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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/10/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
GIUDIZI RIUNITI R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 06 OTTOBRE 2025
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani, letto l'art. 127 ter c.p.c., in vigore dal 01/01/2023, il quale ha previsto quanto segue:
“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza
è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della Cancelleria, del decreto con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
dato atto che l'opponente ha provveduto al deposito delle Parte_1 predette note, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo Giudice decide la controversia mediante deposito della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, al termine dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 06 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 2877/2016 e 2958/2016 del R.G.A.C., aventi ad oggetto: contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario), pendenti
TRA
(C.F. e P. IVA , in persona Parte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Solofra (AV), rappresentata e difesa, giusta procura posta a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. AR
OL (C.F. ) e con questi elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_1
IN, alla via Casale n. 5;
PARTE ATTRICE
E
(C.F. e P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in alla via Toledo n. 177, CP_1 rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giovanni Solimene (C.F. ), con il CodiceFiscale_2 quale è elettivamente domiciliata in IN, alla via P.S. Mancini n. 70;
PARTE CONVENUTA
NONCHÉ R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
(C.F. ), nato il [...] ad [...] Parte_3 CodiceFiscale_3
e ivi residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura posta a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Gerardo
AT (C.F. ) e con questi elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_4
IN, alla via Fioretti n. 2;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Invero, l'art. 281-sexies c.p.c. consente al Giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez.
III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
2. Ciò posto, con atto di citazione ritualmente notificato ed introduttivo del procedimento recante R.G. n. 2877/2016, ha Parte_2 convenuto innanzi al Tribunale di IN il e Controparte_1 Pt_3
chiedendo “1. in via principale: i) accertare e dichiarare che i rapporti
[...] oggetto di causa sono stati instaurati in assoluto difetto di contratto scritto di apertura in violazione dell'art. 117 TUB e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità di tutti gli addebiti effettuati dalla in danno della correntista a titolo di interessi CP_2 in misura ultralegale, di capitalizzazione trimestrale, di c.m.s. e di ogni ulteriore spesa, onere o commissione, valute fittizie, duplicazioni di conti anticipi ecc;
ii) per
l'effetto, previo ricalcolo al netto degli addebiti illegittimi, applicando il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, ad eccezione dei trimestri indicati in narrativa o comunque in quelli ove risulterà provato il superamento del tasso soglia, per i quali non saranno dovuti interessi, accertare e dichiarare gli effettivi R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
saldi di chiusura;
iii) dichiarare che nulla è dovuto dalla soc. al Parte_2 [...] in forza dei rapporti di conto corrente oggetto di causa e che, per CP_1 converso, la soc. è creditrice del per € Parte_2 Controparte_1
618.844,24 o della somma diversa, maggiore o minore che risulterà accertata all'esito del giudizio;
iv) condannare ai sensi dell'art. 2033 c.c. il Controparte_1
a pagare in favore della soc. l'importo € 618.844,24 o la somma
[...] Parte_2 diversa, maggiore o minore, che risulterà accertata all'esito del giudizio, oltre interessi legali dalla domanda fino ad integrale soddisfo. 2) in via gradata, nella non creduta ipotesi in cui dovesse risultare provata l'esistenza di contratti scritti di apertura: i) accertare e dichiarare il difetto e/o la nullità contrattuale delle
(eventuali) clausole relative alla determinazione della misura ultralegale degli interessi, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, alla c.m.s., e/o
l'illegittimità degli addebiti operati a tali titoli dalla Banca convenuta in danno della società correntista anche per valute fittizie, duplicazioni di conti anticipi ecc;
ii) per
l'effetto, previo ricalcolo al netto degli addebiti illegittimi, applicando il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, ad eccezione dei trimestri indicati in narrativa o comunque in quelli ove risulterà provato il superamento del tasso soglia, per i quali non saranno dovuti interessi, accertare e dichiarare gli effettivi saldi di chiusura;
iii) dichiarare che nulla è dovuto dalla soc. al Parte_2 [...] in forza dei rapporti di conto corrente oggetto di causa e che, per CP_1 converso, la soc. è creditrice del per € Parte_2 Controparte_1
618.844,24 o della somma diversa, maggiore o minore che risulterà accertata all'esito del giudizio;
iv) condannare ai sensi dell'art. 2033 c.c. il Controparte_1
a pagare in favore della soc. l'importo € 618.844,24 o la somma
[...] Parte_2 diversa, maggiore o minore, che risulterà accertata all'esito del giudizio, oltre interessi legali dalla domanda fino ad integrale soddisfo”.
Con successivo atto di citazione ritualmente notificato dalla società attrice al
[...] ed a , l'attrice ha introdotto il giudizio recante R.G. Controparte_1 Parte_3
2958/2016, riproponendo le medesime conclusioni ed aggiungendovi le seguenti ulteriori conclusioni: “3) Accertata la inesistenza del presunto credito del CP_1 oggetto di cessione in favore del Sig. , dichiarare che il Sig.
[...] Parte_3 R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
, cessionario dello stesso, non vanta credito alcuno nei confronti Parte_3 della soc. in liquidazione;
4) accertata l'inesistenza del presunto credito Pt_2 vantato dal dichiarare l'immobile di proprietà della soc. Controparte_1 [...]
sito in Solofra (AV), Zona Industriale ASI, Via Nuova San Vito, Parte_2 identificato in Catasto Fabbricati al foglio 2, p.lla 2134, sub 1, piani T, 1, 2, 3, 4 e
5, libero dalla ipoteca su di esso iscritta a garanzia del ridetto presunto credito e per l'effetto ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari la cancellazione della relativa iscrizione;
5) in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità del contratto di cessione perfezionato tra il e il sig. per Controparte_1 Parte_3 tutte le ragioni illustrate in narrativa al paragrafo n. IV, accertare e dichiarare
l'illegittimità della condotta del Sig. per tutto quanto illustrato nel ridetto Pt_3 paragrafo IV e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni in favore della soc. liquidazione nella misura che risulterà accertata all'esito del Parte_2 presente giudizio e/o ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione.
3. L'attrice ha dedotto in fatto:
a) di aver intrattenuto con il i rapporti di conto corrente Controparte_1 ordinario n. 1610/9367796 e n. 0040/34870162 e che a quest'ultimo accedevano il conto anticipi su fatture n. 6152010838-46 ed il conto presentazione RI.BA. n.
0040/34870263;
b) che tutti i conti, alla data di introduzione del giudizio, erano estinti e, in particolare, i due conti tecnici (anticipi su fatture n. 6152010838-46 e presentazione RI.BA. n. 0040/34870263) registravano un saldo zero, in ragione dell'addebito delle relative poste negative sul conto ordinario n. 0040/34870162 al quale accedevano, mentre i conti correnti ordinari n. 0040/34870162 e n.
1610/9367796 registravano saldi passivi, girocontati a sofferenza;
c) che tali rapporti sono stati instaurati in assenza di un valido ed efficace contratto scritto di conto corrente, con conseguente illegittimità di qualsivoglia addebito effettuato in applicazione di condizioni mai pattuite;
d) che l'Istituto di Credito ha sin dall'inizio dei rapporti applicato tassi di interesse passivi ultralegali in assenza di pattuizione scritta, la illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, l'illegittimo addebito delle commissioni di massimo scoperto, l'applicazione degli interessi usuri;
R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
e) di aver effettuato una ricostruzione tecnico-contabile dei predetti rapporti, dalla quale è emerso che, epurando il saldo dagli addebiti relativi agli interessi ultralegali, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, alla commissione massimo scoperto ed alle altre spese di varia natura applicate ai dedotti rapporti, sussiste un saldo attivo in favore della correntista pari ad € 618.844,24;
f) che, ciò nonostante, con atto pubblico per OT (rep. 349, racc. Per_1
289), del 7 aprile 2016, l'istituto bancario, assumendo di esser creditore dell'odierna attrice, ha ceduto pro soluto il proprio credito nella misura di €
690.000,00 a , dietro versamento di un corrispettivo pari ad € Parte_3
380.000,00;
g) che tale cessione si appalesa del tutto illegittima in quanto espressione dell'illecito esercizio di attività finanziaria svolta in assenza dei presupposti di legge oltreché lesiva per la società attrice, in quanto il presunto credito dell'istituto bancario è assistito da garanzia ipotecaria ed è stato ceduto in uno alla garanzia ipotecaria;
circostanza, quest'ultima, che legittima il cessionario a Parte_3 porre in essere atti pregiudizievoli del patrimonio dell'odierna attrice a fronte di una cessione della garanzia ipotecaria priva di giustificazione attesa l'inesistenza del credito vantato;
h) che, invero, , in qualità di cessionario del credito, ha agito in Parte_3 giudizio, ai fini del recupero del credito, con istanza per la dichiarazione di fallimento;
i) che è pacifico che al cessionario possano essere validamente opposte tutte le eccezioni che il debitore ceduto può opporre al cedente e che, pertanto, attesa l'inesistenza del credito ceduto, , cessionario dello stesso, non Parte_3 vanta alcun credito nei confronti dell'odierna attrice;
j) che il presunto credito risulta assistito da ipoteca volontaria sul capannone industriale di proprietà della sito in Solofra (AV), Zona Industriale Parte_2
ASI, via Nuova San Vito ed identificato in catasto, al foglio n. 2, p.lla 2134, sub 1, piani T,1,2,3,4 e 5 e, stante l'inesistenza del credito, ne va ordinata la cancellazione alla Conservatoria dei Registri immobiliari.
4. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25 novembre 2016, la convenuta eccependo, in via Controparte_1 preliminare, la nullità della procura posta a margine dell'atto di citazione, non essendo stato ivi indicato il nominativo del legale rappresentante pro tempore R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
della società attrice, che non può neppure esser desunto dal contesto dell'atto, in ragione della illeggibilità della firma apposta.
Sempre in via preliminare, la convenuta ha eccepito la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c., attesa l'indeterminatezza della domanda e la mancata indicazione del petitum ovvero delle conclusioni dell'atto introduttivo nonché la prescrizione decennale delle singole operazioni del presunto credito vantato dall'attrice e dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. e l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione.
Nel merito, l'istituto di credito ha contestato la fondatezza della domanda di condanna della banca al pagamento della somma di €. 618.844,24, essendo la convenuta titolare di un credito nei confronti di per € 1.256.615,55, Parte_2 oltre interessi, come risultante, alla data dell'11/04/2011, dalle scritture contabili.
Quanto alla mancanza di forma scritta dei contratti di apertura di credito e, dunque, alla violazione dell'art. 117 T.U.B, la convenuta ha fatto rilevare che il contratto di conto corrente ordinario, così come i contratti di apertura di credito, risulta esser stato regolarmente stipulato e debitamente sottoscritto dalla società attrice ed, in particolare, il contratto di conto corrente ordinario n.
04984/0040/34870162 è stato sottoscritto in data 04/08/2010 presso la filiale di
IN di ed, a seguito del conferimento del ramo di Controparte_3 azienda da parte di al in data Controparte_3 Controparte_1
14.09.2010 la società attrice ha sottoscritto con il presso la Controparte_1 filiale di IN il contratto di conto corrente, il quale non ha prodotto effetti novativi e neppure sostituivi di quello precedente, conservandone lo stesso numero.
Quanto alle linee di credito, la convenuta ha fatto rilevare che le aperture di credito sono state confermate con lettere del 20.06.2006 e del 30.11.2017 e, successivamente, i relativi contratti sono stati modificati ed integrati con tre atti del 5.04.2011.
Quanto al dedotto difetto di forma scritta delle condizioni economiche e dei tassi applicati, la convenuta ne ha contestato la fondatezza, essendo validamente pattuito il tasso di interesse passivo, così come il concreto ammontare dello stesso ed avendo l'istituto bancario regolarmente trasmesso gli estratti conto all'odierna società attrice, la quale non ha mai formulato contestazioni, con conseguente R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
approvazione degli stessi, anche in relazione al saggio di interesse ed agli altri costi applicati.
In ogni caso, la convenuta ha eccepito l'intervenuta decadenza della correntista dai diritti azionati ai sensi dell'art. 119 D.Lgs. 385/1993 e dell'art. 1832 c.c..
Con riferimento alla dedotta illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, la convenuta ha fatto rilevare che l'eventuale nullità deve essere limitata al periodo antecedente all'anno 2000, in applicazione della delibera CICR 09/02/2000, con conseguente intervenuta prescrizione decennale, atteso che il dies a quo è da individuarsi nel giorno delle annotazioni di ciascun addebito su conto corrente.
Quanto alla nullità della clausola relativa alla c.m.s., la convenuta ha rappresentato che l'applicazione della stessa, già a partire dal 1996, è stata effettuata sulla base delle Istruzioni della Banca di Italia e, dunque, non rientra nel calcolo del TAEG e che comunque va rilevata separatamente e che, sin dalla data di sottoscrizione dei contratti di conto corrente, l'attrice è stata messa a conoscenza di tutte le clausole contrattuali.
Quanto al dedotto superamento del tasso soglia, l'istituto bancario ne ha fatto rilevare l'infondatezza, in ragione della genericità della doglianza, non essendo state specificate le operazioni affette da presunta illegittimità né indicati e soprattutto provati, con la produzione di specifici D.M., i tassi soglia Ha, poi, eccepito l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033
c.c., dal momento che, non avendo l'attrice corrisposto all'istituto di credito alcuna somma all'atto di chiusura del conto, non sussiste nessun arricchimento “indebito” che ne legittima la restituzione e che manca la prova di aver chiuso il conto corrente e le aperture di credito e di aver restituito il complessivo saldo a debito.
Quanto alla dedotta inesistenza del credito ed alla cancellazione della garanzia ipotecaria, l'Istituto di Credito ha fatto rilevare di aver promosso, in qualità di creditore ipotecario, ricorso per intervento ex art.54 D.P.R. 29/09/1973 n. 602, dinanzi al Tribunale di IN nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n.106/2011 R.G.E. (fascicolo n.5034/2010) promossa da di Parte_4
IN e che in tale procedura alcuna opposizione e/o contestazione in ordine all'ammontare ed alla natura del credito ipotecario vantato è stata proposta da parte della odierna attrice.
Ha, poi, fatto rilevare che la garanzia viene meno solo se il debito è estinto e non anche se il credito viene contestato, come nella specie e che le ipotesi di R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
estinzione della ipoteca sono previste tassativamente dal codice di rito all'art. 2878 c.c. il quale, al n.3, prevede la estinzione della ipoteca “con l'estinguersi della obbligazione”.
In merito alla cessione del credito, l'Istituto di credito ne ha fatto rilevare la legittimità ed efficacia, dal momento che, all'atto della cessione, il cessionario si è costituito come persona fisica (come si evince dall'atto di Parte_3 cessione per OT ) e non già quale intermediario finanziario e, dunque, Per_1 non ricorrono i presupposti di legge per definire la cessione di credito quale
“attività finanziaria” che prevede l'iscrizione del cessionario in apposito albo, avente funzione e qualifica di intermediario finanziario.
Il ha, dunque, concluso chiedendo, in via preliminare, di Controparte_1 accertare e dichiarare la nullità della procura posta a margine dell'atto di citazione non essendo stato indicato il nominativo del legale rappresentante pro tempore della società attrice;
di dichiarare e accertare la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.; di accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda pe non aver parte attrice esperito il tentativo obbligatorio di mediazione;
di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale del presunto credito che parte attrice assume di vantare nonché l'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. proposta;
di accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dal diritto di contestare le risultanze contabili dei rapporti intercorsi con l'istituto bancario.
Nel merito ha chiesto il rigetto di tutte le domande formulate, in quanto improcedibili, inammissibili e infondate in fatto ed in diritto nonché prive di allegazioni probatorie. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
5. Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
24.11.2016, , eccependo la nullità dell'atto di citazione per la Parte_3 mancata indicazione del legale rappresentante pro tempore della società attrice che ha rilasciato il mandato alle liti e per difetto assoluto delle conclusioni, non avendo parte attrice spiegato alcuna domanda nei confronti del convenuto
. Parte_3
Quanto alla dedotta invalidità della cessione del credito, ne ha fatto rilevare la piena validità, trattandosi di operazione eseguita nel pieno rispetto degli artt. 106
e 132 TUB ed essendo esclusa qualsivoglia attività con il pubblico e/o rivolta al pubblico, non svolgendo il convenuto alcuna attività di intermediazione finanziaria R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
con continuità e sistematicità e, dunque, non essendo configurabile alcuna attività illecita.
Ha, poi, contestato la dedotta illegittimità della cessione per abuso di diritto in considerazione della natura emulativa della stessa ex art. 833 c.c., dal momento che la cessione è stata notificata alla società debitrice in data 13.04.2016 e, per poter configurare l'abuso di diritto per atti emulativi, il fatto deve essere posto in essere per tale esclusiva finalità, senza alcuna giustificazione di natura utilitaristica da un punto di vista economico e sociale.
Dunque, il convenuto ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili e comunque di rigettare tutte le domande attoree, con condanna di al Parte_2 risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
6. Ciò posto, all'udienza di prima comparizione e trattazione celebrata in data 19 dicembre 2016, è stato assegnato all'attrice termine sino al 31 gennaio 2017 per integrare la domanda ed all'udienza celebrata in data 01 ottobre 2018 è stata disposta la riunione al procedimento recante R.G. n. 2877/2016 del giudizio contrassegnato da n. 2958/2016.
Alla successiva udienza del 25 febbraio 2019 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. ed, istruita documentalmente la causa ed espletata C.T.U. contabile, poi integrata con ordinanza del 13.06.2022 e con successiva ordinanza (previa rimessione della causa sul ruolo) emessa in data 23 ottobre 2024, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 02 dicembre 2025, anticipata d'ufficio al 06 ottobre 2025, ove la causa viene decisa all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che tengono luogo della discussione orale della causa.
7. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto reso in pari data dal Presidente del Tribunale di IN.
8. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità della procura alle liti posta a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio recante R.G.
n. 2877/2016, formulata dalla convenuta.
Infatti, è certamente vero che l'illeggibilità della firma del conferente la procura alle liti, apposta in calce o a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
società, comporta la nullità della procura laddove il nome del sottoscrittore non risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore ovvero dal testo di quell'atto ovvero quando detto nome non sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese e, tuttavia, è altrettanto vero che, al sussistere di tali condizioni, non viene in rilievo un'ipotesi di inesistenza della procura e, dunque, non si è in presenza di un vizio insanabile.
Invero, la nullità della procura alle liti conferita da una società senza indicazione del nome del legale rappresentante con la sua firma illeggibile ben può esser sanata a condizione che la parte si attivi immediatamente per integrare la documentazione e senza possibilità di applicare il termine di cui all'art. 182 c.p.c.
(cfr. Cassazione civile I sez. n. 23244 del 31.07.2023).
La parte interessata ha, dunque, il potere/dovere di integrare, con la prima replica, la lacunosità dell'atto iniziale, mediante la chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile, sicché, ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica l'invalidità della procura e l'inammissibilità dell'atto cui accede (Cass. SU n. 4810 del 2005; in seguito, Cass.
n. 14190 del 2011; Cass. n. 4199 del 2012; Cass. n. 21205 del 2013; Cass. n.
7179 del 2015; Cass. n. 16634 del 2017; Cass. n. 28203 del 2018; Cass. n. 8930 del 2019).
Tanto è avvenuto nel caso di specie, laddove l'attrice, ancor prima della costituzione dei convenuti nel procedimento recante R.G. n. 2877/2016 (e, dunque, ancor prima della formulazione dell'eccezione di nullità della procura, avvenuta nel novembre 2016), ha provveduto a notificare e depositare, in data
01/07/2016, un successivo atto di citazione (ad integrazione del precedente), munito di procura alle liti (posta a margine dell'atto introduttivo), recante l'indicazione e la firma leggibile del legale rappresentante pro tempore della
Parte_2
Con tale nuovo atto ha introdotto il giudizio recante R.G. n. Parte_2
2958/2016, che è stato poi riunito al procedimento R.G. n. 2877/2016 ai sensi dell'art. 274 c.p.c., trattandosi di procedimenti relativi a cause connesse sotto il profilo soggettivo e parzialmente oggettivo. R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
Peraltro, anche a voler prestare adesione alla tesi prospettata da parte convenuta e, dunque, a voler ritenere inammissibili le domande proposte da Parte_2 con l'atto di citazione introduttivo del giudizio R.G. n. 2877/2016 per difetto di valida procura alle liti, comunque tale declaratoria non produrrebbe gli effetti invocati dalla parte convenuta, essendo le medesime domande, in uno a quelle sub. 3, 4 e 5, state oggetto di riproposizione da parte di con il Parte_2 successivo atto di citazione introduttivo del procedimento R.G. n. 2958/2016.
9. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dalla convenuta in ordine Controparte_1 all'indeterminatezza della domanda ed alla mancata indicazione del petitum, in quanto l'atto introduttivo consente di individuare le ragioni di fatto e di diritto della domanda avanzata, nel rispetto degli artt. 163 e 164 c.p.c..
Invero, parte attrice ha inteso agire nella presente sede contestando le risultanze del saldo dei rapporti di conto corrente ordinari e anticipi intrattenuti con il
[...] ed al fine di ottenere l'accertamento negativo del credito e la Controparte_1 ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dall' . Controparte_4
L'attrice ha esposto le ragioni di fatto delle domande di accertamento e di ripetizione formulate ed ha posto a fondamento della stesse il fatto storico e gli elementi di diritto che ne costituiscono la ragione giuridica.
A tanto aggiungasi che parte convenuta, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, ha svolto difese specifiche nel merito delle avverse doglianze, prendendo, dunque, posizione anche nel merito della vicenda sottoposta all'odierno vaglio.
10. Ancora in via preliminare, è da rigettarsi l'eccezione di prescrizione decennale formulata dall'Istituto di credito convenuto con riferimento all'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., atteso che, sulla scorta di quanto affermato dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24418/2010, il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi.
Nel caso di specie, l'introduzione del presente giudizio è avvenuta nel rispetto del termine prescrizionale decennale decorrente dalla chiusura dei conti avvenuta, R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
quanto al c/c ordinario n. 0040/34870162, in data 25.01.2012 e, quanto al c/c ordinario per operazioni in USD n. 1610/9367796, in data al 31/05/2011.
A tanto aggiungasi che l'Istituto di credito convenuto, nell'eccepire la prescrizione, ha comunque omesso di assolvere al proprio onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c. (Cass. Civ. Sez. Lav. 13/7/09 n. 16326).
11. Passando ad esaminare il merito della res controversa, le domande attoree sono ammissibili e parzialmente fondate e devono, pertanto, trovare accoglimento nei limiti e sulla scorta delle motivazioni che seguono.
La società attrice ha formulato domanda di accertamento negativo del credito vantato dall'Istituto di credito e di ripetizione dell'indebito a norma degli artt. 2033
e ss. c.c..
Ebbene, la domanda di accertamento negativo del credito è esperibile anche laddove il rapporto di conto corrente sia ancora in corso, poiché in siffatta ipotesi l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli addebiti nulli e quindi per tali motivi la domanda di nullità può esser sempre proposta (cfr. App. Milano 20.7.2017; App. Milano 19.9.2017), pur in mancanza di una collegata azione di ripetizione (Cass. Civ. n. 21646/2018; App.
Milano 1.3.2018).
Ne consegue l'ammissibilità di tale domanda.
Del pari è da ritenersi ammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito, avendo il C.T.U. all'uopo nominato, in riferimento ai conti analizzati verificato che “i conti alla data dell'atto di citazione (15-30/6/2016) erano tutti chiusi” (pag. n. 21 della relazione peritale).
Come è noto, la chiusura del rapporto rappresenta una condizione di ammissibilità
e non già di procedibilità della domanda e, pertanto, essa deve sussistere al momento della proposizione della domanda, essendo irrilevante che tale circostanza si verifichi nel corso del giudizio.
12. Ciò posto, parte attrice ha articolato, quale prima doglianza, l'assenza di un contratto scritto e, quindi, di una valida pattuizione delle relative clausole (art. 117
TUB) e, solo in via subordinata, ha dedotto l'applicazione di tassi di interesse passivi ultralegali in assenza di pattuizione scritta, l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, l'illegittimo addebito delle commissioni di massimo scoperto e l'applicazione degli interessi usurari. R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
Orbene, mentre nei giudizi promossi dal correntista-attore per far valere la nullità delle clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda ed, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova, laddove invece - come nel caso di specie - sia dedotta dal correntista-attore la mancanza di contratto scritto,
l'onere di produzione dei relativi contratti grava sulla banca, che ha percepito interessi ultralegali, commissioni, spese e simili (cfr. Trib. Sassari 9.8.2014; Trib.
Roma 6.2.2018; Trib. Pavia 21.4.2018; Trib. Sulmona 28.11.2018; Trib. Pavia
18.4.2019; Trib. Sulmona 26.6.2019; Trib. Roma 28.5.2019; Trib. Pescara
23.10.2019; Trib. IN 1.10.2019; Trib. Forlì 15.1.2021; Trib. Pistoia
30.3.2021 n. 298).
Invero, consolidato è il principio giurisprudenziale secondo cui se la domanda attorea è basata sul mancato perfezionamento del contratto in forma scritta, non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta darne positivo riscontro e se è vero che anche nelle azioni di accertamento negativo l'onere della prova incombe sull'attore, tuttavia quanto ai fatti negativi (nella specie, inesistenza di convenzione scritta di interessi ultralegali e di previsione contrattuale sufficientemente specifica di commissioni di massimo scoperto) trova applicazione il principio di vicinanza o inerenza della prova, che ribalta l'onere sul convenuto (Cass. n. 6480/2021; Cass. n. 24051/2019).
Ciò in quanto il correntista assume l'inadempimento della banca (assenza di contratto in forma scritta), che è dunque onerata dell'obbligo di provare il proprio adempimento producendo copia del contratto scritto.
D'altronde, costituendo la mancata dimostrazione dell'avvenuta stipulazione del contratto un fatto negativo, esso ontologicamente non può costituire oggetto di prova, mentre la prova del contrario - cioè, il fatto positivo dell'esistenza di un
(valido) accordo – è senz'altro possibile ed il relativo onere non può che gravare in capo alla Banca.
Nel caso di specie, l'Istituto di credito convenuto, a fronte di tale deduzione, non ha dato prodotto in giudizio i contratti asseritamente stipulati dalle parti. R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
Sul punto, l'Ausiliario del Giudice ha accertato che “negli atti di causa non esiste alcun contratto né documento recante le condizioni in esso applicate per tutti i c/c tranne che per il c/c ordinario n. 0040/34870162 per il quale è stata rinvenuta una
“Informativa precontrattuale” del 14/9/2010” (pag. n. 22-23 della relazione peritale).
In particolare, il C.T.U. ha verificato che, con riguardo al conto corrente ordinario n. 0040/34870162, “agli atti non esiste alcun contratto né documento recante le condizioni in esso applicate” e che è stata rinvenuta solo una “Informativa precontrattuale” del 14/9/2010 e, quanto al c/c di transito sbf n. 4034870263, che
“agli atti non esiste alcun contratto né documento recante le condizioni in esso applicate e che, quanto al c/c anticipi su fatture n. 6152010038-46, “agli atti non esiste alcun contratto né documento recante le condizioni in esso applicate” e che, con riferimento al c/c ordinario per operazioni in USD n. 1610/9367796
(4034870465 fino al 30.06.2003 e poi 40348704-00 fino al 30.06.2008), “agli atti non esiste alcun contratto né documento recante le condizioni in esso applicate”.
Ne consegue che i rapporti di conto corrente per cui è causa sono stati intrattenuti dalle parti in assenza di una corretta pattuizione contrattuale scritta, così come previsto dall'art. 117 del T.U.B., non potendo di certo supplire a tale vulnus né il documento sottoscritto da in data 14 settembre 2010 e neppure la CP_5 cd. “informativa precontrattuale” recante la sottoscrizione di entrambe le parti, invocata dall'Istituto di credito a fondamento dell'osservazione volta ad attribuire valore contrattuale a tale documentazione.
Invero, il distinto atto recante la sottoscrizione di si limita a CP_5 prevedere che “il presente contratto viene sottoscritto senza alcun effetto novativo ed in sostituzione del precedente contratto di conto corrente n.
04984/0040/34870162” e, tuttavia, esso non solo non può ritenersi sostitutivo di un contratto non prodotto in atti ma non reca neppure l'indicazione delle condizioni economiche, limitandosi a richiamare quelle “praticate nella misura specificata negli estratti conto e nelle comunicazioni periodiche regolarmente rimesseci dall'inizio del rapporto fino alla data odierna”.
Del pari, il differente documento denominato “informativa precontrattuale”, pur recando la sottoscrizione delle parti e contenendo il documento di sintesi del conto corrente con l'indicazione delle condizioni economiche, non può certamente assurgere a regolamento definitivo del rapporto, atteso che esso prevede, R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
nell'intestazione, che “il presente testo costituisce informativa precontrattuale fornita dalla Banca al Cliente e non impegna né la Banca né il Cliente alla stipula del contratto. La si riserva di modificare, prima dell'eventuale conclusione CP_2 del contratto, qualsiasi condizione o pattuizione qui contenuta”.
È, dunque, evidente che tale documento non esprima la volontà attuale di un accordo contrattuale.
Ciò premesso, l'art. 117 TUB prevede che i contratti sono redatti per iscritto ed un esemplare è consegnato al cliente e che, nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.
Trova, dunque, applicazione l'art. 117, co. 3, T.U.B., il quale, in caso di inosservanza della forma scritta per il contratto con conseguente nullità totale del rapporto, non prevede alcun tasso sostitutivo, che può invece trovare applicazione solo nell'ipotesi di inosservanza del comma 4, come espressamente previsto.
Del resto, il comma 7 dell'art. 117 T.U.B. prevede una ipotesi di automatica sostituzione di clausola nulla a seguito della mancata indicazione del tasso di interesse e tale automatica sostituzione presuppone che un contratto vi sia, valorizzando l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, se il contratto è nullo per mancanza di forma scritta, non possono trovare applicazione norme, quali l'art. 1284, terzo comma, c.c. (oltre che l'art. 117 TUB) che presuppongono chiaramente la sussistenza di una obbligazione ex contractu.
Dunque, in caso di nullità del contratto di conto corrente, la banca ha, sì, diritto alla restituzione delle somme erogate in favore del cliente, ma solo a titolo di indebito oggettivo e, dunque, con gli interessi legali come disciplinati dall'art. 2033
c.c. (cfr. Cass. n. 188/2022).
Pertanto, la nullità totale del rapporto derivante dalla mancata osservanza della forma prescritta priva in radice di effetti l'operazione di autonomia privata impostata dai contraenti, determinando come conseguenza esclusivamente effetti restitutori con riguardo a tutte le prestazioni eseguite da entrambe le parti, ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Tuttavia, essendo il conto corrente un rapporto di durata, nell'ambito del quale le parti annotano sul conto reciproche rimesse tra le quali opera la compensazione, è stato necessario, mediante la C.T.U., ricostruire l'intera movimentazione del conto e ricalcolare il saldo finale, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio dei rapporti.
13. L'Ausiliario del Giudice – a seguito della rimessione della causa sul ruolo, disposta con ordinanza emessa in data 23 ottobre 2024 - ha provveduto ad effettuare il ricalcolo dei rapporti per cui è causa, scomputando ogni addebito registrato a titolo di spese/commissioni/interessi, tenendo conto della natura accessoria dei conti tecnici e facendo applicazione degli interessi al tasso legale.
L'Ausiliario del Giudice ha, dunque, rielaborato i saldi dei rapporti oggetto del quesito integrativo, addivenendo alle seguenti conclusioni, condivisibili in quanto immuni da vizi logici: “Epurando il conto ordinario n. 0040/34870162 dalle competenze ascritte a debito dei C/C tecnici, riportandole sui conti correnti di pertinenza e di ogni addebito registrato a titolo di spese/commissioni/interessi si ottiene un saldo a credito in conto capitale pari ad euro 533.393,08; considerando gli interessi legali passivi e attivi calcolati per l'intero periodo, risulta un saldo creditore pari ad Euro 556.354,17; Epurando il conto di transito sbf n.
4034870263 dalle competenze ascritte a credito del C/C ordinario, riportando sul conto corrente di pertinenza ogni addebito registrato a titolo di spese/commissioni/interessi, trattandosi di un conto tecnico si ottiene un saldo pari a 0; considerando gli interessi legali passivi e attivi calcolati per l'intero periodo, risulta un saldo debitore pari ad Euro 68.768,70; Epurando il conto anticipi su fatture n. 6152010038-46 dalle competenze ascritte a credito del C/C ordinario, riportando sul conto corrente di pertinenza ogni addebito registrato a titolo di spese/commissioni/interessi, trattandosi di un conto tecnico si ottiene un saldo pari a 0; considerando gli interessi legali passivi e attivi calcolati per l'intero periodo, risulta un saldo debitore pari ad Euro 2.933,00; Epurando il c/c ordinario in USD n. 1610/9367796 (4034870465 fino al 30.06.2003 e poi 40348704-00 fino al 30.06.2008) di ogni addebito registrato a titolo di spese/commissioni/interessi si ottiene un saldo a credito in conto capitale pari a Dollari 60.432,71, ovvero pari ad euro 42.343,55 (essendo il tasso di cambio Euro/Dollaro pari ad 1,4272, rilevato il 30/05/2011), considerando gli interessi attivi e passivi calcolati per
l'intero periodo, si ottiene un saldo creditore pari a Dollari 62.693,35, ovvero pari ad Euro 43.927,51” (cfr. pag.14-15 della relazione integrativa depositata in data
28 marzo 2025). R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
Dunque, il C.T.U. ha accertato un saldo a credito in favore di pari ad Parte_2
€. 528.579,98, ottenuto sottraendo agli importi ricalcolati con riferimento al conto corrente ordinario n. 0040/34870162 per € 556.354,17 le somme a debito della correntista con riferimento al conto di transito sbf n. 403470263 per € 68.768,70
e, con riguardo al conto anticipi su fatture n. 6152010038-46, per € 2.933,00 e sommando, in ultimo, il saldo a credito ricalcolato dal C.T.U. per € 62.693,35, con riguardo al conto corrente ordinario per operazioni in USD n. 1610/937796.
Non dirimente sul punto è l'osservazione della Banca – formulata, peraltro, in sede di integrazione peritale disposta con ordinanza del 23 ottobre 2024 - relativa all'avvenuta espunzione, da parte del C.T.U., di “interessi, oneri e spese non riferite ai rapporti oggetto di causa, mai indicati e contestati in domanda e per i quali non risultano prodotti gli estratti conto a supporto della domanda di indebito e dell'eventuale richiesta di ricalcolo secondo legittimità”, attesa la genericità della contestazione.
La carenza di specifiche contestazioni non consente di vagliarne la fondatezza, con la conseguenza che entro tali limiti devono trovare accoglimento la domanda attorea di accertamento negativo del credito e di condanna della alla CP_2 ripetizione dell'indebito formulate nei confronti del convenuto Controparte_1
oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. (cfr. Cass., sent.
[...]
n. 21806/2025).
14. Quanto, poi, alla domanda attorea di accertamento della nullità della cessione del credito controverso intercorsa tra e , va Controparte_1 Parte_3 premesso che tale cessione risulta provata mediante la produzione della scrittura privata del 07 aprile 2016, autenticata nelle sottoscrizioni a rogito notar Persona_2
(rep. n. 349, Racc. 289 e registrato al n. 1974 del 7.04.2019) e notificata a
[...] mezzo raccomandata A/R alla debitrice ceduta.
Da tale scrittura, redatta e sottoscritta prima dell'accertamento giudiziale dei crediti per cui si controverte, risulta che l'Istituto di credito – dopo aver premesso di vantare un credito nei confronti della società attrice riveniente dall'apertura di credito in conto corrente n. 04984/0040/3487016 sino all'importo di € 50.000,00
e sino all'importo di € 1.300.000,00 per operatività commerciale con anticipi export su esportazioni e anticipo fatture, ha ceduto pro soluto a Parte_3 una parte del credito nella misura di € 690.000.00, con conseguenziale surroga pro quota del nei diritti della banca cedente, ivi compresa l'ipoteca iscritta Pt_3 R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
sull'opificio industriale di proprietà di ubicato in Solofra, alla via S. Parte_2
Vito n. 30, dietro versamento di un corrispettivo pari ad € 380.000,00 versato contestualmente alla stipula del contratto mediante assegno circolare emesso il 1° aprile 2016 da Banca Monte dei Pachi di Siena S.p.A.
Sul punto, giova evidenziare che la cessione del credito è un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore, la cui tutela ai sensi dell'art. 1264 c.c., in forza del quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo dopo che gli è stata notificata o in caso di sua accettazione, vale soltanto a tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento (Cass. n. 15364/2011; Cass. n. 20548/2004; Cass. n. 1510/2001).
Ne discende che, perfezionandosi la cessione con l'accordo fra cedente e cessionario, che opera il trasferimento della titolarità del diritto ceduto, è attribuita al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore per conseguire la prestazione dovuta (Cass. n. 11436/2021; Cass. n. 4432/1977, in Giur. it. 1978,
I, 1, 267).
Quanto alla notifica del negozio di cessione, esso può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (Cass. n.
9761/2005).
Pertanto, la notifica al debitore ceduto non deve essere necessariamente eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice species
(prevista esplicitamente dal codice di rito per i soli atti processuali) del più ampio genus costituito dalla notificazione, intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario.
Ne consegue che la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (Cass. n. 12734/2021; Cass. n.
1770/2014; Cass. n. 1684/2012; Cass. n. 28300/2005; Cass. n. 4774/1998). R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
Dunque, stante la produzione della scrittura privata del 07 aprile 2016, autenticata nelle sottoscrizioni a rogito notar (rep. n. 349, Racc. 289 e Persona_2 registrato al n. 1974 del 7.04.2019) e la prova della notifica dell'intervenuta cessione alla debitrice ceduta, la cessione del credito de qua è da ritenersi pienamente valida ed efficace.
Quanto, poi, alla dedotta nullità della cessione del credito, in quanto posta in essere in violazione dell'art. 106 TUB, la stessa va rigettata, dal momento che dalla scrittura di cessione del credito intercorsa emerge che tale cessione non è riconducibile al finanziamento al pubblico di cui all'art. 106 TUB secondo cui
"l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia".
In particolare, il D.M. Economia e Finanze n. 53/2015, emanato proprio per meglio determinare l'ambito applicativo cui si riferisce il citato art. 106, all'art. 2, comma
1, stabilisce che "Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma” e che “Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di: a) locazione finanziaria;
b) acquisto di crediti a titolo oneroso;
c) credito ai consumatori, così come definito dall'articolo
121, T.U.B.; d) credito ipotecario;
e) prestito su pegno;
f) rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma".
Dal tenore letterale delle disposizioni in esame emerge chiaramente come, per aversi attività di finanziamento esercitata nei confronti del pubblico ai sensi dell'art. 106 TUB, non è sufficiente che vi sia una cessione di credito di cui sia parte un soggetto che operi nei confronti dei terzi, ma è altresì necessario che si sia al cospetto di un'attività di finanziamento (consistente nella messa a disposizione di denaro o altre utilità) svolta in maniera abituale e continuativa e non occasionale.
Di tale circostanza non può ritenersi raggiunta la prova nel caso di specie, avuto, peraltro, riguardo anche alle risultanze di cui all'ordinanza di archiviazione depositata in data 16 ottobre 2017 nel procedimento n. 3890/2016 + 5076/2017
R.G.N.R.; N. 6295/2017 R.G.G.I.P.. R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
Parimenti è da rigettarsi la dedotta illegittimità della cessione per abuso di diritto in considerazione della natura emulativa ex art. 833 c.c., non ravvisandosi i presupposti dell'operatività del divieto di cui all'art. 833 c.c., dunque, del presupposto che l'atto di esercizio del diritto non arrechi utilità al proprietario e che tale atto abbia il solo scopo di nuocere o arrecare molestia ad altri.
15. Ritenuta, dunque, la validità ed efficacia della cessione del credito effettuata in favore del convenuto , deve trovare accoglimento – nei limiti di Parte_3 cui sopra – la domanda di accertamento negativo del credito proposta dall'attrice anche nei confronti di , attesa l'inesistenza – all'esito del presente Parte_3 accertamento giudiziale - del credito oggetto di cessione.
16. Quanto alla domanda attorea avente ad oggetto l'ordine alla Conservatoria dei registri immobiliari di cancellazione della ipoteca iscritta sull'immobile di proprietà della , sito in Solofra (AV), Zona Industriale Parte_2
ASI, Via Nuova San Vito, identificato in Catasto Fabbricati al foglio 2, p.lla 2134, sub 1, piani T, 1, 2, 3, 4 e 5, la stessa è da rigettarsi atteso che manca del tutto la documentazione inerente all'iscrizione ipotecaria di cui si invoca la cancellazione.
In particolare, difetta un estratto di visura ipotecaria ovvero un certificato ipotecario, ai fini dell'accertamento dei titoli e dei crediti alla base della dedotta ipoteca, essendo stata allegata in atti la solo richiesta formulata dall'istituto bancario in data 10.11.2006 ed indirizzata all'odierna attrice di ottenere la nota di iscrizione di ipoteca indispensabile per il perfezionamento dell'atto di iscrizione ipotecaria dell'1/09/2006.
Tale omessa produzione impedisce al giudice di esaminare la domanda, non avendo il Giudice la certezza dell'esistenza giuridica dell'iscrizione ipotecaria, dei suoi estremi (numero di registro particolare e generale), dell'immobile su cui è stata iscritta, delle generalità dei soggetti a favore e contro i quali è stata eseguita l'iscrizione, dell'importo della stessa e di tutte le altre informazioni che accompagnano qualunque iscrizione ipotecaria.
Né a tali lacune documentali può ovviarsi alla luce della condotta di “non contestazione” tenuta dalla controparte in ordine alla sussistenza dell'iscrizione ipotecaria per cui è causa, atteso che il principio di “non contestazione” ex art. 115, co. 1, c.p.c. non opera allorquando la legge richiede per la prova di determinati fatti la forma scritta. R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
17. È parimenti da rigettarsi la domanda di risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dal cessionario nei confronti dell'attrice Parte_3
, difettando, in primo luogo, la soccombenza totale Parte_2 dell'attrice.
18. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, nei rapporti tra parte attrice e il convenuto esse seguono la soccombenza Parte_2 Controparte_1 della convenuta ex art. 91 c.p.c. e si liquidano, come in Controparte_1 dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, avuto riguardo al decisum, valori medi, ad esclusione della fase decisoria, cui trovano applicazione i valori minimi, in considerazione del modulo decisionale adottato.
Va disposta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore di parte attrice, Avv. AR OL, dichiaratosi antistatario.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite nei rapporti tra parte attrice, ed il convenuto , il parziale Parte_2 Parte_3 accoglimento delle domande proposte dall'attrice nei confronti di Parte_3
(limitatamente alla domanda di accertamento negativo del credito) giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
In ultimo, le spese di C.T.U., già liquidate con decreto emesso in data 18.10.2023
e con decreto del 22.07.2025 vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di IN, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando nel procedimento contrassegnato da R.G. n. 2877/2016 riunito al n. 2958/2016, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda attorea di accertamento negativo del credito formulata nei confronti dei convenuti e Controparte_1
; Parte_3
- in parziale accoglimento della domanda attorea di ripetizione dell'indebito formulata dall'attrice , condanna il Parte_2 Controparte_1 al pagamento nei confronti dell'attrice della
[...] Parte_2 R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
somma di €. 528.579,98, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, co. 4,
c.c. dalla domanda e sino all'effettiva corresponsione;
- rigetta la domanda attorea di accertamento della nullità della cessione del credito controverso intercorsa tra e;
Controparte_1 Parte_3
- rigetta la domanda attorea di cancellazione dell'ipoteca;
- rigetta la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. formulata dal convenuto nei confronti dell'attrice; Parte_3
- condanna parte convenuta alla rifusione, in favore Controparte_1 dell'attrice , delle spese legali, che liquida in € 545,00 Parte_2 per esborsi ed € 25.187,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
AR OL, dichiaratosi antistatario;
- compensa le spese di lite tra l'attrice ed il Parte_2 convenuto;
Parte_3
- pone le spese di C.T.U, già liquidate con decreto del 18.10.2023 e con decreto del 18.07.2025, definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro.
Così deciso all'udienza del 06 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
GIUDIZI RIUNITI R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 06 OTTOBRE 2025
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani, letto l'art. 127 ter c.p.c., in vigore dal 01/01/2023, il quale ha previsto quanto segue:
“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza
è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della Cancelleria, del decreto con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
dato atto che l'opponente ha provveduto al deposito delle Parte_1 predette note, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo Giudice decide la controversia mediante deposito della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, al termine dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 06 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 2877/2016 e 2958/2016 del R.G.A.C., aventi ad oggetto: contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario), pendenti
TRA
(C.F. e P. IVA , in persona Parte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Solofra (AV), rappresentata e difesa, giusta procura posta a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. AR
OL (C.F. ) e con questi elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_1
IN, alla via Casale n. 5;
PARTE ATTRICE
E
(C.F. e P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in alla via Toledo n. 177, CP_1 rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giovanni Solimene (C.F. ), con il CodiceFiscale_2 quale è elettivamente domiciliata in IN, alla via P.S. Mancini n. 70;
PARTE CONVENUTA
NONCHÉ R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
(C.F. ), nato il [...] ad [...] Parte_3 CodiceFiscale_3
e ivi residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura posta a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Gerardo
AT (C.F. ) e con questi elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_4
IN, alla via Fioretti n. 2;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Invero, l'art. 281-sexies c.p.c. consente al Giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez.
III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
2. Ciò posto, con atto di citazione ritualmente notificato ed introduttivo del procedimento recante R.G. n. 2877/2016, ha Parte_2 convenuto innanzi al Tribunale di IN il e Controparte_1 Pt_3
chiedendo “1. in via principale: i) accertare e dichiarare che i rapporti
[...] oggetto di causa sono stati instaurati in assoluto difetto di contratto scritto di apertura in violazione dell'art. 117 TUB e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità di tutti gli addebiti effettuati dalla in danno della correntista a titolo di interessi CP_2 in misura ultralegale, di capitalizzazione trimestrale, di c.m.s. e di ogni ulteriore spesa, onere o commissione, valute fittizie, duplicazioni di conti anticipi ecc;
ii) per
l'effetto, previo ricalcolo al netto degli addebiti illegittimi, applicando il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, ad eccezione dei trimestri indicati in narrativa o comunque in quelli ove risulterà provato il superamento del tasso soglia, per i quali non saranno dovuti interessi, accertare e dichiarare gli effettivi R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
saldi di chiusura;
iii) dichiarare che nulla è dovuto dalla soc. al Parte_2 [...] in forza dei rapporti di conto corrente oggetto di causa e che, per CP_1 converso, la soc. è creditrice del per € Parte_2 Controparte_1
618.844,24 o della somma diversa, maggiore o minore che risulterà accertata all'esito del giudizio;
iv) condannare ai sensi dell'art. 2033 c.c. il Controparte_1
a pagare in favore della soc. l'importo € 618.844,24 o la somma
[...] Parte_2 diversa, maggiore o minore, che risulterà accertata all'esito del giudizio, oltre interessi legali dalla domanda fino ad integrale soddisfo. 2) in via gradata, nella non creduta ipotesi in cui dovesse risultare provata l'esistenza di contratti scritti di apertura: i) accertare e dichiarare il difetto e/o la nullità contrattuale delle
(eventuali) clausole relative alla determinazione della misura ultralegale degli interessi, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, alla c.m.s., e/o
l'illegittimità degli addebiti operati a tali titoli dalla Banca convenuta in danno della società correntista anche per valute fittizie, duplicazioni di conti anticipi ecc;
ii) per
l'effetto, previo ricalcolo al netto degli addebiti illegittimi, applicando il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, ad eccezione dei trimestri indicati in narrativa o comunque in quelli ove risulterà provato il superamento del tasso soglia, per i quali non saranno dovuti interessi, accertare e dichiarare gli effettivi saldi di chiusura;
iii) dichiarare che nulla è dovuto dalla soc. al Parte_2 [...] in forza dei rapporti di conto corrente oggetto di causa e che, per CP_1 converso, la soc. è creditrice del per € Parte_2 Controparte_1
618.844,24 o della somma diversa, maggiore o minore che risulterà accertata all'esito del giudizio;
iv) condannare ai sensi dell'art. 2033 c.c. il Controparte_1
a pagare in favore della soc. l'importo € 618.844,24 o la somma
[...] Parte_2 diversa, maggiore o minore, che risulterà accertata all'esito del giudizio, oltre interessi legali dalla domanda fino ad integrale soddisfo”.
Con successivo atto di citazione ritualmente notificato dalla società attrice al
[...] ed a , l'attrice ha introdotto il giudizio recante R.G. Controparte_1 Parte_3
2958/2016, riproponendo le medesime conclusioni ed aggiungendovi le seguenti ulteriori conclusioni: “3) Accertata la inesistenza del presunto credito del CP_1 oggetto di cessione in favore del Sig. , dichiarare che il Sig.
[...] Parte_3 R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
, cessionario dello stesso, non vanta credito alcuno nei confronti Parte_3 della soc. in liquidazione;
4) accertata l'inesistenza del presunto credito Pt_2 vantato dal dichiarare l'immobile di proprietà della soc. Controparte_1 [...]
sito in Solofra (AV), Zona Industriale ASI, Via Nuova San Vito, Parte_2 identificato in Catasto Fabbricati al foglio 2, p.lla 2134, sub 1, piani T, 1, 2, 3, 4 e
5, libero dalla ipoteca su di esso iscritta a garanzia del ridetto presunto credito e per l'effetto ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari la cancellazione della relativa iscrizione;
5) in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità del contratto di cessione perfezionato tra il e il sig. per Controparte_1 Parte_3 tutte le ragioni illustrate in narrativa al paragrafo n. IV, accertare e dichiarare
l'illegittimità della condotta del Sig. per tutto quanto illustrato nel ridetto Pt_3 paragrafo IV e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni in favore della soc. liquidazione nella misura che risulterà accertata all'esito del Parte_2 presente giudizio e/o ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione.
3. L'attrice ha dedotto in fatto:
a) di aver intrattenuto con il i rapporti di conto corrente Controparte_1 ordinario n. 1610/9367796 e n. 0040/34870162 e che a quest'ultimo accedevano il conto anticipi su fatture n. 6152010838-46 ed il conto presentazione RI.BA. n.
0040/34870263;
b) che tutti i conti, alla data di introduzione del giudizio, erano estinti e, in particolare, i due conti tecnici (anticipi su fatture n. 6152010838-46 e presentazione RI.BA. n. 0040/34870263) registravano un saldo zero, in ragione dell'addebito delle relative poste negative sul conto ordinario n. 0040/34870162 al quale accedevano, mentre i conti correnti ordinari n. 0040/34870162 e n.
1610/9367796 registravano saldi passivi, girocontati a sofferenza;
c) che tali rapporti sono stati instaurati in assenza di un valido ed efficace contratto scritto di conto corrente, con conseguente illegittimità di qualsivoglia addebito effettuato in applicazione di condizioni mai pattuite;
d) che l'Istituto di Credito ha sin dall'inizio dei rapporti applicato tassi di interesse passivi ultralegali in assenza di pattuizione scritta, la illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, l'illegittimo addebito delle commissioni di massimo scoperto, l'applicazione degli interessi usuri;
R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
e) di aver effettuato una ricostruzione tecnico-contabile dei predetti rapporti, dalla quale è emerso che, epurando il saldo dagli addebiti relativi agli interessi ultralegali, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, alla commissione massimo scoperto ed alle altre spese di varia natura applicate ai dedotti rapporti, sussiste un saldo attivo in favore della correntista pari ad € 618.844,24;
f) che, ciò nonostante, con atto pubblico per OT (rep. 349, racc. Per_1
289), del 7 aprile 2016, l'istituto bancario, assumendo di esser creditore dell'odierna attrice, ha ceduto pro soluto il proprio credito nella misura di €
690.000,00 a , dietro versamento di un corrispettivo pari ad € Parte_3
380.000,00;
g) che tale cessione si appalesa del tutto illegittima in quanto espressione dell'illecito esercizio di attività finanziaria svolta in assenza dei presupposti di legge oltreché lesiva per la società attrice, in quanto il presunto credito dell'istituto bancario è assistito da garanzia ipotecaria ed è stato ceduto in uno alla garanzia ipotecaria;
circostanza, quest'ultima, che legittima il cessionario a Parte_3 porre in essere atti pregiudizievoli del patrimonio dell'odierna attrice a fronte di una cessione della garanzia ipotecaria priva di giustificazione attesa l'inesistenza del credito vantato;
h) che, invero, , in qualità di cessionario del credito, ha agito in Parte_3 giudizio, ai fini del recupero del credito, con istanza per la dichiarazione di fallimento;
i) che è pacifico che al cessionario possano essere validamente opposte tutte le eccezioni che il debitore ceduto può opporre al cedente e che, pertanto, attesa l'inesistenza del credito ceduto, , cessionario dello stesso, non Parte_3 vanta alcun credito nei confronti dell'odierna attrice;
j) che il presunto credito risulta assistito da ipoteca volontaria sul capannone industriale di proprietà della sito in Solofra (AV), Zona Industriale Parte_2
ASI, via Nuova San Vito ed identificato in catasto, al foglio n. 2, p.lla 2134, sub 1, piani T,1,2,3,4 e 5 e, stante l'inesistenza del credito, ne va ordinata la cancellazione alla Conservatoria dei Registri immobiliari.
4. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25 novembre 2016, la convenuta eccependo, in via Controparte_1 preliminare, la nullità della procura posta a margine dell'atto di citazione, non essendo stato ivi indicato il nominativo del legale rappresentante pro tempore R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
della società attrice, che non può neppure esser desunto dal contesto dell'atto, in ragione della illeggibilità della firma apposta.
Sempre in via preliminare, la convenuta ha eccepito la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c., attesa l'indeterminatezza della domanda e la mancata indicazione del petitum ovvero delle conclusioni dell'atto introduttivo nonché la prescrizione decennale delle singole operazioni del presunto credito vantato dall'attrice e dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. e l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione.
Nel merito, l'istituto di credito ha contestato la fondatezza della domanda di condanna della banca al pagamento della somma di €. 618.844,24, essendo la convenuta titolare di un credito nei confronti di per € 1.256.615,55, Parte_2 oltre interessi, come risultante, alla data dell'11/04/2011, dalle scritture contabili.
Quanto alla mancanza di forma scritta dei contratti di apertura di credito e, dunque, alla violazione dell'art. 117 T.U.B, la convenuta ha fatto rilevare che il contratto di conto corrente ordinario, così come i contratti di apertura di credito, risulta esser stato regolarmente stipulato e debitamente sottoscritto dalla società attrice ed, in particolare, il contratto di conto corrente ordinario n.
04984/0040/34870162 è stato sottoscritto in data 04/08/2010 presso la filiale di
IN di ed, a seguito del conferimento del ramo di Controparte_3 azienda da parte di al in data Controparte_3 Controparte_1
14.09.2010 la società attrice ha sottoscritto con il presso la Controparte_1 filiale di IN il contratto di conto corrente, il quale non ha prodotto effetti novativi e neppure sostituivi di quello precedente, conservandone lo stesso numero.
Quanto alle linee di credito, la convenuta ha fatto rilevare che le aperture di credito sono state confermate con lettere del 20.06.2006 e del 30.11.2017 e, successivamente, i relativi contratti sono stati modificati ed integrati con tre atti del 5.04.2011.
Quanto al dedotto difetto di forma scritta delle condizioni economiche e dei tassi applicati, la convenuta ne ha contestato la fondatezza, essendo validamente pattuito il tasso di interesse passivo, così come il concreto ammontare dello stesso ed avendo l'istituto bancario regolarmente trasmesso gli estratti conto all'odierna società attrice, la quale non ha mai formulato contestazioni, con conseguente R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
approvazione degli stessi, anche in relazione al saggio di interesse ed agli altri costi applicati.
In ogni caso, la convenuta ha eccepito l'intervenuta decadenza della correntista dai diritti azionati ai sensi dell'art. 119 D.Lgs. 385/1993 e dell'art. 1832 c.c..
Con riferimento alla dedotta illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, la convenuta ha fatto rilevare che l'eventuale nullità deve essere limitata al periodo antecedente all'anno 2000, in applicazione della delibera CICR 09/02/2000, con conseguente intervenuta prescrizione decennale, atteso che il dies a quo è da individuarsi nel giorno delle annotazioni di ciascun addebito su conto corrente.
Quanto alla nullità della clausola relativa alla c.m.s., la convenuta ha rappresentato che l'applicazione della stessa, già a partire dal 1996, è stata effettuata sulla base delle Istruzioni della Banca di Italia e, dunque, non rientra nel calcolo del TAEG e che comunque va rilevata separatamente e che, sin dalla data di sottoscrizione dei contratti di conto corrente, l'attrice è stata messa a conoscenza di tutte le clausole contrattuali.
Quanto al dedotto superamento del tasso soglia, l'istituto bancario ne ha fatto rilevare l'infondatezza, in ragione della genericità della doglianza, non essendo state specificate le operazioni affette da presunta illegittimità né indicati e soprattutto provati, con la produzione di specifici D.M., i tassi soglia Ha, poi, eccepito l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033
c.c., dal momento che, non avendo l'attrice corrisposto all'istituto di credito alcuna somma all'atto di chiusura del conto, non sussiste nessun arricchimento “indebito” che ne legittima la restituzione e che manca la prova di aver chiuso il conto corrente e le aperture di credito e di aver restituito il complessivo saldo a debito.
Quanto alla dedotta inesistenza del credito ed alla cancellazione della garanzia ipotecaria, l'Istituto di Credito ha fatto rilevare di aver promosso, in qualità di creditore ipotecario, ricorso per intervento ex art.54 D.P.R. 29/09/1973 n. 602, dinanzi al Tribunale di IN nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n.106/2011 R.G.E. (fascicolo n.5034/2010) promossa da di Parte_4
IN e che in tale procedura alcuna opposizione e/o contestazione in ordine all'ammontare ed alla natura del credito ipotecario vantato è stata proposta da parte della odierna attrice.
Ha, poi, fatto rilevare che la garanzia viene meno solo se il debito è estinto e non anche se il credito viene contestato, come nella specie e che le ipotesi di R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
estinzione della ipoteca sono previste tassativamente dal codice di rito all'art. 2878 c.c. il quale, al n.3, prevede la estinzione della ipoteca “con l'estinguersi della obbligazione”.
In merito alla cessione del credito, l'Istituto di credito ne ha fatto rilevare la legittimità ed efficacia, dal momento che, all'atto della cessione, il cessionario si è costituito come persona fisica (come si evince dall'atto di Parte_3 cessione per OT ) e non già quale intermediario finanziario e, dunque, Per_1 non ricorrono i presupposti di legge per definire la cessione di credito quale
“attività finanziaria” che prevede l'iscrizione del cessionario in apposito albo, avente funzione e qualifica di intermediario finanziario.
Il ha, dunque, concluso chiedendo, in via preliminare, di Controparte_1 accertare e dichiarare la nullità della procura posta a margine dell'atto di citazione non essendo stato indicato il nominativo del legale rappresentante pro tempore della società attrice;
di dichiarare e accertare la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.; di accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda pe non aver parte attrice esperito il tentativo obbligatorio di mediazione;
di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale del presunto credito che parte attrice assume di vantare nonché l'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. proposta;
di accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dal diritto di contestare le risultanze contabili dei rapporti intercorsi con l'istituto bancario.
Nel merito ha chiesto il rigetto di tutte le domande formulate, in quanto improcedibili, inammissibili e infondate in fatto ed in diritto nonché prive di allegazioni probatorie. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
5. Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
24.11.2016, , eccependo la nullità dell'atto di citazione per la Parte_3 mancata indicazione del legale rappresentante pro tempore della società attrice che ha rilasciato il mandato alle liti e per difetto assoluto delle conclusioni, non avendo parte attrice spiegato alcuna domanda nei confronti del convenuto
. Parte_3
Quanto alla dedotta invalidità della cessione del credito, ne ha fatto rilevare la piena validità, trattandosi di operazione eseguita nel pieno rispetto degli artt. 106
e 132 TUB ed essendo esclusa qualsivoglia attività con il pubblico e/o rivolta al pubblico, non svolgendo il convenuto alcuna attività di intermediazione finanziaria R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
con continuità e sistematicità e, dunque, non essendo configurabile alcuna attività illecita.
Ha, poi, contestato la dedotta illegittimità della cessione per abuso di diritto in considerazione della natura emulativa della stessa ex art. 833 c.c., dal momento che la cessione è stata notificata alla società debitrice in data 13.04.2016 e, per poter configurare l'abuso di diritto per atti emulativi, il fatto deve essere posto in essere per tale esclusiva finalità, senza alcuna giustificazione di natura utilitaristica da un punto di vista economico e sociale.
Dunque, il convenuto ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili e comunque di rigettare tutte le domande attoree, con condanna di al Parte_2 risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
6. Ciò posto, all'udienza di prima comparizione e trattazione celebrata in data 19 dicembre 2016, è stato assegnato all'attrice termine sino al 31 gennaio 2017 per integrare la domanda ed all'udienza celebrata in data 01 ottobre 2018 è stata disposta la riunione al procedimento recante R.G. n. 2877/2016 del giudizio contrassegnato da n. 2958/2016.
Alla successiva udienza del 25 febbraio 2019 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. ed, istruita documentalmente la causa ed espletata C.T.U. contabile, poi integrata con ordinanza del 13.06.2022 e con successiva ordinanza (previa rimessione della causa sul ruolo) emessa in data 23 ottobre 2024, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 02 dicembre 2025, anticipata d'ufficio al 06 ottobre 2025, ove la causa viene decisa all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che tengono luogo della discussione orale della causa.
7. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto reso in pari data dal Presidente del Tribunale di IN.
8. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità della procura alle liti posta a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio recante R.G.
n. 2877/2016, formulata dalla convenuta.
Infatti, è certamente vero che l'illeggibilità della firma del conferente la procura alle liti, apposta in calce o a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
società, comporta la nullità della procura laddove il nome del sottoscrittore non risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore ovvero dal testo di quell'atto ovvero quando detto nome non sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese e, tuttavia, è altrettanto vero che, al sussistere di tali condizioni, non viene in rilievo un'ipotesi di inesistenza della procura e, dunque, non si è in presenza di un vizio insanabile.
Invero, la nullità della procura alle liti conferita da una società senza indicazione del nome del legale rappresentante con la sua firma illeggibile ben può esser sanata a condizione che la parte si attivi immediatamente per integrare la documentazione e senza possibilità di applicare il termine di cui all'art. 182 c.p.c.
(cfr. Cassazione civile I sez. n. 23244 del 31.07.2023).
La parte interessata ha, dunque, il potere/dovere di integrare, con la prima replica, la lacunosità dell'atto iniziale, mediante la chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile, sicché, ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica l'invalidità della procura e l'inammissibilità dell'atto cui accede (Cass. SU n. 4810 del 2005; in seguito, Cass.
n. 14190 del 2011; Cass. n. 4199 del 2012; Cass. n. 21205 del 2013; Cass. n.
7179 del 2015; Cass. n. 16634 del 2017; Cass. n. 28203 del 2018; Cass. n. 8930 del 2019).
Tanto è avvenuto nel caso di specie, laddove l'attrice, ancor prima della costituzione dei convenuti nel procedimento recante R.G. n. 2877/2016 (e, dunque, ancor prima della formulazione dell'eccezione di nullità della procura, avvenuta nel novembre 2016), ha provveduto a notificare e depositare, in data
01/07/2016, un successivo atto di citazione (ad integrazione del precedente), munito di procura alle liti (posta a margine dell'atto introduttivo), recante l'indicazione e la firma leggibile del legale rappresentante pro tempore della
Parte_2
Con tale nuovo atto ha introdotto il giudizio recante R.G. n. Parte_2
2958/2016, che è stato poi riunito al procedimento R.G. n. 2877/2016 ai sensi dell'art. 274 c.p.c., trattandosi di procedimenti relativi a cause connesse sotto il profilo soggettivo e parzialmente oggettivo. R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
Peraltro, anche a voler prestare adesione alla tesi prospettata da parte convenuta e, dunque, a voler ritenere inammissibili le domande proposte da Parte_2 con l'atto di citazione introduttivo del giudizio R.G. n. 2877/2016 per difetto di valida procura alle liti, comunque tale declaratoria non produrrebbe gli effetti invocati dalla parte convenuta, essendo le medesime domande, in uno a quelle sub. 3, 4 e 5, state oggetto di riproposizione da parte di con il Parte_2 successivo atto di citazione introduttivo del procedimento R.G. n. 2958/2016.
9. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dalla convenuta in ordine Controparte_1 all'indeterminatezza della domanda ed alla mancata indicazione del petitum, in quanto l'atto introduttivo consente di individuare le ragioni di fatto e di diritto della domanda avanzata, nel rispetto degli artt. 163 e 164 c.p.c..
Invero, parte attrice ha inteso agire nella presente sede contestando le risultanze del saldo dei rapporti di conto corrente ordinari e anticipi intrattenuti con il
[...] ed al fine di ottenere l'accertamento negativo del credito e la Controparte_1 ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dall' . Controparte_4
L'attrice ha esposto le ragioni di fatto delle domande di accertamento e di ripetizione formulate ed ha posto a fondamento della stesse il fatto storico e gli elementi di diritto che ne costituiscono la ragione giuridica.
A tanto aggiungasi che parte convenuta, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, ha svolto difese specifiche nel merito delle avverse doglianze, prendendo, dunque, posizione anche nel merito della vicenda sottoposta all'odierno vaglio.
10. Ancora in via preliminare, è da rigettarsi l'eccezione di prescrizione decennale formulata dall'Istituto di credito convenuto con riferimento all'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., atteso che, sulla scorta di quanto affermato dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24418/2010, il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi.
Nel caso di specie, l'introduzione del presente giudizio è avvenuta nel rispetto del termine prescrizionale decennale decorrente dalla chiusura dei conti avvenuta, R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
quanto al c/c ordinario n. 0040/34870162, in data 25.01.2012 e, quanto al c/c ordinario per operazioni in USD n. 1610/9367796, in data al 31/05/2011.
A tanto aggiungasi che l'Istituto di credito convenuto, nell'eccepire la prescrizione, ha comunque omesso di assolvere al proprio onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c. (Cass. Civ. Sez. Lav. 13/7/09 n. 16326).
11. Passando ad esaminare il merito della res controversa, le domande attoree sono ammissibili e parzialmente fondate e devono, pertanto, trovare accoglimento nei limiti e sulla scorta delle motivazioni che seguono.
La società attrice ha formulato domanda di accertamento negativo del credito vantato dall'Istituto di credito e di ripetizione dell'indebito a norma degli artt. 2033
e ss. c.c..
Ebbene, la domanda di accertamento negativo del credito è esperibile anche laddove il rapporto di conto corrente sia ancora in corso, poiché in siffatta ipotesi l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli addebiti nulli e quindi per tali motivi la domanda di nullità può esser sempre proposta (cfr. App. Milano 20.7.2017; App. Milano 19.9.2017), pur in mancanza di una collegata azione di ripetizione (Cass. Civ. n. 21646/2018; App.
Milano 1.3.2018).
Ne consegue l'ammissibilità di tale domanda.
Del pari è da ritenersi ammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito, avendo il C.T.U. all'uopo nominato, in riferimento ai conti analizzati verificato che “i conti alla data dell'atto di citazione (15-30/6/2016) erano tutti chiusi” (pag. n. 21 della relazione peritale).
Come è noto, la chiusura del rapporto rappresenta una condizione di ammissibilità
e non già di procedibilità della domanda e, pertanto, essa deve sussistere al momento della proposizione della domanda, essendo irrilevante che tale circostanza si verifichi nel corso del giudizio.
12. Ciò posto, parte attrice ha articolato, quale prima doglianza, l'assenza di un contratto scritto e, quindi, di una valida pattuizione delle relative clausole (art. 117
TUB) e, solo in via subordinata, ha dedotto l'applicazione di tassi di interesse passivi ultralegali in assenza di pattuizione scritta, l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, l'illegittimo addebito delle commissioni di massimo scoperto e l'applicazione degli interessi usurari. R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
Orbene, mentre nei giudizi promossi dal correntista-attore per far valere la nullità delle clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda ed, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova, laddove invece - come nel caso di specie - sia dedotta dal correntista-attore la mancanza di contratto scritto,
l'onere di produzione dei relativi contratti grava sulla banca, che ha percepito interessi ultralegali, commissioni, spese e simili (cfr. Trib. Sassari 9.8.2014; Trib.
Roma 6.2.2018; Trib. Pavia 21.4.2018; Trib. Sulmona 28.11.2018; Trib. Pavia
18.4.2019; Trib. Sulmona 26.6.2019; Trib. Roma 28.5.2019; Trib. Pescara
23.10.2019; Trib. IN 1.10.2019; Trib. Forlì 15.1.2021; Trib. Pistoia
30.3.2021 n. 298).
Invero, consolidato è il principio giurisprudenziale secondo cui se la domanda attorea è basata sul mancato perfezionamento del contratto in forma scritta, non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta darne positivo riscontro e se è vero che anche nelle azioni di accertamento negativo l'onere della prova incombe sull'attore, tuttavia quanto ai fatti negativi (nella specie, inesistenza di convenzione scritta di interessi ultralegali e di previsione contrattuale sufficientemente specifica di commissioni di massimo scoperto) trova applicazione il principio di vicinanza o inerenza della prova, che ribalta l'onere sul convenuto (Cass. n. 6480/2021; Cass. n. 24051/2019).
Ciò in quanto il correntista assume l'inadempimento della banca (assenza di contratto in forma scritta), che è dunque onerata dell'obbligo di provare il proprio adempimento producendo copia del contratto scritto.
D'altronde, costituendo la mancata dimostrazione dell'avvenuta stipulazione del contratto un fatto negativo, esso ontologicamente non può costituire oggetto di prova, mentre la prova del contrario - cioè, il fatto positivo dell'esistenza di un
(valido) accordo – è senz'altro possibile ed il relativo onere non può che gravare in capo alla Banca.
Nel caso di specie, l'Istituto di credito convenuto, a fronte di tale deduzione, non ha dato prodotto in giudizio i contratti asseritamente stipulati dalle parti. R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
Sul punto, l'Ausiliario del Giudice ha accertato che “negli atti di causa non esiste alcun contratto né documento recante le condizioni in esso applicate per tutti i c/c tranne che per il c/c ordinario n. 0040/34870162 per il quale è stata rinvenuta una
“Informativa precontrattuale” del 14/9/2010” (pag. n. 22-23 della relazione peritale).
In particolare, il C.T.U. ha verificato che, con riguardo al conto corrente ordinario n. 0040/34870162, “agli atti non esiste alcun contratto né documento recante le condizioni in esso applicate” e che è stata rinvenuta solo una “Informativa precontrattuale” del 14/9/2010 e, quanto al c/c di transito sbf n. 4034870263, che
“agli atti non esiste alcun contratto né documento recante le condizioni in esso applicate e che, quanto al c/c anticipi su fatture n. 6152010038-46, “agli atti non esiste alcun contratto né documento recante le condizioni in esso applicate” e che, con riferimento al c/c ordinario per operazioni in USD n. 1610/9367796
(4034870465 fino al 30.06.2003 e poi 40348704-00 fino al 30.06.2008), “agli atti non esiste alcun contratto né documento recante le condizioni in esso applicate”.
Ne consegue che i rapporti di conto corrente per cui è causa sono stati intrattenuti dalle parti in assenza di una corretta pattuizione contrattuale scritta, così come previsto dall'art. 117 del T.U.B., non potendo di certo supplire a tale vulnus né il documento sottoscritto da in data 14 settembre 2010 e neppure la CP_5 cd. “informativa precontrattuale” recante la sottoscrizione di entrambe le parti, invocata dall'Istituto di credito a fondamento dell'osservazione volta ad attribuire valore contrattuale a tale documentazione.
Invero, il distinto atto recante la sottoscrizione di si limita a CP_5 prevedere che “il presente contratto viene sottoscritto senza alcun effetto novativo ed in sostituzione del precedente contratto di conto corrente n.
04984/0040/34870162” e, tuttavia, esso non solo non può ritenersi sostitutivo di un contratto non prodotto in atti ma non reca neppure l'indicazione delle condizioni economiche, limitandosi a richiamare quelle “praticate nella misura specificata negli estratti conto e nelle comunicazioni periodiche regolarmente rimesseci dall'inizio del rapporto fino alla data odierna”.
Del pari, il differente documento denominato “informativa precontrattuale”, pur recando la sottoscrizione delle parti e contenendo il documento di sintesi del conto corrente con l'indicazione delle condizioni economiche, non può certamente assurgere a regolamento definitivo del rapporto, atteso che esso prevede, R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
nell'intestazione, che “il presente testo costituisce informativa precontrattuale fornita dalla Banca al Cliente e non impegna né la Banca né il Cliente alla stipula del contratto. La si riserva di modificare, prima dell'eventuale conclusione CP_2 del contratto, qualsiasi condizione o pattuizione qui contenuta”.
È, dunque, evidente che tale documento non esprima la volontà attuale di un accordo contrattuale.
Ciò premesso, l'art. 117 TUB prevede che i contratti sono redatti per iscritto ed un esemplare è consegnato al cliente e che, nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.
Trova, dunque, applicazione l'art. 117, co. 3, T.U.B., il quale, in caso di inosservanza della forma scritta per il contratto con conseguente nullità totale del rapporto, non prevede alcun tasso sostitutivo, che può invece trovare applicazione solo nell'ipotesi di inosservanza del comma 4, come espressamente previsto.
Del resto, il comma 7 dell'art. 117 T.U.B. prevede una ipotesi di automatica sostituzione di clausola nulla a seguito della mancata indicazione del tasso di interesse e tale automatica sostituzione presuppone che un contratto vi sia, valorizzando l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, se il contratto è nullo per mancanza di forma scritta, non possono trovare applicazione norme, quali l'art. 1284, terzo comma, c.c. (oltre che l'art. 117 TUB) che presuppongono chiaramente la sussistenza di una obbligazione ex contractu.
Dunque, in caso di nullità del contratto di conto corrente, la banca ha, sì, diritto alla restituzione delle somme erogate in favore del cliente, ma solo a titolo di indebito oggettivo e, dunque, con gli interessi legali come disciplinati dall'art. 2033
c.c. (cfr. Cass. n. 188/2022).
Pertanto, la nullità totale del rapporto derivante dalla mancata osservanza della forma prescritta priva in radice di effetti l'operazione di autonomia privata impostata dai contraenti, determinando come conseguenza esclusivamente effetti restitutori con riguardo a tutte le prestazioni eseguite da entrambe le parti, ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Tuttavia, essendo il conto corrente un rapporto di durata, nell'ambito del quale le parti annotano sul conto reciproche rimesse tra le quali opera la compensazione, è stato necessario, mediante la C.T.U., ricostruire l'intera movimentazione del conto e ricalcolare il saldo finale, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio dei rapporti.
13. L'Ausiliario del Giudice – a seguito della rimessione della causa sul ruolo, disposta con ordinanza emessa in data 23 ottobre 2024 - ha provveduto ad effettuare il ricalcolo dei rapporti per cui è causa, scomputando ogni addebito registrato a titolo di spese/commissioni/interessi, tenendo conto della natura accessoria dei conti tecnici e facendo applicazione degli interessi al tasso legale.
L'Ausiliario del Giudice ha, dunque, rielaborato i saldi dei rapporti oggetto del quesito integrativo, addivenendo alle seguenti conclusioni, condivisibili in quanto immuni da vizi logici: “Epurando il conto ordinario n. 0040/34870162 dalle competenze ascritte a debito dei C/C tecnici, riportandole sui conti correnti di pertinenza e di ogni addebito registrato a titolo di spese/commissioni/interessi si ottiene un saldo a credito in conto capitale pari ad euro 533.393,08; considerando gli interessi legali passivi e attivi calcolati per l'intero periodo, risulta un saldo creditore pari ad Euro 556.354,17; Epurando il conto di transito sbf n.
4034870263 dalle competenze ascritte a credito del C/C ordinario, riportando sul conto corrente di pertinenza ogni addebito registrato a titolo di spese/commissioni/interessi, trattandosi di un conto tecnico si ottiene un saldo pari a 0; considerando gli interessi legali passivi e attivi calcolati per l'intero periodo, risulta un saldo debitore pari ad Euro 68.768,70; Epurando il conto anticipi su fatture n. 6152010038-46 dalle competenze ascritte a credito del C/C ordinario, riportando sul conto corrente di pertinenza ogni addebito registrato a titolo di spese/commissioni/interessi, trattandosi di un conto tecnico si ottiene un saldo pari a 0; considerando gli interessi legali passivi e attivi calcolati per l'intero periodo, risulta un saldo debitore pari ad Euro 2.933,00; Epurando il c/c ordinario in USD n. 1610/9367796 (4034870465 fino al 30.06.2003 e poi 40348704-00 fino al 30.06.2008) di ogni addebito registrato a titolo di spese/commissioni/interessi si ottiene un saldo a credito in conto capitale pari a Dollari 60.432,71, ovvero pari ad euro 42.343,55 (essendo il tasso di cambio Euro/Dollaro pari ad 1,4272, rilevato il 30/05/2011), considerando gli interessi attivi e passivi calcolati per
l'intero periodo, si ottiene un saldo creditore pari a Dollari 62.693,35, ovvero pari ad Euro 43.927,51” (cfr. pag.14-15 della relazione integrativa depositata in data
28 marzo 2025). R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
Dunque, il C.T.U. ha accertato un saldo a credito in favore di pari ad Parte_2
€. 528.579,98, ottenuto sottraendo agli importi ricalcolati con riferimento al conto corrente ordinario n. 0040/34870162 per € 556.354,17 le somme a debito della correntista con riferimento al conto di transito sbf n. 403470263 per € 68.768,70
e, con riguardo al conto anticipi su fatture n. 6152010038-46, per € 2.933,00 e sommando, in ultimo, il saldo a credito ricalcolato dal C.T.U. per € 62.693,35, con riguardo al conto corrente ordinario per operazioni in USD n. 1610/937796.
Non dirimente sul punto è l'osservazione della Banca – formulata, peraltro, in sede di integrazione peritale disposta con ordinanza del 23 ottobre 2024 - relativa all'avvenuta espunzione, da parte del C.T.U., di “interessi, oneri e spese non riferite ai rapporti oggetto di causa, mai indicati e contestati in domanda e per i quali non risultano prodotti gli estratti conto a supporto della domanda di indebito e dell'eventuale richiesta di ricalcolo secondo legittimità”, attesa la genericità della contestazione.
La carenza di specifiche contestazioni non consente di vagliarne la fondatezza, con la conseguenza che entro tali limiti devono trovare accoglimento la domanda attorea di accertamento negativo del credito e di condanna della alla CP_2 ripetizione dell'indebito formulate nei confronti del convenuto Controparte_1
oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. (cfr. Cass., sent.
[...]
n. 21806/2025).
14. Quanto, poi, alla domanda attorea di accertamento della nullità della cessione del credito controverso intercorsa tra e , va Controparte_1 Parte_3 premesso che tale cessione risulta provata mediante la produzione della scrittura privata del 07 aprile 2016, autenticata nelle sottoscrizioni a rogito notar Persona_2
(rep. n. 349, Racc. 289 e registrato al n. 1974 del 7.04.2019) e notificata a
[...] mezzo raccomandata A/R alla debitrice ceduta.
Da tale scrittura, redatta e sottoscritta prima dell'accertamento giudiziale dei crediti per cui si controverte, risulta che l'Istituto di credito – dopo aver premesso di vantare un credito nei confronti della società attrice riveniente dall'apertura di credito in conto corrente n. 04984/0040/3487016 sino all'importo di € 50.000,00
e sino all'importo di € 1.300.000,00 per operatività commerciale con anticipi export su esportazioni e anticipo fatture, ha ceduto pro soluto a Parte_3 una parte del credito nella misura di € 690.000.00, con conseguenziale surroga pro quota del nei diritti della banca cedente, ivi compresa l'ipoteca iscritta Pt_3 R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
sull'opificio industriale di proprietà di ubicato in Solofra, alla via S. Parte_2
Vito n. 30, dietro versamento di un corrispettivo pari ad € 380.000,00 versato contestualmente alla stipula del contratto mediante assegno circolare emesso il 1° aprile 2016 da Banca Monte dei Pachi di Siena S.p.A.
Sul punto, giova evidenziare che la cessione del credito è un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore, la cui tutela ai sensi dell'art. 1264 c.c., in forza del quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo dopo che gli è stata notificata o in caso di sua accettazione, vale soltanto a tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento (Cass. n. 15364/2011; Cass. n. 20548/2004; Cass. n. 1510/2001).
Ne discende che, perfezionandosi la cessione con l'accordo fra cedente e cessionario, che opera il trasferimento della titolarità del diritto ceduto, è attribuita al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore per conseguire la prestazione dovuta (Cass. n. 11436/2021; Cass. n. 4432/1977, in Giur. it. 1978,
I, 1, 267).
Quanto alla notifica del negozio di cessione, esso può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (Cass. n.
9761/2005).
Pertanto, la notifica al debitore ceduto non deve essere necessariamente eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice species
(prevista esplicitamente dal codice di rito per i soli atti processuali) del più ampio genus costituito dalla notificazione, intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario.
Ne consegue che la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (Cass. n. 12734/2021; Cass. n.
1770/2014; Cass. n. 1684/2012; Cass. n. 28300/2005; Cass. n. 4774/1998). R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
Dunque, stante la produzione della scrittura privata del 07 aprile 2016, autenticata nelle sottoscrizioni a rogito notar (rep. n. 349, Racc. 289 e Persona_2 registrato al n. 1974 del 7.04.2019) e la prova della notifica dell'intervenuta cessione alla debitrice ceduta, la cessione del credito de qua è da ritenersi pienamente valida ed efficace.
Quanto, poi, alla dedotta nullità della cessione del credito, in quanto posta in essere in violazione dell'art. 106 TUB, la stessa va rigettata, dal momento che dalla scrittura di cessione del credito intercorsa emerge che tale cessione non è riconducibile al finanziamento al pubblico di cui all'art. 106 TUB secondo cui
"l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia".
In particolare, il D.M. Economia e Finanze n. 53/2015, emanato proprio per meglio determinare l'ambito applicativo cui si riferisce il citato art. 106, all'art. 2, comma
1, stabilisce che "Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma” e che “Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di: a) locazione finanziaria;
b) acquisto di crediti a titolo oneroso;
c) credito ai consumatori, così come definito dall'articolo
121, T.U.B.; d) credito ipotecario;
e) prestito su pegno;
f) rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma".
Dal tenore letterale delle disposizioni in esame emerge chiaramente come, per aversi attività di finanziamento esercitata nei confronti del pubblico ai sensi dell'art. 106 TUB, non è sufficiente che vi sia una cessione di credito di cui sia parte un soggetto che operi nei confronti dei terzi, ma è altresì necessario che si sia al cospetto di un'attività di finanziamento (consistente nella messa a disposizione di denaro o altre utilità) svolta in maniera abituale e continuativa e non occasionale.
Di tale circostanza non può ritenersi raggiunta la prova nel caso di specie, avuto, peraltro, riguardo anche alle risultanze di cui all'ordinanza di archiviazione depositata in data 16 ottobre 2017 nel procedimento n. 3890/2016 + 5076/2017
R.G.N.R.; N. 6295/2017 R.G.G.I.P.. R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
Parimenti è da rigettarsi la dedotta illegittimità della cessione per abuso di diritto in considerazione della natura emulativa ex art. 833 c.c., non ravvisandosi i presupposti dell'operatività del divieto di cui all'art. 833 c.c., dunque, del presupposto che l'atto di esercizio del diritto non arrechi utilità al proprietario e che tale atto abbia il solo scopo di nuocere o arrecare molestia ad altri.
15. Ritenuta, dunque, la validità ed efficacia della cessione del credito effettuata in favore del convenuto , deve trovare accoglimento – nei limiti di Parte_3 cui sopra – la domanda di accertamento negativo del credito proposta dall'attrice anche nei confronti di , attesa l'inesistenza – all'esito del presente Parte_3 accertamento giudiziale - del credito oggetto di cessione.
16. Quanto alla domanda attorea avente ad oggetto l'ordine alla Conservatoria dei registri immobiliari di cancellazione della ipoteca iscritta sull'immobile di proprietà della , sito in Solofra (AV), Zona Industriale Parte_2
ASI, Via Nuova San Vito, identificato in Catasto Fabbricati al foglio 2, p.lla 2134, sub 1, piani T, 1, 2, 3, 4 e 5, la stessa è da rigettarsi atteso che manca del tutto la documentazione inerente all'iscrizione ipotecaria di cui si invoca la cancellazione.
In particolare, difetta un estratto di visura ipotecaria ovvero un certificato ipotecario, ai fini dell'accertamento dei titoli e dei crediti alla base della dedotta ipoteca, essendo stata allegata in atti la solo richiesta formulata dall'istituto bancario in data 10.11.2006 ed indirizzata all'odierna attrice di ottenere la nota di iscrizione di ipoteca indispensabile per il perfezionamento dell'atto di iscrizione ipotecaria dell'1/09/2006.
Tale omessa produzione impedisce al giudice di esaminare la domanda, non avendo il Giudice la certezza dell'esistenza giuridica dell'iscrizione ipotecaria, dei suoi estremi (numero di registro particolare e generale), dell'immobile su cui è stata iscritta, delle generalità dei soggetti a favore e contro i quali è stata eseguita l'iscrizione, dell'importo della stessa e di tutte le altre informazioni che accompagnano qualunque iscrizione ipotecaria.
Né a tali lacune documentali può ovviarsi alla luce della condotta di “non contestazione” tenuta dalla controparte in ordine alla sussistenza dell'iscrizione ipotecaria per cui è causa, atteso che il principio di “non contestazione” ex art. 115, co. 1, c.p.c. non opera allorquando la legge richiede per la prova di determinati fatti la forma scritta. R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
17. È parimenti da rigettarsi la domanda di risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dal cessionario nei confronti dell'attrice Parte_3
, difettando, in primo luogo, la soccombenza totale Parte_2 dell'attrice.
18. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, nei rapporti tra parte attrice e il convenuto esse seguono la soccombenza Parte_2 Controparte_1 della convenuta ex art. 91 c.p.c. e si liquidano, come in Controparte_1 dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, avuto riguardo al decisum, valori medi, ad esclusione della fase decisoria, cui trovano applicazione i valori minimi, in considerazione del modulo decisionale adottato.
Va disposta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore di parte attrice, Avv. AR OL, dichiaratosi antistatario.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite nei rapporti tra parte attrice, ed il convenuto , il parziale Parte_2 Parte_3 accoglimento delle domande proposte dall'attrice nei confronti di Parte_3
(limitatamente alla domanda di accertamento negativo del credito) giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
In ultimo, le spese di C.T.U., già liquidate con decreto emesso in data 18.10.2023
e con decreto del 22.07.2025 vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di IN, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando nel procedimento contrassegnato da R.G. n. 2877/2016 riunito al n. 2958/2016, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda attorea di accertamento negativo del credito formulata nei confronti dei convenuti e Controparte_1
; Parte_3
- in parziale accoglimento della domanda attorea di ripetizione dell'indebito formulata dall'attrice , condanna il Parte_2 Controparte_1 al pagamento nei confronti dell'attrice della
[...] Parte_2 R.G. nn. 2877/2016 e 2958/2016
somma di €. 528.579,98, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, co. 4,
c.c. dalla domanda e sino all'effettiva corresponsione;
- rigetta la domanda attorea di accertamento della nullità della cessione del credito controverso intercorsa tra e;
Controparte_1 Parte_3
- rigetta la domanda attorea di cancellazione dell'ipoteca;
- rigetta la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. formulata dal convenuto nei confronti dell'attrice; Parte_3
- condanna parte convenuta alla rifusione, in favore Controparte_1 dell'attrice , delle spese legali, che liquida in € 545,00 Parte_2 per esborsi ed € 25.187,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
AR OL, dichiaratosi antistatario;
- compensa le spese di lite tra l'attrice ed il Parte_2 convenuto;
Parte_3
- pone le spese di C.T.U, già liquidate con decreto del 18.10.2023 e con decreto del 18.07.2025, definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro.
Così deciso all'udienza del 06 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani