Ordinanza collegiale 29 dicembre 2025
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 10/04/2026, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00179/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00421/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 421 del 2025, proposto da ES RO DA, in proprio e quale procuratore speciale del fratello NN CO SS DA, rappresentati e difesi dagli avvocati Giulio Cerceo, Luigi Zappacosta, con domicilio eletto presso lo studio di Giulio Cerceo in Pescara, viale G. D'Annunzio, 142;
contro
Comune di Turrivalignani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesidio Buccilli, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del silenzio-inadempimento sulle istanze del 27 giugno 2024 e del 5 giugno 2025, volte alla restituzione del terreno in proprietà, occupato dal Comune senza titolo per la realizzazione di un campo sportivo, con ripristino dello stato dei luoghi, ovvero all’avvio del procedimento di acquisizione sanante, ex art.42 bis del D.P.R. n.327 del 2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Turrivalignani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 il dott. IO LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. ES RO DA, in proprio e quale procuratore speciale del fratello NN CO SS DA, presentava ricorso volto all’accertamento del silenzio-inadempimento del Comune di Turrivalignani sulle istanze del 27 giugno 2024 e del 5 giugno 2025, dirette alla restituzione del terreno in proprietà con ripristino dello stato dei luoghi o all’acquisizione sanante del predetto immobile, ex art.42 bis del D.P.R. n.327 del 2001, occupato sine titulo dalla suindicata Amministrazione per la realizzazione di un campo sportivo, deducendo la violazione dell’art.2 della Legge n.241 del 1990, degli artt.2, 3, 42, 97 Cost., del principio dell’affidamento nonché l’eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento.
Con ordinanza n.532 del 2025 il Tribunale disponeva incombenti istruttori.
Il Comune, in riscontro della predetta ordinanza, si costituiva in giudizio, riferendo in fatto di aver emesso il decreto n.328 del 21 gennaio 2026 di acquisizione sanante del fondo occupato, con riconoscimento al privato di indennizzo e risarcimento, ai sensi dell’art.42 bis del D.P.R. n.327 del 2001, e richiedendo in rito la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite.
Con memoria il ricorrente confermava detta circostanza di fatto, richiedeva in rito la declaratoria della cessata materia del contendere e insisteva per la refusione delle spese di giudizio, per soccombenza virtuale del Soggetto pubblico.
Nella camera di consiglio del 27 marzo 2026 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Alla luce di quanto segnalato e documentato dalle parti, tenuto quindi conto che l’Amministrazione ha provveduto all’acquisizione sanante del terreno in questione, essendo pertanto venuto meno il silenzio-inadempimento del predetto Soggetto pubblico a contenzioso in corso, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza virtuale del Comune.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso n.421/2025 indicato in epigrafe.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €500,00 (Cinquecento/00) oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA PA, Presidente
IO LO, Consigliere, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO LO | PA PA |
IL SEGRETARIO