Articolo 3 della Legge 6 agosto 1991, n. 260
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18 agosto 1991
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 6.411.000.000 per l'anno 1991, in L. 18.100.000.000 per l'anno 1992 ed in lire 23.911.000.000 per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 18 agosto 1991