Articolo 7 della Legge 11 febbraio 1963, n. 481
Articolo 6Articolo 8
Versione
2 maggio 1963
Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1955-56 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese
accertate per la competenza propria
dell'esercizio 1955-56 (articolo 2)... L. 763.880.607.657 -

Somme rimaste da pagare sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 5) L. 1.095.223.981.771 -

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Residui passivi al 30 giugno 1956... L. 1.859.104.592.428 -





Entrata in vigore il 2 maggio 1963