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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/04/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 521/2024
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
[...]
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
CP_1 CP_2 PARTE RESISTENTE Oggi 03/04/2025, alle ore 12:39, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per presenti con l'Avv. LENTI ALBERTO;
Parte_1 Parte_1
Per tt. , legale rappresentante della CP_1 CP_2 CP_3 società; Per l'avv. LESCE e PITINGOLO. Controparte_4 Il ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Insiste per la condanna ai danni morali e per la condanna al pagamento delle 24 mensilità. Contr Parte resistente discute la causa, riportandosi ai rispettivi atti. Insiste come in atti per le CP_2 conclusioni e per il rigetto della domanda e per l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta. Parte resistente iscute la causa, riportandosi ai rispettivi atti. Insiste come Controparte_4 in atti per le rassegnate conclusioni e per il rigetto della domanda riconvenzionale nei suoi confronti. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti. Il Giudice trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 521/2024 promossa da: (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. LENTI ALBERTO, presso il cui studio sono C.F._2
i, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro Contr
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. VESCI LEONARDO, presso il CP_2 P.IVA_1 vame , in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. FAVALLI Controparte_4 P.IVA_2 GIACINTO e dall'Avv. LESCE MARIA DAMIANA ( Via San Barnaba, 32 C.F._3
20122 MILANO;
dall'avv. ERCOLI PIERANTONIO ( CORSO VITTORIO C.F._4 EMANUELE 12 LODI;
dall'avv. PITINGOLO ILARIA ( ) VIA S. BARNABA, C.F._5
32 20122 MILANO, presso il cui studio è elettivamente do rocura in calce all'atto introduttivo;
Parte chiamata Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 441 bis c.p.c., depositato in data 28/06/2024, i ricorrenti, in epigrafe indicati, hanno Cont adito il Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, deducendo di essere dipendenti di
[...]
CP_ con decorrenza dal 17.12.2015, in forza di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la qualifica di operai, inquadrati entrambi nel l. 2 del CCNL Pulizie, mansioni di addetti alle pulizie, di non aver aderito al passaggio alle dipendenze della società subentrante Coopservice soc. coop. p.a. nel cambio appalto presso lo stabilimento INALCA di Ospedaletto Lodigiano, di aver manifestato Con disponibilità a prestare attività di lavoro alle dipendenze di di aver impugnato il licenziamento CP_1 senza preavviso in quanto illegittimo per insussistenza del fatto ed assenza di giusta causa, aggiungendo di non aver mai ricevuto formale comunicazione di recesso. Hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l'On. le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della domanda, così provvedere: 1) Accertata e dichiarata la illegittimità del licenziamento per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, condannare la resistente al pagamento del danno e della indennità ex lege prevista da quantificarsi nella misura massima consentita dalle norme di legge, con interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
2) Condannare altresì la resistente in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegra degli odierni ricorrenti nel proprio posto
Pag. 2 di 6 di lavoro, con le medesime mansioni e la stessa qualifica, ed alla corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a decorrere dall'intervenuto licenziamento e fino alla data dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. 3) Voglia, altresì, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, dalla data del licenziamento e fino a quella dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro. 4) Condannare, inoltre, la Ges. al pagamento a favore dei CP_2 ricorrenti del danno morale patito per il trattamento subito da parte del datore di lavoro. 5) Condannare, infine la resistente al pagamento delle spese di lite”.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, precisando che i ricorrenti non sarebbero mai stati licenziati, che nessuna comunicazione di recesso sarebbe stata loro comunicata, essendosi trattato di un “cambio appalto”, avvenuto previo accordo con le controparti sindacali e nel rispetto dell'art. 4 del CCNL di riferimento, che comportò l'affidamento del servizio di pulizia ed igienizzazione nello stabilimento INALCA di Ospedaletto Lodigiano alla società
Coopservice Soc. coop. p. a. con decorrenza dal 01.02.2024, che i ricorrenti avrebbero manifestato un rifiuto al passaggio alle dipendenze della cessionaria, rifiutando, in numerose occasioni, la sottoscrizione delle rispettive lettere di assunzione loro inoltrate.
La società convenuta ha esposto, nel proprio atto, che dovrebbero applicarsi le c.d. tutele crescenti e che sarebbe esclusa la tutela reale. Ha formulato richiesta di chiamata in causa e domanda riconvenzionale nei confronti della società Coopservice soc. coop. p.a.
La resistente ha formulato le seguenti conclusioni: “voglia il Giudice adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza, in via preliminare - autorizzare la chiamata in causa della
[...]
C.F. e P. IVA Controparte_5
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Rochdale, 5 -42122 Reggio P.IVA_2
Emilia (RE); In via principale: - rigettare il ricorso e tutte le domande nello stesso contenute in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte;
In via meramente gradata: - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, salvo gravame, si chiede applicarsi le tutele risarcitorie economiche previste dal D. Lgs. n. 23/2015 in base all'anzianità dei ricorrenti;
In via riconvenzionale - accertare e dichiarare e/o comunque disporre il passaggio dei
Signori e alle dipendenze della alle condizioni di cui agli accordi sindacali in Pt_1 Pt_1 Controparte_6 atti e come da proposte di assunzione inviate;
In ogni caso, - con vittoria delle spese di lite, - nonché condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per € 5.000,00 o alla diversa somma ritenuta di giustizia con destinazione già determinata – se dovesse esser riconosciuta - alla Controparte_7
”.
[...]
Fallito il tentativo di conciliazione sulla proposta del Tribunale, il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa del terzo.
Si è costituita in giudizio COOPSERVICE Soc. Coop. P. A., confermando la ricostruzione fattuale della resistente, sottolineando in particolare il rifiuto opposto dai ricorrenti al passaggio alle proprie dipendenze
Pag. 3 di 6 ed alla sottoscrizione delle relative lettere di assunzione, contestando la avversa domanda riconvenzionale proposta nei suoi confronti, insistendo per il rigetto della medesima.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale, è stata decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Non è contestato ed è dunque pacifico che: - i ricorrenti hanno lavorato alle dipendenze della società cedente in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come addetti CP_1 CP_2 alle pulizie, presso lo stabilimento di Ospedaletto Lodigiano, entrambi dal 17.12.2015 (si veda il doc. n. 1 Con ric.; cfr. con doc. n. 3 fasc. ; - è avvenuta nel caso di specie una procedura di cambio appalto ai CP_1 sensi dell'art. 4 del CCNL di riferimento, efficace con decorrenza dal 01.02.2024 (lo comprovano altresì
i documenti 2-3-4-5 prodotti da parte ricorrente, oltre ai docc.
4-5 fasc. Ges.car e 2 fasc. ; - CP_4
i ricorrenti, nonostante le numerose proposte di assunzione quale personale interessato dalla procedura
(in data 31.01.2024, in data 09.04.2024, in data 16.12.2024), hanno rifiutato il coinvolgimento nel cambio appalto ed il conseguente passaggio alle dipendenze della subentrante, nemmeno presentandosi nel tempo e nel luogo prescelti per la sottoscrizione del contratto di assunzione (cfr. doc. n. 6 fasc. Ges.car; doc. n.
2 ric.).
Ciò chiarito, la domanda dei ricorrenti, per come viene formulata nel ricorso, merita il rigetto in quanto infondata.
Occorre osservare al riguardo che: a) come riconosciuto da nella rispettiva memoria Controparte_8 difensiva (pagina 3, capitolo 1, ribadisce a pagina 13 della memoria), i ricorrenti non sono mai stati licenziati formalmente, né alcuna lettera di recesso è stata a loro inoltrata, trattandosi di una vicenda di cambio appalto che non li vide interessati;
b) non vengono circostanziati gli elementi per ipotizzare un licenziamento privo di forma (orale), per comportamento concludente univoco, imputabile al datore di lavoro, che parte ricorrente avrebbe avuto, oltre a dedurre formulando precise circostanze, altresì l'onere di dimostrare con relative istanze istruttorie, piuttosto che sottolineare il proprio rifiuto all'assunzione; c)
i ricorrenti non muovono alcuna censura alla procedura di cambio appalto;
d) i ricorrenti, onerati dell'onere deduttivo e probatorio, non ipotizzano nessuna diversa ricostruzione (es. un trasferimento d'azienda, pur contestato da e non riscontrabile dai documenti prodotti nel presente CP_4 giudizio).
Eppure, un licenziamento, che sia orale o scritto, non esiste, discutendosi piuttosto della legittimità di un rifiuto opposto dai ricorrenti ad un documentato cambio appalto.
A posteriori i ricorrenti non possono dolersene, invocandone l'illegittimità, essendo gli stessi, mai Cont licenziati, ancora alle dipendenze di CP_2
I ricorrenti, infatti, rifiutando in numerose occasioni l'assunzione alle dipendenze della subentrante – anche la proposta formulata pendente il presente giudizio (v. documentazione depositata da CP_1 CP_2
Pag. 4 di 6 in data 19.12.2024 contenente proposte di assunzione dal 07.01.2025)-, non possono che restare alle dipendenze della resistente che li ha assunti a tempo indeterminato e, come riconosciuto Controparte_8 da essa, mai ha provveduto a comunicare un recesso, anzi attivandosi per reperire una loro occupazione.
La domanda di impugnazione di un licenziamento mai intimato, nemmeno in una ipotizzata veste orale per comportamento concludente (la datrice di lavoro insiste per l'assenza di una formale comunicazione né sussistono elementi per ravvisare un comportamento concludente al tempo del cambio appalto), è allora infondata e deve perciò essere dichiarata assorbita la domanda di risarcimento del danno morale patito di cui al punto 4) delle conclusioni del ricorso, sganciata, peraltro, da ogni allegazione e prova sulla sussistenza e sull'ammontare del presunto danno.
Né viene domandata – a mero titolo esemplificativo ed in via di ipotesi- la condanna di al CP_1 CP_2 pagamento di retribuzioni medio tempore non corrisposte, ma i ricorrenti – sulla base di quelle che sono le c.d. tutele crescenti- insistono nelle conclusioni per il risarcimento del danno e la reintegrazione nel posto di lavoro, mai perduto.
Consegue che la domanda riconvenzionale della resistente è infondata, per difetto dei fatti costitutivi per determinare il passaggio dei ricorrenti alle dipendenze di Coopservice Soc. Coop. p.a.: è pacifico che i ricorrenti, che non ne sono obbligati, hanno scelto in autonomia di non sottoscrivere il contratto individuale che avrebbe sancito il loro passaggio alle dipendenze della subentrante. Si aggiunga che in tale caso non potrebbe sussistere nella resistente un interesse ex art. 100 c.p.c. ad una pronuncia costitutiva o accertativa di un rapporto di lavoro contro la volontà del lavoratore interessato.
E se è vero che nel verbale di cambio appalto la società subentrante ed odierna chiamata ha assunto l'obbligo di assunzione “ex novo, con decorrenza dal 01 febbraio 2024, a tempo indeterminato, con esclusione del periodo di prova, i lavoratori e le lavoratrici aventi diritto al passaggio di appalto come da elenco […]” (doc. n. 5 fasc.
Ges.Car. cit.; doc. n. 2 fasc. cit.), questo non significa ammettere una natura bilaterale di tale CP_4 obbligo, che è e resta unilaterale, e risulta assunto dalla sola chiamata e non dai ricorrenti, che non sono obbligati a lavorare per la medesima.
Ogni altra questione deve essere dichiarata assorbita per la ragione più liquida, in particolare la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. di Ges. di cui -peraltro- non sussistono i presupposti. CP_2
Le spese di lite non seguono la soccombenza dei ricorrenti ma devono essere integralmente compensate tra tutte le parti del giudizio ai sensi dell'art. 92 comma 2 del codice di procedura civile.
In tale ottica, in un equilibrio di elementi, viene considerata la condotta di rifiuto immotivato dei ricorrenti verso la proposta conciliativa del Tribunale di Lodi, ostacolando nel corso del giudizio un fattivo tentativo di conciliazione, l'ammissione di aver percepito la indennità SP (che saranno tenuti a restituire), nel bilanciamento con l'infondatezza della domanda riconvenzionale della resistente, che ha reso necessaria la chiamata in causa, con la circostanza che i ricorrenti restano dipendenti della medesima e infine con l'assorbimento della domanda per “lite temeraria”. Sono dunque la novità della questione affrontata e l'esito
Pag. 5 di 6 di soccombenza reciproca a giustificare la compensazione integrale delle spese del giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
b) rigetta la domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto e in diritto;
c) compensa integralmente le spese del giudizio tra tutte le parti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 3 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi
NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
Pag. 6 di 6
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
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Parte_1
PARTE RICORRENTE e
CP_1 CP_2 PARTE RESISTENTE Oggi 03/04/2025, alle ore 12:39, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per presenti con l'Avv. LENTI ALBERTO;
Parte_1 Parte_1
Per tt. , legale rappresentante della CP_1 CP_2 CP_3 società; Per l'avv. LESCE e PITINGOLO. Controparte_4 Il ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Insiste per la condanna ai danni morali e per la condanna al pagamento delle 24 mensilità. Contr Parte resistente discute la causa, riportandosi ai rispettivi atti. Insiste come in atti per le CP_2 conclusioni e per il rigetto della domanda e per l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta. Parte resistente iscute la causa, riportandosi ai rispettivi atti. Insiste come Controparte_4 in atti per le rassegnate conclusioni e per il rigetto della domanda riconvenzionale nei suoi confronti. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti. Il Giudice trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 521/2024 promossa da: (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. LENTI ALBERTO, presso il cui studio sono C.F._2
i, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro Contr
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. VESCI LEONARDO, presso il CP_2 P.IVA_1 vame , in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. FAVALLI Controparte_4 P.IVA_2 GIACINTO e dall'Avv. LESCE MARIA DAMIANA ( Via San Barnaba, 32 C.F._3
20122 MILANO;
dall'avv. ERCOLI PIERANTONIO ( CORSO VITTORIO C.F._4 EMANUELE 12 LODI;
dall'avv. PITINGOLO ILARIA ( ) VIA S. BARNABA, C.F._5
32 20122 MILANO, presso il cui studio è elettivamente do rocura in calce all'atto introduttivo;
Parte chiamata Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 441 bis c.p.c., depositato in data 28/06/2024, i ricorrenti, in epigrafe indicati, hanno Cont adito il Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, deducendo di essere dipendenti di
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CP_ con decorrenza dal 17.12.2015, in forza di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la qualifica di operai, inquadrati entrambi nel l. 2 del CCNL Pulizie, mansioni di addetti alle pulizie, di non aver aderito al passaggio alle dipendenze della società subentrante Coopservice soc. coop. p.a. nel cambio appalto presso lo stabilimento INALCA di Ospedaletto Lodigiano, di aver manifestato Con disponibilità a prestare attività di lavoro alle dipendenze di di aver impugnato il licenziamento CP_1 senza preavviso in quanto illegittimo per insussistenza del fatto ed assenza di giusta causa, aggiungendo di non aver mai ricevuto formale comunicazione di recesso. Hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l'On. le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della domanda, così provvedere: 1) Accertata e dichiarata la illegittimità del licenziamento per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, condannare la resistente al pagamento del danno e della indennità ex lege prevista da quantificarsi nella misura massima consentita dalle norme di legge, con interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
2) Condannare altresì la resistente in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegra degli odierni ricorrenti nel proprio posto
Pag. 2 di 6 di lavoro, con le medesime mansioni e la stessa qualifica, ed alla corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a decorrere dall'intervenuto licenziamento e fino alla data dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. 3) Voglia, altresì, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, dalla data del licenziamento e fino a quella dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro. 4) Condannare, inoltre, la Ges. al pagamento a favore dei CP_2 ricorrenti del danno morale patito per il trattamento subito da parte del datore di lavoro. 5) Condannare, infine la resistente al pagamento delle spese di lite”.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, precisando che i ricorrenti non sarebbero mai stati licenziati, che nessuna comunicazione di recesso sarebbe stata loro comunicata, essendosi trattato di un “cambio appalto”, avvenuto previo accordo con le controparti sindacali e nel rispetto dell'art. 4 del CCNL di riferimento, che comportò l'affidamento del servizio di pulizia ed igienizzazione nello stabilimento INALCA di Ospedaletto Lodigiano alla società
Coopservice Soc. coop. p. a. con decorrenza dal 01.02.2024, che i ricorrenti avrebbero manifestato un rifiuto al passaggio alle dipendenze della cessionaria, rifiutando, in numerose occasioni, la sottoscrizione delle rispettive lettere di assunzione loro inoltrate.
La società convenuta ha esposto, nel proprio atto, che dovrebbero applicarsi le c.d. tutele crescenti e che sarebbe esclusa la tutela reale. Ha formulato richiesta di chiamata in causa e domanda riconvenzionale nei confronti della società Coopservice soc. coop. p.a.
La resistente ha formulato le seguenti conclusioni: “voglia il Giudice adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza, in via preliminare - autorizzare la chiamata in causa della
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C.F. e P. IVA Controparte_5
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Rochdale, 5 -42122 Reggio P.IVA_2
Emilia (RE); In via principale: - rigettare il ricorso e tutte le domande nello stesso contenute in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte;
In via meramente gradata: - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, salvo gravame, si chiede applicarsi le tutele risarcitorie economiche previste dal D. Lgs. n. 23/2015 in base all'anzianità dei ricorrenti;
In via riconvenzionale - accertare e dichiarare e/o comunque disporre il passaggio dei
Signori e alle dipendenze della alle condizioni di cui agli accordi sindacali in Pt_1 Pt_1 Controparte_6 atti e come da proposte di assunzione inviate;
In ogni caso, - con vittoria delle spese di lite, - nonché condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per € 5.000,00 o alla diversa somma ritenuta di giustizia con destinazione già determinata – se dovesse esser riconosciuta - alla Controparte_7
”.
[...]
Fallito il tentativo di conciliazione sulla proposta del Tribunale, il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa del terzo.
Si è costituita in giudizio COOPSERVICE Soc. Coop. P. A., confermando la ricostruzione fattuale della resistente, sottolineando in particolare il rifiuto opposto dai ricorrenti al passaggio alle proprie dipendenze
Pag. 3 di 6 ed alla sottoscrizione delle relative lettere di assunzione, contestando la avversa domanda riconvenzionale proposta nei suoi confronti, insistendo per il rigetto della medesima.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale, è stata decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
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Non è contestato ed è dunque pacifico che: - i ricorrenti hanno lavorato alle dipendenze della società cedente in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come addetti CP_1 CP_2 alle pulizie, presso lo stabilimento di Ospedaletto Lodigiano, entrambi dal 17.12.2015 (si veda il doc. n. 1 Con ric.; cfr. con doc. n. 3 fasc. ; - è avvenuta nel caso di specie una procedura di cambio appalto ai CP_1 sensi dell'art. 4 del CCNL di riferimento, efficace con decorrenza dal 01.02.2024 (lo comprovano altresì
i documenti 2-3-4-5 prodotti da parte ricorrente, oltre ai docc.
4-5 fasc. Ges.car e 2 fasc. ; - CP_4
i ricorrenti, nonostante le numerose proposte di assunzione quale personale interessato dalla procedura
(in data 31.01.2024, in data 09.04.2024, in data 16.12.2024), hanno rifiutato il coinvolgimento nel cambio appalto ed il conseguente passaggio alle dipendenze della subentrante, nemmeno presentandosi nel tempo e nel luogo prescelti per la sottoscrizione del contratto di assunzione (cfr. doc. n. 6 fasc. Ges.car; doc. n.
2 ric.).
Ciò chiarito, la domanda dei ricorrenti, per come viene formulata nel ricorso, merita il rigetto in quanto infondata.
Occorre osservare al riguardo che: a) come riconosciuto da nella rispettiva memoria Controparte_8 difensiva (pagina 3, capitolo 1, ribadisce a pagina 13 della memoria), i ricorrenti non sono mai stati licenziati formalmente, né alcuna lettera di recesso è stata a loro inoltrata, trattandosi di una vicenda di cambio appalto che non li vide interessati;
b) non vengono circostanziati gli elementi per ipotizzare un licenziamento privo di forma (orale), per comportamento concludente univoco, imputabile al datore di lavoro, che parte ricorrente avrebbe avuto, oltre a dedurre formulando precise circostanze, altresì l'onere di dimostrare con relative istanze istruttorie, piuttosto che sottolineare il proprio rifiuto all'assunzione; c)
i ricorrenti non muovono alcuna censura alla procedura di cambio appalto;
d) i ricorrenti, onerati dell'onere deduttivo e probatorio, non ipotizzano nessuna diversa ricostruzione (es. un trasferimento d'azienda, pur contestato da e non riscontrabile dai documenti prodotti nel presente CP_4 giudizio).
Eppure, un licenziamento, che sia orale o scritto, non esiste, discutendosi piuttosto della legittimità di un rifiuto opposto dai ricorrenti ad un documentato cambio appalto.
A posteriori i ricorrenti non possono dolersene, invocandone l'illegittimità, essendo gli stessi, mai Cont licenziati, ancora alle dipendenze di CP_2
I ricorrenti, infatti, rifiutando in numerose occasioni l'assunzione alle dipendenze della subentrante – anche la proposta formulata pendente il presente giudizio (v. documentazione depositata da CP_1 CP_2
Pag. 4 di 6 in data 19.12.2024 contenente proposte di assunzione dal 07.01.2025)-, non possono che restare alle dipendenze della resistente che li ha assunti a tempo indeterminato e, come riconosciuto Controparte_8 da essa, mai ha provveduto a comunicare un recesso, anzi attivandosi per reperire una loro occupazione.
La domanda di impugnazione di un licenziamento mai intimato, nemmeno in una ipotizzata veste orale per comportamento concludente (la datrice di lavoro insiste per l'assenza di una formale comunicazione né sussistono elementi per ravvisare un comportamento concludente al tempo del cambio appalto), è allora infondata e deve perciò essere dichiarata assorbita la domanda di risarcimento del danno morale patito di cui al punto 4) delle conclusioni del ricorso, sganciata, peraltro, da ogni allegazione e prova sulla sussistenza e sull'ammontare del presunto danno.
Né viene domandata – a mero titolo esemplificativo ed in via di ipotesi- la condanna di al CP_1 CP_2 pagamento di retribuzioni medio tempore non corrisposte, ma i ricorrenti – sulla base di quelle che sono le c.d. tutele crescenti- insistono nelle conclusioni per il risarcimento del danno e la reintegrazione nel posto di lavoro, mai perduto.
Consegue che la domanda riconvenzionale della resistente è infondata, per difetto dei fatti costitutivi per determinare il passaggio dei ricorrenti alle dipendenze di Coopservice Soc. Coop. p.a.: è pacifico che i ricorrenti, che non ne sono obbligati, hanno scelto in autonomia di non sottoscrivere il contratto individuale che avrebbe sancito il loro passaggio alle dipendenze della subentrante. Si aggiunga che in tale caso non potrebbe sussistere nella resistente un interesse ex art. 100 c.p.c. ad una pronuncia costitutiva o accertativa di un rapporto di lavoro contro la volontà del lavoratore interessato.
E se è vero che nel verbale di cambio appalto la società subentrante ed odierna chiamata ha assunto l'obbligo di assunzione “ex novo, con decorrenza dal 01 febbraio 2024, a tempo indeterminato, con esclusione del periodo di prova, i lavoratori e le lavoratrici aventi diritto al passaggio di appalto come da elenco […]” (doc. n. 5 fasc.
Ges.Car. cit.; doc. n. 2 fasc. cit.), questo non significa ammettere una natura bilaterale di tale CP_4 obbligo, che è e resta unilaterale, e risulta assunto dalla sola chiamata e non dai ricorrenti, che non sono obbligati a lavorare per la medesima.
Ogni altra questione deve essere dichiarata assorbita per la ragione più liquida, in particolare la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. di Ges. di cui -peraltro- non sussistono i presupposti. CP_2
Le spese di lite non seguono la soccombenza dei ricorrenti ma devono essere integralmente compensate tra tutte le parti del giudizio ai sensi dell'art. 92 comma 2 del codice di procedura civile.
In tale ottica, in un equilibrio di elementi, viene considerata la condotta di rifiuto immotivato dei ricorrenti verso la proposta conciliativa del Tribunale di Lodi, ostacolando nel corso del giudizio un fattivo tentativo di conciliazione, l'ammissione di aver percepito la indennità SP (che saranno tenuti a restituire), nel bilanciamento con l'infondatezza della domanda riconvenzionale della resistente, che ha reso necessaria la chiamata in causa, con la circostanza che i ricorrenti restano dipendenti della medesima e infine con l'assorbimento della domanda per “lite temeraria”. Sono dunque la novità della questione affrontata e l'esito
Pag. 5 di 6 di soccombenza reciproca a giustificare la compensazione integrale delle spese del giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
b) rigetta la domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto e in diritto;
c) compensa integralmente le spese del giudizio tra tutte le parti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 3 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi
NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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