Sentenza 27 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2004, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - rel. Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. MAIORANO F. Antonio - Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UR PI, elettivamente domiciliato in Roma, via Castelbottaccio n. 108, studio dott. Itala Di Paola, presso l'avv. Filippo Gregorio che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro società Ferrovie dello Stato, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Michelangelo n, 9, presso l'avv. Enzo Morrico che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 82/2001, decisa il 24 gennaio 2001 e pubblicata il 15 febbraio 2001, resa dalla Corte d'Appello di Salerno nel procedimento n. 551/2000 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
dato atto che le parti non sono comparse e non hanno chiesto di essere sentite in Camera di Consiglio, malgrado rituale avviso;
letta la requisitoria del P.G. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, ha concluso per il rigetto del ricorso siccome manifestamente infondato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MOTIVI DELLA DECISIONE
UR PI censura la denunciata sentenza con ricorso notificato in data 24 aprile 2001 rilevando, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la violazione dell'art. 92 nonché il vizio di motivazione, essendo stata giustificata la disposta compensazione delle spese con l'affermata sussistenza di giusti motivi. Resiste con controricorso notificato in data 1 giugno 2001 la società Ferrovie dello Stato S.p.A.. La censura non appare fondata.
Invero secondo la costante giurisprudenza di questo Supremo Collegio, la valutazione circa l'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese processuali stesse sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della ricorrenza di altri giusti motivi rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiede specifica motivazione. Ne consegue che tale valutazione, quale espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero la decisione del giudice di merito di compensare le spese sia accompagnata dalla indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o palese erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto(cfr. in questo senso Cass. 14 marzo 1995 n. 294. 9 cui adde ex plurimis Cass. 10 giugno 1997 n. 5174; Cass. 6 giugno 1996 n. 5275). Questo Collegio
ha ben presente la recente sentenza n. 3801 del 14 marzo 2003 ove si rileva che la giustificazione della deroga al principio della soccombenza deve risultare se non da una specifica motivazione quanto meno da quella complessivamente adottata a sostegno della pronuncia. Con riferimento al caso in esame rileva peraltro che la valutazione circa la sussistenza di giusti motivi, una volta che siano state riferite le posizioni assunte dalle parti e le argomentazioni da queste svolte a sostegno, integra gli estremi di un giudizio di fatto, sindacabile solo in presenza di uno sviluppo che renda evidenti vizi argomentativi interni, non già con apprezzamento delle sole ragioni del provvedimento conclusivo.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, liquidate in Euro 20,00 oltre Euro 1.000,00 per onorario.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004