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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/08/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 1215/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso, per mandato in atti, dall'avv. Domenico Chirò, presso il cui studio in
Savona, V. Robatto 2/7, è elettivamente domiciliato,
APPELLANTE
contro
Con (già ) in persona del legale rappre- CP_1 Controparte_2 sentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli avv.
Marisa Olga Merotti e Paolo Marra, presso il cui studio in Milano, c.so Italia
13, è elettivamente domiciliata,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per la parte Appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare che nulla è dovu- to dal alla Con vittoria di spe- Parte_1 Parte_2 se, competenze e onorari del presente giudizio.”.
Per la parte Appellata: “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contra- ria istanza, così giudicare: In via principale e nel merito: rigettare l'appello propo-
1 sto dal e per l'effetto confermare la Sentenza impugnata;
In Parte_1 ogni caso: con vittoria delle spese del grado d'appello, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre CPA, IVA e successive.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
quale cessionaria di credito maturato in capo a per CP_1 Controparte_4 somministrazione di energia elettrica al evocava in giudizio Parte_1 detto per ottenere il pagamento dell'importo di € 5.607,46, quale residuo Pt_1 non versato della fattura n. 118440011625 del 16 gennaio 2018, prodotta unita- CP mente all'ordine di fornitura di energia elettrica dal a . Pt_1
Rimasto contumace il Comune, con sentenza n. 430 del 6 maggio 2022 il Tri- bunale di Savona così statuiva:
“Il Tribunale di Savona, in composizione monocratica, così definitivamente decide:
Condanna il al pagamento in favore della della Parte_1 CP_1 somma di €. 5.607,46 oltre ad interessi di mora come in motivazione.
Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite che liquida in €. 2.430,00
Per compensi oltre spese generali, CPA ed IVA di legge ed €. 264,00 per esbor- si.”.
Avverso tale decisione interponeva appello il , con atto di Parte_1 citazione ritualmente notificato in data 7 dicembre 2022, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituiva ritualmente in giudizio , con comparsa depositata in CP_5 data 27 marzo 2023, chiedendo la reiezione del gravame.
Con ordinanza 5 aprile 2023 la Corte rinviava la controversia per precisazione delle conclusioni al 19 giugno 2024, incombente poi posticipato al 19 marzo 2025
, stante la necessità di mutare il relatore.
A tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, entrambe le parti depositavano note contenenti la precisazione delle conclusioni e la Corte, con ordinanza 26 marzo
2025, tratteneva la causa a decisione, assegnando i termini di legge per il deposi- to di comparse conclusionali e repliche.
1. L'appello
Il allega di essere rimasto contumace in primo grado nell'erronea Pt_1 convinzione di avere risolto stragiudizialmente la vicenda.
2 In data 14 agosto 2019 aveva infatti notificato al Co- Controparte_2 mune decreto ingiuntivo per oltre 108.000,00 euro e, in data 26 novembre
2019, era intervenuto tra le parti un accordo transattivo per il pagamento dell'intero debito, compresa la fattura n. 11840011625 del 16 gennaio 2018 dell'importo di € 9.094,91 oggetto della sentenza impugnata.
Le fatture sono state saldate nei termini e con le modalità previste dall'accordo transattivo e dunque anche quella oggetto di causa era stata saldata in data 30 gennaio 2020, prima della notifica della citazione.
Alla creditrice era stata anche inviata la distinta di pagamento.
Avendo saldato il proprio debito, in buona fede il non si è costituito Pt_1 in giudizio e se il Giudice di prime cure avesse avuto a disposizione i docu- menti ora prodotti (transazione e pagamenti), non avrebbe pronunciato la condanna oggi appellata.
L'appello è infondato.
Costituendosi in giudizio la parte appellata ha eccepito la tardività delle pro- duzioni documentali dell'appellante e, posto che l'art. 345 c.p.c. vieta la pro- duzione di nuovi documenti in appello, a nulla rileva il fatto che nel giudizio di primo grado la parte sia rimasta contumace, dovendo trovare applicazione il principio secondo il quale la parte rimasta contumace in primo grado non può godere, nel giudizio di appello, di diritti processuali più ampi di quelli spettanti alla parte ritualmente costituita in quel primo giudizio, e deve, con- seguentemente, accettare il processo nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi.
La documentazione prodotta dall'odierno è inammissibile perché il contuma- ce che si costituisce in ritardo accetta il processo nello stato in cui si trova, con le preclusioni probatorie già maturate, non potendo godere di diritti più ampi di quelli che spettano alla parte regolarmente costituitasi in giudizio.
Occorre peraltro considerare che è principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui: “Nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del
2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rile- vanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado
3 per causa ad essa non imputabile.” (così Sez. III, Sentenza n. 26522 del 9 novembre 2017, e, nel medesimo senso Sez. II, Sentenza, n. 29506 del 24 ottobre 2023 e Sez. I, Ordinanza n. 16289 del 22 giugno 2024).
Nella vicenda che ci occupa, parte appellante non ha provato (e prima anco- ra neppure allegato) di non aver potuto produrre i documenti relativi alla transazione intervenuta tra le parti e al suo regolare adempimento per causa ad essa non imputabile, limitandosi ad affermare di avere in buona fede rite- nuto che l'odierna appellata non vantasse più pretese creditorie nei suoi confronti.
La transazione, tuttavia, secondo gli assunti della stessa appellante, è inter- venuta in data 26 novembre 2019 e l'adempimento, per quanto attiene la fat- tura azionata da nel giudizio di primo grado, in data 29 gennaio CP_1 Cont 2020 “ben prima della notifica della citazione con la quale ne ha chiesto il pagamento” (così l'atto d'appello, a pag. 2), mentre nel giudizio CP_1 di primo grado, ha prodotto (docc. 5) sollecito di pagamento inoltrato a mez- zo PEC all'odierno appellante in data 26 giugno 2020 (docc. 5a e 5b fascico- lo primo grado appellata – ricevute accettazione e consegna PEC) per l'importo di € 5.607,46, pari alla pretesa creditoria azionata.
Il era pertanto al corrente del fatto che non Parte_1 CP_1 riteneva soddisfatto il proprio credito e non aveva ragioni per non costituirsi nel giudizio di primo grado, ivi producendo i documenti che, a suo dire, pro- verebbero che ella abbia ottemperato agli obblighi assunti con la transazione del 26 novembre 2019 (documenti, che, per inciso, in realtà non consentono di pervenire a tale conclusione, poiché non vi è corrispondenza tra i versa- menti previsti nell'accordo inter partes e quelli effettuati dal e Pt_1
l'accordo prevedeva, al punto 7, che in caso di mancati o ritardati CP_1 pagamenti, avrebbe potuto, in deroga all'art. 1193 c.c., modificare l'imputazione effettuata dall'NT , essendo legittimata a imputarli a interessi e spese anche ove l'NT li avesse invece imputati a capitale).
2. Le spese di lite
Le spese di lite del presente grado, secondo il principio di cui all'art. 91
c.p.c., seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante e vengono liquidate come segue, in base ai parametri di cui al DM 147/2022, nei valori medi, tenuto conto del valore (scaglione da €
5.200,01 ad € 26.000,00) e della natura della controversia:
1. fase di studio € 1.134,00
4 2. fase introduttiva € 921,00
3. fase di trattazione € 1.843,00
4. fase decisionale € 1.911,00
Totale complessivi € 5.809,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
Ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introdutti- vo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), occorre dare atto che l'appello è stato integralmente ri- gettato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) Rigetta l'appello;
2) dichiara tenuta e condanna parte appellante alla rifusione delle spe- se di lite del presente grado di giudizio sostenute da parte appellata che liquida in € 5.809,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso for- fettario, iva e cpa come per legge;
3) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 11 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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