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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 9004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9004 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione X civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 20818 R.G.A.C. dell'anno
2019 ad oggetto: risarcimento danni – altre controversie di diritto amministrativo
TRA in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Walter Mauriello, Parte_2
domiciliate come in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t. della Giunta Controparte_1
Regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosanna Panariello e Fabrizio
Niceforo dell'Avvocatura Regionale, domiciliate come in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI delle parti come in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la società ha convenuto Parte_1
in giudizio la chiedendo il risarcimento dei danni Controparte_1
derivanti dal ritardo e dalla mancata esecuzione del giudicato amministrativo formatosi, tra l'altro, sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 2102/2011, con
Proc. R.G. n.20818/2019 – sentenza Pagina 1 di 6 cui era stata dichiarata l'illegittimità della revoca del contributo pubblico concesso per la realizzazione del centro florovivaistico denominato
'Iperflora'.
La ricorrente ha dedotto che, a seguito della revoca del finanziamento disposto con D.R.D. n. 2/131 del 9.05.2003, nonostante il successivo annullamento giurisdizionale e la condanna della al risarcimento del CP_1
danno, l'Amministrazione non ha dato tempestiva esecuzione al giudicato, con ciò determinando la perdita della possibilità di realizzare l'iniziativa economica in condizioni di convenienza e di mercato favorevoli. Ha quindi richiesto la condanna della al pagamento della somma di Controparte_1
€ 529.422,73 a titolo di perdita di chance, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si è costituita la eccependo l'inammissibilità e Controparte_1
infondatezza della domanda, sostenendo di aver posto in essere tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato e che la rinuncia della società al progetto derivava da autonome valutazioni di convenienza economica.
Con ordinanza del 20.06.2022 il Giudice ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio affidando al Dott. il compito di accertare e Persona_1
quantificare l'eventuale danno da perdita di chance. Il CTU, all'esito delle operazioni peritali, ha depositato relazione in data 15.05.2023, ritenendo sussistente un pregiudizio patrimoniale in capo alla ricorrente pari a complessivi €. 448.454,97 comprensivo di interessi legali e rivalutazione monetaria al 31.05.2023, derivante dalla perdita della possibilità di
Proc. R.G. n.20818/2019 – sentenza Pagina 2 di 6 beneficiare dei vantaggi economici e commerciali connessi alla tempestiva realizzazione del progetto Iperflora.
La domanda è fondata.
Dalla documentazione in atti e dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio emerge con chiarezza che la pur essendo Controparte_1
destinataria di una sentenza passata in giudicato del Consiglio di Stato (n.
2102/2011), ha ritardato l'esecuzione della stessa per un periodo rilevante, tanto da rendere impossibile alla società beneficiaria la prosecuzione dell'iniziativa economica nelle originarie condizioni di mercato. Tale condotta integra gli estremi dell'inadempimento dell'obbligazione risarcitoria derivante dal giudicato amministrativo.
Il CTU ha accertato che il ritardo nell'attuazione del finanziamento ha comportato per la la perdita di un'opportunità economica Parte_1
concreta e seria, riconducibile ai vantaggi economici e di immagine che sarebbero derivati dall'apertura del centro Iperflora. La relazione peritale, immune da vizi logici e metodologici, è condivisa da questo Giudice e costituisce parte integrante della presente motivazione.
Va, in più osservato, che ai sensi dell'art. 1218 c.c. l'inadempimento dell'obbligazione, anche di natura pubblicistica, comporta il risarcimento del danno qualora non sia dimostrata l'impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore. Nel caso di specie, la pur Controparte_1
essendo destinataria di una pronuncia passata in giudicato del Consiglio di
Stato (sent. n. 2102/2011), ha omesso per un periodo considerevole di dare esecuzione agli obblighi derivanti da tale decisione, con ciò rendendo inattuabile l'intervento economico a suo tempo approvato. Tale ritardo
Proc. R.G. n.20818/2019 – sentenza Pagina 3 di 6 costituisce un illecito civile ex art. 2043 c.c., in quanto idoneo a produrre un danno ingiusto in capo al soggetto beneficiario del finanziamento.
All'uopo, va anche osservato che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che «il danno da ritardo nell'esecuzione del giudicato amministrativo, quando incide su un diritto soggettivo di contenuto patrimoniale, è risarcibile ai sensi degli artt. 1218 e 2043 c.c.» (ex multis.
Cass. civ., Sez. Unite, n. 500/1999).
Inoltre, in tema di perdita di chance, è orientamento consolidato che «la chance costituisce un'entità patrimoniale autonoma, suscettibile di autonoma valutazione economica, qualora la possibilità di conseguire un risultato utile sia seria e concreta e non meramente ipotetica» (Cass. civ., Sez. III, n.
21678/2013; Cons. Stato, Sez. IV, n. 480/2020).
Il ritardo colpevole della Pubblica Amministrazione nell'attuazione di un giudicato favorevole integra una violazione del principio di buona amministrazione e di correttezza ex art. 97 Cost. e art. 1 L. 241/1990, legittimando la condanna risarcitoria (Cons. Stato, Sez. V, n. 4641/2015).
Nel caso concreto, l'inerzia dell'Amministrazione ha precluso alla ricorrente la possibilità di realizzare l'iniziativa economica in condizioni di mercato favorevoli, integrando pertanto una perdita di chance seria e concreta, quantificata dal CTU sulla base di parametri oggettivi del settore florovivaistico e delle prospettive di redditività dell'investimento.
Il CTU nella propria relazione indica “che il valore della Perdita di Chance
è quantificato in euro 334.858,92, oltre interessi legali per €.40.931,66 e rivalutazione monetaria per €.72.664,39 calcolati al 31.05.2023 , per un totale
Proc. R.G. n.20818/2019 – sentenza Pagina 4 di 6 complessivo finale di euro 448.454,97”. Allo stato degli atti nessun altro danno risulta provato e liquidabile.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda attorea per quanto di ragione e riconosciuto in favore della il risarcimento del danno da Parte_1
perdita di chance nella misura di € 448.454,97, oltre ulteriroe rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n.55
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – Sezione X Civile – definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1.Accoglie il ricorso proposto dalla società in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t.;
2. Condanna la al pagamento in favore della Controparte_1
ricorrente della somma di €. 448.454,97 a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo;
3. Condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 17.252,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, con attribuzione all'avv. Walter
Mauriello dichiaratosene antistatario;
4. Pone le spese di CTU definitivamente a carico della Controparte_1
Così deciso in Napoli, 09.10.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Maria Esposito)
Proc. R.G. n.20818/2019 – sentenza Pagina 5 di 6 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G. n.20818/2019 – sentenza Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione X civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 20818 R.G.A.C. dell'anno
2019 ad oggetto: risarcimento danni – altre controversie di diritto amministrativo
TRA in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Walter Mauriello, Parte_2
domiciliate come in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t. della Giunta Controparte_1
Regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosanna Panariello e Fabrizio
Niceforo dell'Avvocatura Regionale, domiciliate come in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI delle parti come in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la società ha convenuto Parte_1
in giudizio la chiedendo il risarcimento dei danni Controparte_1
derivanti dal ritardo e dalla mancata esecuzione del giudicato amministrativo formatosi, tra l'altro, sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 2102/2011, con
Proc. R.G. n.20818/2019 – sentenza Pagina 1 di 6 cui era stata dichiarata l'illegittimità della revoca del contributo pubblico concesso per la realizzazione del centro florovivaistico denominato
'Iperflora'.
La ricorrente ha dedotto che, a seguito della revoca del finanziamento disposto con D.R.D. n. 2/131 del 9.05.2003, nonostante il successivo annullamento giurisdizionale e la condanna della al risarcimento del CP_1
danno, l'Amministrazione non ha dato tempestiva esecuzione al giudicato, con ciò determinando la perdita della possibilità di realizzare l'iniziativa economica in condizioni di convenienza e di mercato favorevoli. Ha quindi richiesto la condanna della al pagamento della somma di Controparte_1
€ 529.422,73 a titolo di perdita di chance, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si è costituita la eccependo l'inammissibilità e Controparte_1
infondatezza della domanda, sostenendo di aver posto in essere tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato e che la rinuncia della società al progetto derivava da autonome valutazioni di convenienza economica.
Con ordinanza del 20.06.2022 il Giudice ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio affidando al Dott. il compito di accertare e Persona_1
quantificare l'eventuale danno da perdita di chance. Il CTU, all'esito delle operazioni peritali, ha depositato relazione in data 15.05.2023, ritenendo sussistente un pregiudizio patrimoniale in capo alla ricorrente pari a complessivi €. 448.454,97 comprensivo di interessi legali e rivalutazione monetaria al 31.05.2023, derivante dalla perdita della possibilità di
Proc. R.G. n.20818/2019 – sentenza Pagina 2 di 6 beneficiare dei vantaggi economici e commerciali connessi alla tempestiva realizzazione del progetto Iperflora.
La domanda è fondata.
Dalla documentazione in atti e dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio emerge con chiarezza che la pur essendo Controparte_1
destinataria di una sentenza passata in giudicato del Consiglio di Stato (n.
2102/2011), ha ritardato l'esecuzione della stessa per un periodo rilevante, tanto da rendere impossibile alla società beneficiaria la prosecuzione dell'iniziativa economica nelle originarie condizioni di mercato. Tale condotta integra gli estremi dell'inadempimento dell'obbligazione risarcitoria derivante dal giudicato amministrativo.
Il CTU ha accertato che il ritardo nell'attuazione del finanziamento ha comportato per la la perdita di un'opportunità economica Parte_1
concreta e seria, riconducibile ai vantaggi economici e di immagine che sarebbero derivati dall'apertura del centro Iperflora. La relazione peritale, immune da vizi logici e metodologici, è condivisa da questo Giudice e costituisce parte integrante della presente motivazione.
Va, in più osservato, che ai sensi dell'art. 1218 c.c. l'inadempimento dell'obbligazione, anche di natura pubblicistica, comporta il risarcimento del danno qualora non sia dimostrata l'impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore. Nel caso di specie, la pur Controparte_1
essendo destinataria di una pronuncia passata in giudicato del Consiglio di
Stato (sent. n. 2102/2011), ha omesso per un periodo considerevole di dare esecuzione agli obblighi derivanti da tale decisione, con ciò rendendo inattuabile l'intervento economico a suo tempo approvato. Tale ritardo
Proc. R.G. n.20818/2019 – sentenza Pagina 3 di 6 costituisce un illecito civile ex art. 2043 c.c., in quanto idoneo a produrre un danno ingiusto in capo al soggetto beneficiario del finanziamento.
All'uopo, va anche osservato che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che «il danno da ritardo nell'esecuzione del giudicato amministrativo, quando incide su un diritto soggettivo di contenuto patrimoniale, è risarcibile ai sensi degli artt. 1218 e 2043 c.c.» (ex multis.
Cass. civ., Sez. Unite, n. 500/1999).
Inoltre, in tema di perdita di chance, è orientamento consolidato che «la chance costituisce un'entità patrimoniale autonoma, suscettibile di autonoma valutazione economica, qualora la possibilità di conseguire un risultato utile sia seria e concreta e non meramente ipotetica» (Cass. civ., Sez. III, n.
21678/2013; Cons. Stato, Sez. IV, n. 480/2020).
Il ritardo colpevole della Pubblica Amministrazione nell'attuazione di un giudicato favorevole integra una violazione del principio di buona amministrazione e di correttezza ex art. 97 Cost. e art. 1 L. 241/1990, legittimando la condanna risarcitoria (Cons. Stato, Sez. V, n. 4641/2015).
Nel caso concreto, l'inerzia dell'Amministrazione ha precluso alla ricorrente la possibilità di realizzare l'iniziativa economica in condizioni di mercato favorevoli, integrando pertanto una perdita di chance seria e concreta, quantificata dal CTU sulla base di parametri oggettivi del settore florovivaistico e delle prospettive di redditività dell'investimento.
Il CTU nella propria relazione indica “che il valore della Perdita di Chance
è quantificato in euro 334.858,92, oltre interessi legali per €.40.931,66 e rivalutazione monetaria per €.72.664,39 calcolati al 31.05.2023 , per un totale
Proc. R.G. n.20818/2019 – sentenza Pagina 4 di 6 complessivo finale di euro 448.454,97”. Allo stato degli atti nessun altro danno risulta provato e liquidabile.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda attorea per quanto di ragione e riconosciuto in favore della il risarcimento del danno da Parte_1
perdita di chance nella misura di € 448.454,97, oltre ulteriroe rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n.55
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – Sezione X Civile – definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1.Accoglie il ricorso proposto dalla società in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t.;
2. Condanna la al pagamento in favore della Controparte_1
ricorrente della somma di €. 448.454,97 a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo;
3. Condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 17.252,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, con attribuzione all'avv. Walter
Mauriello dichiaratosene antistatario;
4. Pone le spese di CTU definitivamente a carico della Controparte_1
Così deciso in Napoli, 09.10.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Maria Esposito)
Proc. R.G. n.20818/2019 – sentenza Pagina 5 di 6 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G. n.20818/2019 – sentenza Pagina 6 di 6