Decreto cautelare 22 maggio 2024
Ordinanza cautelare 19 giugno 2024
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 30/01/2025, n. 2005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2005 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02005/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05666/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LA
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5666 del 2024, proposto da AN De NT, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n. 9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Istituto Paritario del Majo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dei provvedimenti con cui è stata negata l’ammissione agli esami di Stato conclusivi del II Ciclo di istruzione, presso l'Istituto Paritario Del Majo, n.q. di candidato esterno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Visto che con dichiarazione depositata in giudizio è stato segnalato che la parte ricorrente non ha più interesse alla definizione del ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Ritenuto che il Collegio debba prendere atto di quanto sopra e che le spese di lite possano essere compensate considerando la natura della controversia e la soluzione in rito della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LA (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Caputi | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO