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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/02/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4495/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to MARCHI ALESSANDRA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
AVELLA ERASMO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
separati consensualmente con decreto omologato Cron. n. 11699 del
28/10/2009 – R.G. 2546/2009 – Tribunale Ordinario di Pordenone, modificato mediante conclusioni congiunte di data 05/07/2012, omologate con decreto del
05/07/2012 – R.G. 1099/2011 – Tribunale Ordinario di Pordenone;
con i seguenti figli: , nato a [...] il Persona_1
1 05/06/2003, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e
[...]
, nato a [...] il [...]; Per_2
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 30/12/2024 e cioè “A modifica del decreto datato 05.07.2012 del Tribunale
di Pordenone,
a. Nulla stabilirsi in merito all'affidamento, frequentazioni e domiciliazione del figlio per aver quest'ultimo raggiunto la maggiore età Persona_1
ed essendo entrato nel mondo del lavoro.
b. Statuire la revoca dell'obbligo posto a carico del padre di contribuire al
Con mantenimento del figlio con previsione che il sig. non dovrà Persona_1
più corrispondere alla sig.ra nulla a titolo di mantenimento per il figlio Pt_1
con la conferma di quanto già attuato dai genitori per factia concludentia, e ciò a far data dal mese di ottobre 2023.
c. Darsi atto che, la sig.ra a mezzo la sottoscrizione del Parte_1
presente ricorso, ed a fronte della revoca del contributo al mantenimento del figlio , dichiara, come in realtà fa, di non aver nulla a che Persona_1
pretendere nei confronti del sig. a titolo di contributo al CP_1
mantenimento del figlio avente ragione ed origine nel decreto di Persona_1
omologa di separazione del 28.10.2009 emesso dal Tribunale di Pordenone e del successivo decreto del 05.07.2012 nel procedimento n. 1099/2011 RG VG –
di modifica delle condizioni di separazione - sempre emesso dal Tribunale di
Pordenone, in specie né a titolo di contributo al mantenimento ordinario pregresso del figlio né a titolo di spese di natura straordinarie Persona_1
pregresse e fatte nell'interesse sempre del figlio , dando atto di Persona_1
aver regolarizzato ogni pendenza reciproca.
d. Confermarsi l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i Persona_2
2 genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso;
il figlio avrà la residenza prevalente presso la madre a cui è affidata la gestione ordinaria, con diritto del padre di tenerlo con sé, alla luce della circostanza per cui oggi ha 17 anni, con le modalità di seguito specificate a mezzo la Per_2
seguente:
CLAUSOLA DI Parte_2
I genitori si impegnano a che la visitazione figlio-padre vada applicata con criterio e buon senso da parte di entrambi e, pertanto, saranno attuate tenuto conto dell'età di che oggi ha anni 17 con accordo diretto tra il padre Per_2
ed il figlio stesso, padre e figlio potranno concordare tra loro direttamente le modalità delle loro frequentazioni in modo spontaneo e non problematico;
in specie i genitori si impegnano ad attuare una flessibilità ed una libertà di organizzarsi tra il padre ed il figlio in merito alle modalità di visitazione del figlio minore. Per quanto riguarda le ferie estive nel mese di agosto con riferimento al figlio si continuerà ad applicare il regime vigente Per_2
ovvero preferibilmente che la terza e la quarta settimana di agosto saranno riservate al padre salvo cambiamenti da concordare e sempre nell'interesse del figlio.
e. Il sig. si impegna ad erogare a titolo di contributo al CP_1
mantenimento del figlio minore la somma di euro 400,00 oltre al Persona_2
50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Pordenone che si intende integralmente riportato in tale convenzione già a far data della sottoscrizione del presente ricorso. Tale somma continuerà ad essere versata in via anticipata entro i primi cinque giorni di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su di un conto corrente intestato alla signora , e Pt_1
sarà soggetta a rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT.
Con La OR recapiterà al Sig. documentazione afferente le spese Pt_1
straordinarie di cui sopra all'indirizzo di posta elettronica con Email_1
3 rimborso delle stesse il mese successivo alla ricezione;
in alternativa qualora non fosse possibile recapitare con successo le mail all'indirizzo sopra indicato,
Con il Sig. riceverà la documentazione suddetta via whatsapp al numero
3922455368 canale sempre utilizzato anche per le altre comunicazioni relative
Con ai figli. Il Sig. si impegna a comunicare alla Sig.ra eventuali cambiamenti dei contatti suddetti.
f. Le parti concordano che siano i genitori a percepire al 50% ciascuno l'Assegno Unico Universale sino a quando detto versamento verrà
riconosciuto dall'ente in questione.
g. I signori e si dichiarano economicamente CP_1 Parte_1
autosufficienti e di aver risolto ogni questione patrimoniale ed economica tra loro e che non vi è luogo perciò all'instaurazione, reciproca, di contribuzioni al personale mantenimento e di qualsivoglia richiesta relativa beni lasciati nella allora casa familiare.
h. I sig.ri e si autorizzano reciprocamente al CP_1 Parte_1
rilascio e/o rinnovo del loro personale passaporto ed a tal effetto prestano sin da ora il loro consenso affinché agli stessi possa essere rilasciato un proprio passaporto personale senza necessità di richiesta e/o comunque di autorizzazione dell'altro e/o del Giudice Tutelare, nonché si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto prestando sin d'ora il proprio reciproco consenso affinché al figlio minore possa essere rilasciato un documento personale di riconoscimento, anche valido per l'espatrio, nonché
un proprio passaporto personale affinché lo stesso possa essere munito di proprio personale documento di riconoscimento anche valido per l'espatrio e di proprio personale passaporto.
i. I signori e dichiarano di non aver altre CP_1 Parte_1
reciproche pretese di debito/credito l'un l'altro per qualsivoglia titolo o ragione avente origine nei provvedimenti separatizi e di modifica delle
4 condizioni di separazione e di divorzio sia a titolo di pregresso per mantenimento ordinario che per spese straordinarie dando atto di aver regolarizzato ogni pendenza reciproca e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro adempiuti gli obblighi di cui sopra salvo quanto previsto dalla presente convenzione.
j. Le parti dichiarano che spese legali per il presente giudizio saranno integralmente compensate fra le stesse”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/10/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del 30/12/2024, il Giudice
relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
5 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Polcenigo (PN), in data 25/04/1999; Pt_1 CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POLCENIGO (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999, atto n. 4, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 14/02/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4495/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to MARCHI ALESSANDRA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
AVELLA ERASMO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
separati consensualmente con decreto omologato Cron. n. 11699 del
28/10/2009 – R.G. 2546/2009 – Tribunale Ordinario di Pordenone, modificato mediante conclusioni congiunte di data 05/07/2012, omologate con decreto del
05/07/2012 – R.G. 1099/2011 – Tribunale Ordinario di Pordenone;
con i seguenti figli: , nato a [...] il Persona_1
1 05/06/2003, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e
[...]
, nato a [...] il [...]; Per_2
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 30/12/2024 e cioè “A modifica del decreto datato 05.07.2012 del Tribunale
di Pordenone,
a. Nulla stabilirsi in merito all'affidamento, frequentazioni e domiciliazione del figlio per aver quest'ultimo raggiunto la maggiore età Persona_1
ed essendo entrato nel mondo del lavoro.
b. Statuire la revoca dell'obbligo posto a carico del padre di contribuire al
Con mantenimento del figlio con previsione che il sig. non dovrà Persona_1
più corrispondere alla sig.ra nulla a titolo di mantenimento per il figlio Pt_1
con la conferma di quanto già attuato dai genitori per factia concludentia, e ciò a far data dal mese di ottobre 2023.
c. Darsi atto che, la sig.ra a mezzo la sottoscrizione del Parte_1
presente ricorso, ed a fronte della revoca del contributo al mantenimento del figlio , dichiara, come in realtà fa, di non aver nulla a che Persona_1
pretendere nei confronti del sig. a titolo di contributo al CP_1
mantenimento del figlio avente ragione ed origine nel decreto di Persona_1
omologa di separazione del 28.10.2009 emesso dal Tribunale di Pordenone e del successivo decreto del 05.07.2012 nel procedimento n. 1099/2011 RG VG –
di modifica delle condizioni di separazione - sempre emesso dal Tribunale di
Pordenone, in specie né a titolo di contributo al mantenimento ordinario pregresso del figlio né a titolo di spese di natura straordinarie Persona_1
pregresse e fatte nell'interesse sempre del figlio , dando atto di Persona_1
aver regolarizzato ogni pendenza reciproca.
d. Confermarsi l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i Persona_2
2 genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso;
il figlio avrà la residenza prevalente presso la madre a cui è affidata la gestione ordinaria, con diritto del padre di tenerlo con sé, alla luce della circostanza per cui oggi ha 17 anni, con le modalità di seguito specificate a mezzo la Per_2
seguente:
CLAUSOLA DI Parte_2
I genitori si impegnano a che la visitazione figlio-padre vada applicata con criterio e buon senso da parte di entrambi e, pertanto, saranno attuate tenuto conto dell'età di che oggi ha anni 17 con accordo diretto tra il padre Per_2
ed il figlio stesso, padre e figlio potranno concordare tra loro direttamente le modalità delle loro frequentazioni in modo spontaneo e non problematico;
in specie i genitori si impegnano ad attuare una flessibilità ed una libertà di organizzarsi tra il padre ed il figlio in merito alle modalità di visitazione del figlio minore. Per quanto riguarda le ferie estive nel mese di agosto con riferimento al figlio si continuerà ad applicare il regime vigente Per_2
ovvero preferibilmente che la terza e la quarta settimana di agosto saranno riservate al padre salvo cambiamenti da concordare e sempre nell'interesse del figlio.
e. Il sig. si impegna ad erogare a titolo di contributo al CP_1
mantenimento del figlio minore la somma di euro 400,00 oltre al Persona_2
50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Pordenone che si intende integralmente riportato in tale convenzione già a far data della sottoscrizione del presente ricorso. Tale somma continuerà ad essere versata in via anticipata entro i primi cinque giorni di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su di un conto corrente intestato alla signora , e Pt_1
sarà soggetta a rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT.
Con La OR recapiterà al Sig. documentazione afferente le spese Pt_1
straordinarie di cui sopra all'indirizzo di posta elettronica con Email_1
3 rimborso delle stesse il mese successivo alla ricezione;
in alternativa qualora non fosse possibile recapitare con successo le mail all'indirizzo sopra indicato,
Con il Sig. riceverà la documentazione suddetta via whatsapp al numero
3922455368 canale sempre utilizzato anche per le altre comunicazioni relative
Con ai figli. Il Sig. si impegna a comunicare alla Sig.ra eventuali cambiamenti dei contatti suddetti.
f. Le parti concordano che siano i genitori a percepire al 50% ciascuno l'Assegno Unico Universale sino a quando detto versamento verrà
riconosciuto dall'ente in questione.
g. I signori e si dichiarano economicamente CP_1 Parte_1
autosufficienti e di aver risolto ogni questione patrimoniale ed economica tra loro e che non vi è luogo perciò all'instaurazione, reciproca, di contribuzioni al personale mantenimento e di qualsivoglia richiesta relativa beni lasciati nella allora casa familiare.
h. I sig.ri e si autorizzano reciprocamente al CP_1 Parte_1
rilascio e/o rinnovo del loro personale passaporto ed a tal effetto prestano sin da ora il loro consenso affinché agli stessi possa essere rilasciato un proprio passaporto personale senza necessità di richiesta e/o comunque di autorizzazione dell'altro e/o del Giudice Tutelare, nonché si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto prestando sin d'ora il proprio reciproco consenso affinché al figlio minore possa essere rilasciato un documento personale di riconoscimento, anche valido per l'espatrio, nonché
un proprio passaporto personale affinché lo stesso possa essere munito di proprio personale documento di riconoscimento anche valido per l'espatrio e di proprio personale passaporto.
i. I signori e dichiarano di non aver altre CP_1 Parte_1
reciproche pretese di debito/credito l'un l'altro per qualsivoglia titolo o ragione avente origine nei provvedimenti separatizi e di modifica delle
4 condizioni di separazione e di divorzio sia a titolo di pregresso per mantenimento ordinario che per spese straordinarie dando atto di aver regolarizzato ogni pendenza reciproca e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro adempiuti gli obblighi di cui sopra salvo quanto previsto dalla presente convenzione.
j. Le parti dichiarano che spese legali per il presente giudizio saranno integralmente compensate fra le stesse”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/10/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del 30/12/2024, il Giudice
relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
5 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Polcenigo (PN), in data 25/04/1999; Pt_1 CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POLCENIGO (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999, atto n. 4, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 14/02/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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