Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/04/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4768/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
VALENTI VALERIO e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alessandra
Cinalli in Verona, Corso Porta Nuova nr. 93/A
ATTRICE contro
(c.f. ), non costituito in giudizio CP_1 C.F._1
CONVENUTO
avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE: L'avv. Cinalli precisa le conclusioni come da atto di citazione e in subordine, in via istruttoria, come da memoria ex art. 171ter
n.2 c.p.c.
1
I. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio il sig. esponendo, in fatto, quanto segue: CP_1
- in data 18 ottobre 2019, alle ore 19,00, circa, il IG. si CP_1
trovava alla guida del veicolo Volkswagen Tiguan targato ER458KZ, di sua proprietà (assicurato presso con polizza Parte_1
n.01/30469EA, doc. 1), e percorreva la Via Cavour in Costabissara;
- il IG. , giunto all'altezza del civico 67 della predetta via, perdeva CP_1
il controllo del mezzo ed andava ad urtare il motoveicolo BMW GS 1200
targato DR34023, di proprietà e condotto dal IG. Persona_1
- sul posto del sinistro giungevano gli agenti della Polizia Locale di
Caldogno, i quali redigevano relativo rapporto di incidente stradale (doc. 2);
- dopo lo scontro, il IG. subiva gravissime lesioni Persona_1
fisiche per le quali veniva trasportato immediatamente presso l'Ospedale S.
Bortolo di Vicenza in prognosi riservata;
- in conseguenza del sinistro in oggetto, al IG. veniva elevata CP_1
contravvenzione ai sensi del disposto di cui all'art.135, comma XIV, e 126,
comma XI, C.d..S. stante l'assenza di un valido titolo abilitativo alla guida;
- in conseguenza del sinistro de quo ed in seguito agli accertamenti svolti,
provvedeva a liquidare al danneggiato la somma di Parte_1
€ 262.500,00 per le lesioni fisiche subite, oltre alla somma di € 1.636,10 versata a titolo di offerta formale;
2 - per quanto riguarda il danno materiale, la società attrice corrispondeva al IG. la somma di € 3.845,00, così per un totale di € Per_1
267.981,10;
- in data 29 settembre 2020, inviava al IG. Parte_1
lettera raccomandata con la quale comunicava, in virtù del diritto CP_1
di rivalsa (art.144 D.Lgs.209/2005), del diritto di surrogazione (artt.1916 – 1203
c.c.) nonché di quanto stabilito nel contratto di assicurazione, avrebbe provveduto a richiedere la restituzione delle somme corrisposte in conseguenza del sinistro de quo;
- in data 24 novembre 2020, attivava la Parte_1
procedura di mediazione obbligatoria avanti l'Organismo di Mediazione presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza (procedura n.327/2020) ma,
stante la mancata adesione del IG.ra , non era possibile addivenire ad un CP_1
accordo conciliativo ed il mediatore, in data 7 gennaio 2021, predisponeva il verbale di mediazione con esito negativo;
- per il procedimento di mediazione ha Parte_1
sostenuto spese per € 97,60 (giusta fattura emessa dal Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Vicenza);
- in data 22 dicembre 2022, veniva inviata una nuova lettera di messa in mora, anch'essa rimasta senza esito.
Ciò premesso in fatto l'attrice deduceva di aver diritto a vedersi rimborsata, quale compagnia assicuratrice che aveva liquidato il danno a seguito del sinistro di cui trattasi, la somma liquidata al danneggiato in quanto l'assicurato si era posto alla guida in mancanza di titolo abilitativo e, in tali casi,
3 la copertura assicurativa non era operante con conseguente diritto alla rivalsa in capo all'attrice.
Concludeva, quindi, l'attrice, affinché, accertato il proprio diritto alla rivalsa il sig. , quale conducente e proprietario del veicolo con essa CP_1
assicurato, venisse condanna a rifonderle la somma di € 267.981,10 a titolo di rimborso della somma capitale versata in conseguenza del sinistro a favore del danneggiato, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo, nonché al risarcimento del maggior danno arrecatole, ex art. 1224
c.c., da liquidarsi in via equitativa e oltre a spese e compensi del presente giudizio e alle spese sostenute per la esperita procedura di mediazione.
II. Nella contumacia del convenuto, la causa era istruita mediante le prove per testi e per interpello di cui alla ordinanza del 19.07.24. Subentrato
dal 03.10.24 il sottoscritto g.i., esperite le prove ammesse, all'udienza del
15.04.24 parte attrice precisava le conclusioni come in epigrafe e discuteva oralmente la causa, quindi il g.i. tratteneva la causa in decisione riservando il deposito della sentenza nel termine ex art. 218sexies c.p.c.
III. La domanda è fondata per quanto di ragione e deve quindi essere accolta nei limiti che seguono.
III.
1. Le risultanze di causa provano che il sinistro intervenuto, in data
18.10.2019, tra l'autovettura Volkswagen Tiguan, targata ER458KZ, di proprietà e condotta del sig. e con polizza assicurativa intestata al CP_1
medesimo e il motoveicolo BMW GS1200, di proprietà e condotto dal sig.
sia addebitabile in via esclusiva al convenuto. Persona_1
4 Ciò risulta dimostrato dalla relazione di incidente stradale (doc. 2) redatta dal Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Caldogno-Costabissara-
Isola Vicentina:
da cui risulta che la collisione è avvenuta a causa della manovra di svolta a sinistra effettuata dal conducente del veicolo “B” (il ) che, nell'effettuare CP_1
tale manovra, aveva omesso di dare la precedenza al motoveicolo che transitava lungo la via nel senso di marcia opposto e che in tale frangente si trovava alla sua destra, tanto che al convenuto era ritirata la patente di guida ex art. 223 C.d.S. ed era contestata anche la violazione del combinato disposto degli art. 135, comma 14 e 126, comma 11 C.d.s. per aver circolato alla guida di veicolo munito di patente rilasciata dall'Autorità sebbene risiedesse Pt_2
in Italia da oltre un anno. La dinamica del sinistro era confermata anche dagli agenti di Polizia Locale e , escussi all'udienza Testimone_1 Testimone_2
del 03.12.24:
teste : 8) “Vero che il IG. , giunto all'altezza del civico 67 Tes_1 CP_1
della predetta via, perdeva il controllo del mezzo ed andava ad urtare il motoveicolo BMW GS 1200 targato DR34023, di proprietà e condotto dal IG.
? Sì, preciso che più che perdere il controllo risulta che il Persona_1
5 aveva effettuato una manovra di svolta a sinistra verso una privata CP_1
abitazione. svoltava, la moto veniva dal senso opposto e si scontravano. CP_1
10) “Vero che, nell'occasione, gli agenti della Polizia Locale di Caldogno
elevavano contravvenzione al IG. ai sensi del disposto di cui CP_1
all'art.135, comma XIV, e 126, comma XI, C.d.S. stante l'assenza di un valido titolo abilitativo alla guida? Sì, confermo, lui era titolare di patente ma Pt_2
era residente da più di un anno in Italia, quindi abbiamo elevato la relativa sanzione amministrativa.
Teste 8) “Vero che il IG , giunto all'altezza del civico 67 Tes_2 CP_1
della predetta via, perdeva il controllo del mezzo ed andava ad urtare il motoveicolo BMW GS 1200 targato DR34023, di proprietà e condotto dal IG.
? Sì confermo, dagli elementi oggettivi risultava una mancata Persona_1
precedenza dell'autovettura che doveva svoltare a sinistra in una abitazione,
durante la manovra nel senso opposto di marcia proveniva un motociclo e avveniva la collisione.
10) “Vero che, nell'occasione, gli agenti della Polizia Locale di Caldogno
elevavano contravvenzione al IG. ai sensi del disposto di cui CP_1
all'art.135, comma XIV, e 126, comma XI, C.d.S. stante l'assenza di un valido titolo abilitativo alla guida? Sì, lui era titolare di patente albanese ma era residente in Italia da più di un anno. Preciso che sul momento abbiamo contestato anche la violazione relativa alla mancata precedenza”.
Gli agenti confermavano anche che, in seguito al sinistro, il conducente del motoveicolo riportava lesioni per le quali il sig. veniva deferito CP_1
all'Autorità Giudiziaria.
6 Ad ulteriore argomentare il sig. non si è presentato a rendere CP_1
l'interrogatorio formale ammesso, con le conseguenze di cui all'art. 232 c.p.c..
Le condizioni contrattuali del Contratto di Assicurazione sottoscritto tra le parti (doc. 3), prevedono in via generale (RC.2) che l'assicurazione non sia operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e in tal caso, in assenza dell'acquisto di garanzie complementari, che nella presente circostanza non risulta, l'Assicurazione esercita il diritto alla rivalsa, ex art. 144 D.lgs. 209/20051 in relazione alle somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la prestazione.
Va rilevato che la clausola contrattuale non è vessatoria, essendo delimitativa del rischio assicurato (Cass. 12119/2020 principio espresso riguardo ad un caso di guida senza patente).
Risulta documentalmente dalla relazione medico-legale dell'assicuratrice che il danneggiato abbia subito, a seguito del sinistro, i seguenti postumi: nonché spese mediche documentate come da doc. 6 e 10. L'accertamento del perito dell'assicurazione appare coerente con i certificati medici in atti e con le conseguenze fisiche subite dal danneggiato nel sinistro.
Al sig. sono state liquidate le somme di € 262.500, oltre ad € Per_1
1.636,10 a titolo di offerta formale (doc. 11, 13 e 14). Non risulta, al contrario,
la dedotta liquidazione del danno materiale per € 3.845 (mentre relativamente al bonifico a favore di Sicurezza e Ambiente, doc. 12, non vi è prova che sia riferibile al sinistro di cui trattasi).
In conclusione, accertato il diritto alla rivalsa dell'assicurazione attrice, il sig. va condannato a corrisponderle la somma di € 264.136,10, oltre CP_1
interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. (trattandosi di debito di valuta) dal 05.10.2020 (data della messa in mora, doc. 15) alla data della domanda giudiziale ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo. Non spetta il maggior danno in quanto l'attrice non ha dimostrato (e per la verità neanche allegato, limitandosi a chiederne una liquidazione equitativa) un danno superiore a quello già ristorato dagli interessi accordati. Spettano, invece, le spese per il procedimento di mediazione obbligatoria documentate, pari ad € 97,60.
IV. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano nella misura di cui in dispositivo ex D.M. 55/2014
ss.mm.ii. per il valore di causa (scaglione 260.001-520.000) al parametro minimo stante la contumacia del convenuto e la semplicità delle questioni oggetto di causa.
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P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) accerta e dichiara che il diritto di di agire in rivalsa Parte_1
nei confronti di in relazione al sinistro avvenuto in data CP_1
18.10.2019 in Costabissara tra lo stesso sig. e il sig. CP_1 Persona_1
attribuibile a responsabilità esclusiva dell'assicurato sig. e tenuto conto CP_1
che lo stesso guidava il proprio veicolo con patente estera non valida in Italia,
in quanto non convertita;
2) condanna, per l'effetto di quanto al punto 1, il convenuto a corrispondere all'attrice la somma di € 264.136,10, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284,
comma 1, c.c. dal 05.10.2020 alla data della domanda giudiziale ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
3) respinge ogni altra domanda;
4) condanna il convenuto a rimborsare all'attrice le spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 1.241 per esborsi;
€ 97,60 per spese di mediazione, €
11.229 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza il 22/04/2025
Il Giudice
Gabriele Conti
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 144, comma 2, d.lgs. 209/2005: 2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
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