Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/04/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 3220/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3220 del Ruolo Generale degli Affari della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Maria Ciceraro , presso il cui studio, sito in Portici (NA), alla via Armando
Diaz n. 154 , elettivamente domicilia;
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_2 C.F._2 atti dall'avv. Miriam Marino , presso il cui studio, sito in Giugliano in Campania (NA), alla via
Cacciapuoti n. 57 , elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1
All'udienza del 27.03.2025 i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso ad eccezione della condizione di cui al punto 3, in quanto il figlio seppur affetto da disabilità non è beneficiario di misure di sostegno. Per_1
Il Pubblico Ministero in data 31.03.2025 ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 06.08.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di aver contratto matrimonio in data 31.08.1996 in Giugliano in Campania (NA) e che dalla loro unione erano nati due figli - (nato il [...]), e ( nato il Per_1 Per_2
05.09.2002) -, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni ivi indicate.
Il PM apponeva il suo visto.
All'esito di un rinvio interlocutorio i coniugi comparivano personalmente all'udienza del
27.03.2025 e dichiaravano di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso ad eccezione della condizione di cui al punto 3, in quanto il figlio seppur affetto Per_1
da disabilità non è beneficiario di misure di sostegno;
il Giudice relatore riservava la causa al
Collegio per la decisione.
*** ***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va dunque dichiarata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.,
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni che di seguito si trascrivono:
“1.I coniugi vivranno separatamente ed in mutuo rispetto;
il sig. Parte_2
si impegna a trasferire altrove la propria residenza, impegnandosi a
[...]
comunicarla alla coniuge;
2. La casa coniugale sita in Giugliano in Campania (NA), alla via Primo
Maggio n.82, piano 2°, int. n.3, in comproprietà tra essi coniugi, unitamente agli arredi e suppellettili in essa presenti, resterà assegnata alla coniuge, sig.ra , la quale la abiterà unitamente ai figli Parte_1 Per_3
e
[...] Per_2
4. 11 padre frequenterà e terrà presso di sé il figlio ogniqualvolta lo vorrà Per_1
compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e con le esigenze del ragazzo. In ogni caso il sig. frequenterà il figlio 2 pomeriggi a settimana, in giorni ed orario Parte_2 Per_1
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che saranno concordati di volta in volta tra essi coniugi, compatibilmente con le esigenze lavorative del padre e di studio e di salute del figlio;
Durante le vacanze estive trascorrerà con il padre 7 giorni nel mese di luglio, da concordarsi tra essi Per_1
genitori entro il 30 maggio di ciascun anno;
5. Il sig. frequenterà il figlio maggiorenne Parte_2 Per_2
ogniqualvolta il ragazzo lo vorrà, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con le esigenze personali, di studio e di lavoro del figlio stesso,
e gli incontri saranno concordati direttamente di volta in volta tra di essi;
6. Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra Parte_2 Parte_1
la cifra mensile di € 200,00 (euro duecento/00)
[...]
a titolo di contribuzione al mantenimento del solo figlio maggiorenne e non Per_2
economicamente indipendente, da versarsi improrogabilmente entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario, da rivalutare secondo
l'indice ISTAT a far data dal mese di settembre 2025; nulla verserà per il figlio essendo egli destinatario di pensione di invalidità e di Per_1 accompagnamento per un importo mensile complessivo di circa € 1200,00, tale da soddisfare tutte le sue necessità di vita;
7. Il sig. si obbliga altresì a contribuire, nella misura del Parte_2
50%, alle spese straordinarie scolastiche, medico-specialistiche di medicinali non coperti dal SSN - da concordarsi e debitamente documentare, così come individuate secondo le linee guida del protocollo
COA di Napoli nord, occorrenti per il figlio ad eccezione delle Per_2
spese sportive che cederanno per l'intero a carico della sig.ra Parte_1
;
[...]
8. Il sig. si obbliga altresì a contribuire, nella misura del Parte_2
50% alle spese di manutenzione ordinaria (cambio olio, filtri e revisione auto) e straordinaria (riparazione e sostituzione motore se necessaria) relative all' autovettura Lancia Y tg. EW270ZB, di proprietà della SI.ra
, ma in uso al figlio le spese di bollo auto e la polizza assicurativa Parte_1 Per_2
resteranno invece a totale carico della SI.ra Pt_1
9. Il canone locatizio mensile dell'immobile facente parte del fabbricato sito in Giugliano in Campania alla via Primo Maggio n.82, piano 3%, int. 4, in comproprietà tra essi coniugi sarà diviso tra essi coniugi secondo le rispettive quote di proprietà;
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10. Relativamente alle provvidenze economiche erogate dall'Ente previdenziale a favore di _1
, finalizzate a garantire il benessere economico, fisico e morale di , Persona_3 Per_1
le stesse saranno gestite dalia sig.ra , genitore convivente con;
Parte_1 Per_1
11. Entrambi essi coniugi di comune accordo stabiliscono che l'assegno unico erogato dall in favore del figlio sarà _1 Persona_3 percepito per L'intero dalla sig.ra genitore Parte_1
convivente con;
Per_1
12. I coniugi si obbligano reciprocamente a comunicarsi eventuali mutamenti di domicilio ovvero di residenza.”.
Non apparendo le condizioni in contrasto con norme imperative e risultando conformi all'interesse della prole possono essere recepite nella presente pronuncia.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, cc si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta nulla si dispone per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Dichiara, ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., la separazione personale dei coniugi
(nata a Giugliano in [...] il [...]) e Parte_1
(nato a [...] il [...] ) con omologa delle Parte_2
condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania (NA) (atto n. 208 , parte
I , Serie A , Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1998 ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 17.04.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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