Sentenza 9 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/10/2003, n. 15102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15102 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
ec 62957 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL N. 3 15102/03 REPUBBLICA ITA IN NOME DEL POR LO I MAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Presidente R.G.N. 1529/99 Dott. Massimo ODDO Consigliere Cron. 30633 - Rel. Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Dott. Simonetta SOTGIU - Consigliere Ud. 12/02/03 Dott. Sergio DEL CORE - Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S EN T ENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 62957 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
ALVA SRL, NANNI CLARA;
- intimati avversO la sentenza n. 845/97 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 2003 27/11/97; : 416 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 12/02/03 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito l'Avvocato ; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso;
accoglimento del secondo motivo del ricorso;
assorbito il terzo motivo del ricorso. -2- 3 Svolgimento del processo Con atto del 21.12.1990 è stata costituita una s.a.s. con un capitale di 40 milioni, di cui 30 sottoscritti da AN SS e 10 sottoscritti mediante conferimento di una azienda agricola, comprensiva di terreni e fabbricati rurali. In sede di registrazione sono stati chiesti e concessi benefici fiscali per conferimento di azienda agricola, poi revocati perché l'ufficio ha negato l'esistenza di una azienda agricola ed ha ritenuto trattarsi di beni immobili svincolati tra loro, il cui valore è stato accertato in lire 589.222.000. La società Al.va. e la socia CL AN hanno impugnato i provvedimenti di accertamento e liquidazione dell'imposta di registro in misura ordinaria, sostenendo l'esistenza di una azienda agricola. La Commissione di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso;
ha ritenuto che era stata conferita e costituita una impresa commerciale avente ad oggetto locazione di mini- appartamenti e, dopo avere confermato il valore accertato, ha operato un riconoscimento di passività per lire 250.000.000 per mutui ipotecari. La Commissione di secondo grado ha confermato la decisione di primo grado. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze. La società e la socia CL AN non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c. e omessa motivazione in quanto la CTR, condividendo l'operato del giudice di primo grado, avrebbe accertato fatti costitutivi diversi da quelli dedotti dalle parti;
avrebbe mutato il titolo della domanda ed avrebbe omesso di determinare l'aliquota da applicare ai beni. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione dell'art. 7, comma 2, 1.n.904/77 e dell'art. 2555 c.c., nonché omessa motivazione su un punto decisivo, in quanto l'agevolazione compete se viene conferita una azienda agricola, e non una pluralità di fondi rustici privi di destinazione unitaria. Ha aggiunto che la parte privata si è limitata a contestare l'operato dell'ufficio, ma non ha offerto la prova della esistenza di una azienda agricola, mentre la Ctr non ha motivato adeguatamente sul punto. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 43, comma 2 d.p.r. n. 131/86 perché i mutui non potevano essere detratti non emergendo dall'atto di conferimento quali oneri erano stati accollati ai sensi della norma testé citata. Ritiene la Corte che le doglianze sono tutte fondate e meritano accoglimento. Nella specie, si discute fondamentalmente se nel momento in cui è stata costituita una nuova società sia stata o meno conferita una azienda agricola, posto che solo in questo caso competono le agevolazioni chieste dai contribuenti. I giudici di appello non hanno formulato sul punto una motivazione pertinente ed adeguata, ma hanno parlato di conferimento e di costituzione di impresa commerciale avente ad oggetto locazione di mini appartamenti, ed hanno poi affermato apoditticamente che è stato "conferito un complesso di diritti, di pertinenze attive e passive che vanno necessariamente valutate, ai fini fiscali, nel loro complesso unitario". E' mancata, pertanto, una disamina dei vari elementi costitutivi di una azienda e non è stata offerta una risposta al problema di fondo prospettato dall'appellante. Anche il terzo motivo è fondato poiché non sono stati indicati quali oneri sono stati accollati nello specifico, tali da consentire una loro valutazione ex art. 43, comma 2, d.p.r. n.131/86. La sentenza va dunque cassata con rinvio ad altra Sezione della CTR dell'Umbria che dovrà esaminare le richieste delle parti relative all'oggetto del giudizio (conferimento di una azienda agricola o meno), dovrà esaminare se sussistono di fatto le condizioni di legge per sottrarre dal valore accertato le passività relative ai mutui garantiti da iscrizione ipotecaria per lire 250.000.000, e dovrà decidere anche in ordine alle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della CTR dell'Umbria. Così deciso in Roma il 12.2.2003 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente Il cons. est. Dr. Giuseppe Falcone Dr. Francesco Cristarella Orestano Сотом от Оитал ESENTE DA REGISTRAZIONE P.R. 26/4/1986 AI SENSI DEL GORIE N. 131 TAB. ALL. MATERIA LCANCELLIERE dott Luigi Riitano DEPOSITATO IN CANCELLERIA N. TRIBUTARIA 9 OTT 2003 oggi, IL CANCELLIERE C1 don Luigi Riitano