Articolo 30 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146
Articolo 29Articolo 31
Versione
19 marzo 1994
Art. 30. (Identificazione e registrazione degli animali). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/102/CEE , relativa alla identificazione e alla registrazione degli animali, sara' informata ai seguenti criteri:
a) coordinare la legislazione vigente in materia di anagrafe del bestiame e, piu' in generale, di obblighi di registrazione posti a carico degli allevamenti;
b) disciplinare la tenuta dei registri in modo da garantire la semplificazione degli adempimenti e lo snellimento delle procedure, anche attraverso lo sviluppo di forme di autocontrollo, accanto alle ordinarie misure di controllo.
Nota all'art. 30:
- La dir. 92/102/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 355 del 5 dicembre 1992.
Entrata in vigore il 19 marzo 1994