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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/03/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 26/03/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs.
149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 10780/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. Michele Di Gaetano Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. Domenico Longo
RESISTENTE
oggetto: accertamento requisito sanitario connesso all'indennità di accompagnamento ed alla necessità di sostegno elevato o molto elevato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 02.12.2023, la ricorrente in epigrafe indicata, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, ha adito l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione del Giudice del Lavoro, al fine di ottenere l'indennità di accompagnamento ed il riconoscimento della necessità di sostegno elevato o molto elevato dalla data di presentazione della domanda amministrativa, vinte le spese di lite.
CP_
1.1. Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.2. La causa, in seguito all'assegnazione della stessa allo scrivente Magistrato per l'applicazione ad altro
Ufficio del dott. De Simone ed istruita documentalmente con espletamento della CTU medico legale, è stata decisa, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Ed invero, il CTU nominato, dott. , ha accertato che la ricorrente si trova nella condizione Persona_1 sanitaria per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e per essere riconosciuta quale persona con necessità di sostegno elevato o molto elevato.
In particolare, la CTU, all'esito dell'esame obiettivo e della nuova documentazione medica prodotta ha evidenziato che: “Nel nostro caso la sig.ra presenta una iniziale compromissione delle Parte_1 funzioni neuro-cognitive (disturbi di concentrazione e della memoria di fissazione) ed una forma grave di depressione che comporta insonnia cronica, apatia, astenia, appiattimento affettivo, la perdita d'iniziativa e ideativa, la compromissione dei rapporti interpersonali con marcato isolamento e ritiro sociale. Inoltre, tale forma di sclerosi multipla determina un'impossibilità alla stazione eretta autonoma e alla deambulazione che la costringe all'uso della sedia a rotelle. Tale quadro clinico sicuramente impedisce lo svolgimento di alcune attività della vita quotidiana come prendersi cura della propria persona, accudire alle faccende domestiche, provvedere all'acquisto dei viveri e di quant'altro per il fabbisogno personale giornaliero, alla preparazione dei pasti e agli spostamenti in ambiente extra-domestico. Le patologie che l'affliggono richiedono, inoltre, dei costanti contratti con le strutture sanitarie territoriali per l'effettuazione di esami strumentali e
l'espletamento degli opportuni accertamenti clinici che la ricorrente può effettuare solo con l'aiuto di un accompagnatore. Presenta, inoltre, criticità nella sfera relazionale non essendo in grado di intrattenere rapporti fluidi e soddisfacenti con il mondo esterno, in tutte le sue aree (affettiva, familiare e sociale e lavorativa). Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene che la ricorrente presenti i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e sia necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione”.
Il CTU ha, dunque, così concluso: “In risposta ai quesiti formulati si può affermare che per la sig.ra Parte_1
, ricorrente, nata a [...] il [...]: 1) SUSSISTONO I REQUISITI SANITARI per il
[...] riconoscimento della TOTALE E PERMANENTE INABILITÀ LAVORATIVA (art. 2 e 12, L. 118/1971): 100% e dell'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO (art. 1 legge n. 508/1988) in quanto necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. 2) SUSSISTONO I REQUISITI SANITARI per il riconoscimento dello status di “PERSONA CON DISABILITA' CON NECESSITA' DI SOSTEGNO ELEVATO O
MOLTO LEVATO EX ART 3 COMMA 3 L104/92”, in quanto le minorazioni da cui è affetta hanno ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Tale stato invalidante era già presente alla data di presentazione dell'istanza amministrativa di accertamento dell'invalidità civile/dell'handicap (02/03/2021) come si può evincere come si evince dall'evoluzione naturale della malattia neurologica e da quanto riportato: - dalla consulenza neurologica del 17/03/2022:”…Sclerosi multipla recidivante remittente con grave disturbo della deambulazione. Depressione maggiore…EDSS= 6…”; - dalla consulenza neurologica del 09/11/2023:”… Sclerosi multipla recidivante remittente…Declino cognitivo comportamentale con particolare labilità emotiva apatia, abulia, grave disturbo dell'attenzione con calo del tono dell'umore e motivazionale con chiusura sociale e grave regressione affettiva relazionale in un quadro di grave depressione maggiore… EDSS= 7,5….””.
2.2. Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, siccome trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dall'ausiliario in occasione della visita peritale.
Alla luce di quanto precede, questo Giudice condivide e fa proprie le conclusioni rassegnate dal C.T.U., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non ritenendo di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n.
5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
2.3. In definitiva, deve ritenersi sussistere il requisito sanitario chiesto dalla parte ricorrente connesso al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ed alla necessità di sostegno elevato o molto elevato, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
3. Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza. Le spese del procedimento ex art. 445 bis cpc possono ritenersi compensate in relazione alla controvertibilità delle valutazioni medico legali espresse dal precedente CTU. Le spese di c.t.u., liquidate in atti – sia per il presente procedimento che per il giudizio ATP RGL 2222/2022 - CP_ vengono poste definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 10780/2023, proposto da CP_
, nei confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così Parte_1 provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del requisito sanitario connesso all'indennità di accompagnamento ed alla necessità di sostegno elevato o molto elevato, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.700,00, oltre contributo unificato, se versato, IVA, CPA come per legge e spese generali nella misura del 15%, con distrazione;
spese compensate del procedimento RGL 2222/2022.
- pone le spese di c.t.u. del presente giudizio e del giudizio di ATP RGL 2222/2022, definitivamente a carico CP_ dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 26.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Sgarro