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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/11/2025, n. 3609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3609 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5715/2021 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 27/09/2025 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. DI Parte_1
OS OL, come da procura in atti;
- RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. DI RIENZO GENNARO, Controparte_1 come da procura in atti;
- RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Divorzio - scioglimento;
CONCLUSIONI: Per parte ricorrente come riportato nella comparsa conclusionale;
per parte resistente come riportato note di trattazione scritta;
il P.M. ha concluso per la pronuncia di scioglimento del matrimonio secondo i provvedimenti già disposti.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 14/07/2021, la ricorrente ha esposto: - di aver contratto matrimonio con il resistente, dal quale sono nati due figli: Per_1
(10/05/2008) e (11/06/2009); - che, con decreto di omologa del Persona_2
2010, è stata pronunciata la separazione consensuale dei coniugi;
- che, il resistente non versa da anni il mantenimento ordinario e le spese straordinarie per i figli minori;
- di aver sporto denuncia-querela avverso il resistente per tale motivo;
- che la ricorrente svolge lavori saltuari e poco retribuiti;
- che il resistente, anche se risulta nullatenente, gestisce un'azienda agricola familiare alle cui dipendenze lavorano numerosi operai.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio e disporsi a carico del resistente un assegno a titolo di mantenimento, in suo favore e dei figli pari ad € 1000,00.
Si è costituito il resistente, il quale, contestato quanto dedotto dalla ricorrente, ha esposto: - di non essere economicamente autosufficiente in quanto, successivamente alla separazione, ha avuto problemi economici a causa dei finanziamenti contratti in costanza di matrimonio;
- che la sua posizione debitoria ha coinvolto anche il padre, il quale, assunta la qualità di garante, ha subito il pignoramento immobiliare e la vendita all'asta della propria abitazione, per il mancato pagamento dei debiti da parte del figlio;
- di aver vissuto in tale condizione di precarietà per diversi anni e di non aver potuto adempiere agli obblighi assunti in sede di separazione;
- di aver iniziato una convivenza more uxorio con una nuova compagna, dalla quale è nato un figlio (11/11/2017); - di Persona_3 essersi trasferito in un'abitazione condotta in locazione, per cui paga un canone annuale di € 1200,00 nella città di Carinola, al fine di avvicinarsi agli altri due figli, e Per_1
- di lavorare saltuariamente come coltivatore diretto aiutando il Persona_2 padre, il quale ha concesso in locazione alcuni terreni, e di non percepire altro reddito;
- che la ricorrente, invece, lavora in una struttura per anziani e presso un Bar e vive insieme ai figli con un altro compagno;
- che la ricorrente, per motivi lavorativi, lascia i figli a casa da soli e liberi di uscire;
- che, inoltre, quest'ultima impedisce al padre di esercitare il diritto di visita con i figli.
2 Tanto premesso, il resistente ha chiesto: - l'affido condiviso dei figli minori con collocamento alternato, con la previsione che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei figli nei rispettivi periodi di permanenza, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- prevedersi il calendario dei tempi di permanenza durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive.
All'esito dell'udienza presidenziale del 13/01/2022, il Presidente delegato ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separati, ha disposto l'affido super esclusivo dei figli minori alla madre con collocazione presso la stessa, ha rideterminato il contributo al mantenimento posto a carico del padre ed in favore dei figli in € 600,00 (€
300,00 ciascuno) oltre al 50% delle spese straordinarie, confermando, in via provvisoria, la restante disciplina della separazione.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata riservata alla decisione del
Collegio con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò posto, deve rilevarsi che la domanda si fonda sul disposto dell'art. 3 n. 2 lett.
b, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione consensuale, la stessa si sia protratta per almeno 6 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale (disciplina applicabile, in forza di quanto previsto dall'art. 3 della citata legge, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa, nella specie avvenuta in data 26.05.2015).
Nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con decreto di omologa del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del
28/10/2010, previa comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
L'atteggiamento, anche processuale delle parti, conferma peraltro l'assoluta impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra le parti.
3 La domanda di scioglimento del matrimonio va, pertanto, accolta, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Per quanto riguarda i figli della coppia, e si osserva Per_1 Persona_2 quanto segue.
Il Collegio ritiene di confermare l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, anche per le decisioni di maggior interesse, già disposto in sede Presidenziale.
Invero, dagli atti di causa è emerso che il resistente non ha correttamente ottemperato alle prescrizioni in punto di esercizio del diritto di visita e di versamento di contributo al mantenimento per i figli della coppia.
In particolare, il in sede di libero interrogatorio, ha dichiarato: “Non CP_1 vedo i miei figli secondo la disciplina della separazione, perché i ragazzi mi hanno detto che la mamma non vuole (…) Confermo che non sto pagando l'assegno di mantenimento.” (Cfr. verbale del 16/11/2021)
Ciò posto, non vi è dubbio che il rendendosi totalmente inadempiente CP_1 all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli, per un lunghissimo arco temporale, abbia tenuto una condotta altamente pregiudizievole per l'interesse dei minori.
A ciò si aggiunga che parte resistente non ha fornito alcuna prova della condotta ostativa della ricorrente all'esercizio del diritto di visita del padre.
Pertanto, la reiterata e protratta violazione da parte del dell'obbligo di CP_1 assistenza morale e materiale, non può che indurre il Tribunale a formulare, allo stato degli atti, una valutazione negativa circa le competenze genitoriali dello stesso.
È, dunque, con riferimento al preminente interesse morale e materiale dei minori che si ritengono sussistenti, allo stato degli atti, ragioni più che adeguate per derogare alla regola dell'affido condiviso.
Per tali motivi, va disposto l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, anche per le decisioni di maggior interesse, con collocazione presso la stessa.
Occorre, tuttavia, precisare che i provvedimenti in materia di famiglia sono
4 adottati allo stato degli atti e possono essere modificati in presenza di fatti sopravvenuti e su istanza del soggetto interessato.
Tenuto conto dell'età dei figli minori, (17 anni) e (16 Per_1 Persona_2 anni), il diritto di visita del padre potrà essere esercitato liberamente, previo accordo con gli stessi e tenuto conto degli impegni dei minori.
Va confermata, inoltre, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, in quanto genitore collocatario dei figli minori.
Quanto alle previsioni di carattere economico, occorre osservare quanto segue.
Parte ricorrente ha concluso per la conferma dell'assegno di mantenimento, posto a carico del resistente ed in favore dei figli, nella misura fissata con ordinanza presidenziale (€ 600,00); mentre parte resistente ha concluso per la previsione del mantenimento diretto, a carico di ciascun genitore, nei rispettivi periodi di permanenza con i figli.
Va confermato, in quanto ritenuto congruo, il contributo di mantenimento a carico del padre in favore dei due figli della coppia.
Invero, il resistente non ha sufficientemente provato il peggioramento della propria condizione reddituale dedotto, avendo lo stesso allegato unicamente le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2019-2020-2021 (dalle quali risulta un reddito annuo, assolutamente inattendibile, pari ad € 479,00) e non anche quelle dell'epoca della separazione, il che non consente al Collegio di effettuare una concreta valutazione comparativa;
né ha fornito adeguato supporto probatorio rispetto ai finanziamenti contratti, oggetto di generica allegazioni negli atti difensivi.
Il resistente, pertanto, dovrà contribuire al mantenimento dei figli della coppia versando alla ricorrente la somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 a figlio), da corrispondersi entro il 5 di ogni mese con adeguamento annuale Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Va rigettata ogni altra domanda in quanto infondata.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra tutte le parti in causa.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 5715/2021, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto da
, nata in [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...]; Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carinola (Ce) per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n.
396) (atto n°4, parte I, S., registro atti matrimonio anno 2006);
3. dispone l'affido esclusivo dei figli minori della coppia, e Per_1 Persona_2
alla madre anche per le decisioni di maggior interesse, con
[...] collocamento presso la stessa;
4. dispone che il diritto di visita sia esercitato come in parte motiva;
5. assegna la casa coniugale alla ricorrente;
6. dispone che il resistente corrisponda alla ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento dei figli della coppia, la somma mensile di € 600,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
7. rigetta le altre domande formulate da parte resistente;
8. compensa le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio dell'11/11/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giovanni D'Onofrio
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