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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 07/07/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE SECONDA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 811/2023 R. G.
promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dagli Avv. A. Guastaferro e Lettieri
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentato e difeso dall'Avv. M. De Castro
E
Controparte_2
in qualità di erede di
[...] Controparte_3
- Chiamati in causa -
rappresentati e difesi dagli Avv. C. Fiorentino e D. Violano
Trotta Gianfranco in qualità di curatore speciale di Controparte_3
- Intervenuto -
rappresentato e difeso dall'Avv. G. Trotta
in punto a: assicurazione contro i danni, pagamento somma, opposizione a decreto ingiuntivo. All'udienza del 4/3/25 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 3/5/25 per il deposito di comparse conclusionali e fino al 23/5/25 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“piaccia a codesto Tribunale, in accoglimento della presente opposizione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto, accertando e dichiarando che il e nulla deve all'ingiungente per le Parte_1 Parte_1 causali esposte in narrativa, ovvero:
1. in via preliminare, rigettare e/o dichiarare inammissibile la domanda avversaria in quanto la non è titolare (dal lato attivo) del diritto sostanziale oggetto di causa;
Controparte_1
2. in via principale, il rigetto della domanda avversaria perché per espressa disposizione contrattuale non è dovuto alcun compenso;
3. in via subordinata, e per mero tuziorismo, il rigetto perché il servizio non è stato svolto come da obblighi di legge gravanti sul custode;
4. in via ulteriormente subordinata, il rigetto per effetto della prescrizione, o comunque la determinazione di quanto in denegata ipotesi ritenuto dovuto, tenendo conto della maturata prescrizione;
5. in via ulteriormente subordinata, il rigetto della domanda con riferimento alle spese di custodia maturate fino alla data del 31 dicembre 2001, che rimangono a carico della Amministrazione dell'Interno come da Circolare Ministero dell'Interno Prot. n. M/6326/50 del 14 ottobre 2002 (doc. 11);
6. in via ulteriormente subordinata, il rigetto della domanda con riferimento ai veicoli relativi a sequestro penale, e perciò a carico dello Stato;
in ogni caso, col favore delle spese diritti ed onorari di causa”;
per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale intestato, Nel merito:
- in caso di ritenuta validità della transazione con definizione della sola quota di spettanza di
[...] mediante la scrittura privata del 19.12.2019, stipulata dalla Parte_1 predetta struttura sanitaria e dal SI. in proprio e nella sua qualità di amministratore e tutore CP_2 legale della SI.ra , condannare , in proprio e nella sua Controparte_3 Controparte_2 qualità di amministratore e tutore legale della SI.ra , quindi la medesima Controparte_3
, a restituire ad la somma di euro 191.215,60, Controparte_3 Controparte_1 pagata in eccedenza rispetto alla quota di sua spettanza, maggiorata di spese, interessi e rivalutazione monetaria;
- in caso di ritenuta validità della transazione con definizione per l'intero del debito derivante dalla Sentenza di Santa Maria Capua Vetere mediante la scrittura privata del 19.12.2019, stipulata tra la e il SI. , in proprio e nella sua qualità di amministratore e Parte_1 Controparte_2 tutore legale della SI.ra , preso atto della dichiarazione di voler profittare della Controparte_3 transazione da parte di , condannare il SI. , in proprio e Controparte_1 Controparte_2 nella sua qualità di amministratore di sostegno e tutore della SI.ra , quindi la Controparte_3 medesima , a restituire ad la somma di euro Controparte_3 Controparte_1 1.032.066,00, maggiorata di spese, interessi e rivalutazione monetaria;
- in caso di ritenuta nullità/invalidità/inefficacia/inesistenza, o comunque di disconoscimento, della scrittura privata del 19.12.2019 stipulata tra la e il SI. , in Parte_1 Controparte_2 proprio e nella sua qualità di tutore e respingere l'opposizione confermando la condanna di
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 pagare la somma ingiunta, con maggiorazione di spese, interessi e rivalutazione monetaria. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso spese”;
per parte chiamata e : Controparte_2 Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
2 - preliminarmente, accogliere la domanda riconvenzionale proposta, per l'effetto, accertare e dichiarare l'annullamento della transazione del 19.12.2019 perché viziata, invalida, illegittima ed inefficace per le motivazioni ampiamente esposte e di conseguenza restituire il rapporto oggetto dell'accordo transattivo nella situazione giuridica preesistente;
di conseguenza rigettare ogni domanda di restituzione avanzata nei confronti di in proprio e nella qualità; Controparte_2
- in via subordinata, in caso di accertata legittimità, validità ed efficacia della transazione, rigettare ogni domanda di restituzione delle somme versate dalla all'esponente in Controparte_1 quanto totalmente infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati nelle difese già spiegate in atti;
- il tutto con vittoria di spese ed onorari di lite con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari. Chiedono fin da ora la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. IN VIA ISTRUTTORIA, facendo propri gli atti già depositati si producono per i seguenti documenti: procura alle liti;
estratto dell'atto di morte di;
Controparte_3 dichiarazione di autocertificazione della qualità di eredi”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Il creditore convenuto opposto ha chiesto in via monitoria il pagamento di somma a titolo di rimborso per il pagamento effettuato da nei Controparte_1 confronti del creditore , per effetto della sentenza del Tribunale Controparte_2 di Santa Maria Capua Vetere n° 2241/2019, pubblicata il 5 agosto 2019, come quota del 50% della somma eccedente a titolo di risarcimento del danno (€ 174.682,60), di spese legali (€ 16.533,34) e di imposta di registro (€ 5.240,48) e, quindi, per la somma di € 196.456,42, oltre accessori, di cui al decreto ingiuntivo - n. 3240 del
7/12/2022- emesso provvisoriamente esecutivo.
4. Il debitore ingiunto in sede di opposizione ha eccepito di avere integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni, con il versamento della somma di € 40.000,00, come provato da una transazione stipulata con il danneggiato , Parte_2 nella qualità di tutore della minore e di amministratore di sostegno Controparte_2 di il 19.12.2019, con effetto estintivo del debito in suo favore, Controparte_3
3 oltre che dal pagamento delle spese di registrazione della sentenza -pari ad €
5.240,48- effettuato a mezzo bonifico bancario in favore della Controparte_1
e dal pagamento delle spese di lite nella misura dovuta (per € 9.199,25).
[...]
5. Il convenuto opposto nel giudizio di opposizione ha contestato la validità della scrittura privata di transazione -redatta nel corso del giudizio di appello sulla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per l'assenza delle autorizzazioni del giudice tutelare previste dagli artt. 374, 375 e 411 e ss. C.c.; in subordine, in caso di accertata validità ed efficacia dell'accordo transattivo, ha dichiarato di voler profittare degli effetti dell'accordo ai sensi dell'art. 1304 C.c., quale coobbligato solidale, chiedendo la restituzione della somma eccedente di quanto dovuto, per cui chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa
[...]
, in proprio ed in qualità di amministratore di sostegno di CP_2 P_
.
[...]
6. Il terzo chiamato in causa allega che al momento della sottoscrizione non CP_2 era ben conscio delle conseguenze di quanto stava accettando, non avendo piena consapevolezza degli effetti della transazione e, quindi, in via riconvenzionale ha chiesto accertarsi la invalidità, illegittimità ed inefficacia della transazione sottoscritta, per assenza di autorizzazioni del giudice tutelare ai sensi dell'art. 374 c.c. per quanto afferisce alla posizione di , e ai sensi degli artt. 320, comma 3,4 P_
C.c., 737, 742 bis C.p.c. per quanto riguarda il minore . Allega, Controparte_2 inoltre, che la transazione è, altresì, annullabile ai sensi dell'art. 1971 C.c. in quanto la era consapevole della temerarietà Parte_1 della sua pretesa. Infine allega che la transazione è annullabile per dolo stante il comportamento in mala fede della e Parte_1 Parte_1
6. Nel merito, la causa può essere decisa sulla base delle produzioni documentali. In primo luogo, va rilevato che parte attrice opponente ha provveduto a definire integralmente la propria posizione debitoria nei confronti del creditore , CP_2 mediante una transazione, che ha riguardato esclusivamente la quota parte imputabile all'attrice medesima, quale condebitore solidale del dr. Per_1 avendo adempiuto verso il creditore principale, ha estinto la propria obbligazione risarcitoria, e non è tenuta a rimborso nei confronti della compagnia assicurativa.
4 Tantomeno è configurabile alcuna situazione di ripetizione di indebito verso la clinica opponente.
Dall'esame del testo dell'accordo transattivo risulta che il creditore , CP_2 in proprio e nella qualità indicata, ha inteso definire unicamente la posizione della senza incidere sulla posizione degli Parte_1 altri debitori;
ha, cioè, specificamente definito l'oggetto dell'accordo limitatamente alla quota imputabile alla clinica, con effetti non estensibili né all'intero credito, né agli altri condebitori solidali;
la transazione non riguarda, ad esempio, il dr.
rimasto estraneo all'accordo, il quale -obbligato per la propria quota- Per_1 non ha alcun diritto di regresso nei confronti della clinica rispetto a quanto tenuto a pagare.
Come correttamente osservato da parte attrice, la transazione “pro quota” provoca il distacco della quota dalla intera obbligazione.
Nella descritta situazione, è corretta l'allegazione di parte attrice di non avere alcun vincolo solidale con la Controparte_1
7. A fronte dell'opponibilità della transazione, parte convenuta opposta ha dichiarato di voler profittare dell'avvenuta transazione ai sensi dell'art. 1304, 1° c., C.c.. Al riguardo è decisiva l'eccezione di parte attrice opponente secondo la quale la possibilità per il coobbligato di avvalersi della transazione è prevista solo in caso di transazione avente ad oggetto l'intero debito, mentre la norma non trova applicazione nei casi, come quello in esame, di transazione “pro quota”, che produce effetti esclusivamente tra stipulante e creditore, come confermato dalla giurisprudenza (Cass SSUU 30/12/2011 n. 30174; Cass. III, 24/01/2012 n. 947; Cass.
III, 17/01/2013 n. 1025; Cass. III, 30.09.2015 n. 19541).
Lo stesso terzo chiamato, sul punto, deduce che l'art. 1304 C.c. prevede per il debitore in solido la possibilità di “profittare” della transazione stipulata dal creditore con altro condebitore, ma sul presupposto che tra i condebitori esista un legame espresso dalla solidarietà debitoria, che nel caso concreto non ricorre, essendo il presupposto per la solidarietà dei coobbligati l'assunzione, per legge o sulla base di un titolo, da parte di essi di un unico debito, cioè la sussistenza di una situazione condebitoria, che si concretizza nel fatto che più debitori sono obbligati tutti per una medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento dell'uno libera l'altro per intero;
nel caso in questione, ad essere coobbligati in solido sono la clinica ed il sanitario -dr.
5 terzo estraneo in questo processo- tenuti entrambi a versare la Per_1 medesima somma, mentre l'obbligazione dell'assicuratore convenuto ha per oggetto la sola quota di risarcimento dovuta dal sanitario, nei limiti del massimale.
In diritto, la questione è oggetto di orientamento interpretativo consolidato, in base ai principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: <La transazione intervenuta tra il danneggiato e uno o alcuni soltanto dei corresponsabili in solido, in relazione a una parte soltanto del credito risarcitorio, comporta lo scioglimento del vincolo della solidarietà passiva, senza tuttavia vincolare in alcun modo la successiva ripartizione giudiziale della responsabilità tra i condebitori e spiegando efficacia limitatamente alla quota attribuita al condebitore stipulante>> (Cass. 25/1/2024, n. 2426); principi che sono condivisi da questo stesso ufficio: <La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare (art. 1304 cc). Detta norma si riferisce esclusivamente alla transazione avente ad oggetto l'intero obbligo solidale, sicché l'effetto di cui il terzo non stipulante può avvalersi ha natura estintiva del debito>> (Trib. Modena -
Cifarelli- 17/4/2023, n. 632, in: www.giurisprudenzamodenese.it).
L'eccezione di parte attrice e intervenuta risulta, quindi, fondata.
8. Per quanto, specificamente, riguarda la domanda relativa alle spese di lite del processo svoltosi avanti al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, va rilevato che la sentenza -n. 2241/2019- ha condannato espressamente la odierna convenuta, in solido con il sanitario dr. -terzo estraneo a questo processo- e la clinica Per_1 odierna attrice al pagamento delle spese di lite;
l'opponente allega, quindi, correttamente che, trattandosi di una condanna diretta e non di una manleva assicurativa, la convenuta non può pretendere, in via surrogatoria, un rimborso per la metà delle spese, per l' assenza di titolo giuridico idoneo;
l'obbligazione è solidale ed imputabile direttamente alla odierna convenuta, anch'essa tenuta al pagamento delle spese processuali ma, anche con riferimento alle spese processuali, resta il fatto che in sede transattiva la clinica ha già versato la somma di € 9.199,25, quale rimborso per spese processuali liquidate nella sentenza.
In definitiva, quindi, quanto ai rapporti tra il creditore convenuto e il debitore attore, l'opposizione va integralmente accolta, ed il decreto ingiuntivo va revocato.
6 9. Quanto alla domanda riconvenzionale del convenuto , quest'ultimo chiede CP_2 di annullare la transazione per assenza di autorizzazioni del giudice tutelare. In realtà
-come controdedotto da parte attrice- nel caso in esame l'autorizzazione ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni era comprensiva anche dell'autorizzazione a transigere: come risulta dalla procura alle liti prodotta, il terzo chiamato era stato regolarmente autorizzato dal Giudice tutelare ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni e, quindi, munito del potere ad agire in giudizio, ha dato mandato al Difensore per ogni attività connessa, ed ha espressamente conferito anche il potere di transigere la lite;
la successiva attività di stipula dell'accordo transattivo è una conseguenza dell'indicato conferimento di potere, ed è stata esercitata nel solco della menzionata autorizzazione.
D'altronde, anche nella sentenza civile del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere risulta che agisce espressamente, oltre che in proprio, Controparte_2 anche in qualità di genitore della minore e di amministratore di Controparte_2 sostegno di . La domanda sul punto è infondata perché il terzo Controparte_3 aveva potere di transigere.
Quanto all'annullabilità della transazione per effetto di dolo e comunque dell'art. 1971 C.c., secondo parte chiamata la clinica attrice era consapevole della temerarietà della pretesa, in quanto nella transazione si legge che dall'istruttoria penale ed anche civile non è emersa alcuna responsabilità della clinica, mentre vi era già una sentenza resa in sede civile che affermava il contrario ed una sentenza resa in sede penale che confermava la responsabilità dei medici, ma la clinica era da ritenersi comunque responsabile ai sensi dell'art. 1228 C.c..
L'eccezione è infondata perché, come pure controdedotto da parte attrice, le trattative tra le parti, il contenuto dettagliato dell'accordo e la condotta posteriore del terzo dimostrano la piena consapevolezza al momento della stipula CP_2 dell'accordo transattivo, raggiunto a seguito di una libera ed autonoma determinazione tra le parti, dopo all'instaurazione del giudizio di opposizione a precetto proposto dalla società attrice.
Nel caso concreto parte non risulta che parte attrice abbia dolosamente sostenuto una pretesa del tutto infondata, essendo l'intera trattativa documentata e fondata su una situazione controversa effettiva;
nella transazione sono state esplicitate sia l'esistenza di una res dubia, che le reciproche concessioni e la volontà delle parti di comporre ogni residua controversia.
7 La volontà transattiva risulta in modo chiaro e inequivocabile, è espressa nel testo dell'accordo, sottoscritto in ogni sua pagina, ed è stata seguita dall'incasso dell'assegno in data 19.12.2019; nell'accordo risulta espressamente che il terzo
, pur a fronte di una pretesa originaria più elevata, ha deciso di contenere le CP_2 proprie richieste, accettando la somma concordata in funzione della disponibilità economica della controparte e della volontà di evitare una procedura esecutiva incerta.
A parte, comunque, è decisiva la circostanza che il chiamato in causa CP_2 nel corso della trattativa per la transazione, è stato seguito e assistito dal proprio legale, il quale -come anche i legali della controparte- ha preso parte alla stipula della scrittura priva, della quale risulta sottoscrittore, insieme alle parti e ai rispettivi
Avvocati, sia in calce che in ogni pagina dell'atto.
È, quindi, del tutto inverosimile l'allegazione di inconsapevolezza delle conseguenze giuridiche della parte.
Infatti, a quanto risulta, la somma pattuita tra le parti è stata liberamente accettata dal creditore, che ha conseguentemente proceduto all'incasso senza opporre alcuna riserva. L'accordo risulta effettivamente dotato dei connotati tipici, quale contratto volto a comporre o prevenire una lite mediante reciproche concessioni.
Il comportamento post-negoziale successivo è pure eloquente, posto che dopo avere incassato la somma concordata, per oltre quattro anni non ha svolto alcuna contestazione, tornando sui suoi passi solo dopo il suo coinvolgimento nell'iniziativa intrapresa da parte convenuta;
per poi sostenere, solo in questa sede, di avere stipulato l'accordo transattivo senza rendersi conto della sua portata, senza tuttavia fornire alcuna spiegazione convincente dei motivi per i quali all'epoca non avesse consapevolezza delle conseguenze della proposta transattiva che stava accettando.
Le allegazioni di parte chiamata in causa circa il vizio del consenso, sotto la forma del dolo, sono, poi, irrimediabilmente apodittiche, non essendo spiegato per quali ragioni e in che modo l'obbligato, al momento di transigere, abbia fornito a parte chiamata una rappresentazione alterata della realtà, abbia creato una erronea convinzione e, in definitiva, in che cosa si siano sostanziati gli artifici e i raggiri integranti idonei a indurre il vizio della volontà, anche nella forma della reticenza rilevante per il dolo omissivo: nel testo della transazione si legge, tra l'altro, che - premessi tutti i riferimenti al contenzioso in corso, alla sentenza emanata, ed alla pendenza dell'appello- , <in proprio e nella qualità, acconsente alla CP_2
8 parziale compressione delle originarie pretese rivendicate con l'atto di precetto…>> ed <accetta la somma a tacitazione di ogni suo danno ed avere, proprio e nella qualità…>>; insomma, le formule tipiche di un accordo transattivo con quietanza a saldo, preceduta da una dettagliata e puntuale descrizione dello svolgimento di tutta la vicenda sostanziale e processuale fino a quel momento, che non lascia dubbi di sorta sulla consapevolezza delle parti stipulanti, almeno secondo criterio di normalità.
Anche sotto quest'ulteriore aspetto assume rilievo decisivo la circostanza che il sottoscrittore nel corso della trattativa e al momento della stipula, era assistito dal proprio legale, sicché la configurabilità di artifici e raggiri risulta più che ardua.
10. Attesa la verificata fondatezza nel merito dell'opposizione, non occorre esaminare le altre questioni -in particolare la contestazione della legittimità della costituzione in giudizio del terzo nella qualità di tutore di , per difetto di CP_2 P_ preventiva autorizzazione del Giudice tutelare- sollevate dalle parti, in applicazione del criterio di giudizio correntemente applicato da quanto ufficio secondo il quale secondo il quale <La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, pur se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente (o successivamente) le altre, anche sostituendo -nella prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio costituzionalizzata dall'art. 111 Cost.- il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare codificato all'art. 276 c.p.c.>> (Trib. Modena -Conte-
4/1/20166, n. 15; Trib. Modena -Del Borrello- 6/4/2016, n. 680; Trib. Modena -
Rimondini- 25/9/2017, n. 1677; Trib. Modena -Castagnini- 13/1/2018, n. 454; Trib.
Modena -Del Borrello- 19/3/2018, n. 475; Trib. Modena -Ramacciotti- 26/9/2018, n.
1582; Trib. Modena -Pagliani- 9/1/2019, n. 21; Trib. Modena -Pagliani- 10/1/2019, n.
37; Trib. Modena -Cifarelli- 25/01/2019, n. 1650; Trib. Modena -Pagliani- 17/1/2019,
n. 89; Trib. Modena -Pagliani- 22/1/2019, n. 107; Trib. Modena -Castagnini-
26/1/2019, n. 143; Trib. Modena -Pagliani- 15/2/2019, n. 232; Trib. Modena -
Pagliani- 22/3/2019, n. 412; Trib. Modena -Siracusano- 8/5/2019, n. 672; Trib.
Modena -Grandi- 7/6/2019, n. 904; Trib. Modena -Siracusano- 21/5/2020, n. 609;
Trib. Modena -Siracusano- 15/12/2020, n. 1620; Trib. Modena -Ramacciotti-
13/12/2021, n. 1658; Trib. Modena -Pagliani- 22/12/2021, n. 1708; Trib. Modena - pres. Ramacciotti, rel. Bolondi- 6/9/2022, n. 1023; Trib. Modena -Lucchi-
21/11/2022, n. 1412; Trib. Modena -Pagliani- 17/1/2023, n. 55; Trib. Modena -
9 Pagliani- 27/9/2023, n. 1551; Trib. Modena -Pagliani- 9/11/2023, n. 1840; Trib.
Modena -Pagliani- 1/2/2024, n. 288; Trib. Modena -Legittimo- 12/2/2024, n. 326;
Trib. Modena -Focaccia- 20/2/2024, n. 452; in: www.giurisprudenzamodenese.it).
11. L'opposizione va, quindi, accolta, ed il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese processuali del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza sostanziale e, pertanto, parte convenuta opposta deve rifondere le spese a parte attrice opponente, mentre per reciproca soccombenza vanno compensate le spese processuali tra parte convenuta e parte chiamata in causa.
Le spese-per valore dichiarato e bassa complessità- si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda respinta, in accoglimento dell'opposizione del Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3
[...] ca il predetto decreto ingiuntivo;
rigetta le domande di parte convenuta;
rigetta le domande riconvenzionali di parte chiamata in causa
[...]
e in qualità di erede di;
CP_2 Controparte_2 Controparte_3 t nna fondere al Controparte_1
li, che liquida in Parte_1 Parte_1
12.913,35, di cui € 1.684,35 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge;
dichiara compensate le spese processuali tra la convenuta Controparte_1 e i chiamati in causa e
[...] Controparte_2 Controparte_2 i Controparte_3
, il giorno 7/7/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(dr. G. Pagliani)
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE SECONDA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 811/2023 R. G.
promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dagli Avv. A. Guastaferro e Lettieri
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentato e difeso dall'Avv. M. De Castro
E
Controparte_2
in qualità di erede di
[...] Controparte_3
- Chiamati in causa -
rappresentati e difesi dagli Avv. C. Fiorentino e D. Violano
Trotta Gianfranco in qualità di curatore speciale di Controparte_3
- Intervenuto -
rappresentato e difeso dall'Avv. G. Trotta
in punto a: assicurazione contro i danni, pagamento somma, opposizione a decreto ingiuntivo. All'udienza del 4/3/25 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 3/5/25 per il deposito di comparse conclusionali e fino al 23/5/25 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“piaccia a codesto Tribunale, in accoglimento della presente opposizione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto, accertando e dichiarando che il e nulla deve all'ingiungente per le Parte_1 Parte_1 causali esposte in narrativa, ovvero:
1. in via preliminare, rigettare e/o dichiarare inammissibile la domanda avversaria in quanto la non è titolare (dal lato attivo) del diritto sostanziale oggetto di causa;
Controparte_1
2. in via principale, il rigetto della domanda avversaria perché per espressa disposizione contrattuale non è dovuto alcun compenso;
3. in via subordinata, e per mero tuziorismo, il rigetto perché il servizio non è stato svolto come da obblighi di legge gravanti sul custode;
4. in via ulteriormente subordinata, il rigetto per effetto della prescrizione, o comunque la determinazione di quanto in denegata ipotesi ritenuto dovuto, tenendo conto della maturata prescrizione;
5. in via ulteriormente subordinata, il rigetto della domanda con riferimento alle spese di custodia maturate fino alla data del 31 dicembre 2001, che rimangono a carico della Amministrazione dell'Interno come da Circolare Ministero dell'Interno Prot. n. M/6326/50 del 14 ottobre 2002 (doc. 11);
6. in via ulteriormente subordinata, il rigetto della domanda con riferimento ai veicoli relativi a sequestro penale, e perciò a carico dello Stato;
in ogni caso, col favore delle spese diritti ed onorari di causa”;
per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale intestato, Nel merito:
- in caso di ritenuta validità della transazione con definizione della sola quota di spettanza di
[...] mediante la scrittura privata del 19.12.2019, stipulata dalla Parte_1 predetta struttura sanitaria e dal SI. in proprio e nella sua qualità di amministratore e tutore CP_2 legale della SI.ra , condannare , in proprio e nella sua Controparte_3 Controparte_2 qualità di amministratore e tutore legale della SI.ra , quindi la medesima Controparte_3
, a restituire ad la somma di euro 191.215,60, Controparte_3 Controparte_1 pagata in eccedenza rispetto alla quota di sua spettanza, maggiorata di spese, interessi e rivalutazione monetaria;
- in caso di ritenuta validità della transazione con definizione per l'intero del debito derivante dalla Sentenza di Santa Maria Capua Vetere mediante la scrittura privata del 19.12.2019, stipulata tra la e il SI. , in proprio e nella sua qualità di amministratore e Parte_1 Controparte_2 tutore legale della SI.ra , preso atto della dichiarazione di voler profittare della Controparte_3 transazione da parte di , condannare il SI. , in proprio e Controparte_1 Controparte_2 nella sua qualità di amministratore di sostegno e tutore della SI.ra , quindi la Controparte_3 medesima , a restituire ad la somma di euro Controparte_3 Controparte_1 1.032.066,00, maggiorata di spese, interessi e rivalutazione monetaria;
- in caso di ritenuta nullità/invalidità/inefficacia/inesistenza, o comunque di disconoscimento, della scrittura privata del 19.12.2019 stipulata tra la e il SI. , in Parte_1 Controparte_2 proprio e nella sua qualità di tutore e respingere l'opposizione confermando la condanna di
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 pagare la somma ingiunta, con maggiorazione di spese, interessi e rivalutazione monetaria. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso spese”;
per parte chiamata e : Controparte_2 Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
2 - preliminarmente, accogliere la domanda riconvenzionale proposta, per l'effetto, accertare e dichiarare l'annullamento della transazione del 19.12.2019 perché viziata, invalida, illegittima ed inefficace per le motivazioni ampiamente esposte e di conseguenza restituire il rapporto oggetto dell'accordo transattivo nella situazione giuridica preesistente;
di conseguenza rigettare ogni domanda di restituzione avanzata nei confronti di in proprio e nella qualità; Controparte_2
- in via subordinata, in caso di accertata legittimità, validità ed efficacia della transazione, rigettare ogni domanda di restituzione delle somme versate dalla all'esponente in Controparte_1 quanto totalmente infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati nelle difese già spiegate in atti;
- il tutto con vittoria di spese ed onorari di lite con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari. Chiedono fin da ora la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. IN VIA ISTRUTTORIA, facendo propri gli atti già depositati si producono per i seguenti documenti: procura alle liti;
estratto dell'atto di morte di;
Controparte_3 dichiarazione di autocertificazione della qualità di eredi”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Il creditore convenuto opposto ha chiesto in via monitoria il pagamento di somma a titolo di rimborso per il pagamento effettuato da nei Controparte_1 confronti del creditore , per effetto della sentenza del Tribunale Controparte_2 di Santa Maria Capua Vetere n° 2241/2019, pubblicata il 5 agosto 2019, come quota del 50% della somma eccedente a titolo di risarcimento del danno (€ 174.682,60), di spese legali (€ 16.533,34) e di imposta di registro (€ 5.240,48) e, quindi, per la somma di € 196.456,42, oltre accessori, di cui al decreto ingiuntivo - n. 3240 del
7/12/2022- emesso provvisoriamente esecutivo.
4. Il debitore ingiunto in sede di opposizione ha eccepito di avere integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni, con il versamento della somma di € 40.000,00, come provato da una transazione stipulata con il danneggiato , Parte_2 nella qualità di tutore della minore e di amministratore di sostegno Controparte_2 di il 19.12.2019, con effetto estintivo del debito in suo favore, Controparte_3
3 oltre che dal pagamento delle spese di registrazione della sentenza -pari ad €
5.240,48- effettuato a mezzo bonifico bancario in favore della Controparte_1
e dal pagamento delle spese di lite nella misura dovuta (per € 9.199,25).
[...]
5. Il convenuto opposto nel giudizio di opposizione ha contestato la validità della scrittura privata di transazione -redatta nel corso del giudizio di appello sulla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per l'assenza delle autorizzazioni del giudice tutelare previste dagli artt. 374, 375 e 411 e ss. C.c.; in subordine, in caso di accertata validità ed efficacia dell'accordo transattivo, ha dichiarato di voler profittare degli effetti dell'accordo ai sensi dell'art. 1304 C.c., quale coobbligato solidale, chiedendo la restituzione della somma eccedente di quanto dovuto, per cui chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa
[...]
, in proprio ed in qualità di amministratore di sostegno di CP_2 P_
.
[...]
6. Il terzo chiamato in causa allega che al momento della sottoscrizione non CP_2 era ben conscio delle conseguenze di quanto stava accettando, non avendo piena consapevolezza degli effetti della transazione e, quindi, in via riconvenzionale ha chiesto accertarsi la invalidità, illegittimità ed inefficacia della transazione sottoscritta, per assenza di autorizzazioni del giudice tutelare ai sensi dell'art. 374 c.c. per quanto afferisce alla posizione di , e ai sensi degli artt. 320, comma 3,4 P_
C.c., 737, 742 bis C.p.c. per quanto riguarda il minore . Allega, Controparte_2 inoltre, che la transazione è, altresì, annullabile ai sensi dell'art. 1971 C.c. in quanto la era consapevole della temerarietà Parte_1 della sua pretesa. Infine allega che la transazione è annullabile per dolo stante il comportamento in mala fede della e Parte_1 Parte_1
6. Nel merito, la causa può essere decisa sulla base delle produzioni documentali. In primo luogo, va rilevato che parte attrice opponente ha provveduto a definire integralmente la propria posizione debitoria nei confronti del creditore , CP_2 mediante una transazione, che ha riguardato esclusivamente la quota parte imputabile all'attrice medesima, quale condebitore solidale del dr. Per_1 avendo adempiuto verso il creditore principale, ha estinto la propria obbligazione risarcitoria, e non è tenuta a rimborso nei confronti della compagnia assicurativa.
4 Tantomeno è configurabile alcuna situazione di ripetizione di indebito verso la clinica opponente.
Dall'esame del testo dell'accordo transattivo risulta che il creditore , CP_2 in proprio e nella qualità indicata, ha inteso definire unicamente la posizione della senza incidere sulla posizione degli Parte_1 altri debitori;
ha, cioè, specificamente definito l'oggetto dell'accordo limitatamente alla quota imputabile alla clinica, con effetti non estensibili né all'intero credito, né agli altri condebitori solidali;
la transazione non riguarda, ad esempio, il dr.
rimasto estraneo all'accordo, il quale -obbligato per la propria quota- Per_1 non ha alcun diritto di regresso nei confronti della clinica rispetto a quanto tenuto a pagare.
Come correttamente osservato da parte attrice, la transazione “pro quota” provoca il distacco della quota dalla intera obbligazione.
Nella descritta situazione, è corretta l'allegazione di parte attrice di non avere alcun vincolo solidale con la Controparte_1
7. A fronte dell'opponibilità della transazione, parte convenuta opposta ha dichiarato di voler profittare dell'avvenuta transazione ai sensi dell'art. 1304, 1° c., C.c.. Al riguardo è decisiva l'eccezione di parte attrice opponente secondo la quale la possibilità per il coobbligato di avvalersi della transazione è prevista solo in caso di transazione avente ad oggetto l'intero debito, mentre la norma non trova applicazione nei casi, come quello in esame, di transazione “pro quota”, che produce effetti esclusivamente tra stipulante e creditore, come confermato dalla giurisprudenza (Cass SSUU 30/12/2011 n. 30174; Cass. III, 24/01/2012 n. 947; Cass.
III, 17/01/2013 n. 1025; Cass. III, 30.09.2015 n. 19541).
Lo stesso terzo chiamato, sul punto, deduce che l'art. 1304 C.c. prevede per il debitore in solido la possibilità di “profittare” della transazione stipulata dal creditore con altro condebitore, ma sul presupposto che tra i condebitori esista un legame espresso dalla solidarietà debitoria, che nel caso concreto non ricorre, essendo il presupposto per la solidarietà dei coobbligati l'assunzione, per legge o sulla base di un titolo, da parte di essi di un unico debito, cioè la sussistenza di una situazione condebitoria, che si concretizza nel fatto che più debitori sono obbligati tutti per una medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento dell'uno libera l'altro per intero;
nel caso in questione, ad essere coobbligati in solido sono la clinica ed il sanitario -dr.
5 terzo estraneo in questo processo- tenuti entrambi a versare la Per_1 medesima somma, mentre l'obbligazione dell'assicuratore convenuto ha per oggetto la sola quota di risarcimento dovuta dal sanitario, nei limiti del massimale.
In diritto, la questione è oggetto di orientamento interpretativo consolidato, in base ai principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: <La transazione intervenuta tra il danneggiato e uno o alcuni soltanto dei corresponsabili in solido, in relazione a una parte soltanto del credito risarcitorio, comporta lo scioglimento del vincolo della solidarietà passiva, senza tuttavia vincolare in alcun modo la successiva ripartizione giudiziale della responsabilità tra i condebitori e spiegando efficacia limitatamente alla quota attribuita al condebitore stipulante>> (Cass. 25/1/2024, n. 2426); principi che sono condivisi da questo stesso ufficio: <La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare (art. 1304 cc). Detta norma si riferisce esclusivamente alla transazione avente ad oggetto l'intero obbligo solidale, sicché l'effetto di cui il terzo non stipulante può avvalersi ha natura estintiva del debito>> (Trib. Modena -
Cifarelli- 17/4/2023, n. 632, in: www.giurisprudenzamodenese.it).
L'eccezione di parte attrice e intervenuta risulta, quindi, fondata.
8. Per quanto, specificamente, riguarda la domanda relativa alle spese di lite del processo svoltosi avanti al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, va rilevato che la sentenza -n. 2241/2019- ha condannato espressamente la odierna convenuta, in solido con il sanitario dr. -terzo estraneo a questo processo- e la clinica Per_1 odierna attrice al pagamento delle spese di lite;
l'opponente allega, quindi, correttamente che, trattandosi di una condanna diretta e non di una manleva assicurativa, la convenuta non può pretendere, in via surrogatoria, un rimborso per la metà delle spese, per l' assenza di titolo giuridico idoneo;
l'obbligazione è solidale ed imputabile direttamente alla odierna convenuta, anch'essa tenuta al pagamento delle spese processuali ma, anche con riferimento alle spese processuali, resta il fatto che in sede transattiva la clinica ha già versato la somma di € 9.199,25, quale rimborso per spese processuali liquidate nella sentenza.
In definitiva, quindi, quanto ai rapporti tra il creditore convenuto e il debitore attore, l'opposizione va integralmente accolta, ed il decreto ingiuntivo va revocato.
6 9. Quanto alla domanda riconvenzionale del convenuto , quest'ultimo chiede CP_2 di annullare la transazione per assenza di autorizzazioni del giudice tutelare. In realtà
-come controdedotto da parte attrice- nel caso in esame l'autorizzazione ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni era comprensiva anche dell'autorizzazione a transigere: come risulta dalla procura alle liti prodotta, il terzo chiamato era stato regolarmente autorizzato dal Giudice tutelare ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni e, quindi, munito del potere ad agire in giudizio, ha dato mandato al Difensore per ogni attività connessa, ed ha espressamente conferito anche il potere di transigere la lite;
la successiva attività di stipula dell'accordo transattivo è una conseguenza dell'indicato conferimento di potere, ed è stata esercitata nel solco della menzionata autorizzazione.
D'altronde, anche nella sentenza civile del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere risulta che agisce espressamente, oltre che in proprio, Controparte_2 anche in qualità di genitore della minore e di amministratore di Controparte_2 sostegno di . La domanda sul punto è infondata perché il terzo Controparte_3 aveva potere di transigere.
Quanto all'annullabilità della transazione per effetto di dolo e comunque dell'art. 1971 C.c., secondo parte chiamata la clinica attrice era consapevole della temerarietà della pretesa, in quanto nella transazione si legge che dall'istruttoria penale ed anche civile non è emersa alcuna responsabilità della clinica, mentre vi era già una sentenza resa in sede civile che affermava il contrario ed una sentenza resa in sede penale che confermava la responsabilità dei medici, ma la clinica era da ritenersi comunque responsabile ai sensi dell'art. 1228 C.c..
L'eccezione è infondata perché, come pure controdedotto da parte attrice, le trattative tra le parti, il contenuto dettagliato dell'accordo e la condotta posteriore del terzo dimostrano la piena consapevolezza al momento della stipula CP_2 dell'accordo transattivo, raggiunto a seguito di una libera ed autonoma determinazione tra le parti, dopo all'instaurazione del giudizio di opposizione a precetto proposto dalla società attrice.
Nel caso concreto parte non risulta che parte attrice abbia dolosamente sostenuto una pretesa del tutto infondata, essendo l'intera trattativa documentata e fondata su una situazione controversa effettiva;
nella transazione sono state esplicitate sia l'esistenza di una res dubia, che le reciproche concessioni e la volontà delle parti di comporre ogni residua controversia.
7 La volontà transattiva risulta in modo chiaro e inequivocabile, è espressa nel testo dell'accordo, sottoscritto in ogni sua pagina, ed è stata seguita dall'incasso dell'assegno in data 19.12.2019; nell'accordo risulta espressamente che il terzo
, pur a fronte di una pretesa originaria più elevata, ha deciso di contenere le CP_2 proprie richieste, accettando la somma concordata in funzione della disponibilità economica della controparte e della volontà di evitare una procedura esecutiva incerta.
A parte, comunque, è decisiva la circostanza che il chiamato in causa CP_2 nel corso della trattativa per la transazione, è stato seguito e assistito dal proprio legale, il quale -come anche i legali della controparte- ha preso parte alla stipula della scrittura priva, della quale risulta sottoscrittore, insieme alle parti e ai rispettivi
Avvocati, sia in calce che in ogni pagina dell'atto.
È, quindi, del tutto inverosimile l'allegazione di inconsapevolezza delle conseguenze giuridiche della parte.
Infatti, a quanto risulta, la somma pattuita tra le parti è stata liberamente accettata dal creditore, che ha conseguentemente proceduto all'incasso senza opporre alcuna riserva. L'accordo risulta effettivamente dotato dei connotati tipici, quale contratto volto a comporre o prevenire una lite mediante reciproche concessioni.
Il comportamento post-negoziale successivo è pure eloquente, posto che dopo avere incassato la somma concordata, per oltre quattro anni non ha svolto alcuna contestazione, tornando sui suoi passi solo dopo il suo coinvolgimento nell'iniziativa intrapresa da parte convenuta;
per poi sostenere, solo in questa sede, di avere stipulato l'accordo transattivo senza rendersi conto della sua portata, senza tuttavia fornire alcuna spiegazione convincente dei motivi per i quali all'epoca non avesse consapevolezza delle conseguenze della proposta transattiva che stava accettando.
Le allegazioni di parte chiamata in causa circa il vizio del consenso, sotto la forma del dolo, sono, poi, irrimediabilmente apodittiche, non essendo spiegato per quali ragioni e in che modo l'obbligato, al momento di transigere, abbia fornito a parte chiamata una rappresentazione alterata della realtà, abbia creato una erronea convinzione e, in definitiva, in che cosa si siano sostanziati gli artifici e i raggiri integranti idonei a indurre il vizio della volontà, anche nella forma della reticenza rilevante per il dolo omissivo: nel testo della transazione si legge, tra l'altro, che - premessi tutti i riferimenti al contenzioso in corso, alla sentenza emanata, ed alla pendenza dell'appello- , <in proprio e nella qualità, acconsente alla CP_2
8 parziale compressione delle originarie pretese rivendicate con l'atto di precetto…>> ed <accetta la somma a tacitazione di ogni suo danno ed avere, proprio e nella qualità…>>; insomma, le formule tipiche di un accordo transattivo con quietanza a saldo, preceduta da una dettagliata e puntuale descrizione dello svolgimento di tutta la vicenda sostanziale e processuale fino a quel momento, che non lascia dubbi di sorta sulla consapevolezza delle parti stipulanti, almeno secondo criterio di normalità.
Anche sotto quest'ulteriore aspetto assume rilievo decisivo la circostanza che il sottoscrittore nel corso della trattativa e al momento della stipula, era assistito dal proprio legale, sicché la configurabilità di artifici e raggiri risulta più che ardua.
10. Attesa la verificata fondatezza nel merito dell'opposizione, non occorre esaminare le altre questioni -in particolare la contestazione della legittimità della costituzione in giudizio del terzo nella qualità di tutore di , per difetto di CP_2 P_ preventiva autorizzazione del Giudice tutelare- sollevate dalle parti, in applicazione del criterio di giudizio correntemente applicato da quanto ufficio secondo il quale secondo il quale <La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, pur se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente (o successivamente) le altre, anche sostituendo -nella prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio costituzionalizzata dall'art. 111 Cost.- il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare codificato all'art. 276 c.p.c.>> (Trib. Modena -Conte-
4/1/20166, n. 15; Trib. Modena -Del Borrello- 6/4/2016, n. 680; Trib. Modena -
Rimondini- 25/9/2017, n. 1677; Trib. Modena -Castagnini- 13/1/2018, n. 454; Trib.
Modena -Del Borrello- 19/3/2018, n. 475; Trib. Modena -Ramacciotti- 26/9/2018, n.
1582; Trib. Modena -Pagliani- 9/1/2019, n. 21; Trib. Modena -Pagliani- 10/1/2019, n.
37; Trib. Modena -Cifarelli- 25/01/2019, n. 1650; Trib. Modena -Pagliani- 17/1/2019,
n. 89; Trib. Modena -Pagliani- 22/1/2019, n. 107; Trib. Modena -Castagnini-
26/1/2019, n. 143; Trib. Modena -Pagliani- 15/2/2019, n. 232; Trib. Modena -
Pagliani- 22/3/2019, n. 412; Trib. Modena -Siracusano- 8/5/2019, n. 672; Trib.
Modena -Grandi- 7/6/2019, n. 904; Trib. Modena -Siracusano- 21/5/2020, n. 609;
Trib. Modena -Siracusano- 15/12/2020, n. 1620; Trib. Modena -Ramacciotti-
13/12/2021, n. 1658; Trib. Modena -Pagliani- 22/12/2021, n. 1708; Trib. Modena - pres. Ramacciotti, rel. Bolondi- 6/9/2022, n. 1023; Trib. Modena -Lucchi-
21/11/2022, n. 1412; Trib. Modena -Pagliani- 17/1/2023, n. 55; Trib. Modena -
9 Pagliani- 27/9/2023, n. 1551; Trib. Modena -Pagliani- 9/11/2023, n. 1840; Trib.
Modena -Pagliani- 1/2/2024, n. 288; Trib. Modena -Legittimo- 12/2/2024, n. 326;
Trib. Modena -Focaccia- 20/2/2024, n. 452; in: www.giurisprudenzamodenese.it).
11. L'opposizione va, quindi, accolta, ed il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese processuali del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza sostanziale e, pertanto, parte convenuta opposta deve rifondere le spese a parte attrice opponente, mentre per reciproca soccombenza vanno compensate le spese processuali tra parte convenuta e parte chiamata in causa.
Le spese-per valore dichiarato e bassa complessità- si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda respinta, in accoglimento dell'opposizione del Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3
[...] ca il predetto decreto ingiuntivo;
rigetta le domande di parte convenuta;
rigetta le domande riconvenzionali di parte chiamata in causa
[...]
e in qualità di erede di;
CP_2 Controparte_2 Controparte_3 t nna fondere al Controparte_1
li, che liquida in Parte_1 Parte_1
12.913,35, di cui € 1.684,35 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge;
dichiara compensate le spese processuali tra la convenuta Controparte_1 e i chiamati in causa e
[...] Controparte_2 Controparte_2 i Controparte_3
, il giorno 7/7/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(dr. G. Pagliani)
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