio del contributo unificato della presente procedura, dal momento che ai sensi dell'art. 12 bis del D. Lgs.
149/2022 (Riforma Cartabia) ”Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio”.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda risolutoria e di condanna al pagamento di somme;
condanna la alla rifusione delle spese Controparte_1
di lite in favore dell'attore, che si liquidano in € 266,32 per
6 7
esborsi (compresa mediazione), € 1.250,00 per compensi, oltre per spese generali (15%), IVA, CPA come per legge;
condanna la Società convenuta al pagamento di € 98,00 in favore dell'entrata del bilancio dello Stato.
Roma, 11.06.2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Manuela Caiffa
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Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Manuela
Caiffa, nell'udienza dell'11/06/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato,
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n.
13237 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025
tra
C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso – giusta procura – dall'avv. Proverbio
Michele, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Albano Laziale, Via Vivaldi n. 11,
attore e
C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma,
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Via Ojetti n. 16,
convenuta contumace
Conclusioni: come in atti
Motivi della decisione
1. I fatti controversi.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la parte attrice in epigrafe intimava, a lo sfratto per Controparte_1
morosità dall'immobile in Roma, Via Dei Lincei 43/47 ed esponeva al Tribunale:
che con contratto del 20.09.2016, registrato in data 18.01.2017,
concedeva in locazione ad uso “bar-ristorazione” alla con sede in Roma, Via Ugo Ojetti n. 16, il detto Parte_2
immobile per il canone di € 959,00 mensili;
che con scrittura privata autenticata nelle firme per atto notaio in data 07.12.2023, la Persona_1 Parte_2
cedeva la propria attività commerciale alla Controparte_1
che subentrava nel contratto di locazione;
che la non aveva corrisposto i canoni di CP_1
locazione con regolarità non avendo provveduto al pagamento del canone del mese di dicembre 2023 per € 950,00, nonché il canone di locazione per i mesi di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025 per € 959,00 mensili, maturando una morosità pari ad € 3.827,00; oltre le somme dovute a titolo di spese condominiali.
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Per tali ragioni, l'intimante chiedeva la convalida dello sfratto e, in caso di opposizione, l'ordinanza di rilascio, con emissione del decreto ingiuntivo;
nel merito, la risoluzione per inadempimento del contratto;
il tutto, col favore delle spese di lite.
Veniva disposto il mutamento del rito ed assegnati alle parti i termini per il deposito di memorie integrative e documenti.
Veniva notificata ordinanza di mutamento del rito alla
Società non comparsa.
Con le proprie memorie, parte attrice così concludeva: “Voglia
il giudice adito, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione
disattesa, accogliere la domanda e dichiarare che l'intimata società
“ ha pagato i canoni di locazione di cui Controparte_1
all'intimazione introduttiva del giudizio in ritardo rispetto alla
scadenza della relativa obbligazione e quando ormai era stato già
iscritto al ruolo e quindi era pendente il procedimento di sfratto per
morosità. Voglia conseguentemente condannare la società intimata al
rimborso delle spese di lite nella misura che verrà liquidata dal giudice
in applicazione delle tariffe forensi.”
Veniva esperito il procedimento di mediazione, come da verbale in atti.
La causa veniva decisa all'odierna udienza, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
2. Il merito della lite.
3 4
Va dato atto, come richiesto dal difensore di parte attrice,
della sopravvenuta cessazione della materia del contendere sulla domanda risolutoria e condanna al pagamento di somme,
per effetto del venire meno dell'interesse ad agire (art. 101
c.p.c.), così che può concludersi per una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Nel caso in cui venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, però, il Giudice “deve deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale” (v. Cass. Sez. III, n. 3165/79; Cass.
n. 5555/2016).
In proposito, deve rilevarsi come la parte attrice abbia dimostrato in giudizio il titolo fondante la pretesa creditoria fatta valere: infatti, ha allegato il contratto di locazione del
20.09.2016 e registrato il 18.01.2017, che prevede un canone annuale di € 11.400,00 da corrispondere in rate mensili anticipate di € 950,00, entro il giorno 5 di ogni mese.
Come noto, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui
4 5
pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è
sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod.
civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite,
poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento,
quale fatto estintivo della propria obbligazione” (v. Cass. sez.
III, sen. n.826/2015).
E' dedotto e non contestato, poi, che la parte convenuta abbia ritardato il pagamento della morosità intimata, rimanendo,
peraltro, contumace nel presente giudizio.
Ebbene, il ritardato pagamento della morosità intimata,
avvenuto solo successivamente alla notificazione dell'atto introduttivo, non può considerarsi estintivo della pretesa attorea dal momento che per giurisprudenza costante, “la circostanza che il conduttore in mora di un immobile ad uso non abitativo adempia la propria obbligazione dopo che il locatore abbia domandato la risoluzione del contratto, non può
essere tenuta in considerazione al fine di stabilire se
5 6
l'inadempimento abbia il requisito della "gravità”, di cui all'art. 1455 c.c.” (Cass. civ., n. 18500/12).
In definitiva, la domanda del sig. laddove Parte_1
scrutinata nel merito, sarebbe apparsa fondata, così che la parte convenuta deve essere condannata alle spese di lite da liquidare secondo i parametri suggeriti dal D.M. 147/2022.
La convenuta va, infine, condannata al versamento,
all'entrata del bilancio dello Stato, della somma di Euro 237,00,
pari al doppio del contributo unificato della presente procedura, dal momento che ai sensi dell'art. 12 bis del D. Lgs.
149/2022 (Riforma Cartabia) ”Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio”.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda risolutoria e di condanna al pagamento di somme;
condanna la alla rifusione delle spese Controparte_1
di lite in favore dell'attore, che si liquidano in € 266,32 per
6 7
esborsi (compresa mediazione), € 1.250,00 per compensi, oltre per spese generali (15%), IVA, CPA come per legge;
condanna la Società convenuta al pagamento di € 98,00 in favore dell'entrata del bilancio dello Stato.
Roma, 11.06.2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Manuela Caiffa
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