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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/04/2025, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello, iscritto al numero 4645 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 702 ter cpc, resa nel giudizio rg 14773/2021, comunicata il 4 ottobre 2022, avente a oggetto contratto di appalto e vertente tra di (cf ), titolare della ditta individuale Parte_1 CodiceFiscale_1
(p. iva ) rappresentato e difeso dall'Avv. Ciro Controparte_1 P.IVA_1
Gagliardi (cf ), elettivamente domiciliato in Napoli, Corso C.F._2
Meridionale, 7, nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce al ricorso introduttivo del giudizio in primo grado (per le comunicazioni: pec
; Email_1
appellante
e
(cf ) e (cf Controparte_2 C.F._3 CP_3
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Fabio Internicola (cf C.F._4
) e Antonio Tafuto (cf ), elettivamente C.F._5 C.F._6 domiciliati in Pozzuoli, Via Artiaco, 7, nello studio dei difensori, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec
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1 CONCLUSIONI
All'udienza del 12 novembre 2024, le parti concludevano come da note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE di conveniva in giudizio, con ricorso ex art. 702 bis cpc, Parte_1 CP_2
e chiedendo il saldo del pagamento dei lavori edili, pari a €
[...] CP_3
12.870,00, eseguiti per loro conto a fronte di contratto di appalto del 13 ottobre 2020, al quale era seguito accordo transattivo in data 17 maggio 2021.
Si costituivano in giudizio e eccependo, Controparte_2 CP_3 preliminarmente, l'incompetenza del Tribunale per devoluzione al collegio arbitrale di ogni lite riguardante l'esecuzione del contratto a mente dell'art 6. Nel merito contestavano la pretesa e proponevano, a loro volta, domanda riconvenzionale volta ad accertare l'inadempimento della ditta e il risarcimento del danno.
Il Tribunale, pronunciando sulla preliminare eccezione di compromesso, riteneva non potersi aderire alla tesi del ricorrente circa la natura novativa della transazione intercorsa tra le parti, poiché la transazione in atti mirava solamente a determinare una nuova regolamentazione economica del rapporto originariamente stipulato, alla luce anche delle modifiche del Computo metrico dei lavori, non disciplinando per intero nuovamente il rapporto negoziale, il quale rimaneva, quanto alla prestazione, al titolo,
e all'oggetto, sostanzialmente quello individuato nel contratto originario, prevendo, altresì, clausola risolutiva espressa in caso di inadempimento. Tanto premesso, il primo giudice riteneva la clausola compromissoria, la quale prevedeva un arbitrato rituale, valida ed efficace tra le parti, non potendo, per tale ragione, la vicenda “...essere in effetti trattata innanzi a questo Giudice...”, con assorbimento di ogni questione, rigetto della domanda e condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Avverso l'ordinanza proponeva appello di , con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo pec il 28 ottobre 2022, invocandone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia Codesta Corte di Appello, in riforma della ordinanza resa fuori udienza dal Tribunale di Napoli il 30/9/2022 e comunicata il successivo
3/10/2022, accogliere la domanda come originariamente proposta con il ricorso iscritto al n.r.g. 18658/2021 con ogni conseguenza di legge ivi comprese le spese del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa depositata il 2 settembre 2022, si costituivano in giudizio CP_2
e eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello
[...] CP_3
2 per mancata proposizione del regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 819 ter cpc, nel merito ne chiedevano il rigetto riproponendo tutte le difese ed eccezioni già svolte in primo grado.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12 novembre 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da note telematiche, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e gli appellati depositavano comparse conclusionali, con le quali venivano riproposte le argomentazioni già svolte con i rispettivi atti introduttivi.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, rispetto alla quale l'appellante non ha offerto alcuna argomentazione, è fondata.
Il Tribunale, ha, difatti, espressamente declinato la propria competenza a decidere la controversia in virtù della clausola arbitrale contenuta nell'art. 6 del contratto di appalto stipulato tra le parti nel 2020, statuendo, in via incidentale, che il contratto non poteva ritenersi caducato dalla transazione successivamente intercorsa, a oggetto esclusivamente il reciproco dare e avere, escludendone la eccepita natura novativa anche in virtù della clausola risolutiva espressa ivi contenuta, senza, pertanto, statuire nel merito della controversia (Cass. 21530/2020 richiamata dagli appellati). Peraltro, il ricorrente chiedeva il pagamento proprio delle somme convenute con l'atto di transazione, sulla cui validità ed efficacia il Tribunale non ha statuito, limitandosi a rilevare, incidentalmente, che, giusta la previsione di clausola risolutiva espressa, per il mancato pagamento da parte dei convenuti, essa “dovrebbe ritenersi automaticamente risolta”, senza pregiudizio alcuno, pertanto, delle ragioni delle parti.
Alla fattispecie deve pertanto applicarsi l'art. 819-ter cpc, laddove prevede che il provvedimento con il quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione di arbitrato è impugnabile a norma dell'art. 42 cpc, unico rimedio esperibile avverso le pronunce declinatorie di competenza, ciò indipendentemente dal termine usato dal primo giudice per definire contenuto ed effetti della propria statuizione, non essendo dubbio che questi vadano intesi come propri, appunto, di una declaratoria di incompetenza.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano, sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod, dunque, tenuto conto del valore della lite, €
12.870,00, dell'attività svolta dalle parti e della non particolare complessità delle
3 questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole sulla base dei valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da € 5.201,00 a € 26.000,00, in €
2.906,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Fabio Internicola e Antonio Tafuto, dichiaratisi antistatari.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
P. Q. M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 702 ter cpc, resa nel giudizio rg 14773/2021, comunicata il 4 ottobre 2022, proposto da nei confronti di e Parte_2 Controparte_2
così provvede: CP_3
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna di alla refusione delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio in favore di e liquidate in € 2.906,00, Controparte_2 CP_3 oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, distratte in favore degli Avv.ti Fabio Internicola e Antonio Tafuto, dichiaratisi antistatari;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3 aprile 2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott. Eugenio Forgillo
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