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Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2023, n. 27156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27156 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da NA LL KA, nato ad [...] il [...], C.U.I. 041Y67V AN PO NA, nato in [...] il [...], C.U.I. 03AHR2Bla avverso la sentenza del 13/7/2022 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi, trattati ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi;
lette le conclusioni formulate per il ricorrente KA NA LL dall'avv. Simone ZO RA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 27156 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 01/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 luglio 2022 la Corte d'appello di Bologna ha respinto le impugnazioni proposte da NA AN PO e da KA NA LL nei confronti della sentenza del 15 febbraio 2022 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, NA AN PO era stato condannato alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione e 8.000,00 euro di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen., 23, comma 4, I. 110/75, e 697 cod. pen. (capo 4), 110, 612, comma 2, 635 e 707 cod. pen. (capo 5), 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309/90 (capo 8), e KA NA LL era stato condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione e 800,00 euro di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 23 I. 110/75 (capo 1), 648 cod. pen. (capo 2), 697 cod. pen. (capo 3), 81 cpv. e 110 cod. pen., 23, comma 4, I. 110/75, e 697 cod. pen. (capo 4), 110, 612, comma 2, 635 e 707 cod. pen. (capo 5). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione KA NA LL, mediante l'Avvocato Simone ZO RA, che lo ha affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato un vizio della motivazione, nella parte relativa alla conferma della dichiarazione di responsabilità, a causa della mancata considerazione delle prove, dalle quali emergerebbe la fondatezza della tesi difensiva del ricorrente, fondata sulla sua inconsapevolezza della presenza a bordo della automobile sulla quale egli si trovava dell'arma poi ritrovata nella abitazione del ricorrente stesso;
non sarebbero, in particolare, state adeguatamente considerate le risultanze dell'esame STUB eseguito su tale arma, negative solo nei confronti del ricorrente e non anche degli altri imputati, i risultati dei test effettuati per la rilevazione delle impronte digitali, anch'essi negativi, le dichiarazioni rilasciate dai tre coimputati in sede di interrogatorio, che avevano descritto l'arma oggetto delle contestazioni come appartenente a persone differenti dal ricorrente;
inoltre, la Corte d'appello non aveva considerato nella loro interezza le dichiarazioni del ricorrente, che pur avendo ammesso di essere a conoscenza della presenza di una pistola in casa, aveva anche dichiarato di essere convinto che la stessa non fosse stata portata all'esterno, anche perché non funzionante. 3. Ha proposto ricorso avverso la medesima sentenza anche NA AN PO, mediante l'Avvocato Fausto Bruzzese, che lo ha affidato a tre motivi. 3.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 512 cod. proc. pen. e un vizio della motivazione, con riferimento al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, in quanto la contestazione di cui al capo 8) faceva riferimento 2 al perfezionamento di un accordo volto al ricevimento di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, mentre la responsabilità del ricorrente in relazione a tale reato era stata affermata per la diversa condotta di detenzione di tale sostanza, con la conseguente erroneità della motivazione sulla base della quale la Corte d'appello aveva disatteso la corrispondente eccezione di nullità, in quanto l'accordo per la ricezione della sostanza stupefacente non coincideva, quanto alla condotta, con la detenzione finalizzata alla cessione, in quanto il ricorrente, secondo la contestazione, avrebbe solo dovuto ricevere detta sostanza, mentre la sua responsabilità era stata affermata per la detenzione della medesima sostanza, con la conseguente violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza e, con esso, del diritto di difesa dell'imputato, che sul fatto ritenuto in sentenza non aveva avuto la possibilità di difendersi. 3.2. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90 e un vizio della motivazione, nella parte relativa alla affermazione della propria responsabilità, contestata per aver concordato con il coimputato AT la cessione della droga, allo scopo di impedire alla polizia giudiziaria di sequestrarla, benché tale cessione non si fosse poi perfezionata, con la conseguente non punibilità del ricorrente per il solo fatto della conclusione dell'accordo ai sensi dell'art. 115 cod. pen., in quanto non risultava neppure che il ricorrente avesse mai avuto la disponibilità o la detenzione della sostanza stupefacente (peraltro, come eccepito con il primo motivo, non contestata), con la conseguente erroneità della sua affermazione di responsabilità a tale titolo;
ha aggiunto che, in ogni caso, non avrebbe potuto essere affermata la propria responsabilità per la sola conclusione dell'accordo relativo alla cessione degli stupefacenti, in quanto questo era stato perfezionato successivamente al sequestro degli stessi da parte della polizia giudiziaria;
ciò emergeva dalle dichiarazioni di AT, dalle quali si ricavava che questi aveva contattato il ricorrente per concordare la cessione il 15/5/2019, quando la droga era già stata sequestrata, con la conseguente erroneità della affermazione di responsabilità del ricorrente. 3.3. Infine, con il terzo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 62 bis cod. pen. e un vizio della motivazione, nella parte relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ribadito dalla Corte d'appello ignorando la resipiscenza e la collaborazione del ricorrente, che aveva reso dichiarazioni sostanzialmente confessorie, che però non erano state considerate dalla Corte territoriale, che anzi aveva giustificato tale diniego proprio con l'assenza di resipiscenza, con la conseguente sussistenza di un vizio della motivazione anche su tale punto. 4. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi, sottolineando la genericità del ricorso proposto nell'interesse di KA NA 3 LL, privo di confronto con la motivazione del provvedimento impugnato, e la manifesta infondatezza dei motivi posti a fondamento del ricorso presentato nell'interesse di NA AN PO, evidenziando, in particolare, l'insussistenza della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, essendo rimasta inalterata la ricostruzione del fatto e avendo il giudice di primo grado solamente proceduto a un corretto inquadramento giuridico della condotta (consistita nel concorso dell'imputato nella detenzione dello stupefacente); la genericità delle censure relative alla affermazione di responsabilità; la correttezza della determinazioni in ordine al trattamento sanzionatorio, alla luce dei gravi precedenti penali e del notevole disvalore delle condotte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 2. Il ricorso proposto da KA NA LL ha un contenuto non consentito in questa sede di legittimità, essendo volto, peraltro in modo generico, disgiunto dalla considerazione della vicenda, del complesso delle risultanze istruttorie, nonché delle ragioni poste a fondamento della affermazione della sua responsabilità, a conseguire una rivisitazione e una rilettura delle risultanze istruttore, da contrappore a quella dei giudici di merito, che è concorde, fondata su criteri di valutazione delle prove omogenei, frutto di analisi razionale delle stesse e illustrata con argomenti razionali e immuni da vizi logici, non suscettibili di riconsiderazione sul piano delle valutazioni di merito nel giudizio di legittimità, nel quale, come da consolidata giurisprudenza, il controllo sui vizi della motivazione è circoscritto alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando invece preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Nel caso in esame, infatti, la Corte d'appello di Bologna ha ribadito l'affermazione di responsabilità del ricorrente anche in ordine ai reati di cui ai capi 4) e 5), ossia il porto in luogo pubblico al fine di commettere i reati di minaccia e danneggiamento aggravati nei confronti di SL NE dell'arma e delle munizioni ricevute e detenute illegalmente dal ricorrente nella propria abitazione, di cui ai capi 1), 2) e 3), capi, questi ultimi, in ordine ai quali il ricorrente non ha sollevato rilievi, sottolineando che l'imputato aveva ammesso il possesso dell'arma e delle munizioni, che le analisi balistiche eseguite sui bossoli esplosi nel corso della spedizione intimidatoria di cui al capo 5) ne avevano accertato la 4 riconducibilità a tale arma e che dalle dichiarazioni rese da AN PO e da quanto emerso dai rilievi sulle celle telefoniche era risultato che il ricorrente si trovava in automobile assieme agli altri imputati e vi aveva atteso per oltre un'ora nel cuore della notte l'arrivo del NE (quando vennero sparati verso la sua abitazione vari colpi di pistola, danneggiandone finestre, muri e davanzale), traendone, in modo non manifestamente illogico, la prova della consapevole partecipazione del ricorrente a tale spedizione punitiva, e, dunque, anche al porto illegale dell'arma e delle munizioni e alla realizzazione dei reati di minaccia grave e danneggiamento aggravato di cui ai suddetti capi 4) e 5). Si tratta di motivazione idonea e priva di illogicità manifeste, fondata su una interpretazione pienamente razionale degli elementi di prova disponibili, che il ricorrente ha censurato esclusivamente sul piano della lettura di detti elementi, di cui ha proposto un diverso apprezzamento, allo scopo di escludere la propria consapevolezza della presenza dell'arma a bordo della automobile su cui anch'egli si trovava (tra l'altro in assenza di spiegazioni alternative a quella del compimento della suddetta spedizione punitiva nei confronti del NE e degli altri occupanti la sua abitazione), e anche della volontà di partecipare a una spedizione punitiva (concretatasi nella commissione dei delitti di minaccia e danneggiamento di cui al capo 5), senza individuare violazioni di disposizioni di legge penale o processuale o vizi della motivazione, ma solo proponendo una diversa considerazione della propria condotta, non consentita, come ricordato, in presenza di motivazione idonea e immune da illogicità manifeste, nel giudizio di legittimità. 3. Anche il ricorso proposto da NA AN PO è manifestamente infondato. 3.1. Il primo motivo, mediante il quale è stata lamentata la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, con riferimento al reato di cui al capo 8), relativo alla contestazione della conclusione di un accordo per la cessione di stupefacenti e in relazione al quale è stata affermata la responsabilità del ricorrente per la detenzione di tale partita di stupefacenti, è manifestamente infondato. È necessario rammentare che per aversi mutamento del fatto e violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale sia stata riassunta l'ipotesi astratta prevista dalla legge, tale da determinare un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio per i diritti della difesa;
l'indagine volta ad accertare la violazione di tale principio non va quindi esaurita nel mero confronto, puramente letterale, fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del 5 al.: processo, si sia venuto a trovare nella condizione concreta di potersi difendere in ordine all'oggetto dell'imputazione così come ritenuta in sentenza (cfr. Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619; Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 16900 del 04/02/2004, Caffaz, Rv. 228042; Sez. 4, n. 41663 del 25/10/2005, Cannizzo, Rv. 232423; Sez. 3, n. 35225 del 28/06/2007, Dimartino, Rv. 237517; Sez. 3, n. 15655 del 27/02/2008, Fontanesi, Rv. 239866; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 03/02/2016, Addio e altri, Rv. 265946). È, dunque, configurabile la violazione del principio della correlazione tra l'imputazione contestata e la pronuncia solo quando il fatto, ritenuto in sentenza, si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità, nel senso che sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione e variazione dei contenuti essenziali dell'addebito (Sez. 3, n. 9973 del 22/09/1997, Angelini, Rv. 209245; Sez. 6, n. 36003 del 14/06/2004, Di Bartolo, Rv. 229756), cosicché può sussistere violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza solo quando tra il fatto descritto e quello accertato non si rinviene un nucleo comune identificato dalla condotta, e si manifesta, pertanto, un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, che si risolve in un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa, a fronte dei quali l'imputato è impossibilitato a difendersi (Sez. 4, n. 27355 del 27/01/2005, Capanna, Rv. 231727; Sez. 6, n. 81 del 06/11/2008, Zecca, Rv. 242368; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, Domizi, Rv. 254888). Nel caso in esame la Corte d'appello di Bologna ha disatteso l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, formulata con il primo motivo d'appello e riproposta, in termini di mero dissenso, con il primo motivo di ricorso per cassazione, evidenziando come il nucleo essenziale della condotta contestata, e cioè la conclusione di un accordo tra lo AT e il ricorrente avente quale oggetto la ricezione da parte di quest'ultimo dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente custodito dal primo (allo scopo di eludere le investigazioni e sottrarlo a un possibile sequestro), sia rimasto immutato, non incidendo sul perfezionamento del reato la circostanza che successivamente all'accordo, concluso in data 11 maggio 2019, quando il cedente AT aveva ancora la disponibilità della sostanza stupefacente, la stessa, in data 13 maggio 2019, venne sequestrata dalla polizia giudiziaria, impedendo così al ricorrente NA, quando il successivo 15 maggio 2019 si recò nel garage nel quale era custodita, di entrarne in possesso. Attraverso tale ricostruzione cronologica delle condotte la Corte d'appello ha dato atto, oltre che della configurabilità del reato contestato sub 8) al ricorrente, della corrispondenza tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza, ritenendo, correttamente, non incidente sul nucleo essenziale della contestazione il sequestro dello stupefacente che impedì al ricorrente di entrarne in possesso. Non vi è stata, 6 o.4." dunque, la denunciata radicale immutazione del fatto contestato rispetto a quello ritenuto in sentenza, in quanto la responsabilità dell'imputato è stata affermata per aver concordato la cessione del quantitativo di sostanza stupefacente indicata ai capi 6) e 8), di cui il cedente AT aveva la disponibilità al momento del perfezionamento dell'accordo, ritenendo, correttamente, non incidente, né sulla contestazione né sul perfezionamento dell'accordo, dunque sulla consumazione del reato, la perdita della disponibilità della sostanza stupefacente successivamente alla conclusione dell'accordo, che costituisce il momento consumativo del reato. La doglianza sollevata dal ricorrente al riguardo risulta, dunque, chiaramente infondata, non essendovi stata alcuna radicale immutazione del fatto contestato rispetto a quello addebitatogli. 3.2. Il secondo motivo, mediante il quale è stata censurata l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo 8), non avendo lo stesso mai avuto la disponibilità della sostanza stupefacente di cui alla contestazione ed essendosi perfezionato l'accordo con la AT per la sua cessione successivamente alla perdita della disponibilità da parte dello stesso AT di detta sostanza, con la conseguente non punibilità del ricorrente per la sola conclusione di detto accordo, è manifestamente infondato. La Corte d'appello di Bologna, nel disattendere l'analogo motivo di impugnazione dell'attuale ricorrente, ha evidenziato che al momento della conclusione dell'accordo lo AT, come già notato a proposito del primo motivo di ricorso di AN PO, aveva ancora la disponibilità della sostanza stupefacente di cui concordò con il ricorrente la cessione, essendo stata sequestrata dalla polizia giudiziaria in un momento successivo, con la conseguente configurabilità del delitto di cessione illecita di stupefacenti, per il quale, come da pacifica e consolidata giurisprudenza di legittimità, è sufficiente l'accordo anche in assenza di cessione o consegna, in quanto la consumazione del reato di acquisto di sostanze stupefacenti non richiede la cessione e la conseguente ricezione della droga, perfezionandosi la compravendita con il solo incontro delle volontà del compratore e del venditore (Sez. 4, n. 3950 del 11/10/2011, dep. 2012, Conti, Rv. 251736; Sez. 4, n. 6781 del 23/01/2014, Bekshiu, Rv. 259284; v. anche Sez. 5, n. 54188 del 26/09/2016, Pizzinga, Rv. 268749). Ne consegue la manifesta infondatezza delle censure sollevate con il secondo motivo, essendo stata correttamente ravvisata la consumazione del delitto di cessione di stupefacenti al momento della conclusione del relativo accordo in presenza della disponibilità della sostanza oggetto della cessione. 3.3. Il terzo motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello, sottolineando la personalità negativa del ricorrente, desunta dai gravi precedenti, ritenuti indicativi di una sistematica dedizione al delitto, e dalla intensità del dolo, palesata dall'atteggiamento violento e intimidatorio, ha evidenziato gli elementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., giudicati assorbenti in tale giudizio, con valutazione che è stata giustificata sufficientemente e che non è sindacabile sul piano delle considerazioni di merito in sede di legittimità. 4. In conclusione entrambi i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, a cagione della genericità e del contenuto non consentito di tutti i motivi ai quali sono stati affidati. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 1/6/2023
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi;
lette le conclusioni formulate per il ricorrente KA NA LL dall'avv. Simone ZO RA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 27156 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 01/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 luglio 2022 la Corte d'appello di Bologna ha respinto le impugnazioni proposte da NA AN PO e da KA NA LL nei confronti della sentenza del 15 febbraio 2022 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, NA AN PO era stato condannato alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione e 8.000,00 euro di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen., 23, comma 4, I. 110/75, e 697 cod. pen. (capo 4), 110, 612, comma 2, 635 e 707 cod. pen. (capo 5), 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309/90 (capo 8), e KA NA LL era stato condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione e 800,00 euro di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 23 I. 110/75 (capo 1), 648 cod. pen. (capo 2), 697 cod. pen. (capo 3), 81 cpv. e 110 cod. pen., 23, comma 4, I. 110/75, e 697 cod. pen. (capo 4), 110, 612, comma 2, 635 e 707 cod. pen. (capo 5). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione KA NA LL, mediante l'Avvocato Simone ZO RA, che lo ha affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato un vizio della motivazione, nella parte relativa alla conferma della dichiarazione di responsabilità, a causa della mancata considerazione delle prove, dalle quali emergerebbe la fondatezza della tesi difensiva del ricorrente, fondata sulla sua inconsapevolezza della presenza a bordo della automobile sulla quale egli si trovava dell'arma poi ritrovata nella abitazione del ricorrente stesso;
non sarebbero, in particolare, state adeguatamente considerate le risultanze dell'esame STUB eseguito su tale arma, negative solo nei confronti del ricorrente e non anche degli altri imputati, i risultati dei test effettuati per la rilevazione delle impronte digitali, anch'essi negativi, le dichiarazioni rilasciate dai tre coimputati in sede di interrogatorio, che avevano descritto l'arma oggetto delle contestazioni come appartenente a persone differenti dal ricorrente;
inoltre, la Corte d'appello non aveva considerato nella loro interezza le dichiarazioni del ricorrente, che pur avendo ammesso di essere a conoscenza della presenza di una pistola in casa, aveva anche dichiarato di essere convinto che la stessa non fosse stata portata all'esterno, anche perché non funzionante. 3. Ha proposto ricorso avverso la medesima sentenza anche NA AN PO, mediante l'Avvocato Fausto Bruzzese, che lo ha affidato a tre motivi. 3.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 512 cod. proc. pen. e un vizio della motivazione, con riferimento al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, in quanto la contestazione di cui al capo 8) faceva riferimento 2 al perfezionamento di un accordo volto al ricevimento di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, mentre la responsabilità del ricorrente in relazione a tale reato era stata affermata per la diversa condotta di detenzione di tale sostanza, con la conseguente erroneità della motivazione sulla base della quale la Corte d'appello aveva disatteso la corrispondente eccezione di nullità, in quanto l'accordo per la ricezione della sostanza stupefacente non coincideva, quanto alla condotta, con la detenzione finalizzata alla cessione, in quanto il ricorrente, secondo la contestazione, avrebbe solo dovuto ricevere detta sostanza, mentre la sua responsabilità era stata affermata per la detenzione della medesima sostanza, con la conseguente violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza e, con esso, del diritto di difesa dell'imputato, che sul fatto ritenuto in sentenza non aveva avuto la possibilità di difendersi. 3.2. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90 e un vizio della motivazione, nella parte relativa alla affermazione della propria responsabilità, contestata per aver concordato con il coimputato AT la cessione della droga, allo scopo di impedire alla polizia giudiziaria di sequestrarla, benché tale cessione non si fosse poi perfezionata, con la conseguente non punibilità del ricorrente per il solo fatto della conclusione dell'accordo ai sensi dell'art. 115 cod. pen., in quanto non risultava neppure che il ricorrente avesse mai avuto la disponibilità o la detenzione della sostanza stupefacente (peraltro, come eccepito con il primo motivo, non contestata), con la conseguente erroneità della sua affermazione di responsabilità a tale titolo;
ha aggiunto che, in ogni caso, non avrebbe potuto essere affermata la propria responsabilità per la sola conclusione dell'accordo relativo alla cessione degli stupefacenti, in quanto questo era stato perfezionato successivamente al sequestro degli stessi da parte della polizia giudiziaria;
ciò emergeva dalle dichiarazioni di AT, dalle quali si ricavava che questi aveva contattato il ricorrente per concordare la cessione il 15/5/2019, quando la droga era già stata sequestrata, con la conseguente erroneità della affermazione di responsabilità del ricorrente. 3.3. Infine, con il terzo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 62 bis cod. pen. e un vizio della motivazione, nella parte relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ribadito dalla Corte d'appello ignorando la resipiscenza e la collaborazione del ricorrente, che aveva reso dichiarazioni sostanzialmente confessorie, che però non erano state considerate dalla Corte territoriale, che anzi aveva giustificato tale diniego proprio con l'assenza di resipiscenza, con la conseguente sussistenza di un vizio della motivazione anche su tale punto. 4. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi, sottolineando la genericità del ricorso proposto nell'interesse di KA NA 3 LL, privo di confronto con la motivazione del provvedimento impugnato, e la manifesta infondatezza dei motivi posti a fondamento del ricorso presentato nell'interesse di NA AN PO, evidenziando, in particolare, l'insussistenza della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, essendo rimasta inalterata la ricostruzione del fatto e avendo il giudice di primo grado solamente proceduto a un corretto inquadramento giuridico della condotta (consistita nel concorso dell'imputato nella detenzione dello stupefacente); la genericità delle censure relative alla affermazione di responsabilità; la correttezza della determinazioni in ordine al trattamento sanzionatorio, alla luce dei gravi precedenti penali e del notevole disvalore delle condotte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 2. Il ricorso proposto da KA NA LL ha un contenuto non consentito in questa sede di legittimità, essendo volto, peraltro in modo generico, disgiunto dalla considerazione della vicenda, del complesso delle risultanze istruttorie, nonché delle ragioni poste a fondamento della affermazione della sua responsabilità, a conseguire una rivisitazione e una rilettura delle risultanze istruttore, da contrappore a quella dei giudici di merito, che è concorde, fondata su criteri di valutazione delle prove omogenei, frutto di analisi razionale delle stesse e illustrata con argomenti razionali e immuni da vizi logici, non suscettibili di riconsiderazione sul piano delle valutazioni di merito nel giudizio di legittimità, nel quale, come da consolidata giurisprudenza, il controllo sui vizi della motivazione è circoscritto alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando invece preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Nel caso in esame, infatti, la Corte d'appello di Bologna ha ribadito l'affermazione di responsabilità del ricorrente anche in ordine ai reati di cui ai capi 4) e 5), ossia il porto in luogo pubblico al fine di commettere i reati di minaccia e danneggiamento aggravati nei confronti di SL NE dell'arma e delle munizioni ricevute e detenute illegalmente dal ricorrente nella propria abitazione, di cui ai capi 1), 2) e 3), capi, questi ultimi, in ordine ai quali il ricorrente non ha sollevato rilievi, sottolineando che l'imputato aveva ammesso il possesso dell'arma e delle munizioni, che le analisi balistiche eseguite sui bossoli esplosi nel corso della spedizione intimidatoria di cui al capo 5) ne avevano accertato la 4 riconducibilità a tale arma e che dalle dichiarazioni rese da AN PO e da quanto emerso dai rilievi sulle celle telefoniche era risultato che il ricorrente si trovava in automobile assieme agli altri imputati e vi aveva atteso per oltre un'ora nel cuore della notte l'arrivo del NE (quando vennero sparati verso la sua abitazione vari colpi di pistola, danneggiandone finestre, muri e davanzale), traendone, in modo non manifestamente illogico, la prova della consapevole partecipazione del ricorrente a tale spedizione punitiva, e, dunque, anche al porto illegale dell'arma e delle munizioni e alla realizzazione dei reati di minaccia grave e danneggiamento aggravato di cui ai suddetti capi 4) e 5). Si tratta di motivazione idonea e priva di illogicità manifeste, fondata su una interpretazione pienamente razionale degli elementi di prova disponibili, che il ricorrente ha censurato esclusivamente sul piano della lettura di detti elementi, di cui ha proposto un diverso apprezzamento, allo scopo di escludere la propria consapevolezza della presenza dell'arma a bordo della automobile su cui anch'egli si trovava (tra l'altro in assenza di spiegazioni alternative a quella del compimento della suddetta spedizione punitiva nei confronti del NE e degli altri occupanti la sua abitazione), e anche della volontà di partecipare a una spedizione punitiva (concretatasi nella commissione dei delitti di minaccia e danneggiamento di cui al capo 5), senza individuare violazioni di disposizioni di legge penale o processuale o vizi della motivazione, ma solo proponendo una diversa considerazione della propria condotta, non consentita, come ricordato, in presenza di motivazione idonea e immune da illogicità manifeste, nel giudizio di legittimità. 3. Anche il ricorso proposto da NA AN PO è manifestamente infondato. 3.1. Il primo motivo, mediante il quale è stata lamentata la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, con riferimento al reato di cui al capo 8), relativo alla contestazione della conclusione di un accordo per la cessione di stupefacenti e in relazione al quale è stata affermata la responsabilità del ricorrente per la detenzione di tale partita di stupefacenti, è manifestamente infondato. È necessario rammentare che per aversi mutamento del fatto e violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale sia stata riassunta l'ipotesi astratta prevista dalla legge, tale da determinare un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio per i diritti della difesa;
l'indagine volta ad accertare la violazione di tale principio non va quindi esaurita nel mero confronto, puramente letterale, fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del 5 al.: processo, si sia venuto a trovare nella condizione concreta di potersi difendere in ordine all'oggetto dell'imputazione così come ritenuta in sentenza (cfr. Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619; Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 16900 del 04/02/2004, Caffaz, Rv. 228042; Sez. 4, n. 41663 del 25/10/2005, Cannizzo, Rv. 232423; Sez. 3, n. 35225 del 28/06/2007, Dimartino, Rv. 237517; Sez. 3, n. 15655 del 27/02/2008, Fontanesi, Rv. 239866; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 03/02/2016, Addio e altri, Rv. 265946). È, dunque, configurabile la violazione del principio della correlazione tra l'imputazione contestata e la pronuncia solo quando il fatto, ritenuto in sentenza, si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità, nel senso che sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione e variazione dei contenuti essenziali dell'addebito (Sez. 3, n. 9973 del 22/09/1997, Angelini, Rv. 209245; Sez. 6, n. 36003 del 14/06/2004, Di Bartolo, Rv. 229756), cosicché può sussistere violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza solo quando tra il fatto descritto e quello accertato non si rinviene un nucleo comune identificato dalla condotta, e si manifesta, pertanto, un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, che si risolve in un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa, a fronte dei quali l'imputato è impossibilitato a difendersi (Sez. 4, n. 27355 del 27/01/2005, Capanna, Rv. 231727; Sez. 6, n. 81 del 06/11/2008, Zecca, Rv. 242368; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, Domizi, Rv. 254888). Nel caso in esame la Corte d'appello di Bologna ha disatteso l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, formulata con il primo motivo d'appello e riproposta, in termini di mero dissenso, con il primo motivo di ricorso per cassazione, evidenziando come il nucleo essenziale della condotta contestata, e cioè la conclusione di un accordo tra lo AT e il ricorrente avente quale oggetto la ricezione da parte di quest'ultimo dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente custodito dal primo (allo scopo di eludere le investigazioni e sottrarlo a un possibile sequestro), sia rimasto immutato, non incidendo sul perfezionamento del reato la circostanza che successivamente all'accordo, concluso in data 11 maggio 2019, quando il cedente AT aveva ancora la disponibilità della sostanza stupefacente, la stessa, in data 13 maggio 2019, venne sequestrata dalla polizia giudiziaria, impedendo così al ricorrente NA, quando il successivo 15 maggio 2019 si recò nel garage nel quale era custodita, di entrarne in possesso. Attraverso tale ricostruzione cronologica delle condotte la Corte d'appello ha dato atto, oltre che della configurabilità del reato contestato sub 8) al ricorrente, della corrispondenza tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza, ritenendo, correttamente, non incidente sul nucleo essenziale della contestazione il sequestro dello stupefacente che impedì al ricorrente di entrarne in possesso. Non vi è stata, 6 o.4." dunque, la denunciata radicale immutazione del fatto contestato rispetto a quello ritenuto in sentenza, in quanto la responsabilità dell'imputato è stata affermata per aver concordato la cessione del quantitativo di sostanza stupefacente indicata ai capi 6) e 8), di cui il cedente AT aveva la disponibilità al momento del perfezionamento dell'accordo, ritenendo, correttamente, non incidente, né sulla contestazione né sul perfezionamento dell'accordo, dunque sulla consumazione del reato, la perdita della disponibilità della sostanza stupefacente successivamente alla conclusione dell'accordo, che costituisce il momento consumativo del reato. La doglianza sollevata dal ricorrente al riguardo risulta, dunque, chiaramente infondata, non essendovi stata alcuna radicale immutazione del fatto contestato rispetto a quello addebitatogli. 3.2. Il secondo motivo, mediante il quale è stata censurata l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo 8), non avendo lo stesso mai avuto la disponibilità della sostanza stupefacente di cui alla contestazione ed essendosi perfezionato l'accordo con la AT per la sua cessione successivamente alla perdita della disponibilità da parte dello stesso AT di detta sostanza, con la conseguente non punibilità del ricorrente per la sola conclusione di detto accordo, è manifestamente infondato. La Corte d'appello di Bologna, nel disattendere l'analogo motivo di impugnazione dell'attuale ricorrente, ha evidenziato che al momento della conclusione dell'accordo lo AT, come già notato a proposito del primo motivo di ricorso di AN PO, aveva ancora la disponibilità della sostanza stupefacente di cui concordò con il ricorrente la cessione, essendo stata sequestrata dalla polizia giudiziaria in un momento successivo, con la conseguente configurabilità del delitto di cessione illecita di stupefacenti, per il quale, come da pacifica e consolidata giurisprudenza di legittimità, è sufficiente l'accordo anche in assenza di cessione o consegna, in quanto la consumazione del reato di acquisto di sostanze stupefacenti non richiede la cessione e la conseguente ricezione della droga, perfezionandosi la compravendita con il solo incontro delle volontà del compratore e del venditore (Sez. 4, n. 3950 del 11/10/2011, dep. 2012, Conti, Rv. 251736; Sez. 4, n. 6781 del 23/01/2014, Bekshiu, Rv. 259284; v. anche Sez. 5, n. 54188 del 26/09/2016, Pizzinga, Rv. 268749). Ne consegue la manifesta infondatezza delle censure sollevate con il secondo motivo, essendo stata correttamente ravvisata la consumazione del delitto di cessione di stupefacenti al momento della conclusione del relativo accordo in presenza della disponibilità della sostanza oggetto della cessione. 3.3. Il terzo motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello, sottolineando la personalità negativa del ricorrente, desunta dai gravi precedenti, ritenuti indicativi di una sistematica dedizione al delitto, e dalla intensità del dolo, palesata dall'atteggiamento violento e intimidatorio, ha evidenziato gli elementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., giudicati assorbenti in tale giudizio, con valutazione che è stata giustificata sufficientemente e che non è sindacabile sul piano delle considerazioni di merito in sede di legittimità. 4. In conclusione entrambi i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, a cagione della genericità e del contenuto non consentito di tutti i motivi ai quali sono stati affidati. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 1/6/2023